Il lavoro subbordinato

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto

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Testo

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
I DIVERSI TIPI DI LAVORO
L’attività lavorativa si inquadra all’interno di un rapporto giuridico.
Sulla base del tipo di relazione che viene a instaurarsi tra prestatore di lavoro e datore di lavoro, si distingue tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.
IL LAVORO SUBORDINATO
E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094 c.c.)
Il lavoro subordinato è il tipico lavoro che intercorre tra l’imprenditore e i suoi collaboratori.
Il rapporto di lavoro subordinato si contraddistingue per il carattere della subordinazione.
Il rapporto di lavoro subordinato ha i caratteri di:
- prestazione;
- posizione di dipendenza;
- rischio del risultato è a carico dell’imprenditore;
- il lavoratore si avvale dell’organizzazione produttiva;
- retribuzione.
IL LAVORO AUTONOMO
Si ha lavoro autonomo quando un persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente.
Il lavoratore autonomo svolge la propria attività con piena discrezionalità riguardo al tempo, al luogo e alle modalità di prestazione.
IL LAVORO PARASUBORDINATO
E’ il caso del rapporto di agenzia. In questi la prestazione lavorativa pur non essendo prevalentemente personale e senza vincoli di subordinazione ha carattere continuativo e deve essere coordinata con l’attività del committente.
Questo tipo di lavoro sta avendo un crescente successo perché permette ai datori di lavoro di utilizzare manodopera altamente qualificata senza gli impegni e gli oneri del lavoro dipendente.
Le principali forme di contratto di lavoro parasubordinato sono le prestazioni occasionali d’opera e le prestazioni di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co.).
IL DIRITTO DEL LAVORO
Il lavoro è mezzo di sussistenza per i lavoratori, espressione della loro personalità, elemento vitale dell’impresa e dell’economia nazionale.
Il rapporto di lavoro subordinato è anche caratterizzato dal fatto che i contraenti, sono posti su un piano di perfetta parità sotto il profilo giuridico, non lo sono da un punto di vista socio-economico, essendovi una parte forte (il datore di lavoro) e una parte debole (il lavoratore).
La condizione di debolezza del lavoratore è conseguenza, oltre che della sua posizione di soggezione economica anche alla sua situazione di dipendenza gerarchica.
Il diritto del lavoro si pone come presidio a salvaguardia degli interessi economici e dei diritti della personalità dei lavoratori.
L’insieme delle norme giuridiche che riguardano il lavoro subordinato costituisce il diritto del lavoro.
LE FONTI CONTRATTUALI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Le fonti del diritto del lavoro sono:
- il contratto individuale di lavoro (stipulato tra il singolo lavoratore e il singolo datore di lavoro);
- i contratti collettivi di lavoro (stipulati dalle associazioni di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro.
I contratti collettivi di lavoro sono quei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle corrispondenti associazioni dei datori di lavoro, contenenti le regole cui sono tenuti a uniformarsi i singoli contratti individuali di lavoro.
I contratti singoli non potranno quindi discostarsi dalle disposizioni collettive se non per stabilire regole più favorevoli al lavoratore.
IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Il contratto individuale di lavoro è il contratto con il quale il lavoratore si obbliga a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività di lavoro in cambio di una retribuzione.
Per legge l’età minima per l’ammissione al lavoro è di 15 anni.
Elementi essenziali:
- l’accordo;
- l’oggetto;
- la causa;
- la forma.
La forma del contratto è generalmente libera. Tuttavia, in alcuni casi la legge richiede la forma scritta, pena la nullità (ad substantiam).
I contratti possono essere a tempo determinato o indeterminato.
Spesso nel contratto di lavoro è contenuta una particolare clausola mediante la quale i contraenti concordano nel subordinare la definitiva assunzione al positivo esperimento di un periodo di prova (patto di prova) che deve avere forma solenne ed è uno degli elementi accidentali insieme alla condizione e al termine.
LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
In materia di lavoro la libertà contrattuale delle parti subisce notevoli limitazioni, che riguardano principalmente l’assunzione del lavoratore e la durata del rapporto.
Divieto di assunzione a tutela delle donne e dei minori.
L’obbligo di assunzione a favore di categorie privilegiate modalità obbligatorie di assunzione per le quali il datore di lavoro deve avvalersi di appositi uffici e rispettare particolari procedure stabilite dalla legge.
IL MERCATO DEL LAVORO
Il mercato del lavoro è l’incontro della domanda e dell’offerta e si svolge sotto il controllo pubblico.
Il datore di lavoro non è libero di scegliere il lavoratore ma deve rispettare la normativa sul collocamento della manodopera, tramite appositi uffici.
Ad essi è affidato il compito di raccogliere in apposite liste i nominativi dei soggetti in cerca di occupazione e ordinarli in base alle determinate categorie e qualifiche.
Il compito e le funzioni di collocamento precedentemente erano di competenza statale, adesso riguardano le regioni.
Il collocamento è articolato in 2 momenti:
- il primo momento concerne l’obbligo per i lavoratori in cerca di occupazione a iscriversi nell’apposita lista;
- il secondo è incentrato nell’atto di avviamento al lavoro.
L’ASSUNZIONE
Originariamente il datore di lavoro che voleva assumere personale doveva presentare richiesta numerica all’ufficio di collocamento. Nel 1991 una legge ha esteso la possibilità di assunzione per richiesta nominativa. Il datore di lavoro doveva dare il nominativo del lavoratore che intendeva è assumere e aspettare dell’ufficio di collocamento il nulla osta. Dal 1996 è consentito ai datori di lavoro di assumere direttamente i lavoratori senza il preventivo nulla osta, cioè tramite assunzione diretta.
Inoltre l’assunzione può avvenire tramite la borsa telematica del lavoro o tramite le agenzie di somministrazione di lavoro interinale.
I SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO
I LAVORATORI SUBORDINATI
Possiamo dividere i lavoratori subordinato in 4 categorie:
- i dirigenti che si caratterizzano per il forte grado di autonomia decisionale e per le particolari e qualificate funzioni di direzione e gestione. Godono di un trattamento giuridico del tutto tipico;
- i quadri, che sono una categoria istituita di recente. Essa comprende quei prestatori di lavoro subordinato che si collocano in una posizione intermedia tra quella dei dirigenti e quella degli impiegati;
- gli impiegati sono coloro che esercitano in modo professionale un’attività non manuale con funzione di collaborazione tanto che di ordine. Si possono dividere in impiegati di concetto e in impiegati d’ordine;
- gli operai che svolgono attività puramente manuali.
A ciascun lavoratore sono richiesti determinati compiti che prendono il nome di mansioni e in base alle quali vengono stabilite le qualifiche del lavoratore.
OBBLIGHI E DIRITTI DEL LAVORATORE
Come in ogni rapporto giuridico, anche in quello di lavoro subordinato alle parti fanno capo situazioni giuridiche attive (diritti) e passive (obblighi).
GLI OBBBLIGHI DEL LAVORATORE
L’obbligo principale del lavoratore è quello di eseguire la prestazione lavorativa e cioè di mettere a disposizione il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
La prestazione consiste in un’obbligazione di mezzi e ha carattere personale.
Inoltre il lavoratore ha l’obbligo della disciplina e della fedeltà.
Deve anzitutto svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione (quella del buon padre di famiglia), nell’interesse dell’impresa e della produzione nazionale.
E’ tenuto all’obbedienza delle disposizioni per l’esecuzione e la disciplina sul lavoro che gli sono impartite dall’imprenditore.
Ha l’obbligo di fedeltà, inteso come l’astensione da ogni atto che possa nuocere all’imprenditore.
Inoltre non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore e no deve divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da recare danno ad essa o all’imprenditore.
I DIRITTI DEL LAVORATORE. LA RETRIBUZIONE
Il lavoratore vanta numerosi diritti nei confronti dell’imprenditore garantiti e sanciti dalla Costituzione.
Il principale diritto patrimoniale del lavoratore è il diritto alla retribuzione.
La retribuzione è il trattamento economico cui è obbligato il datore di lavoro nei confronti del lavoratore come corrispettivo della prestazione lavorativa svolta.
E’ un elemento necessario del rapporto di lavoro e deve essere proporzionata e sufficiente.
Ci sono 2 forme ordinarie di retribuzione:
- a tempo: la retribuzione è stabilita in ragione del tempo di lavoro. Retribuzione mensile (stipendio) e una retribuzione oraria (salario);
- a cottimo: la retribuzione è determinata tenendo conto del risultato produttivo conseguito.
Salario reale: potere di acquisto del salario (dipende dall’inflazione).
Salario nominale: la quantità di moneta percepita.
GLI ALTRI DIRITTI DEL LAVORATORE
Il lavoratore vanta diritti sindacali, previdenziali e assistenziali.
Il lavoratore ha diritto di prestare la propria attività nel luogo e secondo l’orario di lavoro stabilito, il tempo in più va retribuito come straordinari.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. (art. 36 della Costituzione).
Il lavoratore
Ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi (art. 36 della Costituzione).
I DIRITTI SINDACALI
I lavoratori difendono i loro interessi unendosi in associazioni rappresentative, i sindacati da cui derivano i diritti di libertà dell’associazione sindacale (art. 39 della Costituzione) e il diritto di sciopero (art. 40 della Costituzione).
Statuto dei lavoratori: intervento statale per tutelare la libertà e la dignità del lavoratore e assicurare la libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro.
Lo sciopero è l’astensione totale e concordata dal lavoro di gruppi di lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi. E’ un diritto individuale che si esercita in modo collettivo.
Il lavoratore che aderisce allo sciopero perde la retribuzione per il periodo in cui si è astenuto dal lavoro, ma ha diritto alla conservazione del posto.

OBBLIGHI E POTERI DEL DATORE DI LAVORO
GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Un posto di primo ordine fra gli obblighi del datore di lavoro e quello in materia di tutela delle condizioni di lavoro.
Cioè ha l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Deve inoltre rispettare la dignità e la libertà del lavoratore, come stabilito dallo Statuto dei Lavoratori, ha l’obbligo di prevenire gli infortuni e l’insorgere di malattie professionali, garantendo idonee condizioni igieniche e di lavoro (d. lgs. 626).
I POTERI DEL DATORE DI LAVORO
Gode di una posizione di supremazia all’interno del rapporto di lavoro. I suoi diritti vengono definiti poteri. Di questi possiamo individuarne due tipi principali: il potere direttivo e il potere disciplinare.
Il potere direttivo consiste nel potere dell’imprenditore di organizzare, indirizzare, controllare e disciplinare l’attività lavorativa dei singoli prestatori di lavoro.
Il potere disciplinare nel potere concesso al datore di lavoro di applicare sanzioni al lavoratore che non osservi gli obblighi. Le sanzioni disciplinari sono ritenute pene private.
LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Avviene quando una delle parti non possa più garantire, per un certo periodo di tempo, l’adempimento della propria obbligazione di lavoro. Il rapporto resta quindi sospeso e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e in certi casi ad un particolare trattamento economico, che può corrispondere alla retribuzione o ad una indennità.
Il rapporto di lavoro può essere sospeso ad esempio per infortunio e malattia, congedo di maternità o paternità, servizio militare di leva e sostitutivo civile, richiamo alle armi, congedo parentale, assenze per motivi personali, assenze per adempimento di funzioni pubbliche elettive o sindacali, assenza per sciopero e congedo per malattia del figlio.
LA SOSPENSIONE PER FATTO DEL DATORE DI LAVORO
L’impossibilità del regolare svolgimento del rapporto non è imputabile all’imprenditore, ma a eventi accidentali e imprevedibili, a particolari congiunture economiche o a esigenze di ristrutturazione aziendale.
Per le sospensioni brevi (fino a 60 minuti) è obbligo dell’imprenditore corrispondere la normale retribuzione.
Per le sospensioni di maggiore durata, la legge prevede la Cassa integrazione.
Cassa integrazione ordinaria: ogni qual volta si verifica una sospensione di durata maggiore ai 60 minuti nell’arco della giornata lavorativa.
Cassa integrazione straordinaria: sospensione di particolare gravità e sottoposizione a procedure concorsuali.
LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro subordinato può estinguersi per volontà di uno (recesso) o di entrambi i contraenti (mutuo consenso) o per specifiche previsioni di legge, come la scadenza del termine finale, la morte del lavoratore o per impossibilità sopravvenuta.
Il recesso del lavoratore prende il nome di dimissioni; quello del datore di lavoro vieni definito licenziamento. Solitamente la parte che recede deve dare all’altra preavviso del recesso stesso.
IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Il licenziamento è vietato quando si verificano determinate situazioni previste dalla legge e per un determinato periodo stabilito.
Per licenziare un lavoratore sono necessari la presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Si ha giusta causa quando si verifica una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, oppure da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI
A volte le imprese si trovano ad operare drastici tagli del personale. Vengono introdotti degli ammortizzatori sociali che cercano di attenuare l’impatto sui lavoratori dei licenziamenti.
Il licenziamento collettivo riguarda le imprese con più di 15 dipendenti che intendano effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni, nell’ambito della stessa unità produttiva.
L’imprenditore che intende procedere al licenziamento collettivo è tenuto a comunicare questa sua intenzione ai sindacati per discutere la possibilità di evitare il licenziamento ricorrendo a soluzioni alternative.
L’istituto della mobilità è un sistema per facilitare il passaggio dei lavoratori licenziati a imprese che necessitano manodopera.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
L’art. 2120 c.c. prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto (Tfr).
Consiste in una retribuzione accantonata svolgente una funzione di risparmio forzoso per il lavoratore. Per garantire ai prestatori di lavoro la corresponsione del Tfr anche nell’ipotesi di insolvenza del datore di lavoro è stato creato il Fondo di garanzia per il Tfr alimentato dai datori di lavoro.
LA LEGISLAZIONE SOCIALE
La legislazione sociale del lavoro è un particolare ramo del diritto del lavoro, costituito dai provvedimenti normativi volti a tutelare i lavoratori dipendenti in considerazione della loro posizione di contraenti deboli all’interno del rapporto di lavoro.
Le norme della legislazione sociale possono essere divise in 3 categorie:
Norme preventive: norme che mirano a prevenire il verificarsi di situazioni dannose per il lavoratore.
Norme di assistenza sociale: provvedimenti il cui scopo è di assicurare ai lavoratori di condurre un’esistenza dignitosa.
Norme di previdenza sociale: il cui scopo è di tutelare il lavoratore quando si verificano eventi dannosi che possono far diminuire la sua capacità di lavoro.
IL SISTEMA DELLA PREVIDENZA SOCIALE
La previdenza sociale ha lo scopo di impedire che le conseguenze dell’evento, che può essere di natura sanitaria o economica, ricadano indirettamente sul lavoratore o sul datore di lavoro.
La previdenza sociale realizza i suoi scopi tramite le assicurazioni sociali (Inps, Inail).
IL RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE
Il rapporto giuridico previdenziale è il rapporto che viene ad instaurarsi tra i soggetti dell’assicurazione sociale.
I datori di lavoro sono obbligati a versare periodicamente una somma di denaro (contributi) a favore dell’ente previdenziale.
I contributi sono per una minima parte anche a carico del lavoratore (trattenute).
Le attività che compie la previdenza sociale consistono in prestazioni economiche, cioè in somme di denaro corrisposte al lavoratore per un determinato periodo di tempo (indennità), oppure per tutta la vita (pensioni).

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