Articolo 34

Materie:Appunti
Categoria:Diritto

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Testo

ARTICOLO 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

COMMENTO:
Un ostacolo che limita la libertà, che negativamente incide sull’uguaglianza dei cittadini e alla cui rimozione deve provvedere lo Stato è la mancanza d’istruzione.
L’istruzione gratuita impartita per almeno otto anni, è considerata non solo un diritto, ma un obbligo che genitori e responsabili dei minori sono tenuti ad osservare.
Vi è quindi il riconoscimento di un interesse sociale irrinunciabile a garantire a tutti i cittadini una minima base culturale.
Attualmente questa riforma è stata modificata: la scuola ora è obbligatoria fino al 15° anno di età.
Un altro diritto che viene riconosciuto con l’articolo 34, riguarda i capaci e i meritevoli i quali, se privi di mezzi, devono avere la possibilità di raggiungere i più alti gradi degli studi.
L’ultimo comma della norma in esame lascia prevedere un sistema organico per rendere effettivo tale diritto, ma si tratta di un impegno non ancora attuato, se non in misura molto modesta.
Negli ultimi decenni lo sviluppo dell’istruzione, fortunatamente, ha rappresentato uno dei più profondi mutamenti che si è verificato nel costume dall’unità d’Italia in poi.

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