I rapporti particolari di lavoro

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto
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Data:17.05.2007
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Testo

I RAPPORTI PARTICOLARI DI LAVORO
I rapporti particolari di lavoro si distinguono da altri contratti da minori vincoli per le aziende e da maggiore flessibilità.
Decreto legislativo n. 30 del 2003 il mercato del lavoro.
Con l’entrata in vigore del decreto 276/03 sono entrati in vigore i contratti di somministrazione di lavoro; al lavoro intermittente; al job sharing (lavoro ripartito).
I CONTRATTI DI FORMAZIONE
Il contratto di formazione e lavoro (CFL) è un contratto finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani tra i 16 e i 32 anni.
La riforma Biagi sostituisce i CFL con i contratti di inserimento (CDI).
Il contratto di inserimento è finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro di persone appartenenti a fasce deboli o persone giovani, tra i 18 e i 29 anni. Questi contratti devono avere una durata non inferiore ai 9 mesi e non superiore ai 18 mesi; e devono avere forma scritta.
L’apprendistato è un rapporto di lavoro con il quale l’imprenditore si obbliga a impartire all’apprendista l’insegnamento necessario perché possa diventare lavoratore qualificato.
Questo rapporto di lavoro viene rinnovato dalla riforma con la previsione di tre tipologie:
• L’apprendistato formativo riguarda i giovani che hanno compiuto 15 anni. Ha una durata non superiore ai tre anni, ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Ù
• L’apprendistato professionalizzante riguarda i giovani tra i 18 e i 19 anni ma in presenza di un diploma di istruzione professionale. È finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base.
• L’apprendistato di specializzazione riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni, è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di alta formazione.
Il tirocinio formativo o stage è un’esperienza lavorativa che riguarda gli studenti della scuola secondaria o università e ha funzione orientativa e formativa. Consente l’attribuzione di crediti formativi.
IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
è un contratto di lavoro con il quale un lavoratore viene assunto e retribuito da un’agenzia specializzata nella fornitura di prestazioni lavorative, che provvede a smistarle presso le imprese utilizzatrici per esigenze lavorative di carattere temporaneo.
Questo rapporto di lavoro è caratterizzato da due contratti: uno tra l’agenzia somministratrice e l’impresa utilizzatrice, l’altro è stipulato tra il l’agenzia e il lavoratore.
L’attività di somministrazione è riservata ad agenzie autorizzate e il contratto deve essere stipulato in forma scritta.
Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time): è caratterizzato da un orario ridotto rispetto a quello normale che viene distribuito nel corso della settimana o del mese. La retribuzione de lavoro part-time è basata al tempo della prestazione lavorativa.
Part-time orizzontale orario ridotto tutti i giorni lavorativi;
Part-time verticale orario pieno in alcuni giorni della settimana.
Il lavoro a progetto: è un rapporto di collaborazione con il quale un lavoratore si impegna a fornire, con gestione autonoma, un’opera o un servizio, stando alle coordinazioni del committente.
Il lavoro a progetto ha sostituito il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co) – grazie alla riforma Biagi del decreto 276/03.
Le caratteristiche di questo contratto sono l’autonomia del collaboratore nella gestione del progetto, l’irrilevanza del tempo impiegato, la coordinazione con l’organizzazione dell’azienda.
Deve essere redatto in forma scritta. Il collaboratore ha l’obbligo di non svolgere attività in concorrenza.
Il compenso dei lavoratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito.
Le collaborazioni sono rapporti di lavoro definiti parasubordinali cioè che non ci sono vincolo di orario, e il suo lavoro deve essere finalizzato alla costruzione del progetto.
Il contratto di lavoro intermittente (job on call) è un rapporto di lavoro con il quale un lavoratore dà la propria disponibilità a un datore di lavoro che può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le esigenze dell’impresa.
Questo contratto è caratterizzato dallo svolgimento di prestazioni discontinue. Tanto è vero che il lavoratore che garantisce la propria disponibilità, ha diritto a un’indennità di disponibilità mensile.
Il lavoro ripartito (job sharing) significa la divisione in part-time di un unico posto di lavoro tra 2 o più lavoratori obbligati in solido allo svolgimento della prestazione lavorativa. Essi vengono retribuiti in maniera proporzionata al lavoro prestato.
Il lavoro ripartito presenta grandi vantaggi per le imprese:
• riduzione dell’assenteismo sul osto di lavoro;
• l’unico contratto fa sì inoltre che il numero dei dipendenti risulta inferiore a quello reale.
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