i diritti reali e il possesso

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Testo

I DIRITTI REALI E IL POSSESSO…
Il diritto soggettivo è il potere che una norma giuridica conferisce ad un soggetto per la tutela di un suo interesse riconosciuto dall’Ordinamento Giuridico.
I diritti soggettivi possono essere pubblici o privati. Quelli privati si dividono a loro volta in diritti non patrimoniali e diritti patrimoniali.
I DIRITTI PATRIMONIALI sono quei diritti che riguardano interessi economici del singolo e sono direttamente valutabili in moneta. Essi comprendono:
- DIRITTI REALI: cioè diritti patrimoniali che consistono in un potere che si esercita direttamente e immediatamente su una cosa; sono assoluti, cioè si possono far valere su tutti (erga omnes).
DIRITTI di CREDITO o OBBLIGAZIONI: cioè diritti patrimoniali che consistono nella pretesa di un soggetto (creditore) affinchè un altro soggetto (debitore) tenga un certo comportamento (prestazione) consistente nel dare, fare o non fare qualcosa a suo favore. Sono diritti relativi perché il creditore può far valere il suo diritto solo verso il debitore.
I CARATTERI DEI DIRITTI REALI…
Il più importante tra i diritti reali è il diritto sulla cosa propria, ovvero il diritto di PROPRIETA’.
A questo si è affiancata da poco la multiproprietà (più persone proprietarie dello stesso bene).
Vi sono poi i diritti sulla cosa altrui, detti diritti PARZIALI o MINORI che possono essere:
-DIRITTI di GODIMENTO, ovvero delle limitazioni dell’altrui diritto di proprietà, come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la superficie, l’enfiteusi e le servitù prediali;
-DIRITTI di GARANZIA, cioè assoggettamento della cosa al soddisfacimento esclusivo di un diritto di credito, come pegno e ipoteca.
P.S.
USUFRUTTO = diritto reale di godere di un bene altrui e dei suoi frutti senza modificarne la destinazione economica.
USO = diritto reale su un bene altrui in virtù del quale il titolare ha facoltà di goderne i frutti.
ABITAZIONE = diritto di abitare in una casa.
SUPERFICIE = il proprietario ha diritto di fare e mantenere sul suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà.
ENFITEUSI = affitto di un terreno (fondo) per tutta la vita al fine di coltivarlo tramite il pagamento di un canone.
SERVITU’ PREDIALI = è il peso imposto su un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
PEGNO = è costituito a garanzia dell’obbligazione del debitore o da un terzo per il debitore. Si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che gli garantisce completa disponibilità della cosa.
IPOTECA = diritto che attribuisce al creditore il potere di espropriare un bene vincolato a garanzia del suo credito.

CARATTERI…
-PATRIMONIALITA’: sono direttamente valutabili economicamente;
-IMMEDIATEZZA: carattere specifico dei diritti reali, che hanno per oggetto immediato la cosa. Il titolare può esercitare su questa il suo potere direttamente, senza la collaborazione di un altro soggetto; questo potere immediato è detto Signoria;
-ASSOLUTEZZA: potere che si può far valere verso tutti; gli corrisponde un lato passivo (dovere generale) verso tutti;
-TIPICITA’: i diritti reali sono quelli espressamente previsti e citati nel codice civile e quindi i privati non possono crearne di nuovi. Sono in numero chiuso, a differenza dei diritti di credito che hanno un’autonomia privata;
-DIRITTO DI SEGUITO: facoltà attribuita al titolare di un diritto reale su cosa altrui di seguire idealmente il bene oggetto di proprio diritto e di far valere questo diritto verso qualsiasi soggetto che ne diventi successivamente proprietario.
I Diritti Reali sono disciplinati nel libro III e in parte del VI del Codice Civile.

IL POSSESSO…
Mentre la proprietà è un diritto, il possesso è una situazione di fatto.
Esso si può definire come il potere di fatto che un soggetto esercita su una cosa come proprietario o comunque come titolare di un altro diritto reale nei confronti della stessa. Si definisce una situazione di fatto perché il soggetto ha la disponibilità materiale di un bene e si comporta come titolare di un diritto reale, indipendentemente dal fatto che lo sia o meno.
Es. proprietario derubato da un ladro => titolarità del diritto reale è del derubato ma il ladro ne ha il possesso.
TUTELA DEL POSSESSO…
L’Art 1140 e segg. Prendono in considerazione il possesso come situazione di fatto e tutelano questa situazione anche se non coincide con quella di diritto, sotto un duplice profilo:
-attribuisce al possesso effetti giuridici molto importanti;
-difende e tutela fortemente il possesso accordando al possessore un’immediata ed efficace protezione che può arrivare a contrastare, in via provvisoria, con le legittime pretese del proprietario.
Il possesso è tutelato a prescindere dalla titolarità del diritto perché:
-normalmente situazione di diritto e situazione di fatto coincidono e, tutelando il possesso si tutela, indirettamente, la titolarità. L’ordinamento giuridico quindi prende prima atto di un dato di fatto e poi ne verifica i diritti ad esso collegati.
-la mancanza di tutela della situazione di fatto autorizzerebbe i cittadini a farsi giustizia da soli nel rivendicare i loro diritti, minacciando la pacifica convivenza civile.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL POSSESSO…
Il possesso si compone di due elementi:
-Elemento Materiale (corpus possessionis), cioè l’esercizio di fatto di un potere sulla cosa. Se i poteri di fatto corrispondono al contenuto del diritto di proprietà si parla di possesso propriamente detto; se invece corrispondono a uno degli altri diritti reali minori si parla di quasi possesso.
-Elemento Psicologico (animus possidendi), cioè l’intenzione di esercitare sulla cosa un diritto di proprietà o un altro diritto reale.

L’Art. 1140 del Codice Civile dice che: “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
LA DETENZIONE…
La detenzione consiste nel tenere la cosa nella propria immediata disponibilità materiale con l’implicito riconoscimento di un preminente diritto altrui su questa ma senza l’intenzione di esercitarvi un diritto di proprietà o un altro diritto reale.

Tanto nel possesso quanto nella detenzione vi è un soggetto che ha la disponibilità materiale della cosa (corpus possessionis) ma nella detenzione l’elemento psicologico è l’animus detinendi , cioè il riconoscimento che un altro soggetto ha diritto preminente sulla cosa.
Non si ha detenzione da parte di chi tiene una cosa presso di se senza saperlo e quindi senza volerlo. La detenzione si collega sempre al possesso mediato: di fronte a colui che detiene un bene c’è sempre un soggetto titolare di un diritto sul bene stesso e che continua ad esserne il possessore pur possedendo indirettamente, cioè attraverso il detentore.
Art 1140 comma 2: “ si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha detenzione della cosa”.
Si può detenere sia per ragioni di servizio nell’interesse altrui che nell’interesse proprio. La detenzione non produce gli effetti giuridici del possesso ed è tutelata più limitatamente.
SPECIE E DISCIPLINA DEL POSSESSO…
Il possesso può essere legittimo, quando chi possiede è anche titolare del diritto corrispondente, o illegittimo in caso contrario.
Nel caso di possesso illegittimo si fa distinzione tra possesso di buona fede (il possessore ha la convinzione ragionevole, anche se errata, di essere titolare anche del diritto reale) e possesso di male fede (il possessore è consapevole di ledere l’altrui diritto).
Possesso Di Buona Fede: (Art 1147)
-il possessore ignora di ledere l’altrui diritto;
-basta che vi sia stata al momento dell’acquisto;
-essa non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave (reato di incauto acquisto=>acquisto in circostanze tale che la minima avvedutezza sarebbe bastata a dargli la convinzione di acquistare da persona diversa dal proprietario).
-la buona fede è presunta finchè non sia dimostrata la mala fede.
Possesso Di Mala Fede:
il possesso che non ha le qualifiche stabilite dalla legge per la buona fede.
Il possesso di buona fede può essere titolato o fondato su titolo quando il suo acquisto sia avvenuto in forza di un titolo che sia in linea di principio idoneo all’acquisto del corrispondente diritto; il titolo è un negozio giuridico traslativo (contratto,…) sebbene inefficace poiché proveniente da persona diversa dal proprietario.
In caso opposto, quando cioè il possesso si basa su fatti o atti giuridici che di per sé non ne giustificano l’acquisto , si parla di possesso non titolato.
ACQUISTO E PERDITA DEL POSSESSO…
Il possesso si acquista nel momento in cui si inizia a esercitare in concreto il potere di fatto su una cosa con l’animus possidenti, a patto che l’esercizio di tale potere non dipenda solo dall’altrui tolleranza. (Art. 1144).
Si acquista il possesso in modo originario quando si dispone materialmente di un bene, cominciando ad esercitare su di esso un potere di fatto (cose abbandonate…);
si acquista invece in modo derivativo quando avviene la consegna materiale di un bene da un soggetto possessore ad un altro.
Il possesso si perde nel momento in cui viene meno uno dei due elementi costitutivi, ossia la disponibilità materiale della cosa o l’animus possidenti.
Quando l’animus possidendi muta in animus detinendi si parla di trasformazione del possesso in detenzione; viceversa si parla di trasformazione di detenzione in possesso.
PRESUNZIONI RELATIVE AL POSSESSO…
Per facilitare l’accertamento del possesso il nostro ordinamento giuridico pone una presunzione relativa di possesso (Art. 1141), stabilendo che si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Il possesso è quindi sempre presunto mentre la detenzione deve essere provata da chi abbia interesse a negare il possesso e le relative conseguenze.
Per verificare la durata del possesso, altre due presunzioni sono state poste dal nostro ordinamento:
-presunzione di possesso intermedio (Art. 1142) = una volta provato il possesso attuale e il possesso in un momento anteriore, si presume vi sia stato possesso continuativo anche nel periodo intermedio.
-presunzione di possesso anteriore (Art. 1143) = la prova del possesso attuale, esercitato in base a un titolo che lo legittimi, fa presumere che si eserciti il possesso a partire dalla data del titolo.
Entrambe le presunzioni sono relative, poiché colui che vi abbia interesse può provare il contrario.

EFFETTI DEL POSSESSO: L’USUCAPIONE…
Dalla situazione di possesso possono derivare effetti giuridici molto importanti, soprattutto quando il possessore non è titolare di un diritto reale.
Non è infatti consentito il protrarsi nel tempo del contrasto tra situazione di fatto e situazione di diritto. In questo caso, la legge pone un’alternativa: o il titolare del diritto torna possessore della cosa, con la conseguente restituzione della cosa da parte del possessore illegittimo; oppure il possessore diventa titolare del diritto.
Quest’ultima ipotesi può dar luogo a due diversi istituti: l’usucapione o l’acquisto della titolarità attraverso la regola “possesso vale titolo”.
LA RESTITUZIONE DELLA COSA AL PROPRIETARIO…
Il proprietario può agire in giudizio per ottenere la restituzione delle cosa di cui abbia perduto il possesso da chiunque la possieda attraverso l’azione di rivendicazione (azione a difesa della proprietà).
Se il proprietario riesce a fornire la prova della titolarità del proprio diritto, il possessore è condannato a restituire la cosa con tutti i frutti che abbia nel frattempo prodotto.
Possessore Di Buona Fede:
-deve restituire i frutti percepiti(raccolti) e quelli che siano andati perduti per sua negligenza, e che siano stati prodotti dopo l’azione di rivendicazione, mentre fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda e i frutti civili fino allo stesso giorno. (Art. 1148);
-ha diritto al rimborso delle spese necessarie per la produzione e il raccolto (Art. 1149) e per le riparazioni (Art. 1150);
-ha diritto al rimborso delle spese per le riparazioni straordinarie e a un’indennità per i miglioramenti apportati;
-ha diritto di ritenzione, cioè di ritenere la cosa come garanzia finchè non gli siano corrisposti rimborsi e indennità (Art. 1152).
Possessore Di Mala Fede:
-deve restituire tutti i frutti prodotti fin dal momento dell’acquisto;
-ha diritto al rimborso delle spese per la produzione e per le riparazioni ordinarie;
-ha diritto al rimborso delle spese straordinarie e a un’indennità per i miglioramenti (nella minima somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore) (Art. 1150 comma 3);
-non ha diritto di ritenzione.
Questi diritti e obblighi del possessore valgono anche in caso di restituzione spontanea al proprietario.
ACQUISTO DEL POSSESSO da PARTE DEL POSSESSORE: USUCAPIONE
L’usucapione o prescrizione acquisitiva è il modo di acquisto originario della proprietà e dei diritti reali di godimento per effetto del possesso (corrispondente al diritto) protratto nel tempo.
I requisiti dell’usucapione sono:
-Il Possesso: deve essere pacifico (senza impiego di violenza),pubblico (non in modo clandestino), continuo (se si protrae nel tempo) e non interrotto (non è stato fatto venir meno ad opera di terzi; interruzione: privaz. Possesso x più di un anno, o azione o atto d’intimazione quando ha riconosciuto il diritto altrui).
-Il Decorso Del Tempo:
-usucapione ordinaria (sufficiente il semplice possesso): 20 anni per i beni immobili, 20 anni per le universalità di beni immobili, 10 anni per i beni mobili registrati;
-usucapione abbreviata (possesso di buona fede, acquisto del possesso in virtù di un titolo idoneo a trasferire la titolarità del relativo diritto reale ma che non l’ha trasferito in concreto, e che il titolo sia stato trascritto nei registri pubblici dei beni immobili o mobili registrati…ad es. dal notaio=> rogito).
Essa si compie in 10 anni per i beni immobili, 10 anni per le universalità di beni mobili e 3 anni per i beni mobili registrati.
C’è poi l’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (Art. 1159), mediante la quale la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni montani o con reddito dominicale esiguo. Essa si acquista in quindici anni per l’usucapione ordinaria, in cinque anni per l’usucapione abbreviata.
Per il calcolo di questi periodi si tiene conto sia del possesso esercitato dal possessore attuale, sia del possesso di colui che glielo abbia trasmesso per causa di morte e dei possessori antecedenti tra i quali vi sia stata la stessa trasmissione.
L’usucapione ordinaria risponde ad una finalità di certezza del diritto, quella abbreviata vuole tutelare colui che in buona fede abbia acquistato un diritto reale da chi non ne era titolare.
Non possono essere oggetto di usucapione i beni del demanio pubblico poiché sottoposti ad un particolare regime giuridico.
UTILITA’ SOCIALE…
La regola del “possesso vale titolo” si giustifica in base a considerazioni di utilità sociale, che esigono che non venga intralciata la circolazione dei beni mobili.
La tutela dell’acquirente possessore di buona fede si estende anche all’ipotesi ce qualcuno abbia alienato il medesimo bene mobile a più soggetti con successivi contratti. L’Art. 11155 del codice civile dice che il conflitto tra più acquirenti di un diritto reale sullo stesso bene mobile viene risolto a favore di quello che per primo ne abbia acquistato il possesso in buona fede anche se il suo titolo è di data posteriore.
La consegna materiale del bene è idonea a configurare l’acquisto del possesso.
TUTELA DEL POSSESSO…
Il possesso è tutelato dall’ordinamento giuridico finchè non risulti il contrario, per esigenze di pace sociale e perché è nell’interesse generale che le cose vengano utilizzate e rese produttive.
La tutela del possessore viene meno solo quando il titolare del diritto agisce nei confronti del possessore con mezzi legali.
Il possesso è tutelato a mezzo di azioni : “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” (Art. 24 Cost.).
L’azione è il mezzo legale per la difesa dei propri diritti e si fa valere davanti all’autorità giudiziaria tramite un procedimento, il Giudizio o Processo, per ottenere l’attivazione concreta della legge.
Azioni a tutela del possesso = azioni possessorie (giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto); ci si può anche avvalere di azioni di nunciazione (comuni alla proprietà e ai diritti reali).
AZIONI POSSESSORIE…
Tutelano solo il possesso; sono:
-azioni di reintegrazione o di spoglio = colui che è stato violentemente o occultamente spogliato del possesso chiede di recuperarlo; il giudice deve ordinare la restituzione della cosa sulla semplice notorietà del fatto e con la massima celerità. L’azione deve essere esercitata entro un anno dallo spoglio e, se esso è clandestino (in assenza del possessore), il termine decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. L’azione è concessa a qualunque possessore e anche a chi ha la detenzione della cosa nell’interesse proprio.
-azione di manutenzione = in caso di spoglio non violento o non clandestino. Colui che è molestato nel suo possesso chiede il mantenimento del pacifico esercizio del possesso medesimo mediante la cessazione della molestia. Il presupposto di quest’azione è la molestia, cioè il disturbo arrecato al possessore nell’esercizio del possesso. L’azione deve essere promossa entro un anno dalla turbativa.
Essa è concessa a chi abbia il possesso pacifico e pubblico, continuo e non interrotto da oltre un anno, e solo quando esso abbia per oggetto un bene immobile o un diritto reale su un immobile o una universalità di mobili.
Anche colui che ha subito uno spoglio violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso con un’azione di manutenzione, se ne sussistono le condizioni.
AZIONI DI NUNCIAZIONE…
La finalità di questo tipo di azioni è di natura cautelare, poiché mirano ad ottenere provvedimenti provvisori atti a prevenire un danno alla cosa, in attesa della pronuncia definitiva data a seguito di un processo di cognizione. Sono:
-azione di denuncia di una nuova opera (Art. 1171), con cui il proprietario, o il titolare di un diritto reale di godimento o il possessore, che abbia ragione di temere che da una nuova opera da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, fa denuncia all’autorità giudiziaria che può: vietare all’autore la continuazione dell’opera e ordinargli di depositare una cauzione; o permettere la continuazione dell’opera ordinando al convenuto di depositare una cauzione.
Per l’esercizio di tale azione l’opera dev ’essere già iniziata ma non ancora terminata né dev’essere trascorso un anno dal suo inizio.
-azione di denuncia di danno temuto , con cui il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento o il possessore ha ragione di temere che da qualcosa già esistente sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso e ne fa denuncia all’autorità giudiziaria che provvederà a ovviare il pericolo e, se necessario, a disporre una cauzione per i possibili danni.

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