Le imprese collettive

Materie:Appunti
Categoria:Economia Aziendale

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Testo

Le imprese collettive
Quando per la costituzione di un impresa occorre un maggiore volume di investimenti o quando si vuole aumentare la sua dimensione, è probabile che i mazzi di una sola persona non siano sufficienti a coprire l’accresciuto fabbisogno finanziario.
In questi casi la forma giuridica più idoneo da assegnare all’impresa è quella collettiva.
L’impresa collettiva nasce dal contratto di società.
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica al fine di dividerne gli utili(o le eventuali perdite).
Le motivazioni che sono alla base della costituzione della società sono quindi da ricercarsi:
-nella possibilità di reperire un maggior volume di capitali;
-nel frazionamento dei rischi imprenditoriali tra più persone.

Società di capitali
Le società di capitali sono dotate di personalità giuridica: nelle obbligazioni sociali risponde la società stessa con il proprio patrimonio. Esse godono infatti di autonomia patrimoniale perfetta perché il patrimonio sociale è separato da quello personale dei soci, che sono responsabili solo per le quote conferite. Il nome sotto il quale esse agiscono è detto denominazione sociale; il capitale sociale deve avere un importo minimo, diverso a seconda del tipo di società.
-SOCIETA PER AZIONI (s.p.a.)
C’è la possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio realizzato attraverso l’emissione di azioni, titoli rappresentativo delle quote dei soci.
-SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (s.r.l.)
È vitata l’emissione di azioni.
-SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI (sapa)
È caratterizzato dalla presenza di soci accomandatari e accomandanti. Le quote dei soci sono rappresentate da azioni.

Società Unipersonali
Sono forme particolari si società di capitali sono la s.r.l. e la s.p.a. a socio unico ossia unipersonali. La società unipersonali si costituisce con un atto unilaterale(atto pubblico)
Ed è circoscritta solo alla forma di s.r.l. e s.p.a.

Società cooperative
Le cooperative sono società dotate di personalità giuridica che perseguono finalità mutualistiche, cioè rivolte soprattutto a soddisfare i bisogni degli stessi soci.
Nel rapporto cooperativistico per il socio non deve esserci intento speculativo.
Le cooperative si distinguono in:
cooperative a mutualità prevalente, cooperative a mutualità non prevalente.

Società di persone
Le società di persone sono prive di personalità giuridica: il soggetto giuridico è costituito dagli stessi soci che rispondono in via sussidiaria dei debiti contratti dalla società anche con il proprio patrimonio personale; essi governano l’impresa dove sono il soggetto economico, assumendosene i rischi.
Le società di persone si dividono in:
-SOCIETA IN NOME COLLETTIVO (s.n.c.)
Le società in nome collettivo sono formate da una pluralità di soci che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Perciò ogni socio può rispondere per intero e con il proprio patrimonio personale dei debiti sociali.
Queste società vengono costituite tra persone legate da rapporti di reciproca fiducia e stima e/o che sono legate da vincoli di parentela o di affinità.
-SOCIETA IN ACCOMENDITA SEMPLICE (sas)
Le sas sono caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. I soci accomandatari rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Il nome sotto il quale queste società agiscono è detto ragione sociale e deve contenere il nome di uno più soci, nelle sas tale nome deve essere quello di un accomandatario.
Le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni.

La costituzione
Per la costituzione della società di persone la normativa richiede un atto scritto (atto costitutivo).
L’atto costitutivo deve essere depositato entro 30 gg dalla sua redazione presso l’ufficio del Registro delle imprese e può essere modificato solo con l’esplicito consenso di tutti i soci. Nelle società in accomandita semplice devono essere indicati i nomi dei soci accomandanti e i dei soci accomandatari.

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