imprenditori, imprese e società

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto
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Testo

L’imprenditore
Il diritto commerciale è quel settore del diritto privato che regola l’attività degli imprenditori ed è costituito da norme contenute nel libro V del codice civile e in numerose leggi speciali.
L’attuale codice civile risalente al 1942 ha unificato il diritto privato precedente articolato in 2 codici distinti: codice civile del 1865 e codice di commercio del 1882. la figura dell’imprenditore sostituisce quella del commerciante.
Le nozioni di imprenditore e impresa hanno un ruolo centrale all’interno del diritto commerciale anche se sono concetti più attinenti all’economia.
La funzione economica dell’imprenditore: l’impresa è l’organismo composto da elementi reali e personali che impiega fattori produttivi per la produzione di beni e servizi. Imprenditore è colui che acquista o organizza i fattori produttivi. Utilizza il capitale di cui non è proprietario e organizza e dirige la produzione a proprio rischio; riveste una posizione di intermediario tra coloro che offrono i fattori produttivi e i consumatori. Dai primi acquista i fattori pagando loro un compenso e ai secondi vende beni e servizi ricevendo un prezzo. Se i ricavi sono maggiori degli esborsi ottiene un profitto, in caso contrario sopporta delle perdite. Egli introduce innovazioni nel processo produttivo e sopporta il rischio di impresa.
Per l’art. 2082 l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata la fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
I caratteri dell’imprenditore: svolge un’attività creativa di ricchezza attribuendo o incrementando l’utilità di cose originariamente prive o dotate di minore idoneità al soddisfacimento di bisogni: produce e scambia beni, fornisce servizi. Non è attività imprenditoriale quella diretta al puro godimento di beni: è essenziale che beni e servizi prodotti siano diretti al soddisfacimento di bisogni altrui e non dei bisogni personali o della propria famiglia; l’impresa deve produrre il mercato.
Occorre che l’attività imprenditoriale si svolga secondo criteri di economicità deve, cioè, essere organizzata in maniera tale che i costi sostenuti siano inferiori ai profitti. Altro carattere è lo scopo di lucro: è necessario che l’attività copra i costi di produzione o riproduca il capitale investito al termine del ciclo produttivo.
L’imprenditore è sottoposto al rischio di perdere la ricchezza utilizzata, agisce in nome proprio e per proprio conto assumendosi i rischi inerenti alla gestione dell’impresa. L’assunzione del rischio economico è la ragione che giustifica il suo profitto.
Normalmente l’imprenditore si avvale di un complesso di beni strumentali e del lavoro di collaboratori autonomi e subordinati da lui organizzati. L’attività organizzativa è peculiare dell’imprenditore: conta che egli si ponga come soggetto organizzatore di uno qualsiasi dei fattori produttivi.
I professionisti intellettuali sebbene prestino servizi non sono mai imprenditori ma lavoratori autonomi; lo diventano solo quando l’esercizio della professione avviene nell’ambito di un’attività qualificata come impresa.
È imprenditore colui che esercita in modo abituale e non occasionale l’attività economica; questo non implica che l’attività debba svolgersi in maniera continuativo con carattere di prevalenza o esclusività rispetto ad altre attività del soggetto. È professionale anche l’attività stagionale.
L’impresa
È l’attività esercitata dall’imprenditore. Non può considerarsi né come soggetto (che è l’imprenditore) né come oggetto (l’azienda) ma come un’attività organizzata di fattori produttivi.
L’esercizio dell’impresa spetta all’imprenditore che sopporta l’intero rischio economico d’impresa. Pertanto la figura dell’imprenditore viene identificata sulla base del criterio puramente formale della spendita del nome: è imprenditore il soggetto nel cui nome viene esercitata l’impresa.
L’imprenditore occulto
Il principio della spendita del nome fa sorgere difficoltà nei casi in cui l’imprenditore non agisce personalmente ma si serve di un prestanome incaricandolo di compiere gli atti di impresa nel suo interesse ma in nome proprio. L’imprenditore occulto dà le direttive, fornisce i capitali e lucra gli utili. Ci si chiede se egli debba rispondere delle obbligazioni contratte dal prestanome; la dottrina e la Giurisprudenza propendono per la tesi della responsabilità solidale dell’imprenditore occulto e del prestanome.
Per acquistare la qualità di imprenditore è sufficiente iniziare effettivamente l’esercizio di un’attività di impresa: è una questione di fatto accertare che ciò avvenga. Si fa coincidere l’inizio dell’impresa con il compimento del primo atto di gestione mentre si discute se sia sufficiente la realizzazione di meri atti preparatori diretti alla predisposizione degli strumenti necessari per l’esercizio dell’impresa.
Come il soggetto acquista la qualità di imprenditore con l’esercizio effettivo dell’attività di impresa così la perde in conseguenza della cessazione di ogni e qualsiasi attività collegata all’esercizio. Per la Giurisprudenza questo momento finale di fa coincidere con la conclusione della liquidazione dei rapporti ancora pendenti.
Classificazione delle imprese
La classificazione è rilevante ai fini della disciplina da applicare, infatti vi sono vari Statuti.
• In base ai soggetti ci sono imprese pubbliche e private. Le ultime hanno come titolare una persona fisica o un ente privato. Tra le imprese collettive vi sono le società. È impresa individuale anche quella in cui collaborano accanto al titolare, il coniuge o i suoi parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° (impresa familiare).
Le imprese sono pubbliche quando l’imprenditore titolare è un Ente pubblico che la gestisce in vista del conseguimento di un interesse collettivo.
• In base alle dimensioni si distinguono piccole e non piccole imprese. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente col proprio lavoro e dei componenti della famiglia. Per l’artigiano vi è un particolare Statuto derivante dalla legge quadro dell’artigianato.
In base all’attività svolta le imprese si distinguono in agricole e commerciali. È commerciale se è industriale, intermediaria nella circolazione di beni, di trasporto, bancaria, assicurativa… Per l’imprenditore commerciale vi è un particolare statuto volto a salvaguardare le ragioni dei creditori.
Sono previste particolari forme di incapacità, incompatibilità e inabilitazioni all’esercizio dell’impresa.
È prescritto un sistema di pubblicità legale che si attua mediante l’iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.
L’imprenditore commerciale si avvale dell’opera di particolari collaboratori subordinati dotati di speciali poteri di rappresentanza: institori, procuratori e commessi.
In caso di insolvenza dell’imprenditore commerciale sono previste apposite procedure concorsuali: sono procedure esecutive aventi i caratteri dell’ufficialità, dell’universalità e della concorsualità. Vi sono 5 tipi di procedure concorsuali: il fallimento, il concordato preventivo, l’amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria delle grande imprese in crisi.
Il fallimento consiste in una procedura giudiziaria di esecuzione forzata con la quale si liquida il patrimonio dell’imprenditore commerciale non piccolo insolvente e si provvede a ripartire il ricavato tra i creditori, nel rispetto della parità di trattamento.
Approfondimento
La pubblicità legale si distingue in:
• Dichiarativa: quella che serve per provare che si sono verificati dei fatti. L’imprenditore le iscrive nei registri d’impresa. Si presume che siano conosciuti, se non sono scritti l’imprenditore può provare in altro modo.
• Costitutiva: serve per produrre effetti giuridici il più importante dei quali è l’acquisto della personalità giuridica da parte delle Spa (si iscrivono nel registro delle imprese e acquistano personalità giuridica).
L’insolvenza è l’incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Concorsuali→ insieme di fasi finalizzate a uno scopo a cui partecipano i creditori.
Esistono diverse categorie di creditori:
• chirografari→ quelli che non hanno nessuna preferenza rispetto agli altri
• ipotecari e pignoratizi→ hanno delle preferenze.
• Privilegiati
• Crediti in prededuzione.
Il salario è il compenso del lavoro
Gli interessi sono il compenso del capitale prestato
La rendita è il compenso dei fattori naturali.

È l’esercizio in forma collettiva dell’impresa. Questa forma assicura la possibilità di reperire un maggior volume di capitali e il frazionamento dei rischi imprenditoriali tra più persone.
La società si caratterizza per lo scopo di lucro soggettivo per cui il risultato dell’attività si divide tra i soci. Esistono anche imprese collettive che perseguono uno scopo di natura ideale non legato al profitto personale: i risultati dell’attività sono impiegati per finanziare e perseguire le finalità dell’Ente.
Lo scopo lucrativo oggettivo consiste, dunque, nel fatto che l'attività economica esercitata dalla società sia astrattamente idonea a procurare un guadagno.
Lo scopo lucrativo soggettivo è, invece, il fine egoistico che il singolo socio intende realizzare mediante la partecipazione alla società.
• Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica al fine di dividerne gli utili.
Il parallelismo società-imprese non è perfetto. Rispetto alle imprese in genere, per le società la legge richiede in più il lucro soggettivo ma non la professionalità. Così si possono avere società occasionali costituite per l’esercizio di un singolo affare o comunque senza carattere di continuità.
Questo determina che alcune imprese collettive non sono società e che alcune società non sono imprese→ società occasionali.
La forma richiesta per il contratto è quella solenne per le società di capitali e non solenne per quella di persone. Non sempre è necessario stipulare un contratto, è sufficiente l’esercizio in comune→ società di fatto. Per le società di capitali non è sufficiente la stipula del contratto a far nascere la società ma occorre l’iscrizione nel Registro delle imprese.
L'articolo 2247 indica i 4 elementi principali del contratto di società: la pluralità di soci, i conferimenti, l'esercizio in comune di un'attività economica e la divisione degli utili.
1) pluralità dei soci: devono essere almeno 2 per cui il contratto di società è bilaterale o plurilaterale. Tuttavia il legislatore ha previsto per Spa e Srl il contratto unilaterale in determinate condizioni. È un requisito necessario per tutta la durata della società, il venir meno ha conseguenze diverse nei vari tipi di società: nella società di persone comporta l’estinzione solo se la pluralità non viene costituita entro 6 mesi; in quella di capitali questo non accade ma si instaura un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali. È un contratto aperto per cui l’ingresso di nuovi soci comporta solo la modificazione del contratto.
2) Conferimento di beni e servizi: conferimento non significa consegna del bene o prestazione effettiva del servizio, ma soltanto assunzione dell'obbligazione di dare o fare. Possono formare oggetto di conferimento innanzitutto i beni, cioè denaro, beni mobili, beni immobili, i servizi, ossia l'attività lavorativa o intellettuale del socio.
Il contratto di società è, perciò, un contratto consensuale. Consensuali si dicono quei contratti che si perfezionano con l’assunzione dell’obbligo di conferimento.
I beni possono essere conferiti in proprietà o in godimento, per i primi è come se il socio vendesse quel bene alla società, ed infatti, si applicano, in via generale, le norme della vendita, per i secondi è come se il socio locasse il bene alla società; ed infatti la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione. Il conferimento di servizi ha per oggetto la prestazione lavorativa che il socio d’opera si impegna a compiere a favore della società. È ammesso solo nelle società di persone e nelle Srl. Il conferimento costituisce titolo necessario per acquisire la qualità di socio e obblighi e diritti inerenti. La partecipazione agli utili trova la sua giustificazione nel conferimento di beni e servizi che la parte si obbliga a eseguire. In questo caso il contratto di società può dirsi a titolo oneroso.
3) l’esercizio in comune di un’attività economica: L'oggetto sociale rappresenta la particolare attività economica per il cui esercizio le parti stipulanti il contratto di società si impegnano ai conferimenti. L'esercizio di tale attività è detto "scopo mezzo" rispetto allo scopo ultimo che è la realizzazione del guadagno. Il contratto di società è di tipo associativo: le prestazioni sono rivolte al raggiungimento dell’oggetto sociale e l’interesse di ciascuna parte di consegnare personalmente un utile si realizza come effetto dell’esercizio dell’attività comune. L’esercizio in comune implica la partecipazione e il controllo dei soci nella conduzione d’impresa e nell’assunzione dei rischi che ne derivano. L’esercizio comune deve potersi ricondurre alla volontà di tutti i soci e ognuno deve poter influire con la propria volontà sulla gestione comune della società. Trova applicazione il principio maggioritario dei soci calcolato in base alle quote di partecipazione.
4) La distribuzione degli utili fra i soci è, dunque, essenziale al contratto di società, ma ciò non significa che ciascun socio debba parteciparvi in eguale misura.
Alla partecipazione del socio alla ripartizione degli utili della società, inoltre, si correla la partecipazione alle perdite, almeno nel limite del valore dei conferimenti eseguiti.
La partecipazione agli utili e alle perdite è proporzionale ai conferimenti; tuttavia, le parti sono libere di fissare nel contratto sociale criteri di ripartizione diversi, ad esempio attribuendo a determinati soci una posizione privilegiata.
Unico limite a tale libertà è quello stabilito dal patto leonino, ossia del patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Capitale e patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito dal complesso dei rapporti giuridici facenti capo alla società. È un’entità variabile che può essere attiva se prevalgono i rapporti giuridici attivi o passivi se prevalgono quelli passivi.
Il capitale sociale è un’entità numerica , un dato contabile che esprime il valore complessivo in termini monetari dei conferimenti. Mentre il patrimonio varia continuamente il capitale può variare solo per effetto di una precisa volontà della società mediante modifica dell’atto costitutivo.
Capitale e patrimonio sociale vivono vite separate perché non si influenzano. Nelle società di capitali, però, le sorti del patrimonio si ripercuotono sul capitale sociale.
Il capitale sociale può essere diviso in quote o in azioni. Le azioni sono particolari documenti che incorporano lo status di socio e attribuiscono il diritto di ricevere una porzione degli utili conseguiti.
Il capitale sottoscritto è dato dal valore complessivo dei conferimenti che i soci si impegnano a effettuare. La legge permette ai soci della società di capitali di versare soltanto il 25% dei conferimenti in denaro. Questa facoltà non è ammessa per atto unilaterale, qui i conferimenti devo essere effettuati per intero dai soci. È una regola che vuole rafforzare le garanzie per i terzi nella circostanza in cui vi sia solo un socio. Qualora venga meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 gg; pertanto una parte dei conferimenti non può risultare nell’immediata disponibilità della società; figurando piuttosto come un credito di essa nei confronti dei soci. Il capitale versato è quella parte dei conferimenti che sono stati effettivamente eseguiti dai soci. Quando tutti i conferimenti sono stati eseguiti, il capitale si dice interamente liberato.
Le azioni e il loro valore
Le azioni sono particolari titoli che costituiscono frazioni del capitale sociale e incorporano lo status di socio, vale a dire il complesso dei diritti e degli obblighi che fanno capo all’azionista. Questi documenti presentano notevoli vantaggi perché circolano con estrema facilità da un soggetto all’altro trasferendo di conseguenza la qualità di socio. L’attività di scambio di questi titoli avviene prevalentemente nella Borsa valori. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Il valore è nominale e non reale. È dato dal rapporto tra capitale sociale e numero delle azioni emesse. L’azione è oggetto di scambi e speculazione; è posta sul mercato e sottostà alle regole della domanda e dell’offerta. Quando cresce la richiesta il prezzo che i risparmiatori sono disposti a pagare per acquistarle sale, pur rimanendo identico il valore nominale. Il valore di scambio delle azioni si definisce valore di mercato o di Borsa se le azioni sono contratte nella Borsa valori. È sulle variazioni di questo valore che giocano gli speculatori che acquistano titoli quando il prezzo è basso e le rivendono a prezzo aumentato, lucrando la differenza di valore.. il valore reale delle azioni attiene strettamente all’andamento economico della società e può essere maggiore o minore rispetto al valore nominale.
I TIPI DI SOCIETÀ
1. Società semplice
2. Società in nome collettivo
3. Società in accomandita semplice
4. Società per azioni
5. Società in accomandita per azioni
6. Società a responsabilità limitata
7. Società cooperativa
8. Società di mutua assicurazione
Ciascun tipo di società presenta caratteristiche proprie che la rendono adatta ad assolvere una distinta funzione nell’ambito del sistema produttivo. Dall’art. 2249c.c. si desume il principio di tipicità delle società. Il sistema delle società è un sistema chiuso: le parti possono scegliere fra i tipi di società previsti dal codice ma non possono dare vita a società diverse da quelle legali. La norma introduce così una deroga al principio generale di libertà contrattuale secondo cui i soggetti sono liberi di determinare il contenuto dei contratti che pongono in essere e anche di utilizzare modelli contrattuali non previsti dalla legge. Questa deroga si giustifica con lo scopo di garantire i terzi che entrano in rapporto con la società. Se non possono costituirsi società atipiche è ammissibile l’inserimento di clausole purché non in contrasto con norme imperative.
Le società possono essere classificate secondo vari criteri: per lo scopo perseguito (lucrative e mutualistiche), secondo l’attività svolta (Commerciali e Non commerciali), secondo il grado di autonomia patrimoniale (di persone, di capitali).
• Società lucrative: hanno un fine di lucro cioè hanno l’obbiettivo di ricavare un profitto dall’attività economica e sono: le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni.
• Società mutualistiche: offrono ai soci beni e servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato.
Le società inoltre si distinguono in
• Commerciali
• Non commerciali
Fra i sei tipi di società lucrative previste, le società semplice è riservata alle attività non commerciali, le altre 5 alle attività commerciali. È possibile esercitare un’attività non commerciale sotto forma di uno dei 5 tipi riservati alle società commerciali. Alle società commerciali si applicano le norme dello statuto dell’imprenditore commerciale. In caso di insolvenza sono sottoposte al fallimento. Non falliscono le società semplici e le società civili a forma commerciale.
Soggettività e personalità giuridica.
Una volta costituita la società si pone come soggetto giuridico autonomo, dotato di una propria capacità a essere titolari di diritti e di assumere debiti. In particolare la società è titolare di un proprio patrimonio autonomo, costituito inizialmente dai conferimenti dei soci e successivamente arricchito/impoverito con i risultati dell’attività economica svolta.
autonomia patrimoniale: separazione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei singoli soci che la compongono
• autonomia patrimoniale perfetta: la separazione è assoluta, i soci non rispondono mai dei debiti della società;
• autonomia patrimoniale imperfetta: i soci, a determinate condizioni, possono essere chiamati a rispondere dei debiti della società.
personalità giuridica: le vicende patrimoniali dei singoli soci non intaccano il patrimonio sociale, e viceversa. Presuppone l’autonomia patrimoniale perfetta ed è riconosciuta solo alle società di capitani.
Il beneficio di escussione.
Tra le società di persone sussistono differenti gradi di autonomia patrimoniale. La s.n.c. e la s.a.s. + autonomia patrimoniale rispetto alle società semplici che si manifesta tanto nei confronti dei creditori sociali quanto nei confronti dei creditori particolari. Sotto il primo aspetto si ha un’importante differenza: mentre nelle società semplici il socio che vuole rifiutarsi di pagare il creditore sociale deve fornire la prova dell’esistenza dei beni sociali sui cui il creditore può agevolmente soddisfarsi; nelle altre società è il creditore sociale che per richiedere il pagamento al singolo socio deve dimostrare di avere escusso il patrimonio sociale. Per il secondo aspetto il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, ma solo opporsi a un’eventuale proroga della società e ottenere la liquidazione della quota nel caso di proroga tacita della società.
Scioglimento e estinzione della società.
Soggettività e autonomia patrimoniale durano fino a quando la società non si estingue.
Lo scioglimento non determina l’estinzione della società, cioè la cessazione di essa come autonomo soggetto di diritto, ma determina solo il mutamento del suo scopo,esso dà luogo ad una ulteriore fase di esecuzione del contratto di società(diretta alla liquidazione del patrimonio sociale);solo al termine della quale la società potrà dirsi estinta. Le cause di scioglimento sono previste dal codice civile e variano a seconda dei tipi societari. Nelle società di persone il loro verificarsi è sufficiente a determinare lo scioglimento delle società senza che occorra una apposita delibera. Nelle società di capitali si verificano solo dopo che gli amministratori hanno provveduto a iscrivere l’accertamento della causa nel registro delle imprese. Cause di scioglimento sono: 1)il decorso del termine 2)il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo 3) volontà di tutti i soci.
Nelle società iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese i liquidatori approvato l’apposito bilancio finale di liquidazione devono chiedere la cancellazione delle società nel registro delle imprese.
L’estinzione delle società non seguirebbe automaticamente alla cancellazione ma si verificherebbe solo in conseguenza dell’effettiva definizione di ogni posizione debitoria della società. Anche successivamente alla cancellazione gli eventuali creditori rimasti insoddisfatti possono agire contro la società.
Società di persone e società di capitali.
Società di persone = godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta, e quindi non hanno personalità giuridica. Sono: Società semplice,Società in nome collettivo,Società in accomandita semplice.
Società di capitali = sono dotate di una perfetta autonomia patrimoniale; sono altresì dotate di personalità giuridica. Sono: Società per azioni,Società in accomandita per azioni,Società a responsabilità limitata
Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.
Qualora il patrimonio sia insufficiente a soddisfare i creditori sociali nelle società di persone i soci sono chiamati a rispondere illimitatamente e solidalmente con il proprio patrimonio personale. Responsabilità illimitata significa che i soci rispondono con il loro beni presenti e futuri; responsabilità Solidale che ciascun socio risponde per la totalità del debito e non può chiedere di pagare solo la sua quota.
Nelle società di capitali i soci rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota di capitale conferita.
Nelle società di persone la garanzia è costituita dal patrimonio personale di soci, i quali rischiano l’intero patrimonio; Nelle società di capitali i creditori sono garantiti solo dal capitale sociale e i soci rischiano di perdere solo quanto hanno conferito.
Il fallimento delle società.
Produce effetti diversi nei riguardi dei soci a seconda del tipo di società coinvolta:
se fallisce una società con soci illimitatamente responsabili la sentenza dichiarativa di fallimento produce anche il fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili; se fallisce una società con soci limitatamente responsabili non comporta il fallimento dei singoli soci; questi ultimi possono però essere obbligati dal giudice delegato a eseguire i conferimenti ancora dovuti quantunque non sia scaduto il termine di pagamento.
L’organizzazione interna.
Amministrare la società significa porre in essere gli atti di gestione necessari per lo svolgimento dell’attività economica. Significa agire per conto della società senza tuttavia spenderne il nome; è quindi fenomeno interno alla società, relativo ai rapporti tra soci. La rappresentanza è il potere di esprimere all’esterno la volontà dei soci, di agire in nome della società; ha cioè carattere esterno e riguarda i rapporti con i terzi.
La struttura organizzativa è composta da una serie di organi attraverso i quali esprime la volontà della società; si tratta dell’assemblea, organo amministrativo e dal collegio sindacale.
Nelle società di persone l’amministrazione è affidata a ciascun socio limitatamente responsabile e che di conseguenza ciascun socio è considerato imprenditore. È però possibile che il contratto di società contenga clausole di limitazione della responsabilità. Normalmente l’amministrazione delle società di persone spetta ai soci disgiuntamente tra loro, nel senso che ciascun socio può compire atti di gestione della società separatamente dagli altri. Il contratto però può prevedere regole diverse.
Confronto tra società di persone e società di capitali
Argomento
Società di persone
Società di capitali
Tipi societari
s.s, s.n.c, s.a.s
s.p.a. s.a.p.a s.r.l
Natura giuridica
Imprese collettive con scopo di lucro soggettivo dotte di soggettività giuridica e autonomia patrimoniale imperfetta
Imprese collettive con scopo di lucro soggettivo dotte di soggettività giuridica e autonomia patrimoniale perfetta
Costituzione
Stipula dell’atto costitutivo
Stipula dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico e si conclude con l’iscrizione nel registro delle imprese.
Iscrizione nel registro delle imprese
La s.s viene iscritta in una sezione speciale del registro con funzioni di pubblicità notizia; la s.n.c. e s.a.s devono essere iscritte nella sezione ordinaria del registro con funzioni di pubblicità dichiarativa.
Ha la funzione di pubblicità costitutiva. La società quindi nasce solo con l’iscrizione e da tale momento acquista la personalità giuridica.
Poteri di amministrazione
Spettano ai soci illimitatamente responsabili
Spettano all’organo amministrativo o di gestione
Poteri di controllo
Spettano a tutti i soci
Spettano all’organo societario di controllo
Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali
Illimitata e solidale; tuttavia sono consentiti patti limitativi nelle s.s e i soci accomandati della s.a.s rispondono limitatamente alla quota conferita.
Limitata al conferimento.
Divieti legali di concorrenza
Sono posti a carico dei soci della s.n.c. e degli accomandatari delle s.a.s.
Sono posti a carico degli amministratori
Modificazioni del contratto di società
Occorre l’unanimità dei soci
Occorre una delibera dell’assemblea dei soci presa secondo rigorose maggioranze
Trasferibilità della posizione di socio
Comporta la modifica dell’atto costitutivo e richiede il consenso di tutti i soci.
È normalmente libera.
Fallimento società
Comporta anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili
Non comporta il fallimento dei soci.
Per società mutualistiche si intendono tutti i tipi di società che non hanno come scopo principale il perseguimento del lucro soggettivo propriamente inteso, ma sono informate al principio di mutualità, cioè del reciproco aiuto fra soci. Ne significato giuridico lo scopo mutualistico consiste nell0intento di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. In questo senso le società mutualistiche operano una funzione di anti-intermediaria: mirano a eliminare l’intermediario-specualtore. Si tratta si società che sorgono speciamete fra appartenenti alle classi lavoratrici e ai ceti medi, per procurarsi a condizioni vantaggiose lavoro, abitazione, beni e servizi.
Caratteristica importante è quella di essere a capitale variabile; nell’atto costitutivo non deve essere indicato l’ammontare del capitale sociale cosicché ogni sua variazione non comporta la modifica dell’atto costitutivo. Nell’ atto costitutivo devono solo essere fissate le condizioni per l’ammissione e il recesso dei soci. L’ingresso di nuovi soci purchè in possesso dei requisiti stabiliti, è quindi in linea generale libero (cosiddetto principio della porta aperta).
Le società mutualistiche sono due:
1) la società cooperativa
2) società mutua assicuratrice
Le società cooperative.
il loro scopo non è quello di arricchire i soci, bensì quello di avvantaggiarli.
Le cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalentemente ma non esclusivamente mutualistico (mutualità spuria). È quindi consentita alla società di fornirne a terzi i sui servizi, naturalmente a prezzi di mercato. Lo scopo di lucro è ammesso purché tenga un peso secondario rispetto allo scopo mutualistico.
Quando la cooperativa svolge la sua attività anche a favore di terzi sorge per i soci il diritto ai ristorni. In pratica la società non stabilisce prezzi differenti per i terzi e i soci ma applica le stesse tariffe. Alla fine dell’esercizio essa provvederà a corrisponderà una somma di denaro ai soci come restituzione di quanto da questi pagato in eccedenza. Quindi tutti pagano lo stesso prezzo per le prestazioni della cooperativa ma solo i primi alla fine dell’anno avranno diritto ad un parziale rimborso di quanto pagato.
La disciplina delle cooperative.
La società deve costituirsi per atto pubblico nel quale vanno indicate anche le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e l’intenzione della società di agire con terzi. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro 10 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione e acquista poi la personalità giuridica. L’atto pubblico è redatto da un pubblico ufficiale che ha un potere di conferire pubblica fede quindi da garanzia di autenticità.
Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
La partecipazione dei soci nella cooperativa.
Alla base del principio cooperativo vi è l’idea che la società debba principalmente contare sull’impegno e la partecipazione effettiva dei soci, possibilmente di tutti i soci, più che sul loro apporto patrimoniale. Per tale motivo la legge ha disposto da un lato un numero minimo di soci e dall’altro un limite massimo alle singole partecipazioni.
Le cooperative debbono avere un mino di soci che varia a seconda del tipo di cooperativa e che comunque non può essere inferiore a nove. Il contratto di società è aperto ma l’ingresso di nuovi soci è subordinato all’accettazione da parte degli amministratori previo accertamento della sussistenza dei requisiti pr4scritti dall’atto costitutivo, anche in relazione al tipo di cooperativa.
La partecipazione dei soci è rappresentata da quote o da azioni. Il valore nominale di ciascuna quota o in azione non può essere inferiore a 25 euro ne superiore a 500 euro. Comunque nessun socio può avere una quota superiore a 100000 euro ne tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Quote e azioni non sono liberamente trasferibili per atto tra vivi: perché la cessazione produca effetto verso la società è necessario che essa sia autorizzata dagli amministratori; l’atto costitutivo può vietare la trasferibilità di quote e azioni, salvo in questo caso i diritto del socio di recedere dalla società.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia la sua quota o il numero delle sue azioni, eccetto che il socio sia una persona giuridica, alla quale possono attribuirsi nell’atto costitutivo fino a cinque voti.
I soci sovventori.
Soci che in cambio dei conferimenti ricevono azioni nominative trasferibili per le quali l’atto costitutivo può stabilire condizioni di favore nella ripartizione degli utili e nella liquidazione delle quote. La presenza di questi soci è stata limitata per il pericolo che una massiccia presenza di essi finisse per snaturare la cooperativa.
La struttura della cooperativa.
Gli organi sono l’assemblea, gli amministratori e il collegio sindacale.
Per l’assemblea l’atto costitutivo può stabilire che il voto possa essere dato per corrispondenza; in tal caso l’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta. È possibile che l’assemblea sia costituta da assemblee parziali, purché la cooperativa abbia non meno di 500 soci e svolga l’attività in più comuni.
L’atto può prevedere lo svolgimento di assemblee separate anche a rispetto di specifiche materie. La possibilità di voto per delega è limitata: il socio può farsi rappresentare nelle assemblee solo da un altro socio e nei casi previsti dall’atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentarne più di 5.
La gestione della società è fidata ad un consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.
Le cooperative sono anche sottoposte al controllo dell’autorità giudiziaria quando ne facciano richiesta un numero minimo di soci fissato dalla legge.
In caso di irregolare funzionamento l’autorità governativa può nominare un commissario governativo, determinandone potere e durata. Se l’autorità governativa ritiene che la cooperativa non sia in grado di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita può disporre lo scioglimento.
Le cooperative sociali.
Le cooperative sociali sono quelle che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e integrazione sociale dei cittadini attraverso :
la gestione dei servizi socio sanitari ed educavi
lo svolgimento di attività finalizzate all0inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Esistono due tipi di cooperative: la a e la b.
Le cooperative sociali di tipo a offrono servizi alla comunità mediante la gestione di servizi socio sanitari e ed educativi.
Le cooperative sociali di tipo b svolgono attività come la cura e manutenzione dei parchi, pulizie, informatica, con l’intento di favorire l’inserimento di persone svantaggiate che sono:
- invalidi
- ex degenti di istituti psichiatrici
- i soggetti in trattamento psichiatrico
- tossicodipendenti
- alcolisti
- i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare
- i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Le persone svantaggiate devono rappresentare il 30% dei lavoratori della cooperativa e essere soci della cooperativa stessa.
LE MUTUE ASSICURATRICI.
È una società che esercita un’attività assicurativa a beneficio dei soci.
Il servizio offerto è l’assicurazione contro determinati rischi.
Ciò che la contraddistingue è lo stretto rapporto che viene ad instaurarsi tra la condizione di socio e assicurato. Chi si assicura diventa socio e viceversa. Si assiste al pieno compenetrarsi tra rapporto societario e assicurativo.

Esempio