I tributi

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Testo

ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO
1) Nozioni generali: i tributi
L'attività degli Enti pubblici, volta al soddisfacimento degli interessi generali della collettività, è finanziata con delle risorse chiamate entrate. Le entrate possono essere:
a) originarie, quando derivano da attività economiche condotte dagli enti pubblici nello stesso regime privatistico dei privati (è il caso delle imprese pubbliche).Tali entrate possono chiamarsi anche extratributarie, proprio perché non constano di tributi;
b) derivate, quando derivano dal prelievo fiscale, per il potere di imperio (potere impositivo) degli enti della P.A.. Tali entrate possono definirsi anche tributarie, perché consistono in tributi.
Le entrate tributarie comprendono prevalentemente le imposte e le tasse. L'imposta è un prelievo coattivo di ricchezza, che permette allo Stato di fare fronte ai servizi di carattere generale (es.: di imposta: l'I.R.P.E.F.).
La tassa è, invece, il corrispettivo di un servizio pubblico specifico, individualizzabile e divisibile, pagato solo da chi usufruisce del servizio. Poiché è generalmente inferiore al costo del servizio, la differenza è coperta dalle imposte (es. di tasse: quelle scolastiche).
2) Le imposte: generalità
Le imposte possono essere:
a) dirette, se colpiscono la ricchezza quando viene prodotta, indipendentemente dal fatto che essa venga o non venga spesa (es.: imposta sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, imposta sulla rendita -o sul prezzo di vendita- di un fabbricato);
b) indirette, se colpiscono i consumi, quindi il manifestarsi della ricchezza, nel momento in cui essa viene in pratica spesa o trasferita.
Sono esempi del primo tipo: l'IRPEF, l'IRPEG (modificata dalla D.I.T.), e l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive, sostitutiva dell'IClAP e dell'ILOR). -
Sono esempi del secondo tipo: l'I.V.A., l'INVIM (che perorai 2003 scomparirà), le imposte catastali/sulle successioni e donazioni, di registro/di fabbricazione, sugli spettacoli, sulle pubblicità ecc.
3) Le imposte dirette
A)L'IRPEF
L'IRPEF è un'imposta generale, personale, progressiva.
• generale, perché colpisce il reddito complessivo, cioè la somma di tutti i redditi di tutte le persone fisiche (tranne quelli soggetti a tassazione separata);
• personale, perché tiene conto delle condizioni personali e familiari del contribuente, quindi gli permette la deduzione di alcuni oneri dalla base imponibile (es.: per le tasse scolastiche proprie o dei figli, per le spese sanitarie, ecc.) e l'applicazione di alcune detrazioni dall'imposta (es.: per familiari a carico, o, come previsto a partire dal 2000, per il canone di locazione di contratti convenzionali' fino a un certo, ammontare e secondo il reddito annuo complessivo, ecc.).
• progressiva, perché cresce in maniera più che proporzionale al reddito, secondo il combinato disposto costituzionale degli artt.53 e 3, co.2° , che tendono a realizzare {'eguaglianza sostanziale dei cittadini.
Dal 1/1/98 sono state introdotte modifiche alle aliquote IRPEF, per compensare gli effetti che (viceversa) si avrebbero come conseguenza dell'introduzione dell'IRAP e della cancellazione di diverse altre imposte (tassa sulla Partita IVA, ICIAP, ILOR) e dei contributi sanitari. In sintesi:
- vi sono solo 5 (non più 7) scaglioni di reddito;
- L'aliquota minima (fino a max 15 mil.) è del 19 %, comprensiva dell'Addizionale Regionale dello 0,5 %;
- L'aliquota massima (60 - 135 mil.) è del 40 %;, comprensiva dell'Addizionale Regionale dello 0,5 %;
- L'aliquota finale è del 46 %, comprensiva dell'Addizionale Regionale dello 0,5 %;
- Cambia la struttura delle detrazioni ( per reddito da lavoro dipendente, per carico familiare ecc.)
B)L'IRPEG
E' un'imposta proporzionale che colpisce tutti i redditi delle persone giuridiche e dei soggetti assimilabili.
Nonostante il (principio di cui all'art.53 Cosi, 11RPEG è un'imposta proporzionale perché un'imposta progressiva avrebbe colpito esageratamente le società più grosse, deprimendone gli investimenti o inducendole al frazionamento in molte società più piccole, che perciò avrebbero reso meno introiti alle casse dello Stato e avrebbero nel contempo reso più difficoltoso il controllo da parte del Fisco.
Essa è stata completamente modificata dalla D.I.T. ( Dual Income Tax ) sui redditi d'impresa, allo scopo di dare trasparenza ai mercati, favorire i risparmi delle imprese medio-piccole, stimolare da parte dei privati gli investimenti produttivi rispetto a quelli in titoli a reddito fisso.
Infatti, con la DIT, una parte dell'utile di esercizio è tassata (soltanto) con l'aliquota ridotta del 19 %, la rimanente parte con aliquota normale (attualmente pari al 37%).
C) L'IRAP
- L'Imposta regionale sulle attività produttive è entrata in vigore dal 1/1/98 ed è applicata a tutti coloro che esercitano un'attività organizzata per la produzione di beni e servizi, come imprese, ^lavoratori autonomi ecc.. — E' un'imposta
- proporzionale con aliquota attualmente pari al 4,25% su tutto il .territorio .nazionale (ma vi sono aliquote diverse riguardo al settore agricolo e bancario assicurativo);
- reale perché non tiene conto delle condizioni soggettive del contribuente. Obiettivi di questa nuova imposta sono:
- attribuire alle Regioni maggiore autonomia finanziaria (ex art.119 Cost);
- combattere l'elusione fiscale, cioè la condotta (chiamata "reazione passiva del contribuente verso l'imposta) con cui il contribuente evita di creare (o riduce) la materia imponibile allo scopo di pagare meno imposte;
Con l'introduzione dell'IRAP spariscono:
- l'ILOR;
- l'ICIAP;
- l'imposta patrimoniale sulle imprese;
- la tassa sulla Partita I.V.A
- i contributi sanitari e la tessa sulla salute.

D) L'I.C.I
L'I.C.I. è una delle principali fonti di entrata per i Comuni, introdotta per consentire loro di far fronte al fabbisogno finanziario in sede locale.
E' un tributo locale riscosso dai Comuni, direttamente oppure indirettamente (per mezzo di società concessionarie del servizio di esazione - come la CONRIT a Torino - ).
Dal 1/1/98 è stato applicato l'aumento della Rendita Catastale (RC) dei fabbricati (+ 5%) e della rendita dominicale dei terroni (4- 25 % ).
Peraltro, è pure aumentata la detrazione per l'abitazione principale da 180.000 a 200.000 lire.
4) Le imposte indirette
A) IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (DPR 637/72 e succ. modif.)
Tale imposta si applica al trasferimento di beni e diritti agli eredi e legatari (nelle successioni "mortis causa") e ai donatari (nelle donazioni).
Essa trova giustificazione nella considerazione che i beneficiari di atti a titolo gratuito (eredi, legatari e donatari) si avvantaggiano di ricchezze per la cui formazione non hanno sopportato, come chi le ha prodotte, sacrifici. Perciò l'imposta ha lo scopo di fare tornare in società, a disposizione della collettività, una parte dì quella ricchezza.
Sì calcola sul valore globale dell'asse ereditario netto nelle successioni, e sul valore complessivo netto dei beni e diritti donati nelle donazioni.
La procedura comprende le seguenti fasi:
1) dichiarazione di successione entro 6 mesi dalla data di apertura della successione (anche per
raccomandata), da parte degli eredi o d'ufficio;
2) determinazione dell'imposta da parte dell'Ufficio Registro competente entro i 2 mesi successivi e comunicazione al contribuente;
3) pagamento dell'imposta da parte del contribuente (di regola) entro 30 QQ dalla comunicazione;
4) proroga del termine di pagamento (max 60 gg.) più sanzioni pecuniarie in caso di mancato pagamento.
Per l'accertamento del valore di terreni e fabbricati vige il sistema catastale di accertamento del valore degli immobili.
B) IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI
IMPOSTA DI REGISTRO- II DPR 131/86 prevede:
1) atti soggetti a registrazione
1a - in termine fisso (cioè entro 20 gg al massimo dalla data dell'atto). Es. : vendite di beni immobili, fideiussioni, locazioni di immobili (tutte, dal 1/1/1998) ecc.
1b - solo in caso d'uso (es. "quietanze di scritture private non autenticate; scritture
private non autenticate di contratti di comodato di beni mobili).
2) atti volontariamente presentati per la registrazione, cioè atti che liberamente possono
essere sottoposti a registrazione da chi ha interesse ad attribuirvi una data certa (c.d.
funzione certificatoria ).
La registrazione, fatta dall'Ufficio del Registro competente previo pagamento dell'imposta dallo stesso liquidata (cioè accertata), è prova documentale ex art 2704 c.c.,
cioè attribuisce agli atti giuridici data certa di fronte ai terzi.
Per la registrazione occorre:
• un originale e una fotocopia dell'atto da registrare;
• marche da bollo da L.20.000, da applicare su originali e copie, ogni 4 facciate;
• modulistica dell'Ufficio (da compilare).
IMPOSTE IPOTECARIE- II DPR 635/1972 prevede il pagamento delle imposte ipotecarie o in modo proporzionale(2%) o fisso (L250.000), a seconda che sull'atto non si applichi o si applichi l'IVA:
• per la trascrizione di tutti i trasferimenti di immobili o di diritti reali sugli stessi;
• per la iscrizione, rinnovazione e cancellazione di ipoteca.
Ma per l'acquisto della la casa d'abitazione l'imposta è fissa (L.250.000).
Entrambe le operazioni sì compiono presso la Conservatoria dei Registri immobiliari nella cui circoscrizione si trovano i beni (a Torino, per esempio, l'Ufficio si trova in Via Sansovino).
.IMPOSTE CATASTALI- Le imposte catastali sì pagano per le volture da compiersi presso gli Uffici del Territorio in conseguenza del trasferimento di diritti reali su beni immobili. Detta imposta può essere:
• percentuale (1%) sul valore globale accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione;
• in misura fissa (L250.000) per i trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (es.: per l'acquisto della casa da impresa edile, non da privato qualsiasi), nonché per l'acquisto della 1a casa .d'abitazione.
Ci IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
L'I.V.A. colpisce il valore che ogni singola impresa ha aggiunto, nel corso del proprio
processo produttivo, a beni acquistati altrove.
Sì applica sulle cessioni di beni, prestazioni di servizi e sulle importazioni.
La legge impone di indicare nella fattura la percentuale e l'importo dell'lVA.
Le imprese versano periodicamente al Fisco ITVA, in base al loro volume d'affari. ___
Tutte le fatture emesse e ricevute devono essere annotate nell'apposito Registro IVA.
L'imprenditore o il professionista detrarrà dall'IVA che deve versare quella che nel
medesimo periodo è a lui addebitata.
Per il settore edilizio il regime IVA è attualmente agevolato, infatti prevede le seguenti
misure: ; . - , -,
• 4% ? per l'acquisto della prima casa d'abitazione non di lusso;
• 10% per l'acquisto di una casa (oltre la 1a) non di lusso;
• 20% per l'acquisto di casa di lusso (aliquota ordinaria i decorrere dal 1998)^
D) l'INVIM
L'INVIM (imposta sull'incremento di valore degli immobili) e in vigore dal 1°/1/1973 e
colpisce con aliquote progressive la differenza fra il valore Iniziale dell'immobile o, del diritto reale immobiliare (eventualmente maggiorato delle spese sostenute) e il valore finale dello stesso cioè quello al quale immobile e viene rivenduto e/o che viene indicato nell'atto giuridico che ne, contempla il trasferimento.
Sono obbligati a pagarla: ,-
• i venditori;
• gli eredi (nel caso di successione mortis causa);
Per la vendita della 1a casa d'abitazione l'imposta è ridotta del 50%'e, dal 1° gennaio 2000/per effetto della Legge Finanziaria 2000, è ulteriormente ridotta del 25%.
A partire dal "2003quésta imposta sarà soppressa.
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