Il bilancio

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Categoria:Economia

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Testo

Il bilancio è la descrizione di tutti i fattori produttivi dell’azienda agraria. Lo scopo del bilancio può essere di tipo:
• Preventivo, che viene fatto per la ricerca della migliore combinazione dei fattori produttivi, in vista del massimo tornaconto;
• Consuntivo, vengono descritti i fattori come sono stati combinati durante l’ultimo ciclo produttivo;
• Estimativo, viene fatto per accertare se la combinazione risponde o meno al criterio dell’ordinarietà, cioè che non siano delle aziende pilota.
Il capitale fondiario è dato dalla terra nuda più i capitali stabilmente investiti; quest’ultimo può comprendere:
• Le sistemazioni della superficie (informazioni di tipo idraulico agrario, sulle strade che conducono agli appezzamenti o gli spazi che li dividono);
• Le piantagioni arboree;
• I fabbricati rustici.
Viene chiamata superficie improduttiva quella parte dell’azienda che non viene coltivata.La superficie produttiva di divide in superficie in rotazione e superficie fuori rotazione. S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata) = sup. agricola – sup. desinata a bosco.
Il capitale agrario o di esercizio è costituito da:
• I capitali di scorta, che può essere:
➢ Strumenti di scorta: vive (bestiame) e morte (macchinari ed attrezzature)
➢ Prodotti di scorta: foraggi, lettiera, letame.
• Il capitale di anticipazione, cioè il denaro, che rappresenta una parte del capitale di circolazione
I prodotti di scorta sono prodotti all’interno dell’azienda, che vengono riutilizzati in quanto servono per la produzione, sono capitali circolanti a fecondità semplice e a logorio totale.
Determinazione del foraggio di scorta: all’inizio dell’anno non serve avere tutta la quantità di fieno in stalla, ma basta la metà perché a fine maggio si ha già il nuovo foraggio. Foraggio di scorta = (P.V.M. x 12) x (6/12) = 4’269
Ogni bovino consuma per q.le, da 1.5O2.5 q.li di lettiera (o paglia). La paglia è pronta in giugno–luglio, quindi dopo otto mesi servono: Lettiera = (P.V.M. x 2) x (8/12) = 949
I letamai si svuotano tre volte all’anno, quindi ogni 4 mesi: Letamai = (P.V.M. x 30) x (4/12) = 7’115
Il capitale di anticipazione è quel capitale i cui interessi coprono gli interessi passivi di gestione, al netto di quelli attivi. È il capitale che dev’essere anticipato per far fronte alle spese. È una parte del capitale di circolazione.
Supponendo di avere un azienda agraria che dà luogo a dei costi: Kt = Q + Trib + Sv +St + Sa + Bf + I
Sulle singole spese si devono conteggiare gli interessi passivi dal giorno in si sostengono fino alla fine dell’annata agraria. Allo stesso modo, bisogna conteggiare gli interessi attivi dei prodotti venduti.
Spese totali sostenute il 28/2…………………£ 300.000.000 Vendite avvenute il 30/6………………..£ 400.000.000
I passivi = Co x r x n = 300.000.000 x 0.06 x (250/360) = ………12.500.000 £
I attivi = Co x r x n = 400.000.000 x 0.06 x (130/360) = …………..8.666.600 £
La somma degli interessi attivi e passivi daranno il saldo, che può essere negativo, nullo o positivo:
I passivi – I attivi = 12.500.000 – 8.666.600 = 3.833.000 £
Il capitale di anticipazione si calcola solo quando il saldo è negativo (aziende con saldo nullo o positivo quelle con forte indirizzo zootecnico): Co = I/r = 3.833.000/0.06 = 63.833.000 £
Il capitale di anticipazione si esprime con una frazione che va da 0/12 a 6/12 del capitale di circolazione: è pari a 0/12 quando i ricavi sono > delle spese e quindi si fa fronte alle spese con la vendita dei prodotti. È pari a 6/12 quando un’azienda ottiene 1 produzione all’anno, e avviene alla fine dell’anno, quindi i prodotti sono venduti a fine anno, mentre le spese si sostengono durante l’anno.
IL LAVORO può essere di tipo:
 Manuale, svolto dal: proprietario imprenditore, affittuario imprenditore, mezzadro, Salariato e dal Compartecipante,
 Intellettuale, svolto dalla: direzione, amministrazione e sorveglianza.
Il lavoro manuale è una delle più importanti voci del PLV (che può essere il 20 ÷ 40%) e dipende:
• Dalla meccanizzazione, le voci salari sono < nelle az. Meccanizzate e > nelle az. Meccanizzate.
• Dall’indirizzo produttivo: cerealicola > salari; viticola >> di quella cerealicola
• Dal tipo di conduzione: capitalistica (il prop. non svolge il lavoro manuale) > meccanizzazione
I modi che consentono di prevedere le unità lavorative da impiegare nel processo produttivo, sono 4:
1. il modo più semplice per calcolare è quando nessuno dei proprietari o i loro figli svolge il lavoro manuale;
Il problema esiste quando l’imprenditore o i suoi figli lavorano manualmente, in questo caso:
2. si confronta l’azienda con una simile, non coltivatrice ma capitalistica, che ha operai fissi e delle giornate avventizie;
3. la somma delle giornate lavorative richieste nell’azienda e si analizza quante giornate lavorative richiede ogni coltura per ettaro:
n° operai fissi = giornate totali/giornate ULU = 1’500/280 = 5.3
0.3 x 365 = 110 giornate svolte da lavoro avventizio.
5 operai x 30.000.000 = ………….150.000.000 £ 110 giornate x 70.000 = …………….7.700.000 £
4. confronto statistico in cui si calcola quanti ettari riesce a lavorare ogni operaio. Es.: Az. cerealicola–zootecnica: 1 operaio 15 Ha.
La voce salari può essere comprensiva dei contributi (40%) o no e bisogna specificarlo:
LORDO…………………30.000.000 £
NETTO…………………20.000.000 £ →il resto va nella voce dei contributi.
Il lavoro intellettuale incide sul PLV dal 3i 6%, consiste nella direzione, amministrazione e sorveglianza. La determinazione, se l’imprenditore o uno dei suoi familiari svolgono questo lavoro, si fa:
• il confronto con un azienda simile;
• l’applicazione di una percentuale sulla parte attiva. Più l’azienda è grande, > la q. di manutenzione, > mano d’opera) e con dei difetti (restio a innovazioni, non chiede credito, poca meccanizzazione).
Proprietà capitalistica (az. medio-grande)
Il lavoro manuale viene svolto dai salariati (fissi o avventizi, che subentrano quando c’è maggiore lavoro). I vantaggi sono gli svantaggi della prop. coltivatrice (soprattutto per il credito), mentre il difetto è che tende a meccanizzare troppo, creando dei disagi agli operai. Lo scopo del bilancio dell’azienda diretta è quello di determinare il Bf e poi con un’applicazione estimativa si ricava il valore. Se l’imprenditore svolge anche il lavoro intellettuale, il suo reddito netto sarà: Rn = Bf + St + I (T. Se egli non fa il lavoro manuale allora vuol dire che l’azienda è condotta in economa diretta col lavoro di terzi.
La mezzadria
Il concedente si impegna a conferire nell’azienda il capitale fondiario (dotato di casa colonica e di tutti gli impianti), il lavoro intellettuale e circa metà del capitale di esercizio, mentre la famiglia colonica si impegna conferire tutto il lavoro manuale necessario all’azienda e l’altra metà del capitale di esercizio. Le spese relative al capitale di esercizio (Q + Sv + imposte sul reddito agrario + I) gravano su entrambi i contraenti circa in parti uguali. Al concedente spetta il 36% dei prodotti vegetali e il 34% di quelli animali; alla famiglia mezzadrile il 64% di quelli vegetali e il 66% di quelli animali. L’ICI deve essere pagata dal proprietario perché il capitale fondiario è suo.Il reddito netto del concedente è Rn = Bf + St + ½ I ( ½ T; quello della famiglia mezzadrile è Rn = Sa + ½ I ( ½ T. Quindi entrambi le figure economiche sono imprenditrici, cioè si ha un azienda con due imprese.
La colonia parziaria
È un contratto stipulato tra il condente e il colono e con esso le parti si impegnano a conferire nella azienda determinati fattori produttivi ed a ripartire la PLV nella stessa proporzione dei conferimenti. Il concedente conferisce nella colonia parziaria un fondo, la direzione e quasi tutto il capitale d’esercizio, ma non ha l’obbligo di conferire la casa di abitazione. Il colono conferisce il lavoro e una quota del capitale d’esercizio. Al colono spetta una quota non inferiore al 60% del PLV se partecipa al 50% delle spese di conduzione.
La compartecipazione agraria
I compartecipanti sono i lavoratori manuali ai quali vengono destinati alcuni appezzamenti dell’azienda per la coltura, e vengono ricompensati con una percentuale del PLV. Il conduttore fornisce il terreno, le macchine e gli altri strumenti economicamente fissi. Il compartecipante apporta tutto il lavoro richiesto fino alla raccolta e prima conservazione del prodotto. Le per concimi, sementi e antiparassitari vengono ripartite nelle stesse proporzioni del prodotto. Al compartecipante spetta una quota della PLV non inferiore al 60% se partecipa alle spese di conduzione.
IL CONTRATTO D’AFFITTO
L’affitto è un contratto con il quale il proprietario cede il suo fondo rustico in uso all’affittuario per un certo tempo, in cambio del canone d’affitto. La legge 203 prevede due tipi di affitto:
• a coltivatore diretto, quando la forza lavorativa che conferisce l’affittuario e la sua famiglia costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo. La forma più diffusa di affitto a coltivatore diretto è quella ad affittanza coltivatrice, dove l’affittuario è più un lavoratore che un capitalista. Ha gli stessi vantaggi e svantaggi della proprietà coltivatrice, in più c’è lo svantaggio derivante dalla separazione della figura dell’imprenditore da quella del proprietario fondiario (può risentirne la conservazione del fondo e il suo miglioramento);
• a conduttore non coltivatore, questo nasce sia quando l’affittuario non provvede direttamente alla manuale coltivazione del fondo, sia quando, anche se vi provvede, non costituisca almeno un terzo della forza lavorativa. Questa forma di conduzione prende il nome di affittanza capitalistica, quando l’affittuario imprenditore si limita a conferire nell’azienda il capitale di esercizio ed il lav. intellettuale: Rn = St + I ( T.
Norme relative all’affitto dei fondi rustici:
1. durata dl contratto:i contratti di affitto devono avere una durata minima di 15 anni, mentre può essere di 6 anni per quegli appezzamenti di terreno che ricadono nel territorio dichiarato montano e per i terreni montani destinati all’alpeggio. La durata massima può essere di 30 anni per tutti i terreni, tranne che per i boschivi che può essere protratta fino a 99 anni. Alla scadenza del contratto esso si rinnova tacitamente se non viene disdetto almeno un anno prima.
2. l’affitto può essere a cancello aperto, quando il proprietario concede all’affittuario solo l’uso del capitale fondiario, e a cancello chiuso, quando concede anche l’uso delle scorte vive e morte. È opportuno, che al momento della stipulazione del contratto di affitto, fare un inventario analitico di tutto ciò che dal proprietario viene consegnato all’affittuario. Un altro inventario dovrebbe essere redatto al momento della cessazione dell’affitto per poter stabilire quali sono i beni aziendali che non vengono riconsegnati o che vengono riconsegnati in più.
3. il canone di affitto, varia a seconda che il contratto è a cancello aperto o a cancello chiuso. Viene stabilito dalle parti in denaro, l’ammontare di esso deve essere contenuto nei limiti stabiliti dalla commissione tecnica provinciale per l’equo canone. Questa determina ogni 3 anni per ogni qualità di coltura e per le diverse classi catastali i coefficienti (compresi tra 50 e 150) che moltiplicati per i redditi dominicali consentono di calcolare l’equo canone di affitto. In caso di condizioni strutturali che non sono state valutate in catasto si applicano dei coefficienti aggiuntivi:
a. fino a 30 punti per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici di abitazione o di fabbricati aziendali,
b. fino a 30 punti per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo;
c. fino a 30 punti quando si tratta di riconoscere un equo compenso per i capitali investiti.
Inoltre la commissione tecnica provinciale determina ogni anno dei coefficienti di adeguamento, in aumento o in diminuzione, con riferimento alle variazioni del potere di acquisto della moneta ed alle variazioni dei prezzi di produzione.
4. recesso del contratto: la tutela degli affittuari coltivatori o non coltivatori riconosce soltanto a loro la facoltà di recedere dal contratto di affitto purché venga dato preavviso almeno un anno prima della scadenza dell’annata agraria. La risoluzione del contratto per inadempimento è un istituto giuridico che può essere fatto valere dal concedente soltanto con sentenza e per mancanze gravi, come il mancato pagamento del canone, l’irrazionale coltivazione del fondo, mancata manutenzione del fondo e delle attrezzature e l’instaurazione di contratti di subaffitto. Il ricorso all’autorità giuridica deve essere preceduto da una contestazione che il concedente deve comunicare all’affittuario. Se l’affittuario viene chiamato in giudizio per morosità al pagamento, s dimostra di avere un credito nei confronti del concedente non può essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento.
5. miglioramenti fondiari, vengono eseguiti per ottenere una migliore combinaz. dei fattori produttivi. Dal punto di vista giuridico si distinguono in:
a. miglioramenti in senso stretto, come spietramenti, scassi, prosciugamenti;
b. addizioni, come fabbricati rurali, impianti di sollevamento;
c. trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali.
La legge precisa che ciascuna delle parti può eseguire dei miglioramento fondiario purché non modifichino la destinazione agricola del fondo.
L’esecuzione dei miglioramenti fondiari provoca dei problemi economici:
I. se le opere sono eseguite del concedente, può chiedere l’aumento del canone corrispondente alla nuova classificaz. catastale del fondo;
II. se le migliorie introdotte dal proprietario che non modificano la qualità e la classe catastale, la commissione tecnica provinciale può stabilire criteri di aumento del canone proporzionati all’incremento di produttività del fondo;
III. se le opere sono eseguite dall’affittuario, egli ha diritto ad una indennità corrispondente all’aumento del valore.
6. divieto di subaffitto, è vietato subaffittare fondi rustici e gli eventuali contratti di subaffitto possono essere dichiarati nulli. La nullità può essere fatta valere dal concedente entro 4 mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Si possono creare diverse circostanze: il concedente interviene e pone nel nulla il contratto di subaffitto. In questo caso il subaffittuario ha la facoltà di subentrare nella posizione dell’affittuario per 3 annate agrarie; se invece il concedente non si oppone alla subconcessione, il subaffittuario subentra nella posizione dell’affittuario a pieno titolo. Il contratto di affitto può essere ceduto dall’affittuario ad uno o più componenti della sua famiglia, purché già svolgano da almeno 3 anni attività agricola a titolo principale.
7. richiesta di rilascio: il proprietario che ottenga una concessione edilizi sul fondo di contratto agrario deve inoltrare all’affittuario una richiesta di rilascio del terreno. L’affittuario ha il diritto di ricevere come indennizzo il valore dei frutti pendenti sul fondo al momento del rilascio, l valore dei miglioramenti fondiari eseguiti ed un equo indennizzo che non può essere superiore a 12 annualità del canone, ne inferiore alla somma dei canoni relativi alle annualità residue di durata del contratto.
8. diritti di prelazione: se l’affittuario è coltivatore diretto, in caso di vendita del fondo affittato può esercitare il diritto di prelazione, cioè a parità di prezzo deve essere preferito ad altri acquirenti, purché coltivi il fondo da almeno 2 anni. Il diritto di prelazione non può essere esercitato dai coltivatori interessati quando il terreno forma oggetto di permuta, di vendita forzata per liquidazione coatta, di espropriazione per pubblica utilità.
9. diritti degli eredi: nel caso di morte dell’affittuario il contratto non si risolve se fra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare l’attività agricola come coltivatore diretto, ma si risolve alla fine dell’annata in corso. Il contratto di affitto non si scioglie per la morte del concedente.
Le applicazioni estimative nell’affitto: il canone di affitto è il compenso lordo che spetta al proprietario del fondo, quindi per determinare il Bf è necessario depurare il canone di tutte le spese gravanti sulla proprietà.sono a carico dell’affittuario le spese di piccola ordinaria manutenzione, tutte le altre spese sono a carico del proprietario. La stima analitica consiste nello scontare all’attualità tutti i redditi futuri che è capace di determinare quell’immobile.
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