Il parlamento

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Testo

Il Parlamento

Il parlamento→ è l’organo costituzionale rappresentativo dei cittadini, al quale vengono affidate la funzione legislativa e la funzione di indirizzo e di controllo sull’attività del Governo. Esso è un organo complesso formato da due camere: camera dei deputati e Senato della Repubblica.
Bicameralismo perfetto o uguale → Il nostro sistema parlamentale è un sistema bicamerale in quanto le due camere sono organi distinti, e perfetto o uguale perché hanno gli stessi poteri.
Differenza tra le due Camere → le due Camere si differenziano per il numero dei membri elettivi, 630 per la camera dei deputati e 315 per il Senato; la presenza di membri non elettivi, in quanto mentre nella camera vi sono solo membri elettivi, nel Senato si affiancano i senatori a vita; l’età richiesta per l’elettorato attivo (dir. votare) e passivo (dir. Di essere votati), per la camera le età sono 18 e 25 mentre per il senato 25 e 40; il sistema elettorale è per entrambe le camere un sistema maggioritario corretto con quota proporzionale, solo che nella Camera dei deputati avviene su base nazionale, nel Senato invece su base regionale.
Funzioni e difetti del bicameralismo in Italia → L’esistenza di due Camere con identici poteri dovrebbe garantire maggiore riflessione ed equilibrio nell’esercizio dell’attività legislativa, e allo stesso tempo, assicurarne un reciproco controllo di una Camera nei confronti dell’altra. Di fatto però vi sono numerosi difetti, in quanto da un lato il meccanismo di formazione delle decisioni politiche è molto lungo e complesso e dall’altro lato il controllo esercitato da una Camera sull’attività dell’atra è solamente formale .
Proposte di riforma → Per correggere questi difetti sono state presentate nel corso degli anni diverse proposte di riforma del sistema bicamerale.
Parlamento in seduta comune → Di regola le Camere svolgono le loro funzioni separatamente, per alcune deliberazioni però previste tassativamente dalla legge, il Parlamento si riunisce e delibera in seduta comune. Le Camere si riuniscono in seduta comune, come organo “monocamerale” nelle seguenti ipotesi: l’elezione del Capo dello Stato con la partecipazione anche di alcuni rappresentanti regionali; la messa in stato di accusa, per alto tradimento e attentato alla Costituzione, del Presidente della Repubblica; l’elezione di 10 membri laici del consiglio superiore della magistratura; l’elezione di 5 giudici della Corte costituzionale.
Norme applicabili → Il Parlamento in seduta comune, è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati e, se non è stabilito diversamente, la sua organizzazione è quella della Camera dei deputati.

Regolamento parlamentare → Il regolamento parlamentare disciplina l’organizzazione interna della Camera e stabilisce le norme che regolano il suo funzionamento (le procedure per le deliberazioni, la programmazione e lo svolgimento dei lavori, i rapporti con il Governo e così via). Per garantire i diritti delle minoranze parlamentari, la Costituzione dispone che il regolamento deve essere approvato a maggioranza assoluta e prima di entrare in vigore và pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Durata → In base alla Costituzione, la Camera dei deputati e il Senato rimangono in carica cinque anni. Questo periodo di tempo tra un elezione e quella successiva viene chiamata legislatura. La legislatura può avere una durata inferiore nel caso in cui il Capo dello Stato, dopo aver sentito i rispettivi Presidenti, disponga lo scioglimento anticipato di una o entrambe le camere.
Divieto di proroga → La Costituzione stabilisce espressamente il divieto di prorogare la durata delle Camere oltre i 5 anni. La proroga è ammessa soltanto per legge e in caso di guerra.
Organizzazione delle Camere → L’organizzazione interna delle camere è costituita da diversi organi, con competenze e poteri particolari. I principali organi parlamentari sono: il Presidente e l’Ufficio di presidenza; i gruppi parlamentari; le commissioni; le giunte.
Presidente → Al Presidente, che rappresenta la Camera nei rapporti esterni, è attribuito il compito di dirigere i lavori parlamentari e di garantirne l’osservanza del regolamento, risolvendo gli eventuali dubbi interpretativi sulla sua applicazione. Il Presidente di una Camera deve svolgere le sue funzioni in modo imparziale: assicurando i diritti della maggioranza e della minoranza, non deve manifestare valutazioni politiche di carattere personale e non deve partecipare alle votazioni.
Ufficio di presidenza → L’Ufficio di presidenza di una Camera ha funzione di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. L’Ufficio di presidenza è costituito da un certo numero di vicepresidenti (incarico di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento), di segretari (accertano la validità delle deliberazioni dell’assemblea e curano la redazione dei verbali delle sedute) e questori (provvedono alle spese e ai servizi interni e svolgono i compiti di polizia per mantenere l’ordine nelle sedute).
Gruppi parlamentari → I gruppi parlamentari sono raggruppamenti volontari e omogenei di parlamentari e rappresentano i partiti politici all’interno di ciascuna Camera. Di solito i gruppi parlamentari sono formati da deputati o senatori appartenenti allo stesso partito, o comunque con lo stesso orientamento politico, e quindi consentono il raccordo tra il sistema dei partiti e l’ordinamento parlamentare. Presso entrambe le Camere vi è presente anche un gruppo misto nel quale confluiscono i parlamentari “indipendenti”, che non sono iscritti a un partito o che non voglio entrare a far parte di un gruppo parlamentare con un preciso orientamento politico. Il numero minimo per costituire un gruppo è 20 deputati e 10 senatori, almeno che l’assemblea non conceda una deroga per motivi particolari. Ogni gruppo parlamentare deve eleggere al proprio interno un Presidente o capogruppo, che è il portavoce del gruppo, e un Ufficio di presidenza.
Commissioni parlamentari → Le commissioni parlamentari sono organi ristretti e specializzati, in quanto sono formati da un certo numero di deputati o di senatori e sono componenti di alcune materie indicate specificatamente dalla legge o dai regolamenti. Presso ogni Camera operano 13 commissioni parlamentari e ciascuna si occupa in modo specifico di un determinato settore amministrativo (giustizia, difesa, ecc.). I commissari non possono fare parte contemporaneamente di più commissioni, devono essere designati in modo da rispecchiare la proporzione dei diversi gruppi parlamentari.
Commissioni bicamerali → La legge ordinaria, oltre alle commissioni operati all’interno di ciascuna Camera, può istituire apposite commissioni bicamerali o miste, formate congiuntamente da deputati e senatori, con compito di controllo e consultivi.
Commissioni speciali → Sono incaricate di occuparsi temporaneamente di questioni di interesse generale e che cessano le loro funzioni una volta raggiunto il risultato per il quale sono state costituite. (commissioni di inchiesta e di indagine, con compiti e poteri limitati)
Commissione di inchiesta → Hanno il compito di svolgere indagini su materie di pubblico interesse e, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. A differenza della Commissione giudiziaria, essa non deve giudicare, ma soltanto raccogliere elementi di prova per accertarne la verità di determinati fatti o circostanze e, al termine delle indagini deve fare una relazione finale al Parlamento, il quale prenderà i provvedimenti opportuni.
Giunte → Le giunte si occupano, all’interno di ogni Camera, dell’organizzazione interna e del funzionamento dell’attività parlamentare.
Funzionamento delle Camere → Le deliberazioni delle Camere, che sono organi collegiali formate da una pluralità di persone fisiche, devono essere sempre adottate mediante una votazione a maggioranza.
Quorum costitutivo→ Per evitare che un provvedimento possa essere approvato da una ristrettissima minoranza dell’assemblea, una Camera può deliberare validamente solamente se, al momento della votazione, sono presenti in aula la metà più uno dei componenti della Camera.
Quorum deliberativo → Quando l’assemblea è validamente costituita, poiché è presente il numero legale richiesto dalla Costituzione, di regola una proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti alla votazione. Per alcune deliberazioni però la legge prevede una maggioranza più elevata: tale maggioranza ha lo scopo di tutelare le minoranze.
Modalità di voto → Le votazioni in Parlamento si possono svolgere con il sistema dello scrutinio palese, quando è possibile individuare il voto espresso da ogni singolo membro della Camera, o segreto, quando ogni deputato o senatore è coperto dall’anonimato e non è possibile sapere come ha votato.
Pubblicità dei lavori parlamentari → La Costituzione stabilisce che di regola le sedute del Parlamento sono pubbliche, ma prevede anche che in situazioni particolari le Camere possano decidere di riunirsi in seduta segreta, cioè senza la presenza del pubblico.

Requisiti per l’elezione → Per potere essere eletti senatori o deputati non sono necessari requisiti particolari: può diventare membro del Parlamento chiunque abbia la capacità di votare, in quanto è in possesso della cittadinanza italiana e ha godimento dei diritti civili e politici, e l’età minima stabilita dalla legge.
Cause di ineleggibilità → Le cause di ineleggibilità sono giustificate dall’esigenza di escludere dalle elezioni alcune persone che, in relazione all’ufficio o all’incarico ricoperto, si trovano in una condizione privilegiata rispetto agli altri candidati. (non possono essere eletti se non rinunciano al loro incarico: sindaci dei comuni di grande dimensione, i questori e i prefetti, gli alti funzionari dello Stato, ecc.)
Cause di incompatibilità → Le cause di incompatibilità sono giustificate dall’opportunità di evitare che un deputato o un senatore ricopra contemporaneamente un altro incarico o altro ufficio che, per il possibile conflitto di interessi al quale può dare luogo o per altri motivi, è ritenuto inconciliabile con l’incarico parlamentare.
Divieto di mandato imperativo → Per garantire l’indipendenza e la libertà dei parlamentari, ciascun membro del Parlamento svolge le sue funzioni “senza vincolo di mandato”. Dal punto di vista giuridico un deputato o senatore non è obbligato a rispettare l’incarico (o mandato) ricevuto dagli elettori ed è libero di svolgere le sue funzioni secondo coscienza e nel modo che ritiene migliore.
Prerogative → Ai parlamentari sono riconosciute alcune prerogative particolari, allo scopo di consentire l’esercizio delle loro funzioni in piene autonomia e indipendenza, mettendoli al riparo da eventuali conseguenze giuridiche negative o da misure limitative della loro libertà individuale. Le prerogative più importanti sono: l’insindacabilità; l’inviolabilità; l’indennità economica.
Insindacabilità → L’insindacabilità consiste nel fatto che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere per le proprio opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Inviolabilità → L’inviolabilità consiste nel fatto che i deputati e i senatori non possono essere arrestati, o essere sottoposti ad altre misure restrittive della loro libertà, senza un’autorizzazione preventiva. Arresto o misure restrittive della libertà possono avvenire solo con l’autorizzazione a maggioranza della Camera.
Indennità → A garanzia della loro autonomia e della loro indipendenza rispetto a poteri economici e agli altri poteri dello Stato, i parlamentari hanno diritto a un’indennità, nella misura stabilita dallo stesso Parlamento con una legge ordinaria.

Procedimento legislativo → La formazione delle leggi ordinarie avviene seguendo un procedimento legislativo particolare, disciplinato da alcune disposizioni costituzionali e soprattutto da regolamenti parlamentari. Per mettere in moto l’attività legislativa del Parlamento è necessaria la presentazione di una proposta di legge al Presidente di una delle due Camere, e una relazione di accompagnamento.
Presentazione della proposta di legge → In base alla costituzione, la facoltà di presentare una proposta di legge al Parlamento è riconosciuta ai seguenti soggetti: Governo; i membri della Camera; altri organi o enti indicati da una legge costituzionale.
Assegnazione alla commissione → Il Presidente della Camera, in relazione alla materia alla quale si riferisce, provvede all’assegnazione della proposta a una commissione parlamentare permanente.
L’esame e l’approvazione della proposta di legge può avvenire seguendo una procedura ordinaria oppure una procedura straordinaria.
Commissione in sede referente → Nella procedura ordinaria, la proposta di legge viene assegnata dal Presidente della Camere a una commissione in sede referente.
Passaggio in aula → La commissione referente esamina il progetto, propone eventuali accorpamenti o modifiche e poi li trasmette all’assemblea con una relazione.
Discussione e votazione → L’assemblea, dopo aver sentito l’esposizione del relatore nominati dalla commissione, procede alla discussione generale sulla proposta di legge nel suo insieme, di seguito, alla discussione e votazione sui singoli articoli.
Emendamenti → Durante la discussione i membri della Camera possono presentare degli emendamenti, che devono essere votati prima del testo dell’articolo, proponendo modifiche o aggiunte al progetto originale. Conclusa la votazione i Presidenti dei gruppi parlamentari pronunciano le dichiarazioni di voto esprimendo le ragioni del proprio voto, e subito dopo l’assemblea procede alla votazione finale sul progetto di legge nel suo complesso.
Maggioranza per l’approvazione → La proposta di legge verrà approvata se al momento della deliberazione si raggiunge il quorum costitutivo e vota a favore del provvedimento la maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
Trasmissione alla Camera → Se nella votazione finale non si raggiunge la maggioranza richiesta, il procedimento di formazione della legge si arresta in modo definitivo; se la proposta di legge viene approvata, invece, il Presidente della Camera deve disporne la trasmissione all’altra Camera, dove seguirà il medesimo procedimento o uno diverso. Se la seconda Camera respinge la proposta, il procedimento legislativo s’interrompe. Se al contrario anche alla seconda Camera approva la proposta di legge si potrà passare alla fase di promulgazione se non vi sono avute modifiche, se invece vi sono state effettuate modifiche il progetto dovrà ripassare alla prima Camera il quale procederà all’approvazione oppure ad un eventuale nuova modifica.
Procedimento abbreviato → Una variante del procedimento ordinario è il procedimento abbreviato che si svolge allo stesso modo ma, con la riduzione alla metà dei termini stabiliti nei regolamenti delle due Camere.
Commissione in sede legislativa o deliberante → Il Presidente della Camera alla quale viene presentata o trasmessa una proposta di legge, può decidere di assegnarla alla commissione competente per materia in sede legislativa o deliberante.
Commissioni deliberanti → Le commissioni deliberanti, a differenza di quelle referenti, non si limitano ad esaminare il progetto di legge e a riferire all’assemblea, ma si occupano dell’intero procedimento legislativo, e approvano o respingono la proposta di legge. Tuttavia la Costituzione stabilisce i seguenti limiti al ricorso alla procedura in esame:
- fino al momento dell’approvazione definitiva da parte della Commissione, il Governo o un gruppo di parlamentari posso chiedere il passaggio in aula della proposta di legge;
- le proposte di legge più importanti devono essere approvate necessariamente con la procedura ordinaria, in quanto sono coperte dalla cosiddetta “riserva dell’assemblea”.
Commissione in sede redigente → Questo procedimento è una forma intermedia tra quello ordinario e quello decentrato: le commissioni redigenti infatti esaminano il progetto di legge e, di seguito, procedono alla discussione e valutazione degli emendamenti e dei singoli articoli. Una volta approvato il testo definitivo della legge viene trasmesso all’assemblea, davanti alla quale si svolge la dichiarazione di voto da parte dei Presidenti dei gruppi parlamentari e poi la votazione finale sull’intero progetto di legge che può essere soltanto approvato o respinto senza apportarvi alcuna modificazione. Quando è stata approvata da entrambe le Camere la legge deve essere trasmessa al Presidente della Repubblica per la sua promulgazione.
Promulgazione della legge → La promulgazione è la dichiarazione solenne, da parte del Capo dello Stato, che la legge è giuridicamente perfetta. La promulgazione deve essere effettuata entro un mese dall’approvazione della legge.
Pubblicazione → Dopo la promulgazione si deve effettuare la pubblicazione della legge, allo scopo di consentire a tutti gli interessati di venire a conoscenza del suo contenuto: a tal fine il testo originale delle legge, viene scritto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti dello Stato; il testo della legge, inoltre va riprodotto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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