Note di diritto privato ed economia aziendale

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Testo

DIRITTO PRIVATO

IMPRESA ED IMPRENDITORE:

L’impresa è trattata nel libro V del codice civile, ed è considerata in riferimento alla figura dell’imprenditore. E’ definita impresa l’organizzazione dei fattori produttivi diretta all’ottenimento di beni o di servizi destinati allo scambio.

Concetto economico di imprenditore è chi ha funzione intermediatrice tra offerta di capitali e domanda di lavoro, beni e servizi. L’imprenditore ha, secondo una prima definizione, una funzione dirigenziale. La definizione di imprenditore nel codice civile (art. 2082 c.c.) è la seguente: imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata, al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Per esercizio di un’attività economica al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi si deve intendere un comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e nuova utilità (scopo di lucro o obiettiva economicità), deve essere organizzata, ovvero conseguente all’organizzazione dei fattori produttivi, e deve essere svolta in modo professionale, vale a dire in modo stabile, sistematico anche se non continuativo (può essere stagionale); Deve essere svolta in nome dell’imprenditore, per il mercato e deve essere lecita.

Le imprese si suddividono in base al soggetto, alla dimensione organizzativa o all’oggetto dell’attività svolta.

Rispetto al soggetto:

• + In base alla natura giuridica dei soggetti - Imprese private: persone giuridicamente private;
- Imprese pubbliche: gestite da enti pubblici;

+ In base al numero di soggetti - Imprese individuali: l’imprenditore è costituita da una sola persona fisica;
- Imprese collettive: le società, formate da più persone fisiche;
- Imprese familiari;

Rispetto alle dimensioni organizzative:

• + Impresa propriamente detta (non piccola, ordinaria): L’imprenditore coordina i fattori di produzione, il lavoro necessario
alla produzione è prestato da terzi;

+ Piccola impresa: L’imprenditore fornisce anche il lavoro necessario all’attività
produttiva;

Rispetto all’oggetto dell’attività svolta:

• + Statuto generale dell’imprenditore: Applicabile all’impresa senza ulteriori specificazioni;

+ Impresa commerciale;

+ Impresa agricola;

Il fallimento (r.d.l. 267/1942) è il procedimento giudiziale attraverso il quale la collettività agisce sulla generalità dei beni dell’imprenditore commerciale che si trova in stato di insolvenza, al fine di realizzare un pari trattamento di tutti i creditori, salve le legittime cause di prelazione. I caratteri del fallimento sono:
- Concorsualità: con il concorso di tutti i creditori con esclusione di qualsiasi azione individuale;
- Universalità: l’oggetto del fallimento è la generalità dei beni dell’imprenditore fallito;

I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono:
- Soggettivi: Imprenditore cessato o imprenditore defunto;
- Oggettivi: lo stato di insolvenza;

Gli organi preposti al fallimento sono in primo luogo il tribunale fallimentare, che indica il giudice delegato e il curatore, c’è inoltre il comitato dei creditori. Gli effetti del fallimento riguardano la persona del fallito (limitazioni all’esercizio delle libertà personali, stato di incapacità, iscrizione al pubblico registro dei falliti con efficacia costitutiva, alimenti al fallito e alla sua famiglia), e il patrimonio del fallito, con lo spossamento del patrimonio (proprietario dei suoi beni, ma non può disporne e amministrarli).

L’AZIENDA:

L’articolo 2555 del codice civile dà la seguente definizione: l’azienda è costituita dal complesso di beni propri o altrui organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. E’ quindi subito chiarita la differenza tra azienda e impresa:

- I caratteri dell’azienda - Oggettivo: è formata dai beni organizzati dall’imprenditore;
Strumentale: è il mezzo di cui l’imprenditore si serve per raggiungere i propri fini;

- I caratteri dell’impresa - Soggettivo: è l’attività organizzata dall’imprenditore per fissare le combinazioni più idonee
al raggiungimento dei fini prescelti;
Finalistico: il fine che l’impresa si prefigge ne costituisce il presupposto e la giustificazione;

L’organizzazione di un’azienda ha l’effetto di attribuire un carattere unitario ai beni organizzati, in quanto tutti coordinati per raggiungere il medesimo scopo produttivo, oltre che di accrescere la produttività dei beni organizzati determinando un aumento del loro valore.
Una caratteristica importante dell’azienda è la sua circolazione (art. 2556 c.c.), che avviene secondo le formule di circolazione proprie dei singoli beni che la compongono. La circolazione può avvenire tramite cessione (donazione, vendita, permuta o successione per causa di morte) o per trasferimento del godimento dell’azienda (affitto, usufrutto).
Gli effetti della cessione sono il divieto di concorrenza (il divieto di iniziare una nuova impresa che presenti caratteristich01e tali da sviare la clientela dell’azienda ceduta, tale divieto dura perentoriamente 5 anni), la successione dei crediti e dei contratti a prestazioni corrispettive non interamente eseguite ed il trasferimento dei debiti.

LE SOCIETA’:

Le società sono trattate nei capitoli V e VI del libro V del codice civile, l’articolo 2247 ne dà le nozioni fondamentali: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. La società può anche essere considerata un’impresa, in quanto è l’attività di impresa esercitata collettivamente da più persone. Il contratto di società deve avere le seguenti caratteristiche, deve infatti essere: plurilaterale, consensuale, associativo, a titolo oneroso, di durata e tipico (ovvero i soci non possono costituire una società che non rientri tra i tipi previsti e disciplinati dal c.c.).

Le società hanno i seguenti elementi essenziali:

- E’ un soggetto giuridico autonomo distinto dai singoli soci;
- Pluralità di soci;
- Conferimento di beni o servizi da parte dei soci (fondo comune);
- L’esercizio in comune di un’attività economica;
- Un patrimonio autonomo, cioè indipendente dal patrimonio dei soci;
- Lo scopo di dividere gli utili in senso lato;
Ricordiamo la definizione di personalità giuridica, ovvero: la persona giuridica è l’unità risultante da una pluralità di persone fisiche oppure da un complesso di beni. E’ un soggetto artificiale
Le società possono avere o non avere una personalità giuridica:
• Società dotate di personalità giuridiche (società di capitali): Godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero il
patrimonio appartiene alla società, i rapporti di debito e di credito fanno capo alla società;

• Società prive di personalità giuridiche (società di persone): Sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto il patrimonio appartiene ai soci, e i rapporti sociali fanno capo ai soci pur conservando il patrimonio della società una propria indipendenza;

I soci delle società di persone hanno responsabilità illimitata e solidale, il potere di amministrazione inerisce direttamente con la qualità di socio, la quale qualità e intrasformabile, la funzione economico-sociale è la produzione e distribuzione non di serie.

Invece i soci delle società di capitali godono di responsabilità limitata, il potere amministrativo è dissociato dalla qualità di socio, la quale è liberamente trasferibile. La funzione economico-sociale di questa società è la produzione e distribuzione di serie e di massa.

LE SOCIETA’ DI PERSONE:

Le norme del codice civile sulla società semplice (art. 2247 c.c.) costituiscono la normativa generale delle società di persone, che non sono applicabili ad altre società di persone.

La società semplice è la società di persone nella quale i soci conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica non commerciale allo scopo di dividerne gli utili.

Le caratteristiche sono le seguenti:
- L’oggetto è costituito da un’attività non commerciale (es. agricola);
- Non si richiede una speciale forma per la sua costituzione, a meno che i conferimenti siano costituiti da beni immobili;
- Non è iscritta nel pubblico registro delle imprese;
- E’ priva di personalità giuridica;
- I conferimenti sono fissati nell’atto costitutivo, in mancanza i soci devono conferire in parti uguali quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale;
- E’ dotata di autonomia imperfetta;

L’amministrazione si intende disgiuntiva se non altrimenti specificato, può essere altrimenti congiuntiva o di tipi intermedi.

Disgiuntiva: ogni socio è amministratore, può portare a termine operazioni che riguardano la società senza interpellare gli altri soci, i quali però possono opporsi prima che questa venga portata a termine. In questo caso si richiede la maggioranza dei voti favorevoli.

Congiuntiva: se la totalità dei soci deve approvare una qualsiasi operazione sociale.

E’ ammesso attribuire la rappresentanza solo ad alcuni degli amministratori, i soci non amministratori hanno però il diritto di controllo sull’attività dei soci amministratori, attraverso il diritto di informazione.

La ripartizione degli utili e delle perdite avviene secondo quanto è stabilito nell’atto costitutivo, o altrimenti in proporzione alle relative quote, che se non determinate si presumono uguali. Le quote dei soci d’opera sono fissate dai giudici (socio d’opera: socio che presta alla società la propria opera). L’unico divieto nella carta costitutiva è la presenza di patti leonini, ovvero patti che escludono particolari soci dalla suddivisione di utili o perdite.

La società in nome collettivo (s.n.c) è quella nella quale tutti i soci assumono una responsabilità solidale, illimitata e sussidiaria per le obbligazioni sociali, responsabilità che non può essere esclusa da patti contrari. (art. 2291 c.c.)

I caratteri di una società in nome collettivo sono basati sulla responsabilità illimitata e solidale e sullo spirito di iniziativa e capacità di organizzazione. La società è priva di personalità giuridica, e può essere costituita anche come non svolgente attività commerciali.

Deve essere costituita attraverso atto costitutivo, come atto pubblico o come atto scritto con firme autenticate. La società in nome collettivo è iscritta nel pubblico registro delle imprese.
In caso di mancata iscrizione al registro l’impresa si dice irregolare, nei rapporti con terzi si applicano le norme sulla società semplice, nei rapporti interni si applicano le norme della s.n.c.
La ragione sociale è il nome stesso della società, costituito dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale. L’amministrazione e la rappresentanza spettano ai soci indicati nell’atto costitutivo, in mancanza a tutti i soci disgiuntamente. Il capitale sociale risulta dalla somma si tutti i conferimenti dei soci, escluso il valore delle prestazioni personali. Costituisce la garanzia prima per i creditori, che solo in secondo luogo possono agire sul patrimonio personale dei singoli soci.

La società in accomandita semplice (s.a.s.) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, i soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali ed i soci accomandanti che rispondo limitatamente al loro proprio conferimento. (art. 2313 c.c.)

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni, la società è costituita per l’esercizio di attività commerciali e non. In mancanza di norme specifiche si applicano quelle previste per la s.n.c., purché compatibili con la sua particolare struttura.

La ragione sociale è il nome, che deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario con l’indicazione di “società per in accomandita semplice”, in caso nel nome venga incluso quello di un accomandante fa assumere a questi una responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali.

L’amministrazione spetta esclusivamente agli accomandatari, la nomina o la revoca di uno di questi richiede l’adesione unanime di tutti gli accomandatari, e un numero di soci accomandanti tale da coprire almeno la metà del capitale da essi costituito.

LE SOCIETA’ DI CAPITALI:

La società per azioni (s.p.a.) è una società di capitale in cui per le obbligazioni sociali, risponde esclusivamente il capitale della società, essendo la responsabilità dei soci limitata a quanto conferito. Il capitale sociale è rappresentato da azioni.

I caratteri principali della s.p.a. sono:
- Limitata responsabilità dei soci che induce più facilmente il pubblico a partecipare a questi tipo di società. Tale principio non opera nel caso dell’unico azionista;
- Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni, quindi: + Per le obbligazioni sociali risponde solo
il capitale della società;
+ Il mutamento delle persone dei soci è irrilevante per i creditori sociali;
+ Per modificare il capitale sociale occorre deliberare una modificazione dell’atto costitutivo;
- E’ una persona giuridica in quanto: + Il patrimonio sociale appartiene alla società;
+ I rapporti scaturenti dalla gestione sociale fanno capo alla società;

Il principio maggioritario riguarda la democraticità, la s.p.a. è teoricamente una società a base democratica; In pratica , sulla moltitudine dei piccoli azionisti, prevalgono gruppi di controllo con maggioranza relativa.

La costituzione della società per azioni riguarda l’atto costitutivo (che riguarda l’esistenza della società) e lo statuto (che riguarda l’ordinamento interno e le regole di funzionamento).
L’atto costitutivo deve essere un atto pubblico, e deve contenere:
- Le generalità dei soci e il numero di azioni sottoscritte;
- La denominazione sociale (formata in qualunque modo);
- La sede sociale e le sedi secondarie;
- L’oggetto sociale;
- L’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- Il valore nominale ed il numero delle azioni;
- Il valore dei crediti ed i beni conferiti in natura;
- Le norme relative alla ripartizione degli utili;
- La partecipazione agli utili accordata ai promotori e ai soci fondatori;
- Il numero degli amministratori ed i loro poteri;
- Il numero dei componenti del collegio sindacale;
- La durata della società;

Il capitale sociale iniziale non deve essere inferiore ai 200.000.000 e deve essere interamente sottoscritto.

Nella società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente alle obbligazioni sociali, ed i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritto. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

I caratteri generali sono quelli che seguono:
- E’ una società di capitali, quindi dotata di personalità giuridica;
- E’ una s.p.a. caratterizzata dalla presenza di due tipi di soci;
- Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni;
- Ha norme specifiche, ma possono anche essere applicate, in quanto compatibili, le norme relative alle s.p.a.;

Le particolarità sono costituite dalla denominazione sociale (deve contenere il nome di almeno un accomandatario, oltre l’indicazione di s.a.p.a.) e dall’amministrazione (attribuita di diritto ai soci accomandatari).

La società a responsabilità limitata (s.r.l.) è la società nella quale per le obbligazioni assunte risponde esclusivamente il capitale sociale e quindi i soci assumono una responsabilità limitata al loro conferimento. Il capitale sociale è diviso in quote.

L’intento legislativo nel momento della creazione di queste società era permettere la creazione di società di modesto capitale, nelle quali i soci assumano responsabilità limitata.

I caratteri principali della s.r.l. sono:
- E’ una società di capitali, ha quindi una personalità giuridica;
- E’ una società per quote (non possono essere rappresentate da azioni);
- Non può emettere obbligazioni;

Sono applicabili in gran parte le norme della s.p.a., la denominazione sociale può essere liberamente formata contenendo l’indicazione s.r.l.

ECONOMIA AZIENDALE

DI COSA SI OCCUPA L’ECONOMIA AZIENDALE:

L’economia aziendale non si occupa di tecnologia che è l’insieme delle conoscenze nel campo della produzione, ne di innovazione, cioè gli interventi atti a migliorare la tecnologia ed i processi produttivi. Si occupa bensì di organizzazione, gestione e rilevazione. L’organizzazione che è il coordinamento razionale di energie e risorse, la gestione che è il complesso di azioni svolte per il raggiungimento dei fini dell’attività e la rilevazione, che è la raccolta di utili per l’organizzazione e la gestione.

L’ATTIVITA’ ECONOMICA:

Bisogni: sensazioni causate dalla necessità da disporre di mezzi adeguati al raggiungimento di determinati fini.
Beni: cose (o animali) che per natura o in seguito a trasformazioni sono idonee a soddisfare i bisogni.
Servizi: attività che vengono pensate ed organizzate sempre per soddisfare i bisogni.

Con beni e servizi parliamo di risorse.

L’economia politica nasce dalla necessità di contenere l’ovvia conflittualità che nasce dalla scarsità delle risorse, rispondendo alle domande:
- Quali beni produrre?
- Come produrli?
- Per chi produrli?
L’attività economica delle imprese si distacca un pò dall’economia politica, in quanto non segue le domande precedentemente poste, bensì l’attività economica è l’attività che l’impresa svolge per produrre ricchezza o, almeno, dare alla fine del processo produttivo, una ricchezza pari alla somma delle risorse impiegate.
Un altro concetto fondamentale è quello di moneta, la moneta è una merce convenzionale creata per essere un mezzo di pagamento sicuro e generale.

La produzione trova la base nel processo produttivo. Un processo produttivo è l’insieme delle attività svolte per ottenere un bene o un servizio. Esso può avere luogo in tre settori, detti primario, secondario e terziario:
- Primario: agricoltura, allevamento, pesca...
- Secondario: industria di trasformazione (compresa quella mineraria)...
- Terziario: commercio, turismo, telecomunicazioni, assicurazioni...

L’output sono i prodotti finiti, realizzati attraverso un processo produttivo.
L’input sono i fattori produttivi, ovvero le risorse impiegate nel processo produttivi, e si dividono in terre e risorse naturali, lavoro e capitale (fisso se partecipa più volte al processo produttivo, circolante se consumati durante il processo lavorativo).

La produttività è data dal numero totale di prodotti diviso per l’unità di misura del fattore.
La produzione totale è la somma di tutti i prodotti realizzati.
Il costo è ciò a cui bisogna rinunciare per ottenere qualcos’altro.
Il processo di produttività trasforma le materie prime, e da loro un’utilità, ovvero la capacità di soddisfare un bisogno.

Non è scontato che un certo bene o un servizio sia prodotto nel luogo e nel momento in cui il soggetto ne ha bisogno.
La distribuzione è appunto il processo che consente di rendere accessibili i beni ed i servizi.

Lo scambio è il trasferimento di beni o servizi da un soggetto ad un altro in cambio di altri beni, di altri servizi, o di moneta.
Il mercato è il luogo fisico dove avvengono gli scambi, ma anche l’insieme ideale delle contrattazioni svolte su un certo territorio o riguardanti una certa categoria di beni.
Chi si presenta sul mercato per vendere i proprio prodotto forma l’offerta, mentre quanti vogliono acquistare un bene o un servizio formano la domanda.

La ricchezza ha un momento statico ed un momento dinamico, il momento statico è dato dal patrimonio, il momento dinamico è dato dal reddito
L’accumulazione è il processo di risparmio di una parte della ricchezza prodotta allo scopo di reimpiegarla per aumentare la quantità di beni producibili.

I soggetti dell’attività economica sono lo stato, le famiglie, le imprese ed il resto del mondo.

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