Il lavoro subordinato

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Categoria:Diritto

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Testo

Lavoro subordinato

Limiti nella formazione del contratto:
sono previsti a tutela dei minori e delle donne
- divieti di assunzione:
I minori di 15 anni non possono essere assunti nell' industria
I minori di 14 anni non possono essere assunti nell' altre attività:
- assunzioni obbligatorie:
I datori di lavoro che contino piu di 35 unità sono obbligati ad assumere anche lavoratori appartenenti alle categorie protette ( invalidi, orfani ecc.).
PROCEDURA PER L' ASSUNZIONE.
- iscrizione del lavoratore alle liste di collocamento
- l' atto dell' avviamento al lavoro è svolto dall'ufficio di collocamento in relazione alla richiesta proveniente dai datori di lavoro.
ISCRIZIONI NELLE LISTE DI COLOCAMENTO.
Requisiti:
- residenza nel Comune d' iscrizione
- età professionale
- idoneità fisica
- possesso del libretto del lavoro
È possibile, senza cambiare residenza e senza perdere l’anzianità d’iscrizione chiedere il trasferimento nelle liste di un’altra circoscrizione.
È prevista, inoltre, una lista speciale di mobilità per i lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o disoccupati da lungo periodo.
Le iscrizioni sono eseguite secondo l’ordine di presentazione della domanda. I lavoratori sono divisi in tre Classi:
1) lavoratori disoccupati (cioè che hanno perso il posto di lavoro) o inoccupati (in cerca di prima occupazione);
2) lavoratori occupati, che aspirino a diversa occupazione;
3) titolari di pensioni di anzianità o vecchiaia in cerca di occupazione.

La Classificazione tiene conto del titolo di studio, dei dati contenuti nel libretto di lavoro e dei risultati di un eventuale colloquio. In relazione a tale classificazione si formano delle Graduatorie che devono tener conto anche del carico familiare del lavoratore e della situazione economica e patrimoniale del suo nucleo familiare.
I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l’obbligo di comunicare mensilmente alla sezione circoscrizionale la permanenza dello stato di disoccupazione (revisione). In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, il lavoratore è cancellato dalla lista di collocamento.

Avviamento al lavoro. Prima della normativa di riforma, la richiesta di lavoratori da parte del datore di lavoro era numerica: egli, cioè, indicava solo il numero di lavoratori di cui aveva bisogno per ogni qualifica e l’avviamento al lavoro avveniva in base all’ordine di precedenza nella graduatoria. Successivamente, si consentì ai datori di lavoro privati di assumere lavoratori mediante richiesta nominativa alla sezione circoscrizionale che autorizzava la costituzione del rapporto di lavoro e del rilascio del nulla-osta. Adesso esiste la liberalizzazione delle assunzioni attualmente possono essere effettuate direttamente dal datore di lavoro. Permane per i lavoratori l’obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento perché spesso la legge riconosce agevolazioni e opportunità di impiego grazie all' anzianità d’iscrizione.
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro è tenuto, a registrare immediatamente il lavoratore nel libro matricola ed a consegnargli una dichiarazione sottoscritta dei dati relativi a tale registrazione.
Nell’ipotesi di non applicazione del contratto collettivo di categoria, il datore di lavoro dovrà indicare nella dichiarazione: --la durata delle ferie
--la periodicità della retribuzione
--i termini del preavviso di licenziamento
--la durata giornaliera o settimanale del lavoro.
Effettuata la registrazione dell’assunzione, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare (entro 5 giorni) alla sezione circoscrizionale per l’impiego
--il nominativo del lavoratore assunto
--la qualifica professionale
--la tipologia contrattuale
--le mansioni.
I documenti
I lavoratori una volta assunti sono tenuti a consegnare al datore di lavoro alcuni documenti:
--il libretto di lavoro
--il libretto sanitario
--il documento di iscrizione all’INPS
--il codice fiscale.
Il libretto di lavoro viene rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza a tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 15°anno di età. Esso contiene:
--generalità
--residenza
--stato di famiglia
--posizione militare
--grado di istruzione
--qualifica professionale ecc.
Questo documento, quindi, segue la carriera del lavoratore e alla cessazione del rapporto di lavoro gli viene restituito. I datori di lavoro, per quanto riguarda i lavoratori che lavorano presso di essi, devono tenere obbligatoriamente:
--il libro matricola
--il libro paga
--il registro degli infortuni.
Il libro matricola contiene le generalità del lavoratore, la qualifica, il numero di iscrizione, la data di assunzione e di licenziamento.
Il libro paga contiene, oltre alle generalità del lavoratore, tutte le indicazioni relative alla retribuzione: ore di lavoro, assegni per il nucleo familiare, retribuzione lorda e retribuzione netta.
Il registro degli infortuni contiene indicazioni riguardanti infortuni.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE:
Obbligo di diligenza.
La diligenza indica quel complesso di cautele, cure ed attenzioni che devono informare l’esecuzione della prestazione.La diligenza richiesta dipende oltre che dalla natura del lavoro svolto, anche dalle particolari esigenze dell’organizzazione aziendale.
Obbligo di obbedienza.
Si tratta dell’obbligo di osservare le disposizioni e le direttive impartite dall ‘imprenditore o dai collaboratori di questi dai quali il lavoratore gerarchicamente dipende.
Obbligo di fedeltà.
L’obbligo di fedeltà si sostanzia nel dovere di tenere un componmento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne gli interessi.
- divieto di concorrenza, cioè divieto per il lavoratore di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore;
- obbligo di riservatezza, che impone il divieto di divulgare o utilizzare a vantaggio proprio o altrui notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell' impresa.

I diritti del lavoratore
Diritti patrirnoniali. Sono diritti patrimoniali il diritto alla retribuzione e il diritto al trattamento di fine rapporto e alla pensione al termine del rapporto di lavoro.
1) Il diritto alla retribuzione. Il lavoratore come corrispettivo dell’attività prestata al servizio del datore di lavoro ha diritto alla retribuzione secondo cadenze periodiche. La retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro.

Occorre preliminarmente segnalare un’importante distinzione, usualmente operata, tra retribuzione mensile (corrisposta agli impiegati) e retribuzione oraria (corrisposta agli operai). Al riguardo, si distingue tra:
stipendio: che compete ai dirigenti, quadri ed impiegati ed è stabilita in misura fissa mensile;
- salario (o paga): che spetta agli operai ed alle qualifiche speciali ed è di regola fissato ad ore.
Con riguardo ai sistemi di retribuzione distinguamo tra:
- retribuzione a tempo: in base al tempo di lavoro impiegato
- retribuzione a cottimo: si caratterizza in quanto tale forma tiene conto, nella determinazione della retribuzione, non soltanto del tempo impiegato ma anche del risultato, della produttività del lavoro e, quindi, del rendimento fornito dal lavoratore (es.: numero di scarpe prodotto).
La retribuzione è composta da:
- paga base, l’ammontare della quale è determinato dai contratti collettivi corrispondentemente alla categoria e alla qualifica attribuita al lavoratore; si aggiungono alla paga base, e ne costituiscono parte integrante, gli scatti di anzianità rappresentati da aumenti periodici di retribuzione;
- indennità di contingenza: avente la funzione di garantire il costante adeguamento del valore nominale della retribuzione a quello reale alfine di salvaguardare i salari dalla perdita del potere di acquisto per effetto dell’inflazione;
- attribuzioni accessorie: corrisposte in aggiunta alla retribuzione normale minima ed avente carattere incentivante (premi di presenza, premi di produttività) o di indennità (maggiorazioni per lavoro straordinario; indennità per lavori disagiati o pericolosi; assegni per il nucleo familiare).
La misura della retribuzione è determinata dai contratti collettivi, in mancanza dall’accordo delle parti.
Diritti personali. Sono così inquadrati:

1) il diritto alla integrità fisica e alla salute, garantito attraverso il riposo quotidiano, il riposo settimanale, il riposo festivo, le ferie annuali.
2) il diritto a non superare un determinato orario di lavoro (di solito 40 ore settimanali e 8 giornaliere), fatta salva la possibilità di svolgere lavoro straordinario sempre nei limiti stabiliti dalla legge e con retribuzione aggiuntiva;
3) il diritto di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelli della categoria superiore che abbia eventualmente acquisito o alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione;
4) il diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, infortunio di servizio militare, gravidanza.

Gli obblighi del datore di lavoro
Gli obblighi del datore di lavoro sono:
- obbligo di corrispondere la retribuzione e il trattamento di fine rapporto;
- obbligo di tutela delle condizioni di lavoro e, più in generale, obbligo di sicurezza
- obbligo di informare il lavoratore relativamente al contratto o rapporto di lavoro
- obbligo di procedere a determinati accertamenti sanitari per alcune categorie di lavoratori o prima dell’assunzione
- obbligo di custodire e di tenere aggiornato il libretto individuale di lavoro da parte del prestatore.

I POTERI DEL DATORE DI LAVORO:
Il potere direttivo.
Il datore di lavoro emana disposizioni che riguardano come, quando, dove, cosa il lavoratore deve eseguire il suo lavoro.
Il potere di vigilanza e controllo. Verifica che l’esecuzione dell’attività lavorativa venga effettuata secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro.
Lo Statuto dei lavoratori ha previsto una serie di limiti all’esercizio di questo potere diretti a salvaguardare la personalità fisica e morale del dipendente.

In particolare:
- divieto di effettuare controlli mediante impianti audiovisivi
- divieto di controlli diretti sul lavoratore assente per malattia o infortunio, tramite medici di fabbrica.Tali controlli sono affidati, invece, ai servizi pubblici, ASL e INAIL.
- divieto di perquisizioni sul lavoratore e su oggetti in suo possesso (ad esempio: borse);
- divieto di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore.

Il potere disciplinare. Il potere disciplinare, indica la facoltà del datore di lavoro di applicare sanzioni disciplinari al lavoratore che venga meno ai suoi doveri contrattuali, e precisamente agli obblighi di diligenza. obbedienza e fedeltà.
Lo Statuto dei lavoratori prevede un certo controllo sull’esercizio di questo potere, a garanzia del lavoratore.
Innanzitutto le sanzioni disciplinari devono essere predeterminate dal regolamento d’azienda, per cui non potranno essere irrogate sanzioni per comportamenti diversi da quelli in esso previsti.
La tipologia nelle sanzioni, così come si ricava dalla prassi contrattuale, prevede:
il richiamo verbale
l’ammonizione scritta
la multa
la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
il licenziamento.
Il codice disciplinare deve essere reso pubblico, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

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