Il credito al consumo

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Testo

LA DOMANDA DI CREDITO AL CONSUMO
Il credito al consumo si inserisce nell’economia familiare come fonte di finanziamento e va a sovvenzionare l’insieme degli atti di spesa delle unità di consumo. Nell’analisi dei flussi finanziari i prestiti al consumo si saldano con l’accensione di altri debiti che sono destinati a finanziare l’insieme delle uscite correnti, l’acquisizione di elementi patrimoniali e il rimborso di debiti precedentemente contratti.
E’ lecito chiedersi se il ricorso al credito da parte delle unità di consumo sia in grado di contribuire ad un miglioramento dell’equilibrio economico- finanziario delle stesse o se rappresenti una patologia in grado di portare all’insolvenza di chi lo contrae, poiché le famiglie non sono unità di produzione ma di erogazione. I beni e servizi acquistati non vengono immessi in un processo produttivo ma vengono consumati, quindi il loro valore viene distrutto senza che la capacità di reddito della famiglia aumenti. Esistono due casi in cui l’indebitamento familiare appare coerente con i principi validi per le aziende e sono:
- I prestiti alla professione: i mezzi attinti al debito che affluiscono all’attività lavorativa trovano la base del loro rimborso nei redditi professionali che servono a produrli;
- I prestiti per l’acquisto di beni durevoli: trovano la loro razionalità economica nel risparmio di spese correnti future.
L’indebitamento delle famiglie è conveniente nel periodo iniziale del loro ciclo di vita, perché i livelli di reddito sono modesti e destinati a crescere in futuro; esso trova giustificazione nei seguenti casi:
a. Esistenza di aspettative di futuri rialzi dei redditi correnti o riduzione delle future spese di consumo.
b. Sostenimento di spese straordinarie.
c. Opportunità di anticipare il godimento di beni di rilevante ammontare rispetto all’alternativa di acquistarli con un graduale risparmio nel tempo.
d. Anticipazione di uscite di cassa connesse a spese correnti.
I criteri che gli istituti finanziatori dovrebbero seguire nella concessione del prestito sono due: la capacità di rimborso dei debitori e la capacità di iniziare la fase di accumulazione del risparmio.
Determinanti quantitative ed evoluzione della domanda
La domanda di prestiti al consumo è composta da tre macrovariabili: il livello del reddito delle famiglie (Y), la loro propensione al consumo (C/Y) e la loro propensione all’indebitamento (Deb/C). Quindi l’ammontare dei prestiti al consumo (Deb) è rappresentato dalla seguente funzione:
Deb = Y x (C/Y) x (Deb/C)
L’andamento del reddito si lega al tasso di crescita di lungo periodo del sistema economico, dunque allo sviluppo economico e alle sue congiunture.
La propensione al consumo dipende da fattori economici (elevatezza e stabilità dei redditi futuri previsti, esistenza di forme di previdenza e di assistenza sociale, ecc.), demografici (distribuzione dell’età dei capifamiglia, dimensione media dei nuclei familiari e residenza in aree sviluppate, ecc.), socio-politici (esistenza di un regime di tutela dei diritti individuali e della proprietà privata, ecc.) e psicologici.
Dopo la recessione degli anni ’80, dal 1983 in poi la propensione al consumo aumenta in sintonia con la ripresa dell’economia. L’aumento del reddito delle famiglie porta a un miglioramento delle aspettative. Agli inizi degli anni ’90 il ciclo s’inverte per diventare negativo negli anni 1992-93 a causa di una perdurante instabilità politica, della crisi valutaria, delle manovre di riequilibrio delle finanze pubbliche e della percezione dell’insostenibilità del debito pubblico. Dal ’94 la fase peggiore del ciclo sembra superata, la spesa per consumi e la sua incidenza sul reddito riprendono a crescere a causa del mutato clima delle aspettative. Da allora la propensione continua ad aumentare nonostante la ripresa si rilevi molto modesta a causa dell’avvio del progetto dell’Unione Monetaria. Nel 1997 l’aumento della propensione è dovuto alla ripresa del mercato automobilistico in conseguenza degli incentivi alla rottamazione. Nel 1998 il trend continua a crescere.
L’ultima variabile, la propensione all’indebitamento, riguarda la quota della spesa per consumi che è finanziata con l’indebitamento esterno. Si sono verificate tre grandi fasi:
1) Crescita dal 1989 al 1990;
2) Flessione dal 1991 al 1995;
3) Ripresa dal 1996 in poi.
L’andamento della propensione all’indebitamento è influenzato da molteplici variabili: la congiuntura economica (bassi tassi di interesse hanno abbattuto l’incidenza sul reddito della spesa per gli interessi), la composizione delle spese di consumo (l’aumento di lungo periodo dell’incidenza dei beni durevoli), le variabili sociali e quelle demografiche.
Nel nostro Paese l’incidenza dei debiti nei bilanci delle famiglie è largamente inferiore a quella degli altri Paesi, e ciò è dovuto all’elevata quota di attività finanziarie a breve termine emessa dal settore pubblico posseduta dalle famiglie: poiché tali attività sono caratterizzate da alta liquidità e basso rischio, quindi sono facilmente smobilizzabili, si produce un effetto opposto sulla domanda di credito al consumo, perché è più facile finanziare le spese correnti con una liquidazione del proprio patrimonio, anziché con l’indebitamento.
La Banca d’Italia ha riscontrato il maggior ricorso al finanziamento dei consumi da parte delle classi di livello socio-economico meno elevato. L’aumento del ricorso al credito al consumo è attribuibile allo sviluppo del suo mercato e al miglioramento delle sue condizioni strutturali e funzionali.
Nonostante in Italia tale mercato sia partito in ritardo rispetto agli altri Paesi avanzati, si è assistito in questi anni a un notevole processo di crescita quantitativa e qualitativa, dovuto all’aumento della concorrenza nel settore che ha provocato l’abbassamento del livello dei tassi e la trasparenza dei comportamenti dell’offerta a tutela dei debitori.
Le determinanti qualitative della domanda
E’ importante conoscere le motivazioni che inducono il consumatore a contrarre un prestito al consumo e le caratteristiche del servizio che vengono apprezzate e ricercate dalla clientela. Nel caso dei prestiti personali le ragioni prevalenti per il ricorso al finanziamento sono i problemi di liquidità, le soluzioni offerte dagli intermediari, la modestia del tasso d’interesse e la preesistenza di una relazione di clientela con l’intermediario. E’ difficile che l’offerta riesca a soddisfare appieno le aspettative della domanda a causa del gap tra la trasparenza/chiarezza delle informazioni e il livello delle condizioni economiche, e di conseguenza una parte della domanda potrebbe abbandonare l’idea di aprire un credito al consumo.

Un caso particolare: la domanda di credito al consumo negli U.S.A.
Alla base della crescita del credito al consumo negli U.S.A. stanno molteplici cause:
• Fattori economici, come la crescita di lungo periodo del PIL e del reddito disponibile delle famiglie.
• Fattori demografici, come l’aumento di incidenza delle classi di età centrali più inclini all’indebitamento.
• Fattori competitivi, come l’aumento di intensità concorrenziale del mercato.
• Fattori istituzionali - normativi, come l’istituzione di organismi privati e non profit di consulenza e assistenza finanziaria alle famiglie che hanno l’obiettivo di aiutarle a superare le difficoltà finanziarie e gestire il proprio budget.
Negli U.S.A. la concentrazione dei prestiti al consumo, quanto in numero e ammontare, si orienta verso le classi con livelli di reddito medio - alti, mentre le situazioni di eccessivo indebitamento si riscontrano nelle famiglie con redditi più modesti.
In Italia, invece, sono propense all’indebitamento le classi meno abbienti.
L’OFFERTA DI CREDITO AL CONSUMO
Le politiche di offerta presentano caratteristiche eterogenee in quanto coesistono prodotti e operatori che si collocano in gradi diversi di evoluzione. Vi sono, infatti, approcci tradizionali accanto a politiche innovative.
Il mercato del credito al consumo può essere, al primo impatto, formato da due componenti:
- prestiti personali
- credito rateale
Ogni componente ha operatori e processi produttivi e distributivi diversi.
Questi due tipi di prestiti hanno lo stesso modello giuridico nel rapporto tra finanziato e finanziatore, ma nella funzione di copertura di un fabbisogno finanziario generato dal consumo hanno un diverso collegamento con l’acquisto, più stretto nel caso di credito rateale, più allentato nel caso di prestito personale.
Poiché a operatori differenti corrispondono prodotti e processi distinti, il mercato può essere più precisamente essere composto da due sottosegmenti: il credito finalizzato e il credito NON finalizzato.
Operatori del credito NON finalizzato.
Il credito non finalizzato viene offerto da diverse categorie di soggetti:
o banche generaliste;
o operatori specializzati;
o istituti attivi nell’erogazione di finanziamenti contro cessione del quinto di stipendio;
o altre finanziarie;
Il ruolo principale è ricoperto dalle banche generaliste, cioè aziende di credito che operano “al dettaglio”, sia sul versante degli impieghi, sia su quello della raccolta e dei servizi.
Anche gli operatori del credito finalizzato possono offrire il credito personale: non come prodotto primario, ma come destinato a fidelizzare il cliente. La rischiosità del portafoglio dell’operatore specializzato dipende dalla bontà e dall’efficacia dei criteri di selezione e gestionali.
Gli istituti attivi nella cessione del quinto sono un numero ristretto, offrono questi prestiti in via diretta o attingendo ad un plafond concessogli da una banca o da una compagnia di assicurazioni. In questo secondo caso, il credito non compare tra le poste dell’attivo e del passivo del soggetto che, di fatto, attua il finanziamento, ma tra quelle dell’istituzione che rende disponibile il plafond. Poiché la valutazione del merito di credito e l’intera gestione del rapporto vengono effettuate dall’intermediario, questo si accolla il rischio di un’eventuale insolvenza dell’affidato anche se il rapporto formalmente è tra questi e la banca o la compagnia di assicurazioni.
Le altre finanziarie sono di dimensioni ridotte ed hanno un capitale privato, offrono il credito non finalizzato sia ad imprese (di piccole e medie dimensioni) e sia a privati. Hanno una clientela non primaria, e a ciò fa riscontro una politica di prezzo e di garanzie più severa. Queste finanziarie costituiscono un completamento del mercato regolamentato in quanto i clienti non primari, non trovando sul mercato istituzioni propense a finanziarli, ricorrerebbero al mercato illegale.
Obiettivi di gestione.
Nella storia delle banche italiane tale tipo di finanziamento è diventato via via marginale perché hanno sempre identificato le famiglie come unità in surplus e le imprese e la pubblica amministrazione come unità in deficit. Negli anni ’80 le banche davano la possibilità di accendere piccoli prestiti solo alla propria clientela e non esistevano strategie specifiche né obiettivi gestionali definiti. Verso la metà degli anni ’80 alcune banche mutarono approccio, in quanto si era visto un rafforzarsi della richiesta di finanziamenti da parte della clientela e videro anche una possibilità di attrarre nuova clientela alla quale offrire, oltre a dei crediti, anche servizi. Agli inizi degli anni ’90 questa impostazione venne perseguita ma non produsse i risultati sperati perché mancavano procedure gestionali adeguate; ciò portò a risultati in termini di redditività e di rischio molto più negativi rispetto a quelli attesi. La conseguenza fu il ritorno ad un approccio prudente di concessione di credito ai soli clienti o, in alcuni casi, si decise di affidare la gestione di questo tipo di credito a unità organizzative specializzate.
Oggi l’erogazione di credito personale da parte di banche generaliste non è considerata un business a sé stante, ma come componente di un pacchetto di servizi da offrire alla clientela per fidelizzarla, di conseguenza le politiche di prezzo non rispondono a obiettivi di redditività dello specifico prodotto, quindi il prezzo del credito risulta sottodimensionato rispetto al suo costo reale.
Per determinati segmenti di domanda il credito rappresenta un elemento necessario tra i servizi offerti dalla banca. Rispetto al passato va diffondendosi il ricorso a procedure più strutturate e all’utilizzo di basi informative atte a conseguire una migliore gestione del rischio.
Gli operatori specializzati, che hanno la finalità di fidelizzare la clientela, possono comprimere il rischio cliente e i costi commerciali. Le politiche di prezzo sono articolate in modo tale da assicurare la remuneratività della singola operazione in relazione all’impossibilità di recuperare su altri servizi di minor margine caricato sul credito personale.
Gli istituti attivi nella cessione del quinto di stipendio e le altre finanziarie pongono la redditività come obiettivo primario assegnato all’erogazione di finanziamenti personali specifici. Le condizioni praticate sono dunque collocate nella fascia alta di prezzo.
Politiche commerciali, di marketing e distributive.
Le banche generaliste promuovono il credito personale congiuntamente ad altri servizi nell’ambito dei pacchetti destinati alla clientela privata. Solo occasionalmente viene realizzata una campagna sul prodotto, al quale viene affidata una funzione di traino per l’intero pacchetto. Canali di distribuzione che, in prospettiva, appaiono promettenti sono quelli di tipo telematico e telefonico.
Gli operatori specializzati, che derivano una redditività specifica dall’erogazione di prestiti personali adottano politiche promozionali più aggressive, come annunci su quotidiani e periodici e campagne di volantinaggio. In tale tipo di comunicazione al pubblico viene sottolineata la maggiore flessibilità del prodotto e del finanziatore rispetto all’offerta bancaria. Il canale distributivo dominante è quello diretto, e, poiché la rete territoriale di questi operatori è limitata, sono molto promettenti soluzioni distributive di tipo tecnologico.
Le altre finanziarie e gli istituti specializzati nella cessione del quinto di stipendio non utilizzano per la distribuzione solo la propria struttura, ma si appoggiano a soggetti terzi. A volte l’acquisizione della clientela può avvenire tramite convenzioni stipulate con organizzazioni aziendali o di categoria che promuovono i finanziamenti ai loro associati o ai loro dipendenti.Chiaramente il finanziatore deve affrontare problemi di monitoraggio della qualità della clientela proposta e del rispetto delle linee guida relative al rapporto con il potenziale finanziato. Il ricorso a strutture esterne comporta una remunerazione su base provvigionale.
Assetto organizzativo
Nelle banche generaliste non esistono in genere strutture dedicate specificamente al credito personale, la cui gestione è frazionata tra entità diverse, come l’area marketing, i servizi legali, il servizio fidi e le singole dipendenze. Se, però, le procedure di valutazione sono maggiormente strutturate e automatizzate, si assiste ad un processo di maggior concentrazione e accentramento dell’attività e, talvolta, alla creazione di unità organizzative più ampie che hanno il compito di definire alcuni aspetti commerciali e di prodotto, assolvendo così la funzione di supporto in staff alle varie dipendenze e alla stessa Direzione della banca.
I soggetti che gestiscono il credito personale come prodotto principale, invece, hanno una struttura più leggera, organizzata per funzioni. Con l’aumentare della loro aggressività commerciale si assiste al rafforzamento delle strutture di vendita e di supporto alla rete diretta e agenziale.
Gestione del ciclo del credito
Oggi si assiste ad un crescente ricorso alla tecnologia nella fase di valutazione e accettazione delle pratiche e sia della loro gestione, dell’amministrazione il post-vendita e il recupero; questo produce un alleggerimento delle funzioni svolte dalle attività più tradizionali e un ridimensionamento dell’organico.
Nelle banche generaliste le decisioni su un finanziamento vengono assunte da un responsabile secondo la struttura di deleghe adottata dalla banca.Una volta erogato il finanziamento, l’amministrazione del rapporto resta alla filiale per la necessità di sviluppare in modo unitario la relazione con il cliente.
La tempestività di intervento nel caso di ritardati pagamenti è resa difficile dall’assenza di sistemi di monitoraggio in grado di promuovere in via anticipata azioni di sollecito.Poiché nell’ambito dell’eventuale portafoglio di sofferenze della filiale le pratiche di credito personale rappresentano la componente di minor valore unitario, gli interventi a esse relativi saranno posposti per privilegiare il recupero di posizioni di maggior entità.
La redditività specifica è legata alla severità adottata in sede di concessione e alla possibilità di rivalersi su eventuali garanzie.Con il passaggio al contenzioso delle pratiche, queste non saranno più amministrate dalla dipendenza ma vengono trasferite ai servizi legali per le procedure di recupero. L’impiego di sistemi di scoring e il ricorso alle banche dati rappresenta un progresso per il miglioramento della qualità del portafoglio di credito personale delle banche.
Le dimensioni più ridotte e la diversità di obiettivi degli istituti specializzati nella cessione di un quinto e delle altre finanziarie fa sì che il ciclo del credito presenti caratteristiche di maggior accentramento, gestito soprattutto dai competenti organi della Direzione Centrale.
Con l’aumentare dell’intensità tecnologica le procedure di gestione del recupero del contenzioso si fanno più articolate ed efficaci.
Le variabili critiche
Per le banche tali variabili sono riferibili alla capacità di produrre un prodotto che abbia adeguata capacità di traino rispetto alle altre componenti del pacchetto di servizi, per questo è importante avere un’articolata rete di dipendenze; ed alla capacità di offrire condizioni competitive e convenienti. Questo è reso possibile dall’effetto combinato della possibilità di attingere a tassi estremamente favorevoli alla provvista della banca e alla possibilità di ribaltare su altri servizi venduti allo stesso cliente i costi non assorbiti dal finanziamento.
I sistemi di scoring e il ricorso alle banche dati stanno ampliando le prospettive commerciali delle aziende di credito e consentono di avventurarsi su terreni che la mancanza di tecnologie rende pericolosi.
Per gli istituti attivi nella cessione del quinto e per le altre finanziarie la variabile critica è rappresentata dal possesso di adeguate metodologie di selezione della clientela e anche di efficaci sistemi di gestione del contenzioso perché il tipo di cliente al quale questi operatori si rivolgono è solitamente di tipo non primario. Il costo del rischio e gli oneri amministrativi per le spese legali sono le componenti negative variabili più rilevanti del conto economico.La soluzione per rendere controllabili queste variabili di costo è l’adozione di procedure automatizzate e di modelli gestionali
di tipo standardizzato.
Gli operatori del credito finalizzato
Il credito finalizzato viene offerto da diverse categorie di soggetti:
o operatori commerciali;
o banche generaliste;
o operatori specializzati;
L’erogazione diretta del credito al consumo da parte degli operatori commerciali è un fenomeno non facilmente rilevabile perché la concessione in modo non formalizzato di dilazioni di pagamento alla clientela da parte dei punti vendita appartiene alla tradizione commerciale.
Questa forma di credito appare perdere progressivamente importanza perché, da un lato, la concentrazione del sistema distributivo e la crescente mobilità della popolazione spezzano quel legame personale e fiduciario sul quale si reggeva la capacità valutativa del negoziante, dall’altro, la possibilità per quest’ultimo di trasferire ad altri il rischio permette di concentrare l’attenzione sulla gestione del business principale.
In molte realtà estere le grandi distribuzioni controllano operatori specializzati nell’offerta di credito al consumo.Nel nostro Paese nessuna catena di distribuzione ha una presenza significativa nel comparto essendo preferita la strada degli accordi di collaborazione con operatori finanziari puri.Questo è dovuto alle abitudini di consumo e di pagamento degli italiani, fino a poco tempo fa usi a regolare gli acquisti per contanti
Le banche generaliste sino alla metà degli anni ’80 avevano una presenza nel credito finalizzato del tutto marginale. A partire da quel periodo si sviluppò un notevole interesse per questo business che portò diverse banche a sviluppare prodotti di finanziamento rateale. I risultati non furono positivi, quindi si cercò di legare al finanziamento altri prodotti imponendo l’apertura del conto e compromettendo l’efficacia commerciale dell’offerta.Tale business fu sottovalutato al punto da non predisporre strutture e processi gestionali ad hoc con la conseguenza che il portafoglio acquisito sviluppò caratteristiche di sinistrosità.La conseguenza fu che, nella prima metà degli anni ’90, la maggior parte delle banche generaliste si ritirarono da questo business o lo delegarono a strutture specializzate talvolta controllate con accordi di collaborazione.
Allo stato attuale la presenza di banche generaliste può dirsi del tutto marginale; a ciò fa eccezione la DEUTSCHE BANK: il credito al consumo fa parte della tradizione di questa istituzione.
Le banche generaliste hanno una leadership indiscussa nel credito personale mentre gli operatori specializzati dominano il mercato del credito finalizzato Sotto il profilo istituzionale essi possono essere suddivisi in:
• Società finanziarie di matrice bancaria o assicurativa;
• Società finanziarie di matrice industriale (o captive);
• Banche specializzate.
La ragione che ha spinto una banca a costruire una società finanziaria per l’erogazione di credito finalizzato è stata la necessità di isolare questa attività da quella tradizionale sia sotto il profilo del rischio sia sotto quello dell’immagine.
Le società finanziarie captive (o finanziarie di marca) costituiscono il braccio finanziario/commerciale di imprese manifatturiere interessate ad agevolare l’acquisto dei beni dalle stesse prodotti attraverso l’offerta di forme di rateizzazione del prezzo d’acquisto. Nella realtà le captive fanno capo esclusivamente a le case automobilistiche per le quali rappresentano uno strumento essenziale delle politiche commerciali.
Obiettivi di gestione
Gli operatori specializzati nel credito finalizzato controllati da banche hanno come obiettivo principale di gestione quello di conseguire una soddisfacente redditività dalla gestione delle operazioni. In passato non era infrequente riscontrare come motivazione per entrare nel comparto la volontà di ottenere “sinergie” tra la banca e la finanziaria, ovvero una sorta di obbligo di presenza nel settore destinato ad assicurare il completamento della gamma di prodotti. Le “sinergie” erano intese come possibilità di indirizzare verso i servizi della banca i clienti acquisiti con il credito al consumo.
La funzione obiettivo degli operatori di matrice bancaria è la redditività delle operazioni, questa rappresenta per le captive una condizione di vincolo, essendo la missione quella di promuovere la vendita dei veicoli prodotti dalla casa madre.
Gli obiettivi commerciali con quelli di redditività si riflettono su due aspetti dell’operatività e cioè nelle politiche di pricing messe in atto dalla captive e nell’adozione di soglie di accettazioni meno severe di quelle che altrimenti sarebbero fissate. Le differenze si fanno marcate quando si intendano favorire la vendita di uno o più modelli; in questa circostanza si utilizza la leva sui tassi promozionali a discapito di una parte della redditività, al fine di offrire al cliente condizioni di finanziamento appetibili ma a fronte di questo vantaggio il cliente riscontra maggior rigidità nella concessione di sconti.

Politiche commerciali, di marketing e distributive
Le politiche commerciali e di marketing adottate dagli operatori specializzati di matrice bancaria sono condizionate dalle caratteristiche del modello distributivo. Nelle classiche operazioni di finanziamento rateale finalizzate ad acquistare uno specifico bene servizio, il ruolo primario di canale di collocamento è svolto dalla distribuzione commerciale; questa propone il prodotto, scegliendo tra quelli offerti dai vari soggetti con cui esiste un rapporto di convenzione, negozia le condizioni di tasso, provvede alla raccolta delle informazioni necessarie per l'analisi del merito di credito, compila i formulati contrattuali predisposti dal finanziatore.
Le campagne pubblicitarie sono rare e di contenuta entità, maggior visibilità si riscontra presso i punti vendita. Questa impostazione non è illogica se riconsidera che la scelta del prodotto non viene fatta dal cliente finale
In presenza di un certo grado di diffidenza della domanda nei confronti del credito al consumo, la mancata costruzione di un brand aziendale al quale siano associabili affidabilità e trasparenza conduce all’impossibilità di differenziarsi rispetto alla concorrenza e a condividere con lei le problematiche. Per questo alcuni soggetti hanno realizzato significative azioni di comunicazione indirizzate alla clientela finale.La costruzione di una forte immagine aziendale rende più facile l’azione del mercato.
L'iniziativa pubblicitaria delle captive è sempre incorporata in quella della casa madre e tende a far percepire al cliente non tanto l’esistenza di una specifica operazione finanziaria quanto piuttosto la possibilità di ottenere vantaggiose dilazioni di pagamento. Lo scopo è solo quello di vendere l’autovettura, non prestiti. Nella visione globale delle case automobilistiche il credito è una delle componenti di un pacchetto di servizi e di prodotti che comprende l’autovettura. La comunicazione mira più che altro a fidelizzarlo alla marca.
L’assetto organizzativo
Gli operatori specializzati nel credito al consumo presentano alcune caratteristiche specifiche modulate in funzione delle dimensioni aziendali e dell’appartenenza all’uno o all’altro raggruppamento (matrice bancaria o industriale).
Poiché si tende a evitare che si verifichino passaggi manuali nel ciclo del credito, gli elementi rilevanti in ogni posizione, dalla nascita al suo esaurimento, vengono instradate sul sistema informativo che provvederà a smistarli secondo le competenze delle diverse aree.
Per la gestione dell’acquiring dei convenzionati è necessario distinguere tra captive e società a matrice bancaria. Le prime tengono sempre ad accentrare questa funzione e dispongono di strutture leggere; la coincidenza tra la rete distributiva della casa madre e quella della finanziaria di marca e l’esistenza di rapporti consolidati con i concessionari rende meno onerosa l’attività di gestione dei convenzionati
Per gli operatori di matrice bancaria l’acquiring ha una struttura più complessa.
Un'altra unità organizzativa è rappresentata dai servizi di post- vendita. Questa è importante sia nel caso in cui il rapporto di finanziamento abbia un evoluzione di tipo fisiologico e sia un andamento patologico. Nel primo caso la gestione del rapporto con il cliente ha lo scopo di creare le condizioni necessarie alla fidelizzazione; nel secondo caso, poiché la tempestività di intervento è l’elemento che rende possibile evitare che situazioni di ritardo si trasformino in sofferenze, è considerato sempre più indispensabile costituire unità organizzative specifiche, dotate di adeguati supporti tecnologici come l’area della gestione fidi e del contenzioso.
Nelle fasi iniziali è difficile stabilire se posizioni con comportamenti non regolari siano da classificare come buone o cattive; interventi troppo duri potrebbero provocare indesiderati deterioramenti del rapporto di clientela.Per questo è opportuno che vengano definite sequenze di azione modulate che possono essere gestite nell’ambito di un servizio di relazioni con la clientela di tipo unitario.
Gestione del ciclo del credito
Per gli operatori specializzati nel credito finalizzato tale gestione risente, da un lato, della necessità di conformarsi alle caratteristiche del processo d’acquisto del bene o servizio finanziario, dall’altro, dell’esigenza di perseguire obiettivi d’efficienza in presenza di un portafoglio a elevato grado di frazionamento e con durata media contenuta. In funzione di questi due aspetti il ciclo valutazione, accettazione, gestione del post-vendita è fortemente automatizzato.
L’acquisizione dei contratti e delle informazioni necessarie alla valutazione del merito di credito viene effettuata presso il punto di vendita. I dati relativi al richiedente vengono trasmessi all’intermediario finanziario, il quale li integra con le valutazioni ricavate dall’interrogazione delle Centrali Rischi e procede alla valutazione del merito creditizio utilizzando sistemi di scoring di accettazione. La risposta viene trasmessa al punto di vendita e, se positiva, rappresenta l’autorizzazione a perfezionare il contratto mediante la consegna del bene. Una volta erogato il finanziamento, l’operatore provvederà a liquidare al venditore l’importo finanziato e trasmetterà al cliente i bollettini per il pagamento.
Le variabili critiche
La variabile critica principale è il rischio. Le modalità di concessione, l’inesistenza di garanzie, l’assenza di un contratto diretto sembrerebbero avvalorare l’ipotesi di un elevata sinistrosità dei portafogli di crediti finalizzato. In realtà il tema del rischio e della sua gestione non assume una connotazione preoccupante in relazione a due diversi fattori: in primo luogo, l’averne riconosciuto da molto tempo l’importanza ha fatto sì che venissero messi a punto sistemi di gestione capaci di gestirlo, monitorarlo e governarne l’incidenza; in secondo luogo, allo stato attuale di evoluzione del mercato italiano, agli operatori è possibile operare adottando criteri selettivi abbastanza rigidi rivolgendo, quindi, la propria offerta a fasce di clientela primarie. Vi è un prezzo che deve essere pagato per rendere governabile tale variabile ed è costituito dall’onere che deriva alle imprese dall’impianto di sistemi gestionali, di accettazione, recupero e di monitoraggio sofisticati e costosi.
Il problema è costituito dalla necessità di ottimizzare tali costi di gestione. La soluzione risiede nella ricerca di volumi di attività sempre più elevati. Poiché i costi sono fissi non crescono in modo proporzionale al crescere dell’attività lo sviluppo dimensionale dovrebbe consentire la riduzione del costo unitario medio di produzione gravante su ogni lira di impiego. I risultati degli operatori di medie dimensioni non sono affatto peggiori di quelli delle imprese maggiori, e sul mercato operano diverse società di servizi che offrono la possibilità di esternalizzare porzioni del ciclo produttivo: ciò permette a operatori minori di entrare sul mercato sfruttando l’effetto di rendere variabili i costi fissi.
Tutte le principali aziende del settore destinano una quota rilevante delle proprie risorse di personale alla predisposizione di unità di collection che intervengono in base a protocolli formalizzati ogni qual volta si registra su una posizione un ritardo di pagamento. Elemento essenziale è la tempestività dell’intervento che ha una duplice finalità: da un lato di carattere segnaletico, cioè rivolta a far sentire all’affidato che la sua posizione è costantemente monitorata, dall’altro quella di consentire allo stesso di riportare in bonis la propria posizione prima che il cumulo di rate impagate sia tale da risultare non sopportabile in relazione ai flussi di cassa mensili del cliente. Gli interventi degli addetti alla collection devono essere modulati in maniera tale da non compromettere le azioni di fidelizzazione del cliente che si riveli non responsabile di andamenti irregolari del credito.
Conclusioni
I prestiti personali e il credito finalizzato pur essendo ambedue riconducibili all’aggregato “credito al consumo”, sono in realtà businesses differenti e vengono condotti da operatori diversi caratterizzati da specifiche combinazioni gestionali, organizzative, tecnologiche e economiche.
Qualora una banca intenda svilupparsi in modo efficace e efficiente in questo tipo di attività dovrà progettare con cura l’assetto organizzativo e istituzionale dell’unità cui intende affidare il business, e, se non saranno garantiti i requisiti di separatezza rispetto all’attività tradizionale, non sarà possibile salvaguardare e sviluppare le competenze. Inoltre l’assimilazione di quest’attività ad altre rende imprecisi i controlli e potrebbe avere effetti distorsivi sul mercato.
I PRODOTTI
Introduzione
La caratteristica principale del credito al consumo è la non originalità sotto il profilo degli aspetti normativi e contrattuali e della tecnica bancaria dei prodotti. In effetti, diversamente da altri prodotti quali il leasing e il factoring (che con il credito al consumo costituiscono il settore parabancario d’impiego), la maggior parte dei contratti di credito al consumo è facilmente riconducibile a modelli tradizionali dell’operatività bancaria, cioè quelli del mutuo e dell’apertura di credito.
La classificazione delle operazioni
E’ facile, quindi, classificare le operazioni di credito al consumo in base allo schema di contratto al quale si rifanno, e in questo modo avremmo due grandi “famiglie” di operazioni racchiuse nelle categorie del mutuo e dell’apertura di credito, escludendo, però, la cessione del quinto di stipendio, il credito commerciale e il leasing al consumo.
Sarebbe molto più utile, invece, classificare le operazioni di credito al consumo in base alla destinazione del finanziamento, ottenendo così due categorie distinte: il credito finalizzato e il credito non finalizzato.
Per ottenere una classificazione soddisfacente, si possono combinare i due diversi modi di classificazione sopra descritti, ottenendo la tabella a doppia entrata che segue:
STRUTTURA TECNICA
DESTINAZIONE
I. Credito finalizzato
II. Credito non finalizzato
A. Mutuo
1. Prestito personale rateale
6. Rateale classico
B. Apertura di credito
2. Scoperto di conto
7. Credit revolving
3. Apertura di credito rotativa
8. Carte di credito
4. Apertura di credito su carta e cash advance
C. Operazioni di diversa natura
5. Cessione del quinto
9. Leasing al consumo
10. Credito commerciale
Classificazione in funzione della STRUTTURA TECNICA
Il mutuo
La disciplina civilistica del mutuo è in sostanza quella del prestito, perché la definizione dell’art. 1813 del Codice Civile ricomprende quasi tutte le operazioni di impiego effettuate dagli intermediari finanziari. Per la tecnica bancaria, tuttavia, il termine mutuo si riferisce alle operazioni in cui vi è l’erogazione di una somma predeterminata all’inizio del rapporto che viene rimborsata sino alla completa estinzione del finanziamento secondo un predeterminato piano di ammortamento. La durata del credito dovrebbe andare oltre il cosiddetto breve termine e le operazioni possono essere o meno assistite da garanzia.
Nel caso più specifico del credito al consumo, finalizzato e non, anche se è possibile acquisire garanzie reali o personali a fronte di un finanziamento, molto spesso si preferisce rinunciare alle stesse per tre motivi principali:
a) Difficoltà commerciale di imporre la costituzione delle garanzie, specialmente alla clientela di miglior qualità;
b) Carico fiscale che rende eccessivamente onerosa, in alcuni casi antieconomica, l’operazione;
c) Difficoltà materiale di procedere all’escussione delle garanzie, cosa che le rende praticamente inefficaci.
La caratteristica principale del mutuo è il tasso d’interesse, che risulta quasi sempre fisso, in funzione degli importi di dimensioni ridotte e della necessità di fornire un piano di rateazione definito in tutti i suoi aspetti.
L’apertura di credito
La disciplina civilistica è contenuta nell’art. 1842 del Codice civile, ma per quanto riguarda la tecnica bancaria l’apertura di credito consiste nel mettere a disposizione di un soggetto una determinata somma che può essere utilizzata in un’unica soluzione oppure in più soluzioni. Di solito non è previsto un piano di rimborso predeterminato, ma il prenditore s’impegna entro un determinato termine (apertura di credito a scadenza fissa) oppure a richiesta del finanziatore (apertura di credito a revoca) a rimborsare le somme utilizzate e gli interessi maturati. Se vengono effettuati dei rimborsi prima della scadenza prevista per l’estinzione dell’operazione, la capienza della linea di fido viene ripristinata.
Nel caso del credito al consumo, le operazioni assimilabili all’apertura di credito hanno una struttura piuttosto rigida per il debitore:
Modalità di accensione e rimborso: il cliente ha a disposizione una determinata somma, equivalente al fido, che viene ripristinata via via che vengono effettuati dei rimborsi. Un piano di ammortamento stabilisce una rata minima che il cliente deve comunque versare mensilmente.
Modalità di utilizzo: è possibile che la facoltà di attingere nuovamente alla linea di credito possa non avere decorso immediato, ma essere subordinata al pagamento di un certo numero di rate di rimborso.
Una caratteristica importante delle aperture di credito è il tasso, che nella quasi totalità dei casi è variabile. Di solito le variazioni del tasso sono applicate sull’intero saldo debitore, ma esistono prodotti sui quali i nuovi tassi si applicano solo agli utilizzi effettuati dopo l’annuncio della variazione, mentre sul debito precedente rimangono in vigore le condizioni già in essere.
Classificazione in funzione della DESTINAZIONE
I. Il credito NON finalizzato.
Il prestito personale rateale.
L’operazione consiste nell’erogazione di una somma, compresa di solito tra i 10 e i 15 milioni, per una durata predeterminata, in genere tra i 24 e i 36 mesi, con un tasso fisso e un piano di rimborso a rate costanti.
Natura del soggetto erogante: nel caso di una banca generalista, l’importo finanziato viene accreditato sul conto corrente di cui il cliente è già titolare o che viene obbligato ad aprire presso la banca stessa. Sino a quando non hanno inizio gli utilizzi vi sono, quindi, due posizioni, una a credito, l’altra a debito, di importo equivalente ma a tassi non reciproci, e la banca riesce a lucrare sul differenziale tra questi tassi. Quando hanno inizio gli utilizzi questa situazione cambia, ma la banca ottiene dei ricavi derivanti dall’erogazione dei servizi di pagamento.
Nel caso di un operatore specializzato diverso dalla banca generalista, l’erogazione comporta il trasferimento materiale di liquidità dalle casse del finanziatore, che accredita il conto presso un terzo istituto indicato dal cliente, oppure invia un assegno che lo stesso provvederà ad incassare. Non esiste, quindi, reciprocità di tassi e non è possibile trarre ricavi connessi all’effettuazione di servizi di pagamento da parte del cliente.
Le condizioni offerte dalle banche generaliste sono in genere più convenienti di quelle offerte dagli operatori specializzati, perché per questi ultimi il singolo impiego deve risultare remunerativo, mentre per le banche il prestito personale è soltanto una delle componenti di un rapporto di clientela, e deve essere quest’ultimo nel suo complesso a risultare profittevole. Le banche possono quindi attuare politiche di attrazione e ritenzione della clientela con l’offerta di questi prodotti, venduti sostanzialmente sotto costo.
I costi che il cliente sostiene sono quelli per l’interesse nominale, per le commissioni di istruttoria o apertura pratica. Queste ultime sono però omesse, o sono di importo minore, se il cliente risulta già fidelizzato.
Con il prestito personale rateale, le banche possono collocare diversi tipi di prodotti contemporaneamente al cliente, come accade in un normale rapporto con un correntista. Ciò non è possibili, invece, per gli operatori specializzati, che possono abbinare soltanto prodotti di assicurazione del credito, come la Credit protection insurance, una polizza assicurativa che permette di rimborsare il credito in caso di decesso o invalidità del debitore, evitando che si verifichino condizioni di insolvenza o di traslazione della posizione debitoria su terzi.
Lo scoperto di conto
Lo scoperto di conto è un’operazione di credito al consumo in qualche misura informale, e permette a chi ne usufruisce di provvedere al pagamento di beni o servizi in assenza di disponibilità liquide. Tuttavia, se la posizione debitoria risulta relativamente stabile o ripetitiva, sarebbe più opportuno accendere un prestito personale rateale. A volte le condizioni applicate sono molto onerose perché la formazione di una posizione di debito viene considerata un’anomalia, ma sempre più spesso vengono offerti tassi appetibili in modo che l’apertura di un conto corrente diventi allettante anche per la clientela con occasionali esigenze di finanziamento.

L’apertura di credito rotativa
Sino ad oggi la sua diffusione è risultata ridotta a causa della maggiore difficoltà di monitoraggio del cliente. Gli operatori specializzati stanno perciò cercando di allargare progressivamente l’offerta di questi prodotti che sono riservati ai clienti che abbiano già concluso positivamente una precedente operazione di finanziamento.
Nonostante rientrino nella categoria delle aperture di credito, queste operazioni hanno una struttura predefinita, perché l’ammontare degli utilizzi è prestabilito, così come lo sono i piani di rimborso che prevedono una rata minima mensile. L’apertura di credito rotativa può essere utilizzata dal cliente sia per ottenere un anticipo in contanti, sia per acquistare specifici beni di consumo presso esercizi convenzionati.
Anche in questo caso, le commissioni non sono applicate, o sono ridotte, per la clientela già fidelizzata, e il tasso è variabile e compreso tra il tasso applicato al credito finalizzato (di solito inferiore, a parità di importo) e quello applicato al credito personale.
L’apertura di credito su carta e cash advance
Questa operazione non distinta sotto il profilo funzionale dalla precedente, visto che le finalità sono le stesse, ma l’apertura di credito su carta e cash advance prevede modalità di utilizzo più ampie e permette di comprimere significativi costi materiali (come quelli sopportati per la documentazione e per l’erogazione materiale delle somme) poiché si aggancia la linea di credito rotativa ad una carta di plastica, che, se accettata in un circuito di Atm, rende più agevole e veloce l’ottenimento di liquidità.
La cessione del quinto di stipendio
La cessione del quinto di stipendio è riconducibile per molti versi alla struttura del mutuo, ma naturalmente per molti altri versi da esso differisce.
Il Dpr 180 del 5/1/1950 e il relativo regolamento Dpr 895 del 28/7/1950 stabiliscono che un lavoratore dipendente può procedere alla cessione di quote del proprio stipendio a fronte di un finanziamento ricevuto. Una scrittura privata registrata formalizza la stipulazione dell’operazione creditizia, che viene notificata mediante Ufficiale Giudiziario al datore di lavoro, il quale ha l’obbligo di versare direttamente all’ente erogante le quote di stipendio cedute corrispondenti alle rate di rimborso. L’operazione è assistita obbligatoriamente da assicurazione contro il rischio di morte e licenziamento del dipendente. Grazie all’automaticità del pagamento delle rate da parte di un soggetto terzo rispetto al finanziato e la presenza delle coperture assicurative fanno sì che l’operazione possa essere effettuata anche a favore di richiedenti non primari, mentre essa diventa meno appetibile per la clientela che ha un profilo di rischio eccellente, a causa del suo costo e delle difficoltà burocratiche. Il tasso dell’operazione è fisso e, oltre al pagamento del premio assicurativo, il finanziato deve provvedere al pagamento delle commissioni bancarie e di intermediazione. Il costo effettivo è comunque vicino a quello del credito rateale concesso dagli operatori specializzati. E’ da notare che in caso di estinzione anticipata e di rinegoziazione del finanziamento gli oneri non sono recuperabili e fanno quindi salire in modo consistente il costo effettivo del credito.

II. Il credito finalizzato.
Il rateale classico
Le operazioni di finanziamento rateale classico prevedono l’erogazione di una somma predeterminata e il suo progressivo ammortamento con un piano a rate costanti e un interesse di norma fisso. Ciò che le differenzia dal prestito personale è che la somma finanziata non viene versata al mutuatario ma, su disposizione di quest’ultimo, al venditore del bene o del servizio oggetto del finanziamento. Le operazioni in esame hanno un importo medio che si aggira intorno ai 5 milioni per una durata pari a circa 19 mesi; tuttavia l’operazione più frequente ha un importo di poco più di 500.000 lire per una durata pari ad un anno.
Spesso vengono effettuate operazioni a condizioni di tasso particolarmente ridotte. Le cosiddette operazioni a tasso zero o promozionale adottano la struttura di rateale classico, ma pongono gli interessi a carico di un soggetto terzo rispetto al finanziato; a fronte di questo vantaggio il cliente deve talvolta rinunciare ad agevolazioni commerciali di altra natura.
Operazioni di recente introduzione nel nostro mercato prevedono il pagamento di una ridotta quota contanti del prezzo di acquisto del bene (solitamente un autoveicolo), rate periodiche di importo limitato e una rata finale di valore consistente. Al termine del contratto il cliente può decidere se pagare la suddetta rata oppure sostituire l’autoveicolo con un modello della stessa casa, beneficiando di condizioni favorevoli sul nuovo finanziamento, e talora avendo predeterminato il prezzo di ritiro dell’usato.
Sotto il profilo delle componenti di ricavo, oltre al tasso di interesse, sono applicate commissioni d’istruttoria o apertura pratica. Poiché tali costi sono sostanzialmente costanti, a prescindere dall’ammontare finanziato, essi tendono a far levitare il TAEG a parità di TAN via via che si riduce il valore del credito. Queste spese sono applicabili anche nelle operazioni a tasso zero, per cui risulta nullo il valore del TAN, mentre il TAEG ha solitamente valore positivo.
Il credit revolving
Al cliente è fatto obbligo di seguire un certo piano di rimborso che prevede una rata minima mensile (e talora anche una massima). Le linee di credito revolving vengono offerte ai clienti che abbiano completato o stiano completando positivamente una precedente operazione di rateale classico; in alcuni casi lo stesso primo finanziamento è rotativo ma la facoltà di riutilizzo non decorre immediatamente ed è differita così che sia possibile valutare il comportamento di credito del prenditore. Il tasso di interesse è quasi sempre variabile; la linea di credito può essere utilizzata per effettuare acquisti presso gli esercizi convenzionati ma anche per ottenere anticipi di contante (nel quel caso si ricade nell’apertura di credito rotativa).
Le carte di credito
L’operazione in oggetto è un operazione basata sulla presenza di una linea di credito rotativo utilizzabile mediante una carta in plastica. La rateizzazione, in questo caso, non è solo fisiologica, ma necessaria alla economicità dell’operazione. La gestione dell’operazione deve essere coerente con una logica di uso strettamente creditizio e non con l’offerta di servizi di pagamento, come è il caso delle carte bancarie. Le carte di credito revolving stanno progressivamente sostituendo le tradizionali operazioni di credito rotativo. L’utilizzo di carte di credito consente di finanziare, in modo economicamente conveniente, operazioni di importo più ridotto e di carattere più ripetitivo; ne risulta l’innalzamento del saldo medio di esposizione del prenditore e l’allargamento del credito al consumo a beni e a targets di clientela non tradizionali.
L’aspetto che più di ogni altro spiega il successo delle carte risiede nell’enorme allargamento del potenziale commerciale che la plastica consente:
o Possibilità di attivare rapporti di partenariato: attraverso le carte di tipo fidelity (recanti cioè l’insegna del punto vendita, spendibili presso di esso e legate, spesso, a specifici programmi di fidelizzazione), cobranded (simili alle precedenti ma riportanti anche il marchio dell’emittente e quindi spendibili su un circuito più ampio) e affinity (rivolte cioè agli appartenenti ad un gruppo omogeneo di titolari quali, per esempio, una categoria professionale, i membri di un’associazione, una tifoseria sportiva).
o Sviluppo dei circuiti di accettazione: l’emissione di una carta permette non soltanto di renderla spendibile presso gli esercizi convenzionati direttamente, ma anche, nel caso in cui sia stato acquisito un marchio internazionale quale Visa o MasterCard, di estenderne l’utilizzabilità all’interno del circuito, nazionale e internazionale.
Le condizioni sono prossime a quelle del credito rateale classico e dunque lontane da quelle correnti sui mercati più evoluti. L’aumento di pressione concorrenziale tenderà a limare i tassi al cliente, tenuto anche conto che è quest’ultimo, senza condizionamenti di terzi, a decidere quale carta è più conveniente utilizzare. Le condizioni di tasso sono variabili e trovano applicazione sull’intera esposizione del cliente indipendentemente dal fatto che questa sia generata da utilizzi vecchi o nuovi. Viene applicato un tasso d’interesse sull’esposizione e, in alcuni casi, la cd. commissione annuale. Per quest’ultima gli operatori specializzati, a differenza delle banche, hanno difficoltà a chiedere il pagamento. Le condizioni di tasso applicate dalle banche generaliste sono, in linea di principio, inferiori benché in termini di costo effettivo per il cliente il rapporto potrebbe anche risultare più oneroso.
Il leasing al consumo
Nel caso di locazione finanziaria la proprietà del bene resta, fino all’eventuale riscatto, al locatore mentre il locatario ha solo il possesso e l’utilizzo della cosa locata. Le rate periodiche, in quanto canoni di locazione sono gravate da Iva che, nel caso in cui il locatore sia un consumatore, non è recuperabile. I termini di pricing, il leasing al consumo non si discosta dalle condizioni applicate su analoghe operazioni di credito rateale classico, anche se l’articolazione e la distribuzione nel tempo dei ricavi risultano differenti in quanto seguono da vicino il modello della locazione finanziaria anziché quello del credito.
Il credito commerciale
Le operazioni di credito commerciale risultano sempre meno frequenti. Le ragioni sono di vario ordine: più di ogni altro aspetto conta la volontà del commerciante di concentrarsi sulla propria attività di vendita lasciando agli altri il compito di preoccuparsi d aspetti di valutazione, di gestione del rischio, di recupero; queste operazione seguono schemi del tutto informali e di sovente viene omessa la di un esplicito contratto scritto. Per quanto riguarda le condizioni di costo si ritiene opportuno segnalare che, di regola, l’operazione è effettuata senza applicazione di interesse (teoricamente possibile) a fronte di una maggior rigidità del prezzo di vendita.

LA CENTRALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Introduzione
E’ importante il ruolo delle informazioni come fondamento stesso dell’esistenza degli intermediari, in particolare nel processo di valutazione del merito creditizio. Uno dei compiti più importanti delle istituzioni finanziare, infatti, è quello di valutare la solvibilità dei richiedenti credito: sul mercato dei prestiti non vi è certezza circa il rimborso in futuro delle somme erogate oggi. Il rischio e la sua valutazione diventano l’elemento centrale dell’attività di intermediazione.
La definizione e la struttura della centrale rischi ( credit bureau)
Diversamente da quanto previsto per le centrali rischi riferite al credito alle imprese, per il credito al consumo tali soggetti sono normalmente aziende private che forniscono servizi in cambio di un corrispettivo economico. I diversi soggetti finanziari contribuiscono i dati dei propri clienti consumatori su base volontaria e, a seguito di un accordo di diritto privato con la Cr che regola i rapporti, anche economici, con l’ente finanziatore. La Cr assembla i dati dei diversi enti contributori relativi agli stessi soggetti definendo per ciascuno di questi ultimi un rapporto di credito standardizzato che contiene:
o Le linee di credito in corso;
o Da quanto tempo sono state aperte e la data di aggiornamento dell’informazione disponibile;
o Il comportamento ad ogni ciclo di rimborso;
o Le richieste di credito derivanti dalle interrogazioni svolte dagli enti finanziatori presso la Cr stessa in fase di valutazione di una domanda di finanziamento.
I dati vengono mantenuti in linea per un periodo definito, anche dopo l’estinzione del credito a cui si riferiscono (in generale fra i cinque e i dieci anni). Spesso i dati relativi alle operazioni di credito sono integrati con altre fonti informativi pubbliche. La gestione efficace di queste iniziative di centralizzazione di dati può avvenire solo attraverso l’utilizzo intensivo delle tecnologie dell’informazione, in quanto si tratta di gestire dati di grandi dimensioni utilizzate di norma accessi in tempo reale che richiedono tempi di ricerca e trasmissione estremamente contenuti. La centralizzazione delle informazioni fornisce benefici economici rilevanti per la valutazione dell’erogazione di nuovo credito, per la prevenzione del sovraindebitamento, per la diffusione di prodotti finanziari; ovviamente a tali benefici sono associati costi relativi alle procedure di accesso alle informazioni, nonché il costo specifico del servizio. Il bilancio fra costi e benefici va valutato sia a livello di singola azienda che rispetto all’efficienza del mercato considerato nel suo complesso. I fattori che determinano la valutazione dei dati presenti nel rapporto di credito sono generalmente noti come:
o Severity: indica il fatto che una linea di credito a 30 giorni di ritardo denota un rischio inferiore rispetto a una a 90 giorni;
o Recency: fa riferimento alla durata dei rapporti di credito, per cui un rapporto aperto da lungo tempo con pagamenti regolari è indice di rischio migliore di un rapporto molto recente anche se senza ritardi di pagamento;
o Frequency: riguarda il numero e il tipo di finanziamenti in corso, dove un numero elevato di operazioni in essere può essere un rischio significativo, come pure la tipologia di operazioni e le condizioni economiche a esse associate.
Ciascun ente finanziatore valuterà i dati di Cr in base alle proprie politiche di credito, per cui soggetti non meritevoli per un certo finanziatore potranno essere finanziati da un altro.
I servizi a valore aggiunto: lo score di Cr ( bureau score)
Il bureau score è un indice sintetico della classe di rischio a cui ciascun soggetto censito appartiene. Le informazioni da cui viene derivato il bureau score sono quelle relative al comportamento del soggetto nel rimborso delle linee di credito in essere, il livello di indebitamento raggiunto, la profondità temporale della storia creditizia del soggetto, i dati relativi alle richieste in corso, le tipologie di credito in corso, eventualmente integrate con le informazioni pubbliche. Lo score è dinamico e viene calcolato ad ogni ciclo di rimborso e, in funzione del modello utilizzato, anche nel caso in cui vengano registrate nuove richieste di crediti in corso di definizione.
I. La valutazione del merito di credito.
Tramite l’accesso della Cr il finanziatore può venire in possesso di una grande quantità di dati relativi ai soggetti privati, dati di grande valore sia per il processo di valutazione del merito di credito sia per la gestione del portafoglio dei clienti in essere. Il fatto che tramite il bureau score si possa sintetizzare il comportamento del soggetto e determinare il livello di rischio dello stesso in base a profili comportamentali recenti determina vantaggi sia per gli enti finanziatori che per i consumatori finali: per i primi in termini di efficacia valutativa, per i secondi in termini di disponibilità del credito anche in presenza di informazioni storiche negative.
Nel caso specifico del mercato italiano le Cr rappresentano uno strumento innovativo rispetto alle informazioni di tipo statico disponibili tradizionalmente; queste ultime conducono normalmente a un processo decisionale sub-ottimale di tipo rigido, nonché spesso sono disallineate temporalmente e poco precise nella definizione dei fenomeni oggetti di segnalazione. Alcune classi di richiedenti possono essere soggette ad una diversa decisione in funzione dell’informazione aggiuntiva derivante dai dati di Cr. La spiegazione di questo fatto è abbastanza intuitiva, in quanto lo scoring di accettazione è basato sui profili economici e demografici dei segmenti di clientela del singolo ente finanziatore, mentre il bureau score riassume tutte le informazioni disponibili sul comportamento del soggetto nei rapporti di credito intrattenuti con tutti gli enti segnalatori.
II. La gestione del portafoglio
I dati di Cr e la loro sintesi nel bureau score trovano un efficace utilizzo anche nelle fasi di monitoraggio della clientela affidata. Per monitoraggi intendiamo la verifica sistematica dei piani di rimborso concordati e la decisione tempestiva circa le azioni da intraprendere nel momento in cui gli accordi contrattuali non vengono rispettati. La pratica ha dimostrato che l’utilizzo di sistemi decisionali complessi, che incorporano diverse misure statistiche del rischio potenziale di un conto o di una posizione cliente, permette un trattamento ottimale delle situazioni di insolvenza, sia dal punto di vista dell’efficacia, sia dal punto di vista della tempestività. Non si tratta comunque di utilizzare questi indicatori esclusivamente nell’ottica del recupero del credito, ma anche per disegnare programmi di fidelizzazione della clientela esistente attraverso la rimodulazione delle condizioni finanziarie e dell’offerta di altri prodotti di credito mirati a determinati segmenti di clientela di qualità misurata attraverso i diversi indici di score disponibili.
Gli altri servizi a valore aggiunto: l’intercettazione delle frodi
La disponibilità di grandi banche dati relative ai soggetti privati e la possibile integrazione con altre fonti informative pubbliche e private permette alle Cr di fornire servizi di intercettazione delle frodi. Queste applicazioni combinano le potenzialità derivanti dalla gran mole dei dati disponibili nella Cr con modelli statisticamente derivati (scoring di frode) o applicazioni di reti neutrali artificiali per intercettare domande di finanziamento ad alto rischio di frode ovvero, per i modelli usati sulle transazioni in tempo reale, utilizzi fraudolenti di strumenti di pagamento (tipicamente le carte di credito).
La legislazione sulla protezione dei dati a livello nazionale ed europeo
Negli ultimi anni si è andata affermando una legislazione sempre più attenta alla tutela dei diritti dei soggetti privati che richiede approfondita considerazione sia da parte delle Cr che degli enti finanziatori. In Europa si teme che la diffusione di banche dati con ampia copertura informativa sulle singole persone possa limitare i diritti fondamentali dei cittadini. Tutti i Paesi di economia di mercato posseggono qualche forma di legislazione a tutela dei diritti dei cittadini rispetto al trattamento dei dati personali. E’ scontato che siano stati raccolti i consensi e siano state rese le informative previste dalla legge a carico degli enti creditizi che raccolgono le informazioni; per una gestione corretta dei dati contribuiti e recepiti dalle Cr occorre attrezzarsi all’interno delle funzioni che curano il customer service e il call center, per soddisfare le richieste di informazioni provenienti dai clienti o richiedenti credito e dalle Cr stesse. E’ estremamente importante curare le relazioni con i clienti, in quanto essi diverranno sempre più sensibili rispetto all’esercizio dei propri diritti e una corretta e tempestiva risposta da parte degli enti coinvolti sarà condizione essenziale per evitare consistenti danni prima di tutto nelle relazioni con la clientela e dell’immagine dell’ente finanziatore, oltre ai danni economici e, al limite, giudiziari.
I TASSI, IL PIANO FINANZIARIO
E LA REDDITIVITA’ DELLE OPERAZIONI
Nel Credito al Consumo generalmente viene utilizzato per il calcolo degli interessi la formula dell’Interesse composto, che fornisce un montante M (t) che cresce esponenzialmente nel tempo t a partire dal capitale iniziale C = M (0) ossia M (t) = C (1+i) t.
E’ popolare la presentazione delle condizioni di un finanziamento secondo il procedimento noto come tasso fisso, ancorché la costanza del tasso non sia peculiare né significativa per questa tecnica. Il procedimento è finanziariamente discutibile perché presuppone che il debitore paghi interessi per tutta la durata del finanziamento, anche sulla parte del debito già estinto. In realtà, se c’è qualcosa di fisso è semmai il capitale per il calcolo degli interessi, ma non il tasso.
La valutazione della convenienza del prestito passa attraverso l’uso di una funzione detta Discounted Cash-Flow (Dcf) dell’operazione stessa, che è pari alla somma dei valori scontati (sconto composto) dei movimenti di cassa che l’operazione genera.
Il Dcf ha due usi fondamentali:
• Determinazione del Tasso Interno di Rendimento (Tir) dell’operazione finanziaria;
• Determinazione del valore attuale netto (Van) dell’operazione.
Il Valore attuale netto dell’operazione finanziaria è il Dcf in corrispondenza ad un assegnato tasso di interesse e rappresenta la redditività di un’operazione d’investimento, quindi il finanziatore opterà per l’impiego che presenta sotto il profilo economico-finanziario il massimo Van tra gli impieghi alternativi.
IL TAN
Per un contratto di finanziamento il TAN (Tasso Annuo Nominale) è il tasso jm equivalente al tasso annuo effettivo i in base al quale il contratto è costruito.Nel computo del Tan non entrano oneri accessori quali le provvigioni, le spese e le imposte, ma soltanto i flussi di cassa che costituiscono il “cuore” dell’operazione.
IL TAEG
Il Tasso Annuo Effettivo Globale, introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la legge 19.2.1992 n.142 è il tasso interno di un’operazione di finanziamento, calcolato tenendo conto di tutti gli accessori prescritti dalla legge.
IL TEG
Il Tasso Effettivo Globale introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la legge “anti-usura” L.7.3.1996 n.108, ha il compito di far scattare automaticamente la fattispecie usuraria se esso supera una soglia pari a 1.5 volte il tasso medio rilevato nel trimestre precedente per operazioni similari.
Questi tassi misurano l’onerosità di un finanziamento dal punto di vista del consumatore.
IL PIANO D’AMMORTAMENTO
Generalmente il piano d’ammortamento è costituito da Rate costanti formate da quote capitale crescenti e quote interessi decrescenti.
In base ai dati elaborati dalla Banca d’Italia, il credito al consumo nel periodo 1986-1998 ha registrato una crescita media annua del 10,95%. La crescita, però, è risultata estremamente differenziata lungo l’intervallo di tempo considerato.
Diversa, inoltre, è stata l’evoluzione della quota di mercato delle banche e delle società finanziarie: le prime hanno, infatti, registrato saggi di espansione dell’attività assai inferiore rispetto alle seconde. La quota di mercato delle cinque maggiori società alla fine del 1998 era pari al 48,31%. Inoltre è continua la tendenza alla trasformazione di alcune società di credito al consumo in Banche.
La valutazione delle performance delle società di credito al consumo viene articolata su cinque livelli:
• L’analisi degli equilibri economici complessivi;
• L’esame della gestione operativa e della produttività;
• La composizione dell’attivo e la qualità dei crediti;
• La composizione dell’attivo e le politiche di funding;
• Analisi dei principali indici di bilancio.
CREDITO AL CONSUMO
NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO ALLE FAMIGLIE
Il livello d’indebitamento delle famiglie italiane in questi ultimi decenni è aumentato considerevolmente a causa di diversi fattori, quali:
• Progressiva riduzione della propensione al risparmio;
• Mutamento degli stili di vita;
• Innovazione nel sistema dei pagamenti;
• Aumento della diffusione di prodotti destinati a finanziare le famiglie.
I vari segmenti della domanda sono soddisfatti prevalentemente dalle banche e dagli intermediari finanziari specializzati. Le società finanziarie che operano in questo settore sono 50 circa e negli ultimi 3 anni i crediti erogati da questi soggetti sono aumentati del 25% annuo.
Analizzando le caratteristiche della domanda, si osserva che dal 96 al 98 l’espansione dei consumi privati si è essenzialmente concentrata nell’acquisto di autoveicoli; per quanto riguarda la distribuzione territoriale possiamo invece affermare che la quota maggiore dei finanziamenti (45% circa) è allocata nelle regioni settentrionali.
Per la determinazione dei “tassi soglia” previsti dalla legge usura, si può osservare che i tassi applicati dalle società finanziarie nelle equazioni di credito sono allineati a quelle delle banche per prestiti di importo superiore a 10 milioni, mentre su quelli di importo più contenuto, le società finanziarie applicano tassi superiori.
Questo avviene perché le banche tendono ad affinare nominativi conosciuti (generalmente titolari di c/c). Ecco quindi che la banca, conoscendo l’affidato, riduce il rischio.
Fondamentali per la diffusione del credito al consumo risultano le modalità adottate nella distribuzione; sotto questo profilo il punto di forza delle banche è rappresentate dal monopolio esercitato sui pagamenti effettuati tramite POS.
Le finanziarie utilizzano invece il canale distributivo rappresentato dai venditori del bene finanziato (anche se devono essere segnalate le recenti aperture dell’organo di vigilanza che hanno consentito alle banche di distribuire prodotti standardizzati finalizzati all’acquisto di beni di consumo).
LA VIGILANZA PRUDENZIALE
L’intermediazione finanziaria non bancaria è stata disciplinata dalla legge 197/91 e successivamente dal decreto legislativo del ’93. In particolare tale decreto ha sancito una riserva per l’esercizio di attività finanziaria a favore dei soggetti iscritti nell’elenco generale e ha anche fissato le condizioni cui tale iscrizione è subordinata.
L’iscrizione in questi elenchi non è da ritenersi un atto che, essendo subordinato al rilascio di un provvedimento amministrativo, abbia un contenuto discrezionale, ma piuttosto un atto dovuto in presenza di condizioni oggettive che l’organo di controllo è tenuto a verificare.
La vigilanza persegue l’obiettivo di garanzia di una sana e prudente gestione dei soggetti sottoposti a controlli al fine di assicurare l’efficienza, la competitività e la stabilità complessiva del sistema finanziario.
IL PATRIMONIO DI VIGILANZA E I CONTROLLI DI VIGILANZA
Il Patrimonio di Vigilanza è composto da due classi di elementi:
1. Il patrimonio di base (costituito dalle riserve del capitale e dal fondo per rischi finanziari generali);
2. Il patrimonio supplementare (composto dalle riserve di rivalutazione, dai prestiti subordinati a termine e dagli accantonamenti per rischi su crediti).
Possiamo dire quindi che le disposizioni vigenti per le società di credito al consumo e per le altre finanziarie iscritte nell’Elenco speciale individuano il patrimonio di vigilanza in analogia a quello delle banche e alla normativa internazionale.
Le finanziarie di credito al consumo, ai fini del contenimento del rischio, sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e sono tenute al rispetto di tre limiti prudenziali che sono:
1. Limite alla concentrazione;
2. Limite all’assunzione di posizioni aperte in cambi;
3. Limite all’assunzione di posizioni in contratti derivati non aventi funzioni di copertura.
Il primo limite deriva dal fatto che la società può concedere un importo rilevante ad un unico soggetto ad un gruppo di soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio.
A tal proposito la disciplina sulle concentrazioni individua i “grandi fidi” come le esposizioni che eccedono in ammontare il 10% dei fondi propri dell’ente.
Per quanto riguarda il secondo limite, le istituzioni di vigilanza prevedono che la “posizione netta aperta in cambi” (intesa come misura convenzionale del rischio di subire perdite su posizioni in valuta) debba essere contenuto entro il doppio del patrimonio di vigilanza. Un limite pari al doppio del patrimonio di vigilanza è fissato anche per la posizione in contratti non aventi finalità di copertura.
Il monitoraggio esercitato dalla vigilanza, investe anche il rischio di tasso di interesse, ossia il rischio che le variazioni dei saggi di interesse possano incidere sfavorevolmente sulla situazione finanziaria dell’intermediario. Questo rischio è, infatti, abbastanza ricorrente per intermediari creditizi, soprattutto per gli impieghi oltre il breve termine. Un aumento o riduzione dei tassi può ridurre il margine di interesse per l’ente finanziario accrescendo il costo della provvigione rispetto al rendimento degli impieghi e viceversa.
Il modello di vigilanza regolamentare applicabile alle finanziarie dell’elenco speciale è caratterizzato da minore ampiezza e incisività dei poteri dell’organo di vigilanza rispetto a quelli esercitabili nei confronti delle banche.
Oltre alla disciplina prudenziale, i principali controlli cui sono sottoposti gli intermediari dell’elenco speciale sono:
• I partecipanti al capitale, dei quali è richiesta la verifica dell’onorabilità;
• Le attività esercitabili;
• Gli organi sociali;
• Il bilancio di esercizio;
• Il rispetto delle regole di trasparenza.
Tuttavia, ai fini del controllo, sono due gli strumenti di particolare importanza: la facoltà di richiedere informazioni e quella di effettuare ispezioni.
In particolare l’art. 107 prevede l’obbligo per gli intermediari iscritti nell’elenco speciale, di inviare alla Banca d’Italia segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato o documento richiesto; la mancata ottemperanza a tali obblighi segnaletici è sanzionata.
La Banca d’Italia ha quindi il potere di acquisire un complesso di informazioni su cui si fonda l’azione di vigilanza e che sono riconducibili a due tipologie: quelle di natura amministrativa e quelle di natura contabile. Le prime sono relative alla vita aziendale (i verbali relativi alle assemblee dei soci, le modifiche statutarie), le seconde consentono invece l’analisi dei profili tecnici delle situazioni aziendali.
La tempistica prevista per l’invio dei dati prevede:
o Una segnalazione trimestrale sull’evoluzione delle principali grandezze patrimoniali e dei rischi;
o Dati semestrali sulla gestione complessiva dell’intermediario;
o Uno stato patrimoniale relativo alla chiusura dell’esercizio.
Gli intermediari devono inoltre assolvere degli obblighi segnaletici nei confronti del servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia.
Esso comporta la comunicazione mensile dei nominativi affidati per importi superiori a 150 milioni e consente alla Centrale dei Rischi di restituire alle aziende segnalanti un “flusso di ritorno” che costituisce un importante strumento per la valutazione della clientela.
A seguito dell’emanazione della legge sull’usura, le finanziarie di credito al consumo sono tenute a segnalare il costo dell’operazione concluse nel trimestre.
E’ prevista altresì una specifica potestà ispettiva per la verifica dell’osservanza delle norme in materia di trasparenza; tale accertamento consente alla Banca d’Italia di acquisire elementi di valutazione che non sono in alcun altro modo desumibili quali, ad esempio, l’organizzazione interna o la qualità del management e l’attendibilità delle informazioni trasmesse.
I CONTROLLI DI VIGILANZA SULL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI CREDITO
Sulle operazioni di credito esiste il rischio che il debitore non possa adempiere alle proprie obbligazioni nei termini contrattualmente previsti. A fronte di tale rischio le finanziarie, a differenza delle banche, non sono attualmente obbligate a detenere un ammontare minimo di patrimonio.
Le società iscritte nell’Elenco Speciale sono però sottoposte ad un obbligo di reporting che consente alla vigilanza di attuare un costante e tempestivo monitoraggio sulla situazione di rischio in questione. Tale sistema di monitoraggio prevede la valutazione della probabilità di perdita insita nel portafoglio crediti dell’ente, stimate in funzione della natura della controparte debitrice e dell’eventuale presenza di garanzie reali o personali.
Il rischio di inadempienza del debitore si quantifica in tal modo:
0% = attività di rischio nei confronti del governo e banche centrali;
20% = attività di rischio nei confronti del settore pubblico;
50% = per i crediti ipotecari;
100% = attività di rischio verso la clientela privata.
LA RISCHIOSITA’ DELLE OPERAZIONI DI CREDITO AL CONSUMO
Le operazioni di credito al consumo rientrano nelle categorie di attivi a più alto rischio in quanto:
o sono erogati in base a un’istruttoria semplificata (data anche la limitatezza delle informazioni disponibili per apprezzare la solvibilità del cliente);
o sono generalmente crediti non garantiti da forme di garanzia.
L’alta rischiosità delle operazioni in questione sembra confermata dal rapporto tra impieghi e sofferenze sui crediti erogati alle famiglie consumatrici dal sistema bancario che nel 1997 era pari all’11,5% e nel 1998 era ancora superiore all’11%.
Negli ultimi anni, invece, le società finanziarie specializzate nel credito al consumo denunciavano perdite inferiori al 2%. Il ridotto ammontare delle sofferenze non è elemento sufficiente per affermare che gli attivi delle società di credito al consumo sono meno rischiosi dei crediti bancari. Questo fatto dipende in larga misura dalla politica di bilancio adottata dalle finanziarie specializzate che, per non prolungare nel tempo la gestione di partite aventi modeste probabilità di recupero, effettuano consistenti rettifiche di valore su tali crediti. Al contrario, le banche sono più disposte a dedicare risorse all’attività di recupero del credito, rinviando nel tempo il riconoscimento delle perdite ma determinando un aumento dello stock di sofferenze.
Una delle maggiori differenze nel comportamento di banche e società finanziarie riguarda le metodologie utilizzate nello “screming” della clientela richiedente il credito: le banche fondano la decisione sulla concessione dell’affidamento sull’esistenza di garanzie in grado di facilitare il recupero del credito in caso di insolvenza del debitore (anche se le garanzie tradizionali sono sempre meno in grado di assicurare il recupero del credito con tempi e costi accettabili).
Per contro, le società finanziarie utilizzano sistemi che apprezzano in via provvisoria l’esistenza di condizioni di equilibrio tra capacità reddituale del richiedente e onerosità del debito e non l’esistenza di garanzie.
GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: LE AZIONI FINALIZZATE AL RECUPERO.
Gli intermediari finanziari, nell’ambito delle azioni di recupero, tendono a privilegiare con maggiore frequenza la conclusione di contratti di natura extragiudiziale (cosiddetti “a saldo e stralcio”) con il cliente inadempiente, piuttosto che perseguire l’impianto di un contenzioso di lunga durata. E’ inoltre frequente che, decorso un certo termine, i crediti ad andamento anomalo vengano ceduti a società specializzate nel recupero.
Tale strategia appare giustificata per due motivi: la numerosità dei rapporti in essere e l’esiguità del loro importo unitario, che non rendono conveniente intraprendere azioni giudiziarie.
Per la maggior parte delle azioni di credito al consumo, la procedura di recupero si esaurisce pertanto nella fase di pre-contenzioso in cui vengono eseguite una serie di azioni, quali l’invio di lettere di sollecito, contatti telefonici, ecc.
Tra le finanziarie iscritte nell’elenco speciale si annoverano alcuni soggetti specializzati nell’attività di gestione e recupero di crediti anomali. La numerosità e le dimensioni di questi operatori è andata aumentando in questi ultimi tempi.
IL QUADRO NORMATIVO
Fino a pochi anni fa l’espressione “credito al consumo” non aveva una connotazione specifica, designando un fenomeno di grande importanza ma privo di riferimenti normativi. La disciplina applicabile era quella relativa agli istituti di carattere generale utilizzati nell’ambito di questo settore (essenzialmente nel mutuo).
In molti paesi europei, viceversa, il credito al consumo era stato da tempo disciplinato con disposizioni volte a garantire al consumatore una protezione più intensa di quella assicurata dalle norme di carattere generale. Ecco quindi l’esigenza avvertita in sede comunitaria, di procedere all’armonizzazione della disciplina del credito al consumo, che si è avuta con il D. Lgs. del 1.09.1993.
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
Non esiste un contratto tipico di credito al consumo: quest’ultimo può, infatti, essere attuato sia mediante negozi tipici, già disciplinati dall’ordinamento (mutuo, vendita rateale, apertura di credito), sia mediante contratti atipici. Importante è la destinazione al consumo dell’operazione di finanziamento posta in essere, indipendentemente dalle sue caratteristiche oggettive.
Per CREDITO AL CONSUMO si intende la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
Dal punto di vista del soggetto finanziato, è condizione sufficiente per l’applicabilità della normativa che egli agisca in qualità di consumatore: la normativa sul credito al consumo appare applicabile anche alle operazioni poste in essere da persone fisiche che possono di volta in volta agire in qualità di consumatori o di professionisti, qualora non sia possibile, o non si voglia distinguere le due situazioni. Il consumatore viene in ogni caso considerato come il “contraente debole”.
Quanto al “contraente forte” la legge individua nelle banche e negli intermediari i soggetti cui è riservato l’esercizio del credito al consumo; ai rivenditori di beni e servizi è consentito di effettuare operazioni di credito al consumo nella sola forma di dilazione di pagamento.
Un’operazione di credito al consumo non è caratterizzata da particolari elementi oggettivi, così che la stessa può essere attuata mediante il ricorso a svariate figure contrattuali; vi sono comunque alcune esclusioni. Sono sottratti dall’applicazione di tale normativa i finanziamenti di importo inferiore a Lit.300.000 e superiore a Lit. 60.000.000 e finanziamenti destinati all’acquisto di proprietà immobiliari.
I CONTRATTI
Il contratto più semplice è costituito dalla vendita rateale, la cui importanza è limitata considerato che i commercianti preferiscono incassare subito l’intera somma da un finanziatore professionista in grado di gestire su larga scala la concessione del credito alla clientela.
Un rapporto semplice è costituito dal cosiddetto “prestito personale”, espressione con la quale si definisce un comune mutuo privo di specifici riferimenti a un bene o a un servizio determinato.
Nei “prestiti finalizzati” invece, l’erogazione del credito avviene in vista dell’acquisto di un bene o servizio predeterminato, usualmente con versamento diretto della somma concordata dall’ente finanziatore al rivenditore.
Un importanza crescente sembra assumere l’apertura di credito regolata in conto corrente a uso rotativo (revolving).
Mediante questo istituto l’ente finanziatore si obbliga a tenere a disposizione del cliente una determinata somma, utilizzabile in tutto o in parte per acquisti presso punti vendita convenzionati, consentendo il riutilizzo della somma rimborsata dal cliente con versamenti rateali oppure in unica soluzione.
LA PUBBLICITA’
Il T.U. prevede che gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un oggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indichino il TAEG e il relativo periodo di validità. Questa norma è volta ad evitare la diffusione di indici parziali o ingannevoli relativi all’offerta di specifici prodotti finanziari. Tale pubblicità deve essere attuata con “l’esposizione nei locali aperti al pubblico”.
FORMA DEL CONTRATTO E CONTENUTO
L’art. 117 del T.U. dispone che i contratti debbano essere redatti per iscritto e che un esemplare debba esser consegnato ai clienti; nel caso di inosservanza della forma privata il contratto è nullo: è questa una delle principali differenze tra la nuova e la precedente normativa. L’applicazione di questi principi comporta ovviamente il necessario abbandono della modalità di conclusione dei contratti con accettazione per fatti concludenti, frequentemente utilizzate nelle operazioni di prestito finalizzato.
I contratti di credito al consumo indicano:
• l’ammontare e le modalità di finanziamento;
• il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;
• il TAEG e come può essere modificato;
• le eventuali garanzie richieste e le eventuali coperture assicurative.
Inoltre, sempre l’art. 117 del T.U. prescrive che i contratti aventi ad oggetto l’acquisto di beni o servizi determinati, contengono, a pena di nullità, la descrizione analitica dei beni e servizi, il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto. Una disciplina particolare è stabilita per le aperture di credito in c/c; i relativi contratti devono, infatti, contenere le seguenti indicazioni:
• il massimale e l’eventuale scadenza del credito;
• il tasso di interesse annuo;
• le modalità di recesso.
La legge stabilisce che la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d’interesse ed ogni altra condizione deve essere indicata nel contratto con clausola approvata specificatamente dal cliente. Tali variazioni devono essere comunicate nei modi stabiliti dalla legge e il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penale entro 15 giorni.
L’orientamento prevalente, infine, considera illegittima la clausola con la quale, ad una parte, sia attribuita la facoltà di modificare discrezionalmente il contenuto normativo delle clausole contrattuali.
LE VICENDE CONTRATTUALI
L’art.125 del T.U. dispone che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario.
Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un equa riduzione del costo complessivo del credito. Naturalmente, la facoltà di recedere senza penalità potrà trovare applicazione qualora il contratto, pur essendo stato concluso non abbia ancora avuto esecuzione; se il consumatore ha ricevuto la prestazione del finanziatore dovrà necessariamente dar luogo all’estinzione anticipata del finanziamento.
Nei contratti di credito al consumo trovano applicazione i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento e di decadenza dal beneficio del termine; per quest’ultima è sufficiente una situazione di generalizzata insolvenza ovvero la diminuzione o il venire meno delle garanzie prestate. La risoluzione del contratto risulta invece invocabile in caso di inadempimento del debitore alle obbligazioni contrattualmente poste a suo carico.
Malgrado la diversità di presupposti, le conseguenze dell’applicazione degli istituti in parola sono sostanzialmente analoghe, rendendosi immediatamente dovuta la prestazione del debitore (pagamento dell’intero capitale e degli interessi scaduti). In questi casi, oltre al pagamento degli importi sopraindicati, per molti contratti sono previsti indennizzi, penali ed interessi di mora per il ritardo nel pagamento delle cose dovute.
La legge 142/92 prevede che, nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto ad agire contro il finanziatore nei limiti del credito concluso a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
Questa norma, volta a responsabilizzare il finanziatore nei casi in cui è più stretta la collaborazione con il rivenditore, risulta, di fatto, di difficile applicazione.
In caso di mancata consegna al cliente del bene, il finanziatore che ha erogato la somma non può agire nei confronti del cliente e quindi l’obbligo restitutorio si determina unicamente in capo al rivenditore.
In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sottoporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente.
CLAUSOLE VESSATORIE
Ogni clausola inserita in un contratto di cui sono parti un consumatore e un professionista, avente per oggetto la cessione di crediti o la prestazione di servizi, può essere considerata “vessatoria” qualora, malgrado la buona fede, essa determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Quanto alle conseguenze dell’accertamento della vessatorietà di una clausola la legge ne dispone l’INEFFICACIA mentre il contratto rimane efficace per il resto.

Sono considerate presumibilmente vessatorie:
1) Le clausole che hanno l’effetto di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti dell’altra parte.
2) Le clausole con le quali si impongono al consumatore, nel caso di ritardo nell’adempimento, pagamenti di somme a titolo di risarcimento, penali o altro equivalente, di importo manifestamente eccessivo.
3) Le clausole con cui vengono sancite, a carico del consumatore, decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, limitazioni all’allegazione di prove e restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
LA LEGGE SULL’USURA
I passato ai fini della sussistenza del reato di usura era necessaria la compresenza dei seguenti elementi:
o Stato di bisogno o di difficoltà economica della vittima;
o Consapevolezza di questo stato da parte dell’agente;
o Pattuizione di un interesse usurario.
La determinazione di quest’ultimo elemento era rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice.
Oggi il legislatore ha introdotto un sistema “automatico” per l’accertamento del reato di usura, eliminando ogni legame con l’elemento soggettivo. La nuova legge dispone, infatti, che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rivelazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
La rilevazione dei tassi deve essere effettuata con cadenza trimestrale dal Ministero del Tesoro, sentita la Banca d’Italia. E’ stato rilevato comunque che, nella sua attuale formulazione, la normativa rischia di danneggiare il mercato; tale coefficiente di maggiorazione rispetto alla media dei tassi può non essere sufficientemente capiente da contenere l’intero ventaglio di saggi praticati in determinate categorie di operazioni, specialmente di piccolo importo, assai frequenti nel reparto del credito al consumo.
DATI PERSONALI
La legge dispone che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento dei danni. La legge prevede numerose ipotesi di responsabilità penale, in relazione alle quali si pone il problema dell’individuazione del soggetto-persona fisica chiamata a rispondere.
I soggetti coinvolti sono:
o il titolare: che è il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
o il responsabile: che è il soggetto preposto dal titolare al trattamento dei dati personali;
o l’incaricato: colui che elabora i dati personali attenendosi alle istruzioni del titolare e del responsabile.
PATOLOGIE DEL CREDITO: RICICLAGGIO, USURA, FRODI.
Una raccomandazione che riveste particolare importanza a tal proposito è quella di incoraggiare la riduzione dei trasferimenti di contante attraverso lo sviluppo di moderne e sicure tecniche di gestione dei capitali. Tra queste tecniche è opportuno promuovere essenzialmente l’uso degli assegni e delle carte di credito.
Un altro accorgimento opportuno spetta agli intermediari; essi hanno l’obbligo di identificare la clientela, di registrare e conservare i dati sui rapporti intrattenuti e le operazioni effettuate e hanno anche l’obbligo di segnalare all’autorità competente i rapporti e le operazioni per le quali sia lecito sospettare che il denaro o i beni possano provenire da delitti previsti dalla legge.
L’emergenza occupazione costituisce la congiuntura favorevole per la criminalità organizzata: l’usura. A tal proposito abbiamo affermato che trimestralmente vengono resi noti i tassi medi praticati dal sistema bancario per le differenti forme tecniche al variare delle classi di importo delle operazioni.
Per quanto riguarda le “frodi” possiamo affermare che esse derivano da carenze di informazioni da parte dell’operatore e ciò porta instabilità con conseguenti “effetti domino” all’interno del sistema legale. Possiamo affermare, riferendoci ad alcuni dati recenti, che le frodi in danno alle imprese aumentano costantemente anche se la casistica ufficiale è limitata a pochi episodi significativi. Le imprese oppongono resistenza a denunciare le frodi e i danni subiti, nel timore che la notizia possa innescare fenomeni di pubblicità negativa con conseguenti ulteriori danni all’immagine e alla credibilità. Ne deriva la mancanza di accurate analisi circa l’incidenza di questi illeciti sull’economia globale delle imprese.
ASSOCIAZIONI A DIFESA DEI CONSUMATORI
Il credito al consumo è un fenomeno di estremo rilievo sociale. La presenza delle Associazioni di difesa dei consumatori nel nostro Paese può essere fatta risalire agli inizi degli anni Ottanta, ma solo in tempi recenti l’interesse di queste Organizzazioni per il fenomeno si è ulteriormente accentuato, in relazione al verificarsi di tre circostanze:
1. Solo in tempi recenti è stato completato il quadro normativo, che ha dato alle associazioni dei consumatori gli strumenti per assicurare un efficace tutela; (l’approvazione nel luglio del 1998 della legge 281 che ha sancito la nascita di un Consiglio nazionale dei consumatori presso il Ministero dell’Industria e il formale riconoscimento delle Associazioni e conseguente iscrizione in un apposito albo);
2. Solo ultimamente esse hanno potuto rafforzarsi grazie all’approvazione di normative specifiche;
3. Il fenomeno in questione ha raggiunto dimensioni confrontabili con quelle che caratterizzano i principali Paesi europei proprio negli ultimi anni.
L’approccio delle associazioni di difesa dei consumatori al fenomeno è, chiaramente, speculare a quello dell’industria.
Le associazioni si occupano di tutte le problematiche che riguardano la consulenza, la tutela dei singoli casi, l’attività politica di pressione sulle istituzioni e sulle controparti, gli accordi per la soluzione di problemi che riguardano gli aspetti generali, ossia contratti equi e trasparenti (tariffe, clausole vessatorie, ecc.), operatori corretti, trasparenti comportamenti di vendita, facili procedure di accesso alla giustizia, e soprattutto la presenza di informazione al pubblico che deve essere completa, vera e attendibile. Negli ultimi anni le associazioni di tutela dei consumatori sono impegnate sul difficile terreno della prevenzione del sovraindebitamento.
Per sovraindebitamento si intende la capacità della famiglia o dell’impresa familiare di far fronte regolarmente agli impegni economici per il sopraggiungere di imprevisti, quali perdita del lavoro, malattia grave del capofamiglia, che riducono o annullano le entrate originarie. Altro motivo che causa la situazione sopra descritta è l’eccessivo ottimismo sulle proprie entrate e capacità di spesa che inducono il consumatore ad accedere al credito in maniera irrazionale. L’intervento di un’associazione dei consumatori, dunque, ha due obiettivi di fondo: ricondurre il soggetto a una normale e tranquilla vita economica che possa essere gestita secondo criteri di fattibilità, vista la situazione creatasi; in secondo ordine, far sì che la rete di relazioni deterioratasi con l’accumulo del debito non si trasformi in una struttura d’illegalità.
A partire dai primi mesi del 1998, alcune delle Associazioni dei consumatori e le Fondazioni hanno cominciato a svolgere un’importantissima funzione di prevenzione dell’usura, grazie al riconoscimento ottenuto dal Ministero del Tesoro per il lavoro svolto in questo campo.
Un altro compito è quello della gestione delle controversie in cui le posizioni giuridiche delle parti siano in contrasto. Di fronte a una realtà costituita da un’alta domanda di giustizia e da una scarsa efficienza del sistema, la gestione delle controversie viene a riguardare per prima la possibilità di creare un meccanismo di tutela extragiudiziale, e poi l’affermazione dei diritti e la valutazione della percorribilità giudiziale della tutela. Le ragioni del consumatore non possono essere accreditate solo sulla base di attestati verbali. La ricostruzione del caso attraverso il maggior numero degli elementi a disposizione è il modo migliore di impostare la trattativa. Questo è utile soprattutto nel caso del rapporto trilaterale tra venditore, finanziatore e acquirente nel caso del credito al consumo. I comportamenti delle controparti che possono creare motivi di controversie nel credito al consumo sono tanti: il contratto non corrisponde in tutte le sue parti agli obblighi di legge, non è stata consegnata una copia del contratto al cliente, l’acquirente non è stato messo nelle condizioni di leggere e capire il contratto in tutte le sue parti, vengono riferite al consumatore informazioni contrastanti con la lettera dell’accordo tali da sviarlo, ecc. Molto spesso, infatti, per quanto riguarda il credito al consumo sorgono controversie in tema di diritto di ripensamento previsto dal decreto legislativo 50 del 1992, la prassi di dare immediata esecuzione al finanziamento, cioè prima del trascorrere dei sette giorni, rende più complicata l’azione del consumatore, anche se ormai sembra chiara la strada del contestuale annullamento del rapporto di credito.
Particolare attenzione alla regolarità dei contratti di credito al consumo è stata posta dalla Commissione Europea. In numerose direttive è stata posta l’attenzione sulla modifica dei contratti standardizzati cercando di adeguarli alle normative relative alle clausole vessatorie per raggiungere accordi validi per tutti i consumatori e quindi vincolare le parti ad un’unica interpretazione ufficiale delle clausole sottoscritte e contenere i costi di eventuali successivi contenziosi. Questo accordo comunque deve essere recepito dai singoli istituti di credito, non essendo vincolante ma affidato all’adesione volontaria. L’accordo per il settore del credito può valere per le clausole contrattuali con esclusione di quelle riguardanti i costi, i tassi e i tempi, pena un intervento repressivo dell’autorità per la concorrenza e il mercato.
LE PROSPETTIVE
Vi sono prospettive potenzialmente favorevoli per il credito al consumo in un momento in cui esso, al netto delle oscillazioni di natura congiunturale che sono connaturate a questo tipo di attività, pare indirizzato a recuperare il distacco del nostro Paese dagli altri paesi più sviluppati. Va tuttavia evidenziato che, se ciò avverrà, l’effetto non sarà limitato ad aspetti strettamente quantitativi, ma toccherà anche aspetti qualitativi e di inquadramento dell’attività; sarà dunque un mercato più vasto e significativo ma anche più complesso e competitivo nel quale potrà avere opportunità di successo solo chi sarà attrezzato adeguatamente sia dal punto di vista operativo e tecnologico sia, soprattutto, dal punto di vista dell’approccio strategico.
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