Confronto fra SP obbligatorio e quello riclassificato

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Categoria:Economia Aziendale
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Testo

CONFRONTO FRA SP OBBLIGATORIO E QUELLO RICLASSIFICATO SECONDO IL CRITERIO FINANZIARIO di liquidità-esigibilità

Nello Stato patrimoniale obbligatorio per legge:
a) le attività vengono classificate secondo un criterio di destinazione economica, in base al quale l’inserimento degli investimenti nell’agglomerato delle immobilizzazio-ni piuttosto che in quello dell’attivo circolante viene effettuata non in base alla loro natura o alla loro attitudine a trasformarsi in forma liquida, ma in base alla loro funzione economica. Infatti alcuni conti (fornitori c/acconto, partecipazioni, titoli, crediti) si possono trovare nell’attivo circolante o nelle immobilizzazioni se cambia la loro destinazione economica.
b) le passività vengono classificate secondo il criterio della provenienza della fonte di finanziamento (capitale proprio o capitale di terzi).

Quindi né per le attività né per le passività è stato adottato un criterio finanziario.
Lo stato patrimoniale obbligatorio per legge contiene solo alcune informazioni finanziarie di carattere integrativo sia per i crediti (immobilizzati e dell’attivo circolante) che per i debiti. Nei crediti immobilizzati è necessario indicare la parte liquidabile nell’esercizio successivo, mentre nei crediti dell’attivo circolante la parte liquidabile oltre l’esercizio successivo. Nei debiti bisogna segnalare separatamente la parte esigibile oltre l’esercizio successivo.

Nello Stato patrimoniale riclassificato sia le attività che le passività vengono classificate in base all’ unico criterio finanziario di liquidità (per le attività) esigibilità (per le passività).
Esistono pertanto due sole categorie di attività (attivo circolante e immobilizzazioni) a seconda della velocità con cui si trasformano in forma liquida (le immobilizzazioni nell’arco di più cicli produttivi e l’attivo circolante nell’arco di un solo ciclo produttivo) e tre categorie di passività (capitale proprio, debiti a medio-lungo ter-mine e debiti a breve termine), suddivise in base ai tempi previsti per la restituzione dei finanziamenti.
I due stati patrimoniali si differenziano anche per lo scopo di redazione:

a) lo stato patrimoniale obbligatorio viene redatto allo scopo di fornire una informazione adeguata alle varie classi di interessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico ed ha un contenuto obbligatorio stabilito dalla legge;
b) lo stato patrimoniale riclassificato viene redatto per valutare la struttura del patrimonio dell’impresa e quindi verificare la presenza o meno di correlazione fra investimenti e finanziamenti e non ha un contenuto obbligatorio per legge.

Lo stato patrimoniale riclassificato viene redatto dall’analista di bilancio (interno o esterno) come operazione preliminare all’analisi stessa.
Le trasformazioni a cui è necessario sottoporre lo stato patrimoniale obbligatorio, per compilare quello riclassificato, sono le seguenti:

1) L’agglomerato “Crediti v/Soci per versamenti ancora dovuti” viene suddiviso in due parti:
a) la parte già richiamata (Azionisti c/Decimi richiamati) viene collocata nei crediti a breve dell’attivo circolante;
b) la parte non ancora richiamata (Azionisti c/Sottoscrizioni) viene collocata nei crediti a medio-lungo termine delle immobilizzazioni finanziarie.

2) I risconti attivi vengono collocati nelle liquidità differite dell’attivo circolante, se relativi a costi comuni a due soli esercizi, mentre si inseriscono nelle immobilizzazioni immateriali, se si riferiscono a costi comuni a più esercizi (risconti attivi su canoni di leasing).

3) I risconti passivi sono collocati nelle passività correnti, se relativi a ricavi comuni a due soli esercizi, mentre si inseriscono nelle passività consolidate (debiti a medio- lungo termine), se si riferiscono a ricavi comuni a più esercizi (risconti passivi su contributi in c/Capitale).

4) I crediti immobilizzati, nell’agglomerato delle immobilizzazioni finanziarie, vengono suddivisi in due parti:
a) la parte che verrà riscossa nell’esercizio successivo (informazione finanziaria nello SP obbligatorio) viene collocata nei crediti a breve dell’attivo circolante;
b) la parte restante (che verrà riscossa oltre l’esercizio successivo) viene mantenuta nei crediti a medio-lungo termine fra le immobilizzazioni finanziarie.

5) I crediti dell’attivo circolante, vengono suddivisi in due parti:
a) la parte che verrà riscossa oltre l’esercizio successivo (informazione finanziaria nello SP obbligatorio) viene collocata nei crediti a medio-lungo termine delle immobilizzazioni finanziarie;
b) la parte restante (che verrà riscossa nell’esercizio successivo) viene mantenuta nei crediti a breve termine dell’attivo circolante.

6) I debiti vengono suddivisi in due parti:
a) la parte esigibile oltre l’esercizio successivo (informazione finanziaria nello SP obbligatorio) viene collocata dei debiti a medio-lungo termine dello stato patrimoniale riclassificato;
b) a parte rimanente (esigibile nell’esercizio successivo) viene collocata nei debiti a breve termine di tale stato patrimoniale.

7) I debiti a medio-lungo termine (prestiti obbligazionari, mutui passivi, debiti TFRL...), per la parte che nella nota integrativa risulta esigibile nell’esercizio successivo (quota di rimborso del mutuo o del prestito obbligazionario,indennità liquidazione maturata in esercizi precedenti ma pagata nell’esercizio in esame per cessazione del rapporto di lavoro) viene inserita fra i debiti a breve termine dello stato patrimoniale riclassificato.

8) I fondi rischi e oneri vanno suddivisi in due parti:
a) la parte esigibile nell’esercizio successivo viene collocata fra i debiti a breve termine;
b) la parte rimanente viene collocata fra i debiti a medio-lungo termine.

9) I ratei passivi vanno collocati fra i debiti a breve termine, mentre i ratei attivi nei crediti dell’attivo circolante o attività realizzabili.

10) L’utile dell’esercizio preso in esame viene suddiviso in due parti:
a) la parte da distribuire (come da delibera dell’assemblea degli azionisti entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio) viene collocata fra i debiti a breve termine (Azionisti c/Dividendi, che verrà rilevato nell’esercizio successivo a quello in esame);
b) la parte destinata all’autofinanziamento (riservizzata) viene collocata all’interno del Patrimonio netto.

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