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Categoria: | Diritto |
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Testo
IL LAVORO, I CONTRATTI, IL TFR…
Il lavoro è qualsiasi attività materiale o intellettuale che contribuisce alla produzione o allo scambio di beni o sevizi destinati al soddisfacimento di bisogni individuali o collettivi.
Il contratto di lavoro è tipicamente oneroso.
Con il lavoro si producono beni e servizi per sé e per gli altri.
L’attività lavorativa può essere offerta dalle imprese essere svolta nell’esercizio di una professione autonoma, i ogni caso chi presta lavoro viene remunerato con una somma di denaro.
Sotto un profilo giuridico l’attività lavorativa è un rapporto giuridico i cui soggetti sono che presta il lavoro e chi se ne vantaggia per realizzare il proprio interesse.
Il mercato del lavoro è un mercato nel quale operano soggetti:da una parte datori di lavoro che offrono lavoro e dall’altra lavoratori che domandano il lavoro.
In economia vi sono tre mercati:
- mercati di beni e servizi;
- mercato di lavoro;
- mercato finanziario.
Sulla base del tipo di relazione tra il prestatore di lavoro e il datore di lavoro, il lavoro si divide in subordinato, autonomo e parasubordinato.
Il lavoro subordinato:art 2094 è prestatore di lavoro subordinato che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Il rapporto di lavoro subordinato si contraddistingue per il carattere della subordinazione:il lavoratore collabora con l’imprenditore nello svolgimento dell’attività eseguendo gli ordini e rispettando la volontà del datore di lavoro.
Il lavoro subordinato presenta le seguenti peculiarità:
- la prestazione del lavoratore consiste nel mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative(forza-lavoro)intellettuali o materiali;
- il lavoratore è inserito in modo continuativo nell’organizzazione dell’impresa, in posizione di dipendenza e sotto la direzione,vigilanza e il controllo del datore di lavoro;
- l’incidenza del rischio del risultato del lavoro è a carico del datore di lavoro;
- il lavoratore svolge la propria attività lavorativa avvalendosi dell’organizzazione produttiva dell’imprenditore;
- il lavoratore ha di diritto al salario.
Il lavoro subordinato può essere svolto alle dipendenze dello Stato o di un altro ente pubblico si parla di rapporto di pubblico impegno che è differente dal lavoro subordinato privato.
Lavoro autonomo:art 2222 si ha lavoro autonomo quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
E’ lavoro autonomo ad esempio quello del professionista o dell’artigiano incaricati dal cliente (committente) di una determinata prestazione(ad esempio la difesa in un processo per l’avvocato).
Il lavoratore autonomo svolge la propria attività lo piena discrezionalità riguardo al tempo,luogo e modalità di prestazione e avendo vincoli di subordinazione nei confronti del datore di lavoro.
LE FONTI CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:
La regolamentazione del rapporto di lavoro è contenuta nelle fonti di tipo contrattuale, cioè nel contratto individuale di lavoro(stipulato tra il singolo lavoratore e il datore di lavoro)e nei contratti collettivi di lavoro (stipulati dalle associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro).
I contratti collettivi di lavoro sono quei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle corrispondenti associazioni dei datori di lavoro contenenti le regole cui sono tenuti a uniformarsi i singoli contratti individuali di lavoro.
35 ore settimanali.
I contratti individuali di lavoro questo è il contratto con il quale il lavoratore si obbliga a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività di lavoro in cambio di una retribuzione.
È dotato dagli elementi essenziali:
- accordo (incontro della volontà dei contraenti stando a particolari regole)
- oggetto (l’attività lavorativa e retribuzione)
- causa (scambio tra lavoro e retribuzione)
- forma (elemento essenziale se prevista da legge)ed è generalmente libera , ma in alcuni casi la legge richiede la forma scritta a pena di nullità (ad substantiam).
La legge prevede che il contratto di lavoro debba essere stipulato a tempo indeterminato (senza termine di scadenza finale).
Il datore di lavoro è adesso libero di assumere con contratti a scadenza prefissata purchè giustifichi la sua scelta.
Spesso nel contratto di lavoro è contenuta una particolare clausola mediante la quale i contraenti concordano nel subordinare la definitiva assunzione al positivo esperimento di un periodo di prova (patto di prova).
Il rapporto di lavoro nasce come provvisorio poi diventa definitivo quando se si verificherà l’esito positivo della prova e se nessuna delle parti avrà esercitato il diritto di recesso.
Se il rapporto prosegue il servizio prestato si computa ai fini dell’anzianità di servizio del prestatore di lavoro (art2096).
LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO:
In materia di lavoro la libertà contrattuale delle parti subisce notevoli limitazioni. Le limitazioni riguardano principalmente il contenuto del contratto, l’assunzione del lavoratore e la durata del rapporto.
Determinati limiti riguardano il momento dell’assunzione,per tali ragioni la legge ha posto notevoli limiti alla libertà di scelta del lavoratore, stabilendo:
➢ Divieti di assunzione:a tutela dei minori e delle donne,determinate attività lavorative in considerazione dell’età e del sesso dei lavoratori.
➢ Obblighi di assunzione:a favore di categorie privilegiate(invalidi,handicap...),i datori di lavori pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie privilegiate nella misura stabilita dalla legge).
➢ Modalità di assunzione:il datore di lavoro deve avvalersi dell’opera di appositi uffici e rispettare le procedure stabilite dalla legge.
I SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO:
Con la conclusione del contratto di lavoro si instaura un rapporto giuridico i cui soggetti sono il datore di lavoro e il lavoratore subordinato.
Art.2095 distingue i pretori di lavoro subordinato in quattro categorie a cui corrisponde un diverso regime giuridico:dirigenti(si caratterizzano per il forte grado di autonomia decisionale e per le particolari e qualificate funzioni di direzione e gestione e collaborano con l’imprenditore), quadri (si collocano in una posizione intermedia a quella dei dirigenti), impiegati (coloro che esercitano in modo professionale un attività ma non manuale) e operai (svolgono mansioni manuali).
In base alle effettive mansioni svolte dai lavoratori vengono stabilite le qualifiche.
GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE: art 2094-2104-2105
OBBLIGO
CONTENUTO DELL’OBBLIGO
Diligenza 2094
Deve eseguire la prestazione lavorativa con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall’interesse dell’impresa e da quello della produzione nazionale.
Obbedienza 2104
È tenuto all’osservanza delle disposizioni per l’esecuzione e disciplina del lavoro che gli sono impartite dall’imprenditore e dai collaboratori dai quali dipende.
Fedeltà (divieto di concorrenza) 2105
Non deve trattare affari, per conto proprio o per terzi, in concorrenza con l’imprenditore.
Fedeltà (obbligo di riservatezza)
Non deve divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio.
I DIRITTI DEI LAVORATORI: LA RETRIBUZIONE
Il diritto patrimoniale principale del lavoratore è la retribuzione:
La retribuzione è il trattamento economico cui è obbligato il datore di lavoro nei confronti del lavoratore come corrispettivo della prestazione lavorativa svolta.
La retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e in ogni caso deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Art. 2099 prevede svariate forme di retribuzione:
- a tempo:la retribuzione è stabilita in ragione del tempo di lavoro ed è mensile;
- a cottimo: la retribuzione è determinata tenendo conto del risultato produttivo conseguito.
ALTRI DIRITTI DEI LAVORATORI:
Oltre al diritto alla retribuzione, il lavoratore vanta altri diritti di varia natura:quelli sindacali, previdenziali e assistenziali.
Il lavoratore ha diritto di prestare la propria attività nel luogo stabilito e secondo un determinato orario di lavoro.
Luogo di lavoro è quello determinato dalle parti del contratto, in mancanza di tale previsione la prestazione deve eseguirsi nel luogo dove l’attività deve essere esercitata (1182).
Orario di lavoro ha il principale scopo di salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
L’ordinamento fissa un orario massimo di lavoro e impone l’osservanza di periodi di riposo per il ristoro del lavoratore.
La Costituzione stabilisce due principi:
- la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge;
- il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retributive.
Sono previsti per un lavoratore riposi giornalieri, settimanali e annuali.
Si definisce lavoro straordinario quello che eccede l’orario normale di lavoro stabilito dalle legge,in tal caso il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con aumento di retribuzione (2108).
Diritti sindacali:
i lavoratori difendono i propri interessi unendosi in organizzazioni rappresentative, i sindacati.
Due sono gli strumenti previsti per l’esercizio delle rivendicazioni collettive dei lavoratori:
- la libertà dell’associazione sindacale (art39)
- diritto di sciopero (art40).
L’art.39 stabilisce che l’organizzazione sindacale è libera e che l’unico obbligo imposto ai sindacati è quello della loro registrazione nei modi previsti dalla legge.
Lo statuto sindacale rappresenta il primo intervento statale a sostegno e a tutela dell’attività sindacale dei lavoratori.
La legge si propone due obbiettivi principali:
- tutelare la libertà e dignità del lavoratore (art1-13);
- assicurare la libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro (art14).
A sostegno della loro azione rivendicativa i lavoratori si avvalgono di un importante strumento di autotutela:lo sciopero è un diritto.
È l’astensione totale e concordata dal lavoro di gruppi di lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi.
OBBLIGHI E POTERI DEL DATORE DI LAVORO:
il datore di lavoro ha degli obblighi che corrispondono hai diritti del lavoratore, deve corrispondere alla retribuzione e tutte le altre prestazioni patrimoniali(esempio TFR)deve garantire il libero esercizio dei diritti sindacali e ha l’obbligo di rispettare gli oneri e gli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale,deve custodire e aggiornare il libretto individuale di lavoro ecc..
un posto a parte fra gli obblighi del datore di lavoro occupa quello in materia di tutela delle condizioni di lavoro.
Art. 2087 l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
I poteri del datore di lavoro:
l’imprenditore per la sua condizione di capo dell’impresa (2086) gode di una posizione di supremazia all’interno del rapporto di lavoro,egli esercita i suoi diritti con un certo margine di discrezionalità, nell’interesse dell’impresa, tanto che i suoi diritti vengono definiti poteri.
Potere direttivo potere disciplinare
Potere direttivo:consiste nel potere dell’imprenditore di organizzare,indirizzare, controllare e disciplinare l’attività lavorativa dei singoli prestatori di lavoro.
Il potere direttivo comprende l’attività diretta a verificare che l’esecuzione del lavoro si svolga secondo le direttive impartite.
Questo potere di controllo potrebbe sconfinare in atti lesivi dei diritti della personalità fisica e morale dei lavoratori per evitare ciò avvenga lo Statuto dei lavoratori ha sottoposto l’attività di vigilanza a una serie di limiti e di divieti.
Potere disciplinare:consiste nel potere concesso al datore di lavoro di applicare sanzioni al lavoratore che non osservi gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà(2106).
LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:
Il regolare svolgimento del rapporto di lavoro consiste nell’esatta esecuzione delle prestazioni. Può accadere che una delle parti non possa più garantire, per un certo periodo di tempo, l’adempimento della propria obbligazione di lavoro. In tali casi il rapporto resta sospeso.
La sospensione per fatto del lavoratore: art 2110-2111
cause di sospensione:
Infortunio e malattia
Gravidanza e puerperio
Servizio militare di leva e sostitutivo civile
Richiamo alle armi
Congedo parentale
Assenze per motivi personali(matrimoni, lutti ecc)
Assenze per adempimento di funzioni pubbliche elettive o sindacali
Assenze per sciopero
Durante il periodo di sospensione il lavoratore ha diritto, per il periodo stabilito, alla conservazione del posto e a un particolare trattamento economico.
La sospensione per fatto del datore di lavoro:
può accadere che l’attività lavorativa debba essere sospesa per cause che dipendono dalle vicende dell’attività produttiva e che rientrano fra i rischi d’impresa. L’impossibilità del regolare svolgimento del rapporto è per eventi accidentali e imprevedibili a particolari congiunture economiche o ad esigenze di ristrutturazione aziendale che costringono l’imprenditore a contrarre o sospendere l’attività produttiva.
LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:
Il rapporto di lavoro subordinato può estinguersi per varie cause dipendenti dal verificarsi di eventi naturali o di forza maggiore,dalla volontà di uno o entrambi i contraenti o da specifiche previsioni di legge.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue anche per scadenza del termine finale.
È causa di estinzione la morte del lavoratore ma non quella del datore di lavoro perché prosegue con coloro che succedono nella titolarità dell’impresa.
Anche l’impossibilità sopravvenuta della prestazione o il verificarsi eventi di forza maggiore possono determinare la cessazione del rapporto.
Le ipotesi più frequenti di cessazione del rapporto sono quelle riconducibili alla volontà delle parti.
Il recesso del lavoratore prende il nome di dimissioni, quello del datore di lavoro viene definito licenziamento.
Solamente la parte che recede deve dare all’altra preavviso del recesso stesso (art2118).
La parte che recede ha facoltà di sostituire il periodo di preavviso con una indennità (indennità sostitutiva) pari alla retribuzione che sarebbe spettata se tale periodo fosse stato lavorato.
Il recesso del lavoratore è diretta applicazione dei principi generali in materia di estinzione degli effetti del contratto. Se le dimissioni avvengono per giusta causa (per colpa del datore di lavoro)il lavoratore non è tenuto a dare preavviso, ma ha diritto all’indennità sostitutiva (art.2119).
Viceversa per il licenziamento la legge stabilisce una disciplina del tutto particolare caratterizzata da una considerevole serie di limitazioni il cui scopo principale è quello di tutelare il lavoratore contro eventuali abusi del datore di lavoro.
IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE:
Il datore di lavoro non è libero di licenziare a suo piacere.
Numerosi atti normativi prevedono una serie di limitazioni all’esercizio del suo potere di recesso e sono:
- divieti di licenziamento
- necessità di giusta causa o giustificato motivo
- rispetto di particolari procedure di intimazione.
Il licenziamento è vietato quando si verificano determinate situazioni previste dalla legge e per un periodo di tempo stabilito dai contratto collettivi (cosiddetto periodo di comporto).
Non può mai essere licenziata la lavoratrice in considerazione del matrimonio o stato di gravidanza e di puerperio.
Non può essere licenziato il lavoratore infortunato o che ha contratto una malattia professionale o genetica oppure in servizio di leva o richiamo alle armi e non possono essere licenziati i lavoratori eletti a svolgere pubbliche funzioni o aventi incarichi di dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ed è vietato il licenziamento ai lavoratori che partecipano allo sciopero ed è nullo il licenziamento per motivi discriminatori.
La legge consente il licenziamento soltanto in presenza di giusta causa o di un giustificato motivo.
Si ha giusta causa quando si verifica una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro(2119).
Il concetto di giusta causa si estende a comprendere ogni comportamento anche esterno al rapporto di lavoro.
La valutazione della giusta causa non va fatta in astratto ma deve basarsi su riferimenti oggettivi e soggettivi.
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro(giustificato motivo soggettivo)ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa(giustificato motivo oggettivo).
Il giustificato motivo soggettivo si distingue dalla giusta causa soltanto sotto l’aspetto quantitativo.
Il giustificato motivo oggettivo non dipende da un particolare comportamento del lavoratore,ma da ragioni che attengono al regolare funzionamento dell’attività produttiva.
Di fronte a un licenziamento ritenuto illegittimo, il lavoratore gode di una particolare tutela che varia a seconda dei requisiti dimensionali del datore di lavoro.
Sono previsti due forme di tutela:
- tutela reale: il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti è condannato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità a titolo di risarcimento per danno.
- tutela obbligatoria: il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti è condannato a riassumere il lavoratore entro tre giorni oppure a risarcirlo del danno sofferto versando un’indennità il cui importo può variare da un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:
l’art 2120 prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto (TFR).
Al TFR viene comunemente riconosciuta la natura di retribuzione accantonata o differita svolgente una funzione economica di risparmio forzoso per il lavoratore.
Per garantire ai prestatori di lavoro la corresponsione TFR ance nell’ipotesi d’insolvenza del datore di lavoro è stato istituito presso l’INPS il Fondo do garanzia per il TFR alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,15% delle retribuzioni.
SCHEDA:
- contratti di somministrazione del lavoro;
- contratto di lavoro intermittente;
- contratto di lavoro ripartito;
- contratto di lavoro di apprendistato;
- contratto di lavoro di inserimento.
Legge Biagi: 30/2003 è una riforma sul mercato del lavoro che ha l’obbiettivo di favorire l’occupazione.