Il periodo fascista e i sistemi elettorali

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IL PERIODO FASCISTA E I SISTEMI ELETTORALI
IL PERIODO FASCISTA
La graduale evoluzione dello stato democratico della società italiana, iniziata verso la fine dell’Ottocento e continuata nei primi del Novecento, venne bruscamente interrotta dalla guerra mondiale e dall’avvento del fascismo, che provocarono prima una complicazione, in senso autoritario, dello Stato italiano e poi l’instaurazione di una vera e propria dittatura.
Nel primo dopoguerra le rivendicazioni dei ceti popolari (essi chiedevano un miglioramento delle condizioni economiche e sociali, e maggiori diritti politici) crearono forti conflitti sociali; a questa situazione si aggiunse il malcontento di una larga parte dell’opinione pubblica italiana per la cosiddetta “vittoria mutilata”, l’Italia, nonostante i grandi sacrifici del popolo italiano, aveva ottenuto alla fine della prima guerra mondiale soltanto alcune concessioni territoriali molto limitate.
In questa atmosfera, intrisa di paura, di disordine e di miseria, si affermò un movimento destinato a stravolgere il sistema politico italiano e a segnare più di venti anni della nostra storia: il Fascismo.
Nel marzo 1919 Benito Mussolini, un giornalista che aveva militato nel partito socialista fino a diventare direttore del quotidiano l’Avanti!, e che ne era stato espulso per la sua posizione favorevole alla guerra, fondò a Milano il Primo Fascio Italiano di combattimento. Questi rappresentavano un movimento extraparlamentare (non rappresentato dai suoi deputati in Parlamento) che raccoglieva uomini uniti da un fine comune: l’Antisocialismo il Patriottismo.
Il movimento dei Fasci raccolse inizialmente consensi soprattutto tra gli ex ufficiali, tra la piccola e media borghesia impoverita dall’inflazione e anche tra i disoccupati, cui i fascisti promettevano un lavoro e un pezzo di terra. Ma su questo movimento non tardò a riversarsi anche l’appoggio della grande industria e dei proprietari terrieri che gli garantirono finanziamenti.
Gli anni successivi al 1919 furono contrassegnati da una serie di intimidazioni e di aggressioni delle camicie nere nei confronti di esponenti dei partiti politici di sinistra e di sindacalisti, con l’appoggio delle forze sociali più conservatrici e anche di una parte considerevole della piccola borghesia spaventata dalla minaccia dei conflitti sociali.
I Fasci alla fine del 1921 si trasformarono in Partito Nazionale Fascista.
La crisi economica e le violenze continuavano a diffondersi affermando la crisi del vecchio regime.
Nel 1922 i fascisti marciarono su Roma entrando indisturbati, il re affidò a Mussolini l’incarico di formare il Governo. Diventato Presidente del Consiglio fece subito approvare una serie di leggi che favorivano il grande capitale e diminuivano stipendi e salari; la giornata lavorativa di otto ore fu abolita e tornò fino a 14 ore. Mussolini formò un governo di coalizione, sostenuto dai liberali , dai conservatori e da una parte dei cattolici, e riuscì in questo modo a ottenere la fiducia delle Camere. La nomina di Mussolini come capo di Governo, rifletteva l’aspirazione dell’avvento di un uomo “forte”, che riportasse l’ordine nella società e allo stesso tempo, arginasse le rivendicazioni delle masse popolari; ma una volta al potere, Mussolini istaurò gradualmente un dittatura personale.
Nel 1923 vennero legalizzate le camicie nere fasciste, con l’istituzione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e venne approvata una nuova legge elettorale per la Camera dei Deputati ( la cosiddetta Legge Acerbo), che introduceva un forte premio a favore del partito o dei partiti politici di maggioranza relativa riservando circa 2/3 dei seggi alla lista dei candidati che avesse ottenuto nelle lezioni almeno il 25% dei voti. In base a questa “legge truffa” tutti gli altri partiti politici, anche se insieme rappresentavano il 75% (cioè i 2/3) dell’elettorato, avevano solamente il 33% (cioè 1/3) dei rappresentanti nella camera elettiva.
Alle elezioni del 1924 i fascisti si presentarono in un “listone” che ottenne circa il 65% dei voti: il Parlamento era ormai in mano ai fascisti. Ma il deputato socialista Matteotti denunciò tutte le illegalità verificatesi durante le elezioni. Qualche giorno dopo Matteotti fu rapito da una banda di fascisti e ucciso. Il rapimento e l’omicidi di Matteotti rappresentò un momento di difficoltà per il movimento fascista e epr il suo capo ma, offrì l’occasione per sopprimere formalmente il sistema liberale – democratico e istaurare ufficialmente un governo dittatoriale: il 3 gennaio 1925 infatti Mussolini tenne un duro discorso davanti al Parlamento assumendosi la responsabilità politica, morale e storica del fascismo e annunciando di fatto la fine delle libertà civili e politiche.
Tra il 1925-1928 si portò a compimento la trasformazione dello Stato liberale in Stato fascista con l’attuazione di alcuni provvedimenti legislativi.
Nello stesso anno e in quello successivo, approfittando che l’opposizione democratica e antifascista aveva abbandonato per protesta il Parlamento (Scissione dell’Aventino), furono approvate alcune leggi “fascistissime”, che posero le basi giuridiche del regime fascista modificando tacitamente la forma di governo prevista nello Statuto e sopprimendo le libertà fondamentali dei cittadini.
Le principali innovazioni riguardarono:
o L’introduzione della figura del primo ministro, attribuita al “duce” (che aveva anche la carica di capo del partito nazionale fascista, di comandante della milizia fascista e capo delle forze armate), e la soppressione dell’istituto della fiducia parlamentare, che era stato introdotto durante il periodo liberale con una modifica tacita dello Statuto Albertino;
o L’ampliamento del potere di decretazione e del ruolo politico del Governo, con una sostanziale “espropriazione” del potere legislativo del Parlamento;
o L’istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, un organo giudiziario strettamente dipendente dal regime e incaricato di reprimere qualsiasi forma di opposizione interna, che giudicava i reati “politici” contro lo stato e nei casi più gravi, poteva applicare la pena di morte;
o La creazione dell’ordinamento corporativo, basato sull’iscrizione obbligatoria dei lavoratori e dei datori di lavoro ai sindacati di diritto pubblico mediante il loro inquadramento nelle corporazioni, organizzazioni unitarie che rappresentavano per legge gli interessi delle varie categorie produttive.
Inoltre venne soppressa la libertà sindacale, con lo scioglimento dei sindacati esistenti e il divieto di istituirne di nuovi, e furono introdotti il divieto di sciopero e di serrata, cioè la proibizione per i lavoratori di astenersi volontariamente e collettivamente dal lavoro e per i datori di lavoro di bloccare l’attività produttiva.
La cosiddetta “fascistizzazione” delle istituzioni pubbliche e la commistione tra il partito fascista e lo Stato divenne più evidente con la creazione del Gran Consiglio del Fascismo, organismo di partito al quale vennero attribuite importanti funzioni pubbliche come organo consultivo del Governo; in particolare il Gran Consiglio doveva formulare pareri su «questioni aventi carattere costituzionale, ivi comprese le leggi», redigere le liste uniche dei candidati per le elezioni politiche, presentare la sovrano le candidature per la nomina del capo del Governo ed esprimere pareri sulle questioni dinastiche.
Sempre nel 1928 furono soppresse le libertà politiche, con lo scioglimento di tutti i partiti, le associazioni e le organizzazioni che svolgevano o potevano svolgere un’attività contraria al regime e il divieto di costituire nuovi partiti politici: il partito nazionale fascista si trasformò in un partito unico e l’iscrizione al partito diventò obbligatoria per potere accedere agli impieghi pubblici e per potere esercitare una libera professione.
Il controllo assoluto del fascismo sui poteri dello Stato si completò nel 1939 con l’abolizione della Camera dei deputati, che almeno formalmente era rimasta un organo elettivo, e la sua sostituzione con la Camera dei fasci e delle corporazioni, formata dai rappresentanti delle diverse categorie produttive e professionali, che veniva nominata dal partito fascista ed era sottoposta alle direttive governative; in questo modo il fascismo si garantì la presenza di un’assemblea legislativa fedele al regime ed eliminò qualsiasi forma di opposizione politica all’interno delle istituzioni pubbliche. Anche i tradizionali organi elettivi degli enti locali furono soppressi e sostituiti con organi nominati dall’alto: in particolare la figura del podestà, nominato dal Governo, prese il posto del sindaco e del Consiglio comunale eletti democraticamente dai cittadini residente nel Comune.
Si era formato uno Stato totalitario: uno stato fondato su una dittatura personale e un partito unico, che intendeva riorganizzare il Paese e l’intero corpo sociale, inquadrando le masse nella struttura del regime, condizionandole sia nei suoi comportamenti, sia nella mentalità. Questo atteggiamento avrebbe fatto leva su una massiccia propaganda e su una spietata repressione poliziesca.
Durante il regime fascista anche le libertà civili e i diritti fondamentali dei cittadini vennero limitati notevolmente, per reprimere sul nascere qualsiasi espressione di dissenso politico, con l’introduzione della censura preventiva e di controlli governativi sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione e con la previsione di restrizioni alla libertà di associazione e di riunione; inoltre furono rafforzati i poteri di controllo e di repressione della polizia, in particolare della temuta polizia politica (OVRA).
Nella ricerca del consenso, il più vistoso successo intrapreso da Mussolini furono i “Patti Lateranensi” (11 febbraio 1929). L’Italia riconobbe la città del Vaticano stato indipendente, la validità civile del matrimonio religioso e s’impegnò a impartire l’insegnamento religioso nelle scuole.
Il Papa diventava così un prezioso interlocutore dello Stato e il Fascismo ottenne l’appoggio della Chiesa e si avvicinò alle grandi masse cattoliche.
Per quanto riguarda la politica estera:
o Da un lato: il regime fascista esaltò i valori del nazionalismo e del colonialismo iniziando una politica espansionistica, basata sulla retorica della ricostruzione dell’impero romano e dalla conquista di un “posto al sole”, che isolò lo Stato italiano a livello internazionale;
o Dall’ altro: si alleò strettamente sul piano politico e militare con la Germania, nella quale nel corso degli anni Trenta si era affermato il nazionalismo o nazismo fondato da Adolf Hitler.
Nel 1938 vennero emanate le cosiddette leggi razziali con le quali il fascismo, applicando anche in Italia il principio della superiorità della razza ariana teorizzato dal nazismo, ordinò il censimento degli ebrei italiani, facilitando in questo modo la loro persecuzione e la loro eliminazione di massa da parte dei tedeschi, e introdusse una serie di misure discriminatorie nei loro confronti.
Il Fascismo è stato definito un REGIME REAZIONARIO DI MASSA.
o REAZIONARIO perché favorì il potere economico e sociale della grande borghesia terriera e industriale a svantaggio delle classi lavoratrici.
o DI MASSA perché cercò di creare consenso intorno alla politica del Governo attraverso la propaganda e l’irregimentazione dei cittadini.
I SISTEMI ELETTORALI
Articolo. 1 della Costituzione: Primo comma: “L’Italia è una Repubblica democratica”
Secondo comma: “La sovranità appartiene al popolo”
La sovranità viene esercitata da quella parte di popolo che costituisce il corpo elettorale.
Il corpo elettorale è costituito dall’insieme dei cittadini ai quali è riconosciuto l’elettorato attivo e passivo.
Il corpo elettorale è un organo costituzionale in quanto è contitolare della sovranità. La democrazia può essere esercitata in modo diretto o indiretto.
Nella democrazia diretta i cittadini partecipano personalmente al governo del Paese, esprimendo il loro parere su questioni che vengono a loro sottoposte.
Il popolo esercita la democrazia prevalentemente in modo indiretto, cioè attraverso i propri rappresentanti, perché non è possibile consultare direttamente i cittadini su tutte le questioni che riguardano l’amministrazione dello Stato.
Nella democrazia indiretta, o rappresentativa, i cittadini eleggono i loro rappresentanti, che sono incaricati di prendere le decisioni di interesse collettivo.
La Costituzione e le leggi ordinarie disciplinano ampiamente gli istituti di democrazia indiretta e prevedono anche alcuni istituti di democrazia diretta, che costituiscono un “correttivo” della democrazia indiretta in quanto consentono agli elettori di esprimere personalmente la loro volontà, eventualmente anche in contrasto con quella dei loro rappresentanti, su alcune questioni di particolare interesse generale.
Il corpo elettorale comprende tutti i cittadini ai quali è attribuito l’elettorato attivo e passivo.
L’elettorato attivo consiste nel diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti.
L’elettorato è un diritto politico e in quanto tale di regola è riconosciuto soltanto ai cittadini italiani, con esclusione degli stranieri e degli apolidi.
Ci sono dei principi costituzionali relativi all’esercizio del diritto di voto:
o L’universalità: il voto è universale perché viene riconosciuto indistintamente a tutti i cittadini maggiorenni, cioè a tutti coloro che hanno la cittadinanza italiana e hanno compiuto diciotto anni. Senza alcuna esclusione
o La personalità: il voto è personale poiché deve essere esercitato direttamente da ogni elettore: per esprimere la propria scelta politica, quindi, bisogna votare personalmente e non è possibile dare una delega o un mandato per votare a un’altra persona (rappresentante). Possono votare anche i cittadini italiani residenti all’estero. Il numero complessivo di deputati e di senatori stabilito dalla Costituzione attribuiti alla circoscrizione estero sono rispettivamente 12 e 6, in rappresentanza degli elettori italiani residenti al di fuori dei confini nazionali.
o L’uguaglianza: il voto è uguale perché il voto di ciascun cittadino ha lo stesso “peso”, in un regime democratico, del voto di qualsiasi altro elettore. Nel nostro ordinamento costituzionale non sono ammessi il voto plurimo e il voto multiplo, in quanto lo stesso elettore non può esprimere più voti e il voto di alcuni elettori non può valere più del voti di altri elettori.
o La libertà: il voto è libero nel senso che ciascun cittadino deve potere essere libero di votare nel modo che ritiene giusto o più opportuno, senza subire pressioni o condizionamenti esterni.
o La segretezza: il voto è segreto perché, per garantirne la libertà, non deve essere possibile individuare in quale modo ha votato una singola persona.
o L’obbligatorietà: il voto è obbligatorio in quanto il suo esercizio non costituisce soltanto un diritto ma anche un “dovere civico”: con questa formula l’Assemblea costituente respinse sia la proposta di qualificarlo come un vero e proprio dovere giuridico, sia di considerarlo soltanto un dovere morale.
Articolo 48 della Costituzione “Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge”.
La legge elettorale prevede tassativamente le seguenti cause di incapacità elettorale:
o La dichiarazione di fallimento, fino all’eventuale riabilitazione, e in ogni caso , non oltre 5 anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento;
o La sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione (libertà vigilata, sorveglianza speciale, divieto di soggiorno);
o L’interdizione dai pubblici uffici, come pena accessoria inseguito alla condanna a una pena detentiva per alcuni reati particolarmente gravi.
Dalla fine degli anni 70 è stata abrogata la disposizione che escludeva dall’elettorato attivo, per incapacità civile, le persone inabilitate o interdette per infermità mentale.
La democrazia indiretta si svolge essenzialmente attraverso le elezioni, con le quali i cittadini eleggono i propri rappresentanti.
I risultati delle elezioni possono essere diversi a seconda del sistema elettorale prescelto, cioè delle regole che si applicano per assegnare i seggi elettorali ai candidati votati dai cittadini.
Fondamentalmente esistono due tipi di sistemi elettorali:
o Sistema proporzionale
o Sistema maggioritario
Nel sistema proporzionale, che si basa su collegi plurinominali (in quanto il numero delle circoscrizioni elettorali nelle quali viene suddiviso il territorio nazionale è inferiore al numero dei seggi da assegnare e in ogni collegio quindi vengono eletti più candidati), la ripartizione dei seggi tra i diversi partiti politici avviene in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista di candidati, con eventuali arrotondamenti.
Questo sistema presenta il vantaggio di una maggiore democraticità, perché consente di “dare voce” anche ai gruppi più piccoli all’interno della società civile e alle forze nuove che riaffacciano alla vita politica del Paese, ma può produrre un eccessivo frazionamento delle forze politiche e può dare luogo a una maggiore instabilità di governo.
Nel sistema maggioritario, che di solito si base su collegi uninominali (in quanto il numero delle circoscrizioni elettorali è uguale al numero dei seggi e quindi in ogni collegio viene eletto un unico candidato), i seggi vengono assegnati al candidato o ai candidati dei partiti che hanno ottenuto il maggior numero dei voti nel collegio nel quale si sono presentati.
Un sistema maggioritario può essere:
o A turno unico: nel primo turno viene eletto il candidato che ha ottenuto più voti indipendentemente dal numero dei voti che ha ricevuto
o Due turni: se nel primo turno nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, si procede a un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto più voti e, in questa seconda votazione, viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti.
Il sistema maggioritario consente una maggiore stabilità politica, in quanto produce una riduzione del numero dei partiti politici, ma penalizza le forze politiche di dimensioni minori, che possono essere escluse dalla rappresentanza se non si uniscono ad altri partiti. Questo inconveniente tuttavia può essere ridotto prevenendo un sistema maggioritario corretto, nel quale parte dei seggi vengono ripartiti tra i partiti politici escludendo i voti che sono serviti per eleggere i candidati nei singoli collegi.
Le elezioni si distinguono in politiche, europee e amministrative, quando si riferiscono rispettivamente al Parlamento dello Stato, al Parlamento Europeo e agli organismi elettivi degli enti locali.
Il sistema elettorale previsto per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica è un sistema maggioritario corretto con una quota proporzionale ( il 75% dei seggi con il sistema maggioritario, mentre il restante 25% con il sistema proporzionale).
Per le elezioni della Camera dei Deputati il territorio dello Stato viene suddiviso in 27 circoscrizioni territoriali, che corrispondono al territorio di una Regione o, per le Regioni più grandi, a una parte del territorio di una Regione; a queste circoscrizioni è stata aggiunta una circoscrizione Estero, alla quale come abbiamo visto sono stati assegnati 12 deputati.
I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione territoriale, che vengono determinati dividendo i 618 seggi residui in proporzione alla popolazione residente nelle diverse circoscrizioni in base all’ultimo censimento nazionale, vengono ripartiti nel modo seguente:
o ¾ dei seggi vengono attribuiti ad altrettanti collegi uninominali nei quali risulta eletto, in base a un sistema maggioritario con un unico turno, il candidato che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti;
o ¼ dei seggi viene ripartito, in base a un sistema proporzionale, tra liste di concorrenti candidati.
In seguito ai risultati dello spoglio, l’assegnazione dei seggi viene effettuata nel modo seguente:
o nei collegi uninominali: è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, qualunque sia il numero dei voti ricevuti;
o nelle liste circoscrizionali: la proclamazione degli eletti viene compiuta, a cura dell’Ufficio elettorale centrale, attraverso una serie di operazioni abbastanza lunghe e complesse.
La prima operazione consiste nell’individuare le liste di candidati che avendo superato la soglia di sbarramento prevista dalla legge, hanno diritto di partecipare alla ripartizione dei seggi attribuiti con il metodo proporzionale. A tale fine vengono sommati tutti i voti ottenuti a livello nazionale dalle diverse liste di candidati e vengono escluse le liste che non hanno riportato almeno il 4% del totale nazionale dei voti espressi con la seconda scheda.
Lo sbarramento ha lo scopo di ridurre il numero dei partiti politici in quanto i partiti più piccoli, che difficilmente riescono a fare eleggere i loro candidati nei collegi uninominali, hanno interesse a unirsi con altri partiti ai fini elettorali per potere partecipare alla ripartizione dei seggi attribuiti con il metodo proporzionale.
La seconda operazione consiste nell’effettuare lo scorporo, cioè nel sottrarre da ogni lista di candidati i voti che sono serviti per l’elezione nei collegi uninominali di uno o più candidati collegati alla lista. Lo scorporo viene effettuato sottraendo a ogni lista il numero dei voti ottenuti dal candidato arrivato secondo nei collegi nei quali è stato eletto un candidato collegato alla lista e, in ogni caso, non meno del 25% dei voti validi del consiglio. Se il candidato eletto nel collegio uninominale era collegato a più liste, nella parte proporzionale lo scorporo viene fatto ripartendo tra le diverse liste la cifra elettorale ottenuta nel modo indicato in precedenza.
Il meccanismo dello scorporo serve per favorire le liste che non hanno ottenuto seggi nei collegi uninominali, o comunque che hanno ottenuto pochi seggi , rispetto a quelle che invece hanno già ottenuto un numero elevato di seggi.
Nelle elezioni per il Senato è stata istituita una circoscrizione Estero alla quale sono stati assegnati 6 senatori, mentre gli altri 309 senatori sono stati eletti su base regionale. In particolare i seggi spettanti a ciascuna Regione, anche in questo caso in base alla sua popolazione residente sono ripartiti nel modo seguente:
o ¾ dei seggi: sono attribuiti, con un sistema maggioritario, ai candidati che risultano vincitori nei collegi uninominali;
o ¼ dei seggi: viene assegnato, in base a un sistema proporzionale, a gruppi concorrenti di candidati che si presentano nelle circoscrizioni regionali.
In base ai risultati comunicati dai diversi seggi, l’Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto come senatore, in ogni collegio uninominale, e il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi o, in caso di parità, il candidato più anziano d’età.
Per quanto riguarda la parte restante dei seggi da assegnare con il recupero proporzionale, la proclamazione degli eletti viene effettuata in base alla seguente procedura:
o in primo luogo: si procede, per ciascun gruppo di candidati collegati, alla somma dei voti ottenuti dai candidati non eletti;
o in secondo luogo: si procede, attraverso un metodo detto d’Hondt o delle “divisioni successive”, a determinare i seggi spettanti proporzionalmente a ciascun gruppo di candidati e, all’interno di ogni gruppo, risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti nei rispettivi collegi.
Gli istituti più importanti della democrazia diretta sono:
o il referendum;
o l’iniziativa di legge popolare;
o la petizione.
La Costituzione prevede diversi tipi di referendum: costituzionale, abrogativo, regionale e relativo alle variazioni territoriali delle Regioni.
Il referendum costituzionale può essere chiesto a determinate condizioni prima dell’entrata in vigore di una legge costituzionale. Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale, 1/5 dei componenti di una Camera, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali, possono richiedere il referendum costituzionale; se però nella seconda votazione la legge di revisione o di integrazione costituzionale è stata approvata in entrambe le Camere con il voto favorevole almeno dai 2/3 dei componenti dell’assemblea, non si può richiedere il referendum. In particolare il referendum costituzionale, che viene chiamato anche sospensivo – perché la sua eventuale proposizione sospende la promulgazione e l’entrata in vigore della legge – costituisce una garanzia per le minoranze politiche: se la maggioranza parlamentare approva una legge con la quale modifica le regole fondamentali dell’organizzazione politica, economica e sociale frl Paese, l’opposizione può ricorrere al popolo per verificare se la volontà della maggioranza degli elettori coincide effettivamente con quella dei loro rappresentanti in Parlamento.
Se entrambe le Camere nella seconda votazione hanno approvato una legge costituzionale con la maggioranza qualificata la legge viene presentata la Presidente della Repubblica per la promulgazione. Alla promulgazione seguono la pubblicazione e l’entrata in vigore, Ma se anche soltanto una delle due Camere ha votato la legge costituzionale nella seconda votazione con una maggioranza inferiore ai 2/3, la legge viene riprodotta sulla Gazzetta Ufficiale, inoltre viene riportata la data dell’approvazione finale e l’avvertimento che, entro 3 mesi, può essere presentata una richiesta di referendum costituzionale, Qualora entro il termine suddetto non venga richiesto il referendum, il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione della legge, indicando che si tratta di una legge costituzionale, che l’approvazione è avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti e che non è stato chiesto nessun referendum costituzionale, dopodiché si procede alla pubblicazione e all’entrata in vigore della legge nelle forme normali.
Il referendum costituzionale può avere come risultato:
1. favorevole all’approvazione della legge costituzionale ( SI > NO )
2. sfavorevole all’approvazione della legge costituzionale ( NO > SI )
Il referendum abrogativo è un atto avente forza di legge negativo, perché il corpo elettorale non può introdurre nuove norme giuridiche o modificare norme già esistenti ma può, soltanto, ed entro certi limiti , eliminare dall’ordinamento giuridico norme che ne fanno già parte.
Il referendum può avere come oggetto: l’abrogazione di un’intera legge o di un atto avente valore di legge (abrogazione totale) oppure di singole disposizioni di una legge o di un atto avente valore di legge (abrogazione parziale)
Poiché è un atto equiparato a una legge ordinaria del Parlamento, il referendum abrogativo non può riguardare le norme giuridiche poste da fonti di grado superiore, come la Costituzione e le leggi costituzionali, o da fonti dello stesso grado ma con una competenza esclusiva in una determinata materia, come i regolamenti delle Camere e i regolamenti comunitari.
La Costituzione, per evitare un ricorso eccessivo all’istituto referendario, ha stabilito alcuni limiti per quanto riguarda i soggetti legittimati a chiedere il referendum e le materie sulle quali può essere chiesto.
In primo luogo un referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un altro atto avente valore di legge, può essere richiesto da:
o 500.000 elettori, aventi la capacità di votare per la Camera dei Deputati;
o
o 5 Consigli Regionali.
In secondo luogo il referendum non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi di amnistia e di indulto e per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Si tratta di materie, riguardanti la sfere patrimoniale e personale degli individui o l’indirizzo politico generale, nelle quali si vogliono evitare decisioni troppo emotive o condizionate in misura eccessiva dagli interessi particolari dei singoli anziché da quelli superiori dell’intera collettività.
Le norme che vengono sottoposte alla consultazione popolare risultano abrogate se:
1. alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto (quorum costitutivo), che sono coloro che hanno l’elettorato attivo per la Camera dei Deputati;
2. è a favore dell’abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum deliberativo) escludendo quindi le schede nulle, che sono voti non validi, e le schede bianche, che sono voti non espressi.
Le richieste di referendum sono sottoposte a due tipi di controlli:
1. controllo di legittimità: l’Ufficio Centrale per il referendum deve controllare la legittimità o la regolarità delle richieste che sono state depositate (cioè deve accertare l’autenticità delle sottoscrizioni degli elettori o la regolarità delle deliberazioni dei Consigli regionali, deve verificare il rispetto dei termini previsti dalla legge per la raccolta delle firme e per la presentazione delle richieste). L’Ufficio centrale decide con un’ordinanza definitiva, ossia non impugnabile, sulla legittimità delle richieste che sono state presentate e, quando riguardano la stessa materia o materie analoghe, può anche disporre la concentrazione di due o più richieste di referendum;
2. controllo di ammissibilità: le richieste riconosciute legittime devono essere comunicate alla Corte Costituzionale, che procede a controllarne l’ammissibilità decidendo quali sono ammesse e quali sono respinte, perché contrarie al secondo comma dell’articolo 75 della costituzione (“Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”).
L’indizione del referendum abrogativo, che deve svolgersi una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, viene fatta con un decreto del Presidente della Repubblica in seguito a una deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Al momento della votazione ogni elettore riceve una scheda, o più schede di colore diverso se le richieste di referendum sono più di una, con l’indicazione del quesito referendario e due caselle, nelle quali sono stampati rispettivamente un SI e un NO: se si traccia un segno su DI, o comunque nel rettangolo che lo contiene, l’elettore vota a favore dell’abrogazione della legge (e quindi vota contro la legge), se traccia un segno sul NO invece vota contro l’abrogazione (e quindi a favore della legge).
In base al calcolo dei voti dati dagli elettori, il risultato della consultazione può essere favorevole all’abrogazione o sfavorevole all’abrogazione e, quindi, favorevole al mantenimento della legge o dell’atto avente valore di legge oppure delle singole disposizioni sottoposte al referendum.
Se la maggioranza dei voti validi è favorevole all’abrogazione , l’avvenuta abrogazione, l’avvenuta abrogazione delle disposizioni sottoposte al referendum popolare viene dichiarata con un decreto del Presidente della Repubblica, che deve essere pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
Di regola le disposizioni abrogate cessano di avere efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto; tuttavia il decreto del Capo dello Stato, su proposta del ministro competente e in seguito a una deliberazione del Consiglio dei ministri , può ritardare l’entrata in vigore dell’abrogazione fino a 60 giorni dalla data della pubblicazione, per consentire al Parlamento e al Governo di colmare il “vuoto” normativo che si è venuto a creare nell’ordinamento giuridico in seguito alla cessazione dell’efficacia delle norme abrogate.
Se la maggioranza dei voti validi è contraria all’abrogazione, del risultato della consultazione deve essere data notizia nella Gazzetta Ufficiale e per 5 anni non è possibile richiedere un altri referendum con lo stesso contenuto.
Un altro tipo di referendum previsto dalla Costituzione è quello regionale che è più ampio di quello statale perché può riguardare anche provvedimenti amministrativi di una Regione, e non soltanto atti legislativi, e può essere anche consultivo (quando è diretto a conoscere l’opinione della popolazione su questioni di interesse locale ).
L’articolo 132 della Costituzione dispone che le variazioni territoriali delle Regioni possono essere disposte con una legge costituzionale (quando riguardano la fusione di Regioni già esistenti) od legge ordinaria ( quando hanno come oggetto il distacco di Province o Comuni da una Regione e la loro aggregazione a un’altra) se la relativa proposta è stata approvata preventivamente con un referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.
Un altro istituto di democrazia diretta è l’iniziativa di legge popolare che è divenuta operativa soltanto con la legge 25 maggio 1970, n. 352.
L’iniziativa di legge popolare consiste nella presentazione al Parlamento, da parte di almeno 50.000 elettori, di una proposta di legge, che deve essere redatta in articoli e deve essere accompagnata da una relazione diretta a illustrarne le disposizioni normativa e le finalità.
Un progetto di legge di iniziativa popolare, se non viene sostenuto dal Governo o dai partiti politici, ha scarse probabilità di essere approvato, ma può svolgere un’importante funzione di “sensibilizzazione” dell’opinione pubblica su problemi di carattere generale.
L’ultimo istituto di democrazia diretta che dobbiamo esaminare è la petizione.
La petizione consiste in una richiesta alle Camere, da parte di uno o di più cittadini, relativamente a una materia di pubblico interesse.
L’articolo 50 della Costituzione dispone che: “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”.
La petizione può essere presentata anche da un minorenne, che come sappiamo non ha ancora la capacità d’agire, perché la Costituzione fa riferimento genericamente a tutti i «cittadini». Le richieste, che non sono soggette a procedure o a formalità particolari, devono essere presentate per iscritto e con l’autenticazione della sottoscrizione dei presentatori.

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