Il Parlamento

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Testo

U.D. 9 IL PARLAMENTO

Il parlamento è composto di 2 camere:
- la camera dei deputati;
- il senato della repubblica.
Il parlamento italiano è di tipo bicamerale. Ogni decisione del parlamento deve ottenere l’approvazione di ciascuna camera, le quali hanno gli stessi poteri e le stesse funzioni: questo tipo di bicameralismo viene detto bicameralismo perfetto.

Numero membri
elettivi
Numero membri
non elettivi
Età per
eleggere
Età per essere
Eletti
Camera dei
deputati
630
tutti i deputati sono
eletti dal popolo
maggiore
età
25 anni
Senato della
repubblica
315
5 cittadini nominati dal
Pres. della Repubblica;
tutti gli ex pres. della
repubblica (senatori a
vita)
25 anni
40 anni;
Il bicameralismo:
- PRO → è quello di assicurare un maggior approfondimento nell’elaborazione delle leggi;
- CONTRO → si possono verificare eccessive lungaggini e inutili ripetizioni.

Le due camere, in alcuni casi, si riuniscono insieme e agiscono come un unico organo, si dice che il Parlamento si riunisce in seduta comune. Il caso più importante e l’elezione del Presidente della Repubblica.

I parlamentari devono aver compiuto 25 anni per essere eletti deputati e 40 anni per essere eletti senatori; sono rappresentanti del popolo; la Costituzione ha stabilito il principio di mandato imperativo: “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”, cioè i parlamentari non sono vincolati al mandato ricevuto dagli elettori.

Esistono 2 tipi di immunità parlamentare:
A. l’irresponsabilità per le opinioni date e per i voti espressi;
B. l’immunità processuale che riguarda i reati commessi dai parlamentari; i giudici possono indagare su di lui, interrogarlo e processarlo.

Ogni camera adotta il proprio regolamento parlamentare che deve essere approvato a maggioranza assoluta; ciascuna camera elegge un presidente; per le questioni più importanti si riuniscono in assemblea plenaria (effettuata a Montecitorio e a Palazzo Madama); gran parte del lavoro parlamentare è svolto dalle commissioni.
Esistono diversi tipi di commissioni:
- le commissioni permanenti che sono 14 alla camera e 13 al senato, ciascuna delle quali si occupa della propria materia (esteri, sanità…);
- le commissioni bicamerali formati da deputati e senatori e hanno specifici compiti di controllo;
- le commissioni d’inchiesta che hanno lo scopo di condurre indagini riguardanti problemi sociali e politici (es.: commissione d’inchiesta sulla mafia).

I gruppi parlamentari fanno parte del Parlamento; i loro presidenti sono i portavoce del proprio partito; riuniti formano la conferenza dei presidenti di gruppo.

Le camere sono organi collegiali formati da più persone che agiscono in modo unitario; le deliberazioni delle camere sono adottate mediante votazione, secondo regole:
- numero legale: ½ + 1 dei componenti;
- maggioranze richieste: di norma è richiesta la maggioranza semplice, ma in casi particolari è richiesta la maggioranza assoluta o dei 2/3;
- metodi di votazione: di norma il voto è palese, ma in casi particolari il voto è segreto.

Tutto ciò avviene all’interno del Parlamento può essere conosciuto all’esterno (pubblicità), cioè i cittadini possono sapere come agiscono i loro rappresentanti.

Ciascuna camera resta in carica 5 anni e questo periodo è chiamato legislatura; alla fine di tale periodo il Presidente della Repubblica dichiara lo scioglimento delle camere e indice nuove elezioni che devono avvenire entro 70 giorni. Le camere possono essere sciolte prima della scadenza e in questo caso si avranno le elezioni anticipate.

Le funzioni del Parlamento:
- di indirizzo e di controllo politico: il Governo deve presentare il proprio programma politico al Parlamento il quale lo deve approvare con la nozione di fiducia; il Parlamento può anche dare la sfiducia;
- legislativa: non è un potere assoluto e incontra 3 tipi di limiti:
1. rispetto all’Unione Europea: il Parlamento non può emanare leggi di competenza dell’UE, né norme in contrasto con le leggi europee;
2. rispetto alla Costituzione italiana: il Parlamento non può emanare leggi contrarie alla Costituzione;
3. rispetto alle regioni: il Parlamento non può emanare leggi contrarie a quelle delle regioni.

La Costituzione stabilisce che alcuni argomenti possono essere regolati solo dal Parlamento (riserva di legge).

La decisione del Parlamento diventa legge attraverso un procedimento:
1. iniziativa → è la proposta di legge che deve essere redatta in articoli e il soggetto più importante che possiede questo potere è il Governo; l’iniziativa spetta a ciascun deputato e senatore; è prevista anche l’iniziativa popolare cioè occorre che la proposta di legge venga sottoscritta da 50.000 elettori e questo sistema ha lo scopo di far arrivare al Parlamento proposte sentite nella società civile;
2. discussione e approvazione → questa fase può avvenire in 2 procedimenti:
A. normale: invia il progetto di legge a commissioni permanenti che si riuniscono in sede referente cioè discutono in via preliminare e riferiscono all’assemblea plenaria; successivamente si ha una nuova discussione e votazione;
B. speciale: richiede tempi più brevi; il Presidente della camera trasmette il progetto alla commissione permanente e gli dà il potere di approvare in via definitiva il progetto stesso; in questo caso la commissione si riunisce in sede deliberante.
3. promulgazione → quando la legge è stata approvata da entrambe le camere, con lo stesso testo, deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica entro 30 giorni; se rifiuta la promulgazione ma le camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;
4. pubblicazione → la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con lo scopo di far conoscere ai cittadini il contenuto delle leggi; la legge entra in vigore il 15° giorno dalla data della pubblicazione.

Le leggi costituzionali possono modificare o integrare la Costituzione; non possono modificare la forma repubblicana né abolire i diritti di libertà dei cittadini.
Sono approvate secondo un procedimento aggravato:
- l’approvazione: deve avvenire 2 volte da parte di ciascuna camera a distanza di 3 mesi;
- per l’approvazione: è necessaria la maggioranza dei 2/3;
- se la maggioranza è assoluta, la legge costituzionale può essere sottoposta a referendum popolare.

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