il negozio giuridico

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Testo

IL NEGOZIO GIURIDICO
Gli elementi del negozio giuridico
Il negozio giuridico si compone di vari elementi essenziali:
a) La manifestazione di volontà;
b) La causa;
c) L’oggetto;
d) L’effetto.
a) La manifestazione di volontà
La manifestazione di volontà può essere di vari tipi:espressa, quando con scritti, parole o gesti, o tacita, quando essa si deduce dal comportamento del soggetto, in quanto qualsiasi altra manifestazione si voglia attribuire a tale comportamento risulterebbe incompatibile.
b) La causa
Con il termine causa si intende comunemente la ragione dell'atto e l'elemento unificante del regolamento di interessi tra le parti idoneo a giustificare lo spostamento di beni e valori.
c) L’oggetto
Con il termine “oggetto” si intende il contenuto di un determinato negozio giuridico, ovvero la cosala cosa, il fatto o il rapporto a cui esso si riferisce e deve obbligatoriamente essere: lecito, possibile e determinato (o determinabile)
d) La forma
La forma di u negozio giuridico è il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà negoziale.
Essa deve essere libera (ma non sempre) ovvero che la volontà può essere manifestata in qualunque forma; inoltre può essere essenziale che è richiesta per l’esistenza del negozio giuridico, o probatoria la quale è richiesta come prova per avere la certezza dell’esatto contenuto delle dichiarazioni.
Esistono anche degli elementi detti accidentali:
e) La condizione;
f) Il termine;
g) Il modo.
I tipi di negozio giuridico, l’annullabilità e la nullità.
Il negozio giuridico è un atto dell’autonomia privata e consiste in un manifestazione di volontà diretta ad uno scopo riconosciuto e protetto dall’ordinamento giuridico e perciò capace di produrre determinati effetti giuridici, il suo valore può essere perso tramite due processi, la nullità e l’annullabilità. Perché per un determinato negozio giuridico si verifichi la nullità è necessario che esso sia imprescrittibile e insanabile (mancanza di accordo fra le parti), essa è di solito causata dai seguenti fattori: la mancanza di uno degli elementi essenziali del negozio giuridico, la contrarietà a norme imperative previste dal codice civile, lo specifico caso previsto da una norma di legge. La nullità ha come conseguenze il parziale o totale annullamento della validità del negozio giuridico. L’annullamento invece comporta la non idoneità di un negozio giuridico ad avere gli effetti altrimenti previsti dall'ordinamento giudiziario e ha le seguenti caratteristiche: è soggetta a prescrizione, solitamente di 5 anni, è sanabile, il legittimato a far valere l'annullabile è solo colui che è legittimato per previsione di legge; essa solitamente è causata da: la mancanza di uno degli elementi essenziali del negozio giuridico, per incapacità del soggetto giuridico, vizi della volontà, errore e dolo.
Un negozio giuridico, inoltre, può essere di vari tipi:
• Unilaterale;
• Bilaterale;
• Plurilaterale.
Il negozio giuridico unilaterale è costituito dalla manifestazione di volontà o dal comportamento negoziale di una sola parte, solitamente sono indirizzati a terzi iniziano produrre degli effetti questi ultimi ne vengono a conoscenza (es.:testamenti); un negozio giuridico si dice invece bilaterale quando si ha un negozio giuridico costituito da due parti (es. contratti), se esse sono più di due si ha allora un negozio giuridico plurilaterale.

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