Il possesso

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto

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Testo

IL POSSESSO

Il possesso è esercizio di un’attività del diritto altrui; è una situazione di fatto.
-pieno: diritto d proprietà;
- minore: l’esercizio di un diritto reale minore.

-Elemento oggettivo: dato dall’esercizio sul bene del potere di fatto;
-Elemento soggettivo: intenzione di voler esercitare quel potere.

Solitamente il possessore sono la stessa persona, talora non succede così però si ha un Proprietario e un Possessore. Se si ipotizza invece un furto, il possessore è il ladro ma è Illegittimo.

Anche la Detenzione è un potere di fatto sulla cosa, ma il detentore riconosce che la cosa stessa è di altri (meccanico).
La detenzione si più trasformare in possesso, non è però sufficiente un mutamento di intenzioni:
- per causa proveniente da un terzo;
- per opposizione del detentore al possessore.

Acquisto:
- titolo originario;
- titolo derivativo
Perdita: quando il possessore cessa per una qualsiasi causa di esercitare il potere di fatto sul bene.

Possesso si presume
-Continuativo: chi prova di possedere attualmente e di aver posseduto in un tempo anteriore si presume che abbia posseduto anche nel periodo intermedio;
-Attuale e Anteriore: perché il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso e che abbia posseduto dalla data del titolo.

-Successore nel pos: erede;
- Accessione del pos: x usucapione.

- Pos. Buona Fede: ignora di ledere i diritti di un altro soggetto;
- Pos. Mala Fede: il possessore il quale sa che possedendo un bene altrui.

Effetti giuridici: quando il possessore non è titolare di alcun diritto sulla cosa.
-Tutela possessoria: che sia stato spogliato del suo possesso o molestato nell’esercizio, quando queste provengono dal legittimo titolare del diritto della cosa, può attere giudiz. la reintegrazione del possesso o la cessazione delle molestie;
- Il possessore non è tenuto a provare di avere alcun diritto sulla cosa che giustifica il suo possesso;
- l’Usucapione e per l’acquisto della proprietà dei beni mobili in base al principio ;
- di Diritti verso il proprietario, anche nel caso in cui egli sia tenuto a restituire a quest’ultimo la cosa.

Tra proprietario e possessore si applicano le seguenti regole con dei miglioramenti e dei danni apportati alla cosa stessa:
- Frutti: il possessore di Mala fede deve restituire i frutti naturali. Il possessore di Buona fede, fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino alla stesso giorno; deve al proprietario quelli maturi o che sarebbero potuti maturare soltanto pei i miglioramenti dopo quella data;
- Riparazioni e miglioramenti: il possessore ha il diritto ad un’indennità per i miglioramenti. Se il possessore è di Buona fede l’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se è di Mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore;
- Addizione: cioè nella realizzazione di opere ulteriori e se il possessore è di Mala fede, il proprietario del fondo può pretendere che le medesime siano tolte a spese del possessore; se è invece di Buona fede, egli non è costretto a togliere le addizioni e ha il diritto in ogni caso ad un’indennità consistente nella misura di aumento di valore conseguito dalla cosa;
Il possessore di Buona fede ha il diritto di ritenzione sulla cosa posseduta.

Le Ragioni della tutela sono 2:
1) Assicurare la pace sociale: non solo in sede civile ma anche il sede penale;
2) La legge, proteggendo il possesso, finisce con assicurare anche al proprietario una tutela rapida ed efficiente del suo diritto: -azione reintegrazione;
- azione manutenzione.
+ L’Azione di Reintegrazione (o spoglio): è concessa a qualsiasi possessore che venga violentemente o clandestinamente.
Lo Spoglio consiste in atto con un soggetto impedisce totalmente o parzialmente dell’esenzione del possesso sostituendosi a lui nel possesso medesimo. La reintegrazione è la ricostruzione della situazione preesistente allo spoglio.
Lo spoglio è:
- violento: contro la volontà del possessore (tipo la rapina);
- clandestino: quando è compiuto in modo tale da tenerlo celato al possessore (il mio fondo è coltivato da qualcuno che io non voglio).
L’azione va esercitata comunque entro un anno dal sofferto spoglio o dal giorno della sua scoperta, se lo spoglio è clandestino.
Può agire in Reintegrazione non solo il possessore, ma anche il semplice detentore.
+ L’azione di Manutenzione: spetta al possessore di un immobile o di un diritto reale su di un immobile i di’universalità di mobile che abbia subito molestie.
Le molestie possono essere:
- di fatto:
- di diritto.
L’azione di manutenzione è connessa alle seguenti condizioni:
- essa va intentata entro l’anno dalla turbativa;
- il possesso deve durare oltre un anno;
- esso non deve essere stato acquistato violentemente, né clandestinamente.

Azioni di enunciazione (detta anche quasi possessorie) sono affini alle azioni possessorie, mirano a concertare stato di fatto.
Al proprietario e la loro finalità è tipicamente di natura cautelare.
Tali azioni spettano ai seguenti soggetti:
- al possessore in quanto tale;
- al proprietario o titolare di un altro diritto reale do godimento.
Esse sono:
- la denunzia di nuova opera: un’azione giudiziale che spetta a che ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio fondo come sull’altrui fondo, stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del diritto o del suo possesso;
- la denunzia di danno tenuto: spetta a chi ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero, o latra cosa possa derivare pericolo di danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del diritto o del suo possesso.

Usucapione: costituisce un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà o di altro diritto reale per effetto del possesso protratto per un periodo di tempo.
È necessario che:
- un soggetto (o +);
- possegga un bene (o + ) di cui non è proprietario;
- per un determinato periodo di tempo.

Caratteristiche del possesso per l’Usucapione: il primo elemento dell’usucapione è il possesso (la semplice detenzione non sarà quindi sufficiente).
- Pacifico: è il possesso non affetto da violenza o clandestinità;
- Continuo: dura per tutto il tempo necessario richiesto dalla legge perché si compia l’usucapione;
- Non equivoco.

Non possono usucapire:
- detentore;
- colui che compie atti di godimento della cosa per effetto della semplice tolleranza da parte dell’avente diritto.

+ L’interruzione dell’usucapione si ha effetto di atti di esercizio del diritto da parte del suo titolare;
+ La sospensione nel caso sussistano particolari rapporti tra il possessore ed il titolare del diritto.

+ Usucapione ordinario: si compie di regola in 20 anni, su beni mobili, sull’universalità di mobili.
+ Usucapione abbreviata: gli immobili ed i mobili registrati, di 10 o 3 anni:
- il possessore abbia acquistato il bene da chi non è proprietario;
- in forza di un titoli che sia astrattamente idoneo a trasferire la proprietà;
- che il titolo sia stato debitamente trascritto;
- che il possessore sia di buona fede.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali dei godimento.
Per l’universalità dei mobili l’usucapione è decennale se il possesso si fonda di un acquisto in buona fede con titolo idoneo.
Per quanto riguarda, infine i beni mobili non registrati, 10 anni.

La regola : colui al qua sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista immediatamente la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
I Requisiti:
- acquisto del possesso;
- titolo astrattamente idoneo a trasferire lo proprietà;
- l’acquirente deve essere in buona fede.
- la regola non si applica ai beni mobili registrati.
L’acquisto in buona fede del possesso costituisce criterio per risolvere il conflitto tra più acquirenti della stessa cosa mobile.

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