L'Imprenditore, L'Azienda E Le Creazioni Intellettuali

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L’IMPRENDITORE. L’AZIENDA E LE CREAZIONI INTELLETTUALI

LA NOZIONE GIURIDICA DI IMPRENDITORE

L’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione di beni e servizi.
Requisiti essenziali: esercizio attività economica, professionalità, organizzazione.

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPRENDITORI

I criteri distintivi seguiti dal codice sono:
- QUALITATIVO riferimento all’attività svolta e si distinguono le figure dell’imprenditore agricolo e commerciale
- QUANTITATIVO tiene conto delle dimensioni dell’attività imprenditoriale individuando così il piccolo imprenditore
- PERSONALE tiene conto degli individui che dirigono l’impresa ed abbiamo le figure dell’imprenditore individuale o collettivo (società)

L’IMPRENDITORE AGRICOLO

Sono imprenditori agricoli coloro i quali esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo (sfruttamento risorse produttive del terreno), alla silvicoltura (produzione del legname), all’allevamento del bestiame (allevato su fondo costituisce forma di sfruttamento dello stesso) e attività connesse (trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura). Non sono valide attività quali apicoltura, bachicoltura e pollicoltura. L’allevamento del bestiame non deve essere quindi disgiunto dalla terra e dal suo sfruttamento.

L’IMPRENDITORE COMMERCIALE

Sono imprenditori commerciali coloro che esercitano:
- attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi (attività che richiedono la trasformazione della materia)
- attività di intermediazione nella circolazione di beni (distribuzione)
- attività di trasporto per terra, acqua ed aria (imprese trasporto)
- attività bancaria e assicurativa
- attività ausiliarie (agente di commercio, mediatore, agente di viaggio)

IL PICCOLO IMPRENDITORE

A livello europeo la nostra piccolo impresa non esiste in quanto in la piccolo impresa europea equivale alla nostra media-grande impresa. Sono piccoli imprenditori coloro che esercitano un’attività professionalmente organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia. Si nota subito l’importanza del lavoro familiare rispetto a quello di altri dipendenti. Tra i piccoli imprenditori si distinguono dunque le seguenti figure: COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO (coltiva la terra col proprio lavoro e con quello dei familiari), ARTIGIANO (esercita professionalmente e in qualità di titolare l’impresa assumendosene le piene responsabilità e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo), IL PICCOLO COMMERCIANTE (il classico proprietario della bottega). L’essere piccolo imprenditore comporta alcuni vantaggi quali:
- essere esonerato dalla tenuta delle scrittura contabili
- iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese avente solo titolo informativo e pubblicitario
- non venire sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali

L’IMPRESA FAMILIARE

L’impresa familiare è quell’impresa in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore. Partecipante all’impresa è colui che esercita in modo continuativo la sua attività di lavoro presso l’impresa avendo quindi diritto al mantenimento e alla spartizione degli utili dell’impresa. Il titolare si assume le decisioni concernenti la gestione ordinaria. La maggioranza invece decide su aspetti quali:
- impiego degli utili e degli incrementi
- gestione straordinaria
- indirizzi produttivi
- cessazione dell’impresa

LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE

Lo statuto dell’imprenditore commerciale ha essenzialmente il compito di migliorare l’organizzazione e la funzionalità dell’impresa, nonché di tutelare i terzi che hanno rapporti giuridici con essa. Punti fondamentali dello statuto sono quindi:
- capacità di esercitare un’impresa
- obbligo di iscrizione nel registro delle imprese
- obbligo di tenere le scritture contabili
- soggezione al fallimento e alle procedure concorsuali
La qualità di imprenditore commerciale si acquisisce per il solo fatto di esercitare un’attività economica di tipo non agricolo.
- L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: ha effetto probatorio non costitutivo, ovvero prova solamente l’esistenza dell’impresa. Ha lo scopo di istituire e garantire un regime di pubblicità delle imprese si collettive che individuali e consente a tutti di conoscere i fatti più importanti relativi l’impresa come ad esempio le generalità dell’imprenditore, la sede dell’impresa, l’eventualità che questa sia sottoposta o meno a procedure concorsuali. Si generano un effetto positivo e uno negativo. Il primo è che tutto quanto viene iscritto nel registro delle imprese si presume noto ai terzi. Il secondo, ai danni dell’imprenditore, è che egli non può opporre ai terzi fatti che per legge devono essere iscritti nel registro e che non si è provveduto ad iscrivere.
- L’OBBLIGO DELLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI: obbligo di tenere ordinati e catalogati tutti i documenti relativi all’attività d’impresa:
o LIBRO GIORNALE elenca tutte le operazioni relative all’esercizio dell’impresa
o LIBRO DEGLI INVENTARI elenca elementi attivi e passivi dell’attività determinandone il valore. L’inventario è seguito dal bilancio in cui devono risultare con chiarezza attività e passività.
o Viene poi prescritta la tenuta di altri libri e registri richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (libro mastro)
I libri contabili devono essere conservati, anche su supporti magnetici per la durata di 10 anni in quanto per lo stesso periodo sono validi come prove documentali in un eventuale processo. Dopo 10 anni cadono in prescrizione e non sono più validi.

L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il registro delle imprese entra in vigore nel 1993 e va a sostituire il precedente regime in vigore dal 1942 che prevedeva:
- esonero dall’iscrizione per imprenditori individuali, società semplici ed enti pubblici
- iscrizione presso le cancellerie dei tribunali
Il nuovo regime, più organizzato, prevede invece:
- affidamento della gestione del registro alle Camere di commercio
- suddivisione del registro in due sezioni: ORDINARIA si iscrivono tutte le imprese aventi obbligo di farlo; SPECIALE solo per imprese di tipo agricolo che in precedenza non avevano obbligo di farlo ed ora lo fanno per questione di immagine e pubblicità
- gestione del nuovo sistema con tecniche informatiche
- acquisizione accanto agli elementi richiesti in precedenza dal vecchio regime, anche di informazione utili a livello economico, statistico e amministrativo per avere un quadro dettagliato dell’impresa, si tratta del cosiddetto REA repertorio delle notizie economiche e amministrative.
Generalmente il registro delle imprese ha solo funzione probatoria dell’esistenza dell’impresa ma in certi casi può avere funzione costitutiva come nel caso delle società di capitali e cooperative per le quali la mancata iscrizione fa risultare la società inesistente. L’iscrizione nelle società speciali ha invece funzione di pubblicità.

GLI AUSILIARI DELL’IMPRENDITORE

L’imprenditore nell’esercizio della sua attività si avvale di collaboratori che possono essere suddivisi in due grandi categorie: subordinati e autonomi. COLLABORATORI SUBORDINATI sono alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore:
- ISTITORE preposto all’esercizio dell’impresa commerciale o di un suo ramo produttivo. Ampi poteri di iniziativa e quindi elevato grado di autonomia con grande potere decisionale.
- PROCURATORE può compiere tutti gli atti inerenti l’esercizio dell’impresa pur non essendo preposto ad essa. Solitamente si trovano nelle banche ed hanno potere limitato rispetto l’istitore.
- COMMESSO coloro i quali esercitano attività subordinata di concetto o di ordine, estranea comunque a funzioni direttive.
COLLABORATORI AUTONOMI coloro i quali pur non essendo legati all’imprenditore da un rapporto di lavoro subordinato, svolgono per conto suo un’opera o un servizio.
- SPEDIZIONIERE assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto compiendo anche le operazioni accessorie quali imballaggio, assicurazione …
- COMMISSIONARIO acquista beni dall’imprenditore rivendendoli e garantendoli poi con il proprio nome. Classico esempio sono le concessionarie di automobili
- AGENTE DI COMMERCIO assume l’incarico di promuovere per conto del proponente, previo retribuzione, la conclusione di contratti di vendita in una determinata zona. L’agente può vendere solo i prodotti di un imprenditore e non quelli di un altro nella stessa zona d’influenza.

AZIENDA ED IMPRESA

L’impresa può essere definita come l’insieme dei fattori produttivi che producono reddito mentre l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore ovvero lo strumento di cui egli si serve per svolgere l’esercizio dell’impresa. L’impresa può anche essere definita come l’attività economica organizzata per la produzione di nuova ricchezza. L’azienda è in definitiva il complesso di beni che compongono l’impresa ed è fatta da tutti i fattori produttivi esclusa l’organizzazione. L’impresa inoltre è un concetto dinamico, l’azienda invece statico. I beni che compongono l’azienda sono MATERIALI (mobili – macchinari e materie prime – e immobili – locali) e IMMATERIALI (segni distintivi dell’azienda, brevetti e diritti d’autore). L’AVVIAMENTO è la capacità dell’azienda di conseguire un profitto; esso costituisce più che un bene, un modo di essere dell’azienda stessa. E’ utile ricordare che chi rileva un’azienda ha l’obbligo di non concorrenza per 5 anni, in parole povere non deve avviare un’attività che concorra con chi gli ha venduto l’azienda.

I SEGNI DISTINTIVI DELL’AZIENDA

Si tratta di elementi utili per riconoscere l’azienda sul mercato in cui opera:
- LA DITTA nome sotto il quale l’imprenditore svolge la sua opera. Deve rispondere al requisito di verità (contenere nome o sigla dell’imprenditore) e di novità (non uguale ad azienda similari)
Per la tutela della ditta è prevista l’azione di USURPAZIONE E CONTRAFFAZIONE con cui si richiede al giudice l’accertamento dell’obbligo di differenziazione. A volte si può proporre anche l’AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI
- L’INSEGNA segno distintivo dei locali presso i quali si svolge l’attività economica dell’imprenditore. Non vale qui il principio di verità ma sussiste quello di novità (con in più la capacità distintiva ovvero non semplicemente Albergo ma Albergo Ics).
- IL MARCHIO è il segno distintivo di prodotti e merci. Può essere un’emblema, una denominazione o un semplice segno. I requisiti cui deve rispondere il marchio sono quello dell’originalità (marchi forti: particolare forza nell’individuazione del prodotto; marchi deboli: improntati su terminologia di uso comune), della verità e novità.
I marchi vengono raggruppati in:
o marchio di FABBRICA ovvero marchio del produttore
o marchio di COMMERCIO apposto dal rivenditore su prodotti di altri
o marchio INDIVIDUALE utilizzato da un singolo imprenditore
o marchio COLLETTIVO ad uso di tutti coloro si assoggettano all’osservanza di dati standard qualitativi (vero cuoio ecc…)
Il diritto all’uso esclusivo del marchio è ottenibile:
o con la REGISTRAZIONE (MARCHIO REGISTRATO) disposta dall’ufficio italiano brevetti che dura 10 anni ma è rinnovabile per un numero illimitato di volte
o con l’USO DI FATTO (MARCHIO NON REGISTRATO) chi ha usato un marchio non registrato ha facoltà di usare tale marchio nei limiti in cui se ne è avvalso in precedenza
Il marchio registrato ha una maggiore tutela rispetto quello non registrato. Per il marchio registrato infatti si può esercitare l’azione di USURPAZIONE E CONTRAFFAZIONE. Se viene accertata la contraffazione il giudice dispone l’inibizione dell’uso di tale marchio. Si può agire anche con l’AZIONE DI CONCORRENZA SLEALE e con l’AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO. La contraffazione infatti è reato punito dal codice penale. Per quanto riguarda il marchio non registrato questo ha tutela limitata fondata sull’AZIONE DI CONCORRENZA SLEALE volta ad ottenere l’inibitoria, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.

LE CREAZIONI INTELLETTUALI

A tutela delle creazioni intellettuali sono stati istituiti:
- DIRITTO D’AUTORE riguarda essenzialmente opere dell’ingegno di carattere scientifico, letterario, musicale, artistico ecc…
All’autore sono riconosciuti i diritti:
o MORALE vedersi riconosciuta la paternità dell’opera; si estrinseca nel diritto di INEDITO (decidere se e quando l’opera deve essere pubblicata), nel diritto di APPORTARE MODIFICAZIONI e nel diritto di ANONIMO (pubblicare l’opera sotto falso nome o pseudonimo).
o PATRIMONIALE pubblicare l’opera ed usarla a fini economici a scopo di lucro. Questo diritto spetta all’autore per tutto il corso della sua vita e per 70 anni dopo la sua morte dopo di che diventa di dominio pubblico.
- LE INVENZIONI INDUSTRIALI consistono in nuovi risultati o soluzioni di problemi tecnici che abbiano immediata applicazione industriale. Anche in questo caso vengono riconosciuti dei diritti all’autore:
o MORALE diritto alla paternità dell’invenzione; è un diritto personale, inalienabile e perpetuo.
o PATRIMONIALE il diritto si acquista per il semplice fatto della creazione dell’opera, il diritto di sfruttamento sorge solo in seguito alla brevettazione dell’opera stessa.
La brevettazione serve a rendere di dominio pubblico il contenuto dell’invenzione e dà all’inventore l’esclusiva di attuare, disporre e trarre profitto usando l’invenzione nonché preclude ai terzi la possibilità di usare l’invenzione per i propri interessi. Se l’invenzione non è brevettata chi ne ha fatto uso per 12 mesi prima della brevettazione può continuare a farlo sempre però nei limiti del preuso. Per essere brevettata un’invenzione deve rispondere a requisiti di INDUSTRIALITA’ (idonea ad applicazioni industriali), NOVITA’ e LICEITA’.
- MODELLI DI UTILITA’ E DISEGNI ORNAMENTALI sono invenzioni minori che rinnovano o migliorano l’efficacia di valori e beni già esistenti. I modelli di utilità sono invenzioni che conferiscono a macchine esistenti strumenti, utensili o oggetti di facile impiego. I modelli e disegni ornamentali sono disegni o modelli che danno ad un prodotto industriale una certa forma, linea o colore. La loro tutela è la stessa delle altre invenzione sebbene leggermente limitata. Il diritto di sfruttamento dell’invenzione richiede anche in questo caso la brevettazione.

LE INVENZIONI DEL PRESTATORE DI LAVORO

Il prestatore di lavoro a diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. Si distinguono:
- invenzioni di SERVIZIO scoperta relativa ad una attività di ricerca oggetto del rapporto di lavoro: appartengono di diritto al datore di lavoro e all’inventore spetta solo il diritto morale di paternità e nessun compenso aggiuntivo
- invenzioni di AZIENDA scoperta fatte in un rapporto di lavoro non avente come oggetto l’attività di ricerca. I diritti patrimoniali sono del datore mentre l’inventore ha diritto ad un equo premio
- invenzioni OCCASIONALI fatta dal prestatore di propria iniziativa usano mezzi dell’azienda e avvalendosi dell’esperienza acquisita nel normale lavoro. I diritti patrimoniali sono del lavoratore il quale è l’unico a poter chiedere il brevetto dell’opera. Il datore ha il diritto di prelazione ovvero la possibilità di usare, acquistare o brevettare all’estero l’invenzione.

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