Versione dal latino - Gellio:"La promessa di matrimonio"

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Testo

Vs. pag. 39 n. 14
"La promessa di matrimonio"
da Gellio
Servio Sulpicio nel libro, che scrisse riguardo alle doti, scirsse che in quella parte dell'Italia, che è chiamata Lazio, il fidanzamento è fatto secondo questa usanza e secondo questa solita regola. "Chi - dice - era sul punto di sposare una donna, si impegnava formalmente con quello, dal quale doveva condurre in matrimonio, a che essa gli sarebbe stata data in matrimonio; chi era sul punto di sposare (una donna), sposasse la stessa". Questa contrattazione degli accordi e delle obbligazioni reciproche è detta fidanzamento. Allora, colei che era stata promessa in matrimonio, era chiamata fidanzata, chi si era obbligato a sposarla (era chiamato) fidanzato. Ma se dopo questi accordi la moglie non era concessa (in matrimonio) o non veniva sposata, colui che si impegnava, si asteneva dalla promessa. Dei giudici giudicavano. Il giudice chiedeva come mai la moglie non fosse stata concessa o non fosse stata accettata. Se non sembrava esserci alcuna giusta spiegazione, la ricchezza (dei contendenti) decideva l'esito della lite. Servio dice che questa legge del (sul) fidanzamento fu osservata nel tempo in cui fu data la cittadinanza a tutto il Lazio con la legge Iulia

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