Il parlamento

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto
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Testo

(Diritto Pubblico)
IL PARLAMENTO
Essendo l’Italia una repubblica parlamentare, è da considerarsi il Parlamento (Art. 55 della Costituzione) come un organo d’elevata importanza. Il Parlamento si divide in due camere (“Parlamento Bicamerale”):
Entrambe le camere durano 5 anni
Numero membri elettivi
Numero membri non elettivi
Età per eleggere
Età necessaria per l'eleggibilità
Sistema elettorale
Camera dei deputati
630

Maggiore età
25 anni
Ambedue le camere adottano un sistema maggioritario con correzione proporzionale.
Senato della repubblica
315
Senatori a vita: a)5 cittadini nominati dal presidente della repubblica b)tutti gli Ex Presidenti della Repubblica
25 anni
40 anni
Le due camere, hanno una fisionomia politica simile e rappresentano, in modo quasi identico, le preferenze politiche degli elettori italiani. L’unico motivo che può spiegare il mantenimento di due camere quasi uguali e, per giunta, con gli stessi poteri, è quello di assicurare un maggior approfondimento nell’elaborazione delle leggi, assicurando cosi un lavoro più accurato: Doppia discussione, doppia approvazione d’ogni testo di legge, una camera può correggere gli errori compiuti dall’altra, introdurre modifiche, effettuare ripensamenti, prima che la legge entri in vigore.
• Le due camere si riuniscono e deliberano sempre separatamente. In alcuni casi, tassativamente stabiliti dalla Costituzione, le due camere si riuniscono insieme ed agiscono come un unico Organo ( “in seduta comune” ). I casi stabiliti dalla Cost., che occorrono di seduta comune sono:
• Elezione del Presidente della Repubblica (che è effettuata, insieme, dai deputati e dai senatori; a essi si aggiungono tre delegati per ogni regione ( uno per la Valle d’Aosta ).
• Per ricevere il giuramento del nuovo Presidente della Repubblica.
• Per l’elezione dei 5 giudici costituzionali
• Per l’elezione dei 10 componenti de consiglio superiore della magistratura
• Per mettere in stato d’accusa il Presidente della Repubblica
• I Parlamentari: Non occorrono particolari requisiti per diventare parlamentari. Tutti i cittadini aventi diritto di voto(non escludibili da limitazioni imposte dalla Cost.) possono candidarsi ed essere eletti al parlamento. Devono inoltre aver compiuto 25 anni per essere eletti a deputati e 40 per essere eletti a senatori.
• Divieto di mandato imperativo: I parlamentari sono i rappresentanti del popolo. In una democrazia rappresentativa infatti il popolo non esercita la sua sovranità direttamente, ma indirettamente attraverso i propri rappresentanti, che sono appunto i membri del Parlamento. Pur rappresentando i diritti e gli interessi di gruppi sociali o di correnti di opinioni, i parlamentari, non sono giuridicamente tenuti a rispettarli, cioè non sono vincolati al mandato ( l’incarico ) ricevuto dagli elettori.
• Immunità Parlamentare: E’ una speciale protezione giuridica che non spetta a nessun altro cittadino. E’ evidente che il fine di questa protezione non è quello di conferire privilegi individuali ai parlamentari, ma di permettere al Parlamento di agire in piena libertà e indipendenza al riparo dalle pressioni del potere esecutivo(affidato al Governo).
Esistono due tipologie di Immunità Parlamentare:
a)L’irresponsabilità per le opinioni date per i voti espressi: . Deputati e senatori hanno la piena e totale libertà di parola e d’opinione, non possono essere imputati, di diffamazione o qualsivoglia reato d’opinione.
b)L’immunità processuale: Riguarda i reati di qualsiasi tipo commessi dai parlamentari al di fuori delle loro funzioni. Secondo la nuova formulazione dell’art. 68 della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale del 3/1993, i giudici possono procedere contro un membro del Parlamento che abbia commesso un reato. Tuttavia essi devono ottenere la preventiva autorizzazione dalla camera d’appartenenza dell’imputabile in questione prima di sottoporlo ad arresto, perquisizioni domiciliari, intercettazioni telefoniche o sequestro della corrispondenza ( A meno che il Parlamentare non venga colto in fragranza di reato ).
• L’indennità: I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita per legge ( cioè dal Parlamento stesso ). Questo suscita facili ironie tra la “gente”; Ma la progressiva democratizzazione dello Stato ha portato in Parlamento esponenti delle classi lavoratrici che non possono permettersi di non lavorare per tutta la durata del loro mandato. L’istituzione dell’Indennità ha quindi consentito agli strati meno abbienti di avere propri rappresentanti in Parlamento.
• ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO.
I regolamenti parlamentari: La Costituzione affida a ciascuna camera il potere di stabilire in piena autonomia le norme per il proprio funzionamento interno. Ogni camera adotta il proprio regolamento parlamentare che deve essere approvato a maggioranza assoluta ( metà più uno dei componenti della camera stessa )

I Presidenti: Ciascuna camera elegge un presidente che è coadiuvato da un ufficio di presidenza. Egli redige la discussione, mette in votazione le deliberazioni, ne proclama i risultati. Provvede al buon andamento della camera e della sua organizzazione.

L’assemblea plenaria e le commissioni: Per le questioni più importanti le camere si riuniscono in assemblea plenaria( in gergo parlamentare “aula” per i deputati nelle aule di “Montecitorio”, per il senato nelle aule di “Palazzo Madama” ). Le commissioni costituiscono una sede specializzata per affrontare le questioni con maggior approfondimento.
I gruppi parlamentari: Sono i partiti in Parlamento. Tutti (deputati e senatori), di ciascun partito formano, nell’ambito della camera di appartenenza, un gruppo parlamentare. I loro presidenti (o capigruppo) hanno un ruolo istituzionale molto importante. I capigruppo riuniti insieme, formano la conferenza dei presidenti di gruppo (o conferenza dei capigruppo) cui spetta il compito di programmare i lavori di ciascuna camera e quindi di stabilire le priorità politiche nella discussione parlamentare.
Le deliberazioni delle camere: Le camere sono organi collegiali (collegi), formati da una pluralità di persone che agiscono in modo unitario. Si pone quindi il problema di stabilire la volontà espressa dai singoli membri. Le deliberazioni delle camere (come l’approvazione delle leggi) sono adottate mediante votazione con le seguenti regole:

a)numero legale: Affinché le deliberazioni delle camere siano valide occorre, di norma, la maggioranza dei loro componenti. Il numero legale è obbligatorio solo quando si procede ad una votazione che richiede il conteggio dei voti( ciò consente il procedimento nella discussione anche quando una minoranza di parlamentari è presente in aula)

b)maggioranze richieste: Di regola è sufficiente che la deliberazione sia approvata a maggioranza semplice ossia dalla maggioranza dei parlamentari presenti in aula al momento della votazione. Questa regola vale anche per l’approvazione delle leggi. Ovviamente giusto come concetto altrimenti gli assenti potrebbero bloccare il funzionamento del Parlamento. In casi particolari, la maggioranza dei presenti non è sufficiente : occorre la maggioranza assoluta (metà più uno). Tale maggioranza è richiesta per quelle deliberazioni, particolarmente importanti, per questo si ritiene necessaria la garanzia di una maggioranza effettiva (Leggi costituzionali, regolamenti parlamentari, elezione Presidente della Repubblica).

c)metodi di votazione: Le votazioni si svolgono a scrutinio palese. Ciascun parlamentare esprime il proprio voto pubblicamente. Lo scrutinio segreto non è ammesso tranne che per questioni di particolare delicatezza (votazioni su persone o sui diritti di libertà) indicate dai regolamenti parlamentari.
La pubblicità: Tutto ciò che avviene all’interno del Parlamento, può essere conosciuto all’esterno. E’ necessario che i cittadini possano sapere come agiscono i loro rappresentanti. La pubblicità è disciplinata dai regolamenti parlamentari: le sedute sono aperte al pubblico (con alcune limitazioni e controlli), è assicurata la presenza di Stampa e Televisione (anche mediante “dirette”), il resoconto stenografico é pubblicato negli “Atti parlamentari”.
• LA DURATA DELLE CAMERE E IL LORO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO.
Ciascuna camera resta in carica per 5 anni; tale periodo di tempo é chiamato legislatura. Alla fine della legislatura il Presidente della Repubblica dichiara lo scioglimento delle camere e contemporaneamente indice le elezioni che devono avvenire entro 70 giorni dalla fine delle camere precedenti.
Lo scioglimento anticipato delle camere: Le camere possono anche essere sciolte prima della scadenza prevista e in questo caso si tengono le elezioni anticipate. Mentre, lo scioglimento delle camere dopo 5 anni è un atto fisiologico, lo scioglimento anticipato è un rimedio eccezionale. Per altro negli ultimi decenni è stato adottato frequentemente in Italia, dal 1968 quasi tutte le legislature sono state interrotte prima della scadenza naturale dei 5 anni. Lo scioglimento delle camere è disposto dal Presidente della Repubblica, sentiti i loro presidenti; tale facoltà non può essere esercitata negli ultimi 6 mesi del suo mandato (presidenziale), salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura. Benché la Costituzione non preveda in quali circostanze lo scioglimento anticipato delle camere possa essere deciso, è chiaro che si tratta di un rimedio eccezionale. Esso può quindi avere luogo soltanto quando il Parlamento non è più in grado di esercitare le sue funzioni. Ciò accade quando é assolutamente impossibile formare, all’interno del Parlamento, una maggioranza in grado di proporre e sostenere un Governo. Spesso sono gli stessi partiti (gruppi parlamentari) a proporre le elezioni anticipate quando si accorgono che i dissensi tra loro sono così ampi da non permettere un accordo di maggioranza.
• LA FUNZIONE DEL PARLAMENTO. -Il Parlamento ha la funzione d’indirizzo e controllo politico e la funzione legislativa.
La funzione d’indirizzo e controllo politico: Consiste nel definire gli orientamenti politici dello Stato. Poiché nel Parlamento siedono i rappresentanti eletti direttamente dal popolo, il Parlamento è il luogo naturale in cui gli interessi, le esigenze, i punti di vista che emergono dalla società civile sono posti a confronto e discussi per dar vita ad un indirizzo politico generale. Ogni parlamentare può presentare interpellanze e interrogazioni ai membri del Governo, mediante le quali sono chieste le informazioni sul comportamento del Governo e della Pubblica Amministrazione. Il Parlamento può anche prendere l’iniziativa di discutere su qualunque tema politico e formare propri indirizzi politici che prendono il nome di risoluzioni o mozioni, cui il Governo deve attenersi, pena il rischio di incorrere nella sfiducia del Parlamento. Un aspetto importante del controllo del Parlamento sul Governo è costituito dal controllo finanziario: tutte le entrate (risorse prelevate “imposte”)e le uscite(risorse impiegate “spesa pubblica”)dello Stato devono essere autorizzate dal Parlamento mediante ’approvazione del bilancio preventivo, che è effettuato ogni anno entro il 31 dicembre. Gli indirizzi da seguire nella redazione de bilancio e nella gestione finanziaria dell’anno successivo sono contenuti nella legge finanziaria, che il Parlamento approva entro la fine dell’anno precedente.

La funzione legislativa: Consiste nel fare le leggi. Essa spetta esclusivamente al Parlamento, nel senso che nell’ordinamento giuridico un atto normativo assume il nome di legge (o legge ordinaria) soltanto se è adottato dal Parlamento mediante un particolare procedimento. Anche altri apparati pubblici hanno il potere di emanare norme che hanno la stessa forza delle leggi, ma tali atti normativi sono chiamati: decreti-legge e decreti legislativi emanati dal Governo, le leggi regionali emanate dalle regioni. Il Parlamento può disciplinare con legge qualsiasi materia. Il Parlamento ha una competenza generale; a differenza, per esempio, delle regioni che possono legiferare soltanto sugli argomenti espressamente previsti dalla Costituzione. Benché, il Parlamento, possa regolare, in linea generale, qualunque materia, non può mai disporre in contrasto con quanto stabilisce la Costituzione.
• IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: Perché una decisione del Parlamento diventi legge, è necessario che sia stato seguito uno specifico procedimento; soltanto al termine di tale procedimento la legge ha esistenza nell’ordinamento giuridico, vale a dire entra in vigore ed è obbligatoria per tutti. Il procedimento per la formazione delle leggi è disciplinato dalla Costituzione e si compone delle seguenti fasi: 1)iniziativa; 2)discussione e approvazione; 3)promulgazione; 4)pubblicazione. Ogni legge deve essere approvata da ciascuna camera con lo stesso testo.
L’iniziativa: L’iniziativa di legge è la facoltà di proporre una legge alla discussione del Parlamento. La proposta di legge non può consistere in un’indicazione generica, ma deve essere redatta in articoli. L’art. 71 Cost. elenca i soggetti che hanno tale facoltà. Il più importante è senza dubbio il Governo. Esso non può, com’è noto, fare le leggi, ma ha in genere la necessità di nuove leggi per realizzare il suo programma politico; Le sue proposte di legge (che in questo caso si chiamano disegni di leggi) manifesta pienamente il proprio potere d’indirizzo politico. I disegni di legge devono perciò essere approvati nella seduta del consiglio dei ministri. L’iniziativa legislativa spetta inoltre a ciascun deputato e a ciascun senatore. Le proposte di provenienza parlamentare, sono proposte avanzate dai partiti dell’opposizione sugli stessi argomenti dei disegni di legge governativi. Meno rilevante è l’iniziativa degli altri enti e organi: si tratta dei consigli regionali e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, che raramente hanno usato questa facoltà. E’ prevista inoltre l’iniziativa popolare: occorre che la proposta sia sottoscritta da 50000 elettori.
Discussione e approvazione: Una volta giunta ad una camera, la proposta di legge può essere discussa e approvata secondo due procedimenti diversi: quello normale e quello speciale. La scelta tra i due procedimenti spetta al presidente della camera.
a)normale: Se il presidente della camera sceglie di adottare il procedimento normale, invia il progetto di legge ad una commissione permanente a seconda dell’argomento che viene trattato nel progetto di legge stesso. In questo caso le commissioni permanenti si riuniscono in sede referente; discutono in pratica il progetto in via preliminare e poi ne riferiscono all’assemblea plenaria (in aula). Questa fase serve per confrontare le opinioni dei diversi gruppi parlamentari (partiti) e trovare punti in comune; spesso si termina con la riscrittura di un nuovo testo di legge. Una volta sentita la relazione della commissione, si procede a nuova discussione e poi alla votazione. Essa avviene separatamente per ciascun articolo e poi al termine, sulla legge nel suo complesso. Prima dell’inizio delle votazioni, ogni parlamentare ha il diritto di presentare emendamenti (proposte di modifica, d’integrazione, di soppressione) che vengono anch’essi votati uno per uno. Un meccanismo che ha lo scopo di garantire a tutti i membri del Parlamento, la possibilità di esprimersi su ogni aspetto della legge e di contribuire alla sua elaborazione. Il procedimento normale richiede tempo e consente l’approvazione di un numero limitato di leggi, è generalmente preferito per le leggi di gran rilevanza politica.
b)speciale: La Costituzione ha previsto la possibilità di adottare un procedimento speciale, che richiede tempi assai più brevi. Nel caso in cui il presidente della camera o del senato sceglie questa strada, trasmette il progetto di legge ad una commissione permanente e nello stesso tempo dà alla commissione il potere di approvare in via definitiva il progetto senza doverne riferire in aula. In sede deliberante: la legge è discussa e approvata esclusivamente dai membri della commissione. In questo modo una legge obbligatoria per tutti i cittadini finisce per essere discussa e decisa da un numero limitato di parlamentari. Una volta scelto il procedimento speciale è sempre possibile passare al procedimento normale: basta che lo chieda il Governo. Il procedimento speciale non può essere mai adottato per un certo numero di materie.
La promulgazione: Una volta che la legge è stata approvata da entrambe le camere con lo stesso testo, essa deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica entro 30 giorni. La promulgazione è una dichiarazione solenne con cui il Presidente della Repubblica afferma l’avvenuta approvazione della legge da parte delle due camere e l’obbligo dei cittadini di osservarla. La Costituzione ha voluto offrire al Presidente della Repubblica la facoltà di rifiutare la promulgazione. Egli può, infatti, rinviare la legge alle camere con messaggio motivato e chiedere una nuova deliberazione. Nel caso in cui, però, le camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Si tratta dunque di un potere di veto, ma limitato perché la seconda volta il Presidente è obbligato a promulgare la legge: viene, infatti, chiamato veto sospensivo.
La pubblicazione: Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale che è il giornale ufficiale dello Stato. La legge entra in vigore, di norma, il 15° giorno successivo alla pubblicazione, ma la legge stessa può stabilire un termine più breve(in casi d’urgenza) o un termine più lungo (in caso di leggi complesse che bisognano di più tempo per studiarla).
Le leggi costituzionali: Al Parlamento compete anche la funzione di approvare le leggi costituzionali. Vi sono due tipi di leggi costituzionali:

a)Le leggi costituzionali che modificano la Costituzione (leggi di revisione della Costituzione).

b)Le leggi costituzionali che regolano particolari materie per le quali la stessa Costituzione ha posto una riserva di legge costituzionale(non possono essere regolate da leggi ordinarie).
Anche in tale funzioni il Parlamento incontra alcuni limiti. Uno di essi è espressamente stabilito dalla Costituzione (Non si può, quindi, trasformare la Repubblica in Monarchia attraverso una modifica costituzionale).

Esempio



  


  1. roberto

    il parlamento nel fascismo