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Categoria: | Ricerche |
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Data: | 28.05.2001 |
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Immigrazione
Fenomeno opposto all'emigrazione e conseguente a essa, ne ha le stesse caratteristiche ed è determinata da cause analoghe (politiche, religiose, razziali e soprattutto economiche).
All'immigrazione si deve in gran parte il popolamento di diverse regioni del globo, di continenti addirittura. Nel secolo scorso, Paesi extraeuropei, ricchi di terre fertili e di risorse naturali, ma scarsamente popolati, hanno incoraggiato con ogni mezzo l'afflusso di manodopera dal Vecchio Mondo sovrappopolato. È il caso degli Stati Uniti d'America, che dal 1850 al 1921, anno in cui, con il Quota Act, modificato nel 1924, veniva pienamente attuata una politica anti-immigratoria tesa a difendere il mercato nazionale del lavoro, accolsero più di 31 milioni di immigrati, oltre 27 milioni dei quali europei. Altri tipici Paesi di immigrazione furono l'Argentina e il Brasile che, dal 1850 al 1950, accolsero complessivamente 11,8 milioni di immigrati dagli altri continenti. In Europa sono meta degli immigrati i Paesi più industrializzati: la Francia soprattutto negli anni precedenti la II guerra mondiale, la Svizzera e la Germania negli anni più recenti cui si è aggiunta l'Italia nel corso degli anni Ottanta.
Le leggi sull'immigrazione sono norme speciali della più generale legislazione sull'ingresso, la circolazione e il soggiorno degli stranieri in un Paese. Ogni Stato stabilisce liberamente quali sono le condizioni per cui gli stranieri possono entrare nel territorio nazionale per periodi limitati e per scopi vari. Se poi uno Stato ha un'immigrazione accentuata, allora subentra la necessità di regolamentare più specificamente l'ingresso degli stranieri a scopo di lavoro, talora limitandolo ad alcune categorie di lavoratori o condizionandolo. La disciplina italiana dell'immigrazione del cittadino straniero dispone un regime differenziato a seconda che si tratti di un cittadino appartenente a uno Stato della Comunità Europea o che si tratti di un cittadino extracomunitario, garantendo per il primo una posizione di favore se si considera che, per esempio, solo per l’extracomunitario viene definita annualmente la programmazione del flusso d'ingresso per ragioni di lavoro. I cittadini extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o autonomo, cura, familiari e di culto. Essi devono presentarsi alla frontiera italiana forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto. Gli uffici di polizia devono respingere dalla frontiera gli stranieri sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Non è considerato sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce una documentazione comprovante la disponibilità in Italia di beni o di un’occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di un'associazione o di un privato che dia idonea garanzia ad assumersi l'onere dell'alloggio e del sostentamento, nonché del rientro in patria dell'immigrato. Può soggiornare nel territorio italiano chi sia munito, dopo essere entrato regolarmente, di un permesso di soggiorno. Questo ha una durata massima di tre mesi se rilasciato per scopo di turismo e di due anni se concesso per altri motivi; è rinnovabile e la durata successiva alla prima concessione è di norma doppia al primo periodo. Il permesso deve essere richiesto dal cittadino straniero entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio italiano. Gli stranieri coniugati con cittadino italiano, e residenti in stato di coniugio da più di tre anni in Italia hanno diritto ad un permesso di soggiorno a tempo illimitato. Con la legge n. 40 del 6 marzo 1998 è stato approvato definitivamente un nuovo testo che porta alcune innovazioni di rilievo: carta di soggiorno illimitato per chi risieda in Italia da almeno 5 anni, possibilità di concorrere all'assegnazione di alloggi pubblici, diritto all'assistenza sanitaria, obbligo scolastico ai minori. Viene, inoltre, rilasciato il permesso di soggiorno agli stranieri presenti in Italia prima del varo della stessa legge, che abbiano presentato in tempo la domanda e che siano in possesso dei requisiti richiesti. Per il cittadino di uno Stato appartenente alla C.E.E. in seguito all'accordo di Schengen (1985) sono stati progressivamente soppressi i controlli alle frontiere comuni, in modo da garantire una libera circolazione delle persone all'interno della comunità. Sotto il profilo della tutela giurisdizionale, la legge n. 39 del 1990 stabilisce che contro i provvedimenti di espulsione dal territorio e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero. Il ricorso sospende gli effetti del provvedimento fino all'adozione della decisione definitiva.