Il parlamento

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Categoria:Diritto

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Testo

IL PARLAMENTO
Il parlamento è l’organo legislativo, e rappresenta il popolo, viene considerato l’organo rappresentativo per eccellenza. Nel nostro ordinamento c’è il bicameralismo perfetto, cioè è composto di 2 distinte Camere ed entrambe hanno la stessa dignità anche se la composizione è diversa: max 18 per i deputati e max 25 per i senatori. Il Parlamento si suddivide in due Camere:
1. Camera dei deputati
2. Camera del senato
Sorto in Inghilterra nel 16 ° secolo in seguito ai contrasti fra gli “ordini” sociali che spinsero i rappresentanti dei comuni, (cioè delle classi popolari) a riunirsi separatamente dagli appartenenti al ceto aristocratico (lords), il bicameralismo è rimasto è rimasto nei secoli e si è diffuso quasi ovunque. Primo fra tutti il fatto che l’esistenza di 2 Camere di diversa formazione assicura la presenza in Parlamento della rappresentanza integrale delle forze sociali della nazione. Ciò comporta che entrambe le Camere debbano votare sull’approvazione di una legge, sull’identico testo di legge
. Il Bicameralismo ha un lato negativo, in quanto rallenta l’hiter legislativo. Si è quindi proposto di dare la possibilità ad una sola camera di occuparsi delle leggi, questo infatti rientrò a far parte di una delle revisioni costituzionali del Bicameralismo.
Quando una legge passa continuamente da una camera all’altra, questo fenomeno è detto ostruzionismo, vale a dire, quando si creano barriere per non fare approvare una legge mettendo in difficoltà la maggioranza rappresentata in Parlamento. Il quale non può svolgere la sua funzione ed è il caso di rinnovare le elezioni del Parlamento stesso. Quando accade ciò significa che si creano dei vuoti legiferativi e quindi c’è una sorta di anarchia.
DIFFERENZA TRA LE DUE CAMERE
La Costituzione non solo pone i due rami del Parlamento in posizione di uguaglianza assoluta, ma li fa anche derivare entrambi dalla diretta elezione del popolo. (corpo elettorale) si sono tuttavia stabilite delle diversità per quanto riguarda la composizione:
• Consistenza numerica. Il numero dei deputati è di 630 mentre quello dei senatori è di 315.
• Criterio di elezione. Mentre la Camera dei deputati i seggi vengono ripartiti tra le circoscrizioni elettorali in proporzione al numero degli abitanti di ogni circoscrizione, per il Senato i seggi vengono ripartiti fra le Regioni in proporzione al numero degli abitanti di ciascuna.
• Elettorato attivo. Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni, per la Camera dei deputati, e 25 per quella del Senato
• Elettorato passivo. Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto i 25 anni ed eleggibili a senatori coloro che abbiano compiuto 40 anni.
Sono senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica e inoltre il PDR nomina 5 cittadini che abbiano illustrato la patria. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione senza ed esercita le sue funzioni senza alcun vincolo di mandato, quindi si ha un divieto di mandato imperativo, il quale vincola gli eletti agli elettori. Un ulteriore differenza tra camera e senato è secondo l’art. 57 della Costituzione , secondo il quale il senato è eletto su base regionale.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE
La camera dei deputati e il senato della Repubblica sono eletti per 5 anni. Tale periodo prende il nome di legislatura, dopo il quale si è tenuti a votare i nuovi membri del Parlamento.
In caso di problemi il Parlamento può interrompere anticipatamente la legislatura e si dovranno indurre nuove elezioni. Si tratta di un provvedimento che è di competenza del PDR. Questo però non può accadere durante il semestre bianco, cioè negli ultimi sei mesi del suo mandato.
Le elezioni devono essere svolte entro 70 gg per evitare che ci sia un vuoto legislativo.
LE COMMISSIONI DELLE CAMERE
In Parlamento esistono diverse commissioni che rispecchiano la situazione parlamentare:
• Permanenti. Le quali traducono i veri settori della vita pubblica per snellire la funzione del Parlamento. A seconda della loro funzione possono essere in sede redigente quando la commissione redige il testo di legge, il quale verrà discusso in Assemblea. In sede referente qualora la commissione riferisce alla camera le sue osservazioni, commenti, quindi quando esprime un giudizio. In sede deliberante quando la commissione ha il compito di deliberare, di votare la legge stessa.
• D’inchiesta. Sono quelle commissioni a carattere straordinario per ricostruire la verità su determinati avvenimenti, ad esempio quelli a stampo mafioso.
LE VOTAZIONI
Per le votazioni sono previsti lo scrutinio palese, che può avvenire per alzata di mano o per appello nominale, e lo scrutinio segreto. Esse possono effettuarsi anche con l’impiego di impianti elettronici. Quest’ultimo tutela la libertà di espressione del proprio voto, la persona. Questo tipo di scrutinio si è limitato al: voto del PDR, voto riguardante i diritti della persona e della libertà.
SEDUTA COMUNE DELLE CAMERE
Normalmente i due rami del Parlamento si riuniscono e deliberano separatamente l’uno dall’altro. Solamente nei casi stabiliti dalla Costituzione il Parlamento si unisce in seduta comune dei membri delle due Camere. Tali casi riguardano:
• Elezione del PDR
• La messa in stato d’accusa del PDR
• La prestazione del giuramento del PDR
LE IMMUNITA’ PARLAMENTARI
Dal momento che il parlamentare viene spogliato della sua soggettività, in quanto deve essere un soggetto che deve agire in nome dell’interesse pubblico, non deve essere succube di paure. Quindi le immunità sono nate con lo scopo di libertà di espressione da parte del parlamentare senza essere soggetto a persecuzioni.
LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO
Il Parlamento oltre che a svolgere una funzione legislativa, ha anche una funzione di tipo meramente politico sul Governo. Infatti è l’organo di controllo dell’attività svolta dal Governo, il quale ogni anno di prefigge delle strategie di politica economica da raggiungere e quindi deve avere la fiducia del Parlamento. Quando la fiducia viene a mancare, si ha una crisi di tipo parlamentare ( nel caso in cui all’interno del Governo ci siano dei dissensi, c’è una crisi di tipo extra-parlamentare). Questo è detto centralità del Parlamento.
Questo per svolgere la precedente funzione si avvale di 3 strumenti:
• Interpellanze. Sono domande poste per conoscere le ragioni di determinati atteggiamenti politici
• Interrogazioni. Sono domande che i membri del Parlamento possono rivolgere a un ministro per un chiarimento.
• Mozioni. Sono inviti rivolti al Governo affinchè adotti determinati provvedimenti.

LO STATO DI DIRITTO
Il moderno stato costituzionale può anche essere definito come stato di diritto. Con questa espressione si intende dire che il potere politico e amministrativo non può essere esercitato in modo arbitrario, ma deve seguire regole prestabilite: le norme della Costituzione innanzitutto, e poi le norme contenute nelle leggi. Possiamo esprimere lo stesso concetto dicendo che nello stato di diritto vale il principio di legalità: tutti gli organi dello stato possono esercitare i loro poteri soltanto nei limiti stabili dalle leggi e rispettando quei diritti dei cittadini che le stesse leggi prevedono. Nello stato di diritto, lo stato non ha solo poteri ma anche doveri rispetto ai cittadini e viceversa. Poiché lo stato dispone del monopolio della forza ha sempre la possibilità materiale di agire contro le sue stessi leggi e di abusare dei propri poteri. Questi abusi sono tanto più probabili, quando i cittadini non sono tanto consapevoli dei loro diritti e finiscono per accettare con rassegnazione i comportamenti illegittimi dei pubblici poteri.

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