Il codice della strada

Materie:Tesina
Categoria:Diritto

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Testo

Le modifiche al Codice della Strada
Dal 13 agosto 2003 sono entrate in vigore a tutti gli effetti quelle modifiche di cui da tempo si sentiva l’esigenza: rafforzamento delle misure atte a garantire maggiore sicurezza durante la circolazione (dall’obbligo degli anabbaglianti accesi durante il giorno nelle autostrade e nelle strade extraurbane all’uso di giubbotti rifrangenti in caso di avaria del veicolo), inasprimento delle sanzioni per le violazioni più gravi (passaggio con il semaforo rosso, mancata precedenza ai pedoni, etc.) e soprattutto l’introduzione della “patente a punti”.
Come funziona la “patente a punti”
Al rilascio della patente ci vengono attribuiti 20 punti.
Se durante i successivi due anni non si subiscono decurtazioni di punteggio, viene attribuito un credito di due punti, e così nei bienni successivi fino ad un max. di 10 punti.
Se si subisce una decurtazione di punti ma nei tre anni successivi non vi sono altre perdite di punti, vengono ripristinati i 20 punti.
Se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano la perdita di punti, ne verranno tolti al max. 15 (purché non sia prevista la sospensione o la revoca della patente)
Se il conducente non viene identificato (es. non si ferma all’alt), i punti vengono tolti al proprietario del veicolo, a meno che questi non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta i dati del conducente. Lo stesso dicasi per le auto intestate a ditte o altre persone giuridiche (associazioni, enti, etc.): se il legale rappresentante non comunica i dati del conducente, subirà in prima persona la decurtazione.
Sono stati istituiti presso autoscuole o altri soggetti autorizzati dei corsi per recuperare i punti perduti (fino ad un max. di 6 – 9 per i conducenti professionali), ma il punteggio non deve essere completamente esaurito.
La perdita totale del punteggio comporta la revisione della patente di guida e l’obbligo di sottoporsi nuovamente all’esame di idoneità tecnica alla guida entro 30 giorni - pena la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida.
Per i neopatentati il raddoppio dei punti nei primi tre anni decorrerà dal 01.10.2003 (patenti rilasciate da tale data) e solo per chi non è titolare di altra patente B o superiore.
Le norme per la conduzione di ciclomotori
Dal 1 luglio 2004 scatterà l’obbligo di targa per i ciclomotori (con il rilascio del certificato di circolazione da parte del D.T.T. ex Uffici Motorizzazione Civile o soggetti autorizzati); la targa sarà personale e verrà conservata in caso di vendita del ciclomotore ma occorrerà comunque registrare il passaggio di proprietà presso i competenti uffici.
Dal 1 luglio 2004 per condurre un ciclomotore il minore dovrà essere inoltre in possesso del certificato di idoneità alla guida (cd. “patentino”); i corsi per conseguirne il rilascio verranno attivati nelle scuole (gratuitamente) e nelle autoscuole e consisteranno in 20 ore di lezioni teoriche ed un esame teorico finale tipo test.
La guida senza “patentino” comporta una sanzione pecuniaria di euro 516,00 ed il fermo del veicolo per 60 giorni.
Dal 1 luglio 2005 anche i maggiorenni non titolari di patente di guida di categoria B o superiore per condurre i ciclomotori dovranno munirsi del cd. “patentino”.
Infine dal 1 luglio 2004 nei ciclomotori nuovi per i quali nel certificato di circolazione (ex certificato di idoneità tecnica) viene fatta espressa menzione, per i maggiorenni sarà possibile trasportare un passeggero; per i ciclomotori “vecchi” occorrerà rivolgersi presso l’ufficio provinciale D.T.T. (ex M.C.T.C.) di Udine che verificherà la compatibilità del mezzo al trasporto di un passeggero e, se l’esame avrà esito favorevole, rilascerà apposito certificato di circolazione con l’indicazione esplicita di tale possibilità.
Per quanto attiene all’inasprimento delle sanzioni, in questa sede si evidenzia solamente che, in alcuni casi, oltre al raddoppio dell’importo ed alla decurtazione di punti (es. circolazione contromano, mancata precedenza, sosta in zona bus o invalidi, uso cellulare, etc.), è prevista
pure la sospensione della patente in caso di recidiva entro 2 anni (es. mancato uso cinture di sicurezza, passaggio con semaforo rosso o con segnalazione di arresto data dall’agente del traffico, etc.) o l’immediato ritiro della patente e la sua sospensione in caso di sorpasso vietato (in incroci, curve, dossi, etc.). Infine per la guida in stato di ebbrezza (a seguito accertamenti sintomatici o con etilometro, o a seguito di rifiuto di sottoporsi a etilometro o analisi ospedaliere), oltre alla denuncia penale (su cui deciderà il tribunale e non più il giudice di pace), ferma restando la sospensione patente, per la restituzione della stessa vi è l’obbligo di sottoporsi a visita medica.
Per quanto attiene i dispositivi di illuminazione, l’obbligo di tenere accesi gli anabbaglianti è previsto sempre per ciclomotori e motocicli, mentre è previsto solo in autostrada e nelle strade extraurbane per gli autoveicoli (quindi in città si possono tenere spenti salvo di sera e in caso di scarsa visibilità per pioggia, nebbia o altro).
In caso di segnalazione di veicolo fermo (ad es. per avaria o per malore), dal 1 gennaio 2004 fuori centro abitato per gli autoveicoli è previsto, oltre il triangolo, l’uso di un giubbotto o di bretelle rifrangenti omologate con decreto ministeriale.
Infine, ferma restando la possibilità di proporre ricorso avverso i verbali alternativamente o al Prefetto o al Giudice di Pace competente territorialmente entro 60 giorni dalla notifica, la legge di riforma del codice della strada ha introdotto l’obbligo di versare una cauzione pari alla metà del massimo della sanzione per i ricorsi depositati presso il Giudice di Pace, cauzione che verrà restituita totalmente in caso di accoglimento del ricorso oppure parzialmente od affatto in caso di soccombenza (es. per un ricorso per sosta su marciapiede si dovranno versare euro 137,55, per autovelox oltre 40 km/h euro 688,28, etc.). In ogni caso il Giudice di Pace non potrà rigettare il ricorso ma “abbuonare” la sanzione accessoria o la decurtazione punti.

Esempio



  


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