Materie: | Appunti |
Categoria: | Diritto |
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Data: | 19.01.2006 |
Numero di pagine: | 12 |
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Testo
La scelta dell’adozione
L’importanza delle motivazioni
Avere un figlio adottivo è aprire nella propria famiglia uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale per l’accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con una sua storia, e che ha bisogno di continuarla con dei nuovi genitori, con cui formerà una vera famiglia, come una sua seconda possibilità di vita.
Solo così, partendo dal desiderio di avere un figlio, e costruendovi sopra un percorso personale e di coppia che sia di vera accoglienza, si può iniziare correttamente la strada dell’adozione.
Adottare un bambino straniero
Nel caso dell’adozione di un bambino straniero questo percorso è più articolato ma per molti versi anche più ricco. L’adozione internazionale permette di accogliere a far parte integrante della propria famiglia bambini di altri paesi, con cultura, lingua, tradizioni diverse. Per questo, per tutelarne i diritti, la normativa si fa più complessa, ma oggi offre in cambio la sicurezza sullo stato di abbandono del bambino, una più approfondita preparazione ed un migliore sostegno alle coppie che hanno deciso di intraprendere questo percorso.
L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.
Perché una simile adozione possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane e internazionali. Altrimenti l'adozione straniera non sarà ritenuta valida, e il bambino non potrà nemmeno entrare nel nostro paese. Per di più, in certi casi, l'inosservanza delle leggi sull'adozione può costituire un reato.
Queste disposizioni possono sembrare eccessive, ma sono necessarie per garantire ai bambini abbandonati ed ai loro futuri genitori adottivi un'adozione legalmente corretta, e rispettosa dei diritti di tutti i protagonisti.
L'adozione internazionale ha conosciuto in questi anni un fortissimo sviluppo. Nel 1982 le adozioni di bambini stranieri pronunciate dai Tribunali per i minorenni italiani erano in tutto meno di trecento. Nello stesso periodo venivano registrate più di mille adozioni nazionali. Nel 1991 sono entrati in Italia a scopo di adozione più di duemila settecento minori stranieri, mentre i bambini italiani dichiarati adottabili erano meno di mille.
La tendenza all’aumento nelle adozioni internazionali è stata costante, e ha visto nel 1999 l ingresso in Italia di tremila bambini stranieri adottati, mentre le domande di idoneità all'adozione internazionale sono state più di settemila.
Uno sviluppo così rapido del fenomeno non è riscontrabile solo nel nostro paese, ma lo possiamo rilevare in tutti i paesi economicamente sviluppati. In questi, il miglioramento delle condizioni socio-economiche ha avuto come conseguenza la riduzione del numero dei bambini abbandonati, mentre dall altra parte il calo delle nascite ha fatto aumentare le richieste di adozione. Queste si sono indirizzate così verso l'unica strada possibile, quella internazionale.
IL Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento per garantire insieme i diritti dei bambini e i diritti di chi desidera adottarli, e per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questo patto con la legge 31 dicembre 1998 n.476, le cui norme hanno modificato la legge 4 maggio 1983 n.184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale.
Lo spirito della Convenzione e della legge italiana è basato sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale: l'adozione deve cioè essere l'ultima strada da percorrere per realizzare l interesse di un bambino, quando non ci sia stata la possibilità di aiutarlo all'interno della propria famiglia (ove vi sia) e del proprio paese di origine.
L'adozione internazionale ha quindi una grande valenza civile, ed è uno strumento per arricchire l aspetto multiculturale e multirazziale della nostra moderna società. Essa inoltre costituisce anche un tipo di scelta solidaristica nei confronti dell'infanzia abbandonata nei paesi più poveri. Ma non è l'unico: la legge italiana prevede infatti che gli enti autorizzati a svolgere le pratiche di adozione internazionale si occupino concretamente anche di altri progetti di aiuto e sostegno all'infanzia nei paesi esteri in cui operano.
1ª TAPPA : La dichiarazione di disponibilità
TEMPI: entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve trasmettere la domanda ai servizi socio-territoriali competenti. (vedi. 2ª tappa)
SOGGETTI: coppia
Tribunale per i minorenni
LUOGO: Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA
La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza. Generalmente è presente nel capoluogo di ogni regione, e alcune regioni ne hanno più di uno. (vedi elenco sotto Tribunali per i minorenni )
Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.
Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale. Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano un diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro disponibilità ad adottarne uno. Infatti l istituto dell'adozione ha per fine di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la possibilità di averne una ad un bambino che ne è privo. E non viceversa.
Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice: (Attenzione la documentazione richiesta può variare, si consiglia di contattare preventivamente il Tribunale al quale si vuole inoltrare la richieta)
1. Certificato di nascita dei richiedenti;
2. Stato di famiglia;
3. Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti:
4. Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
5. Certificato rilasciato dal medico curante;
6. Certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga;
7. Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
8. Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.
Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono presentare la dichiarazione di disponibilità:
• le coppie coniugate;
• sposate al momento della dichiarazione di disponibilità (è computabile la precedente convivenza more uxorio per almeno tre anni se documentata);
• non aventi in corso o di fatto alcuna separazione;
• con una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare;
• in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.
Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.
2ª TAPPA: L'indagine dei servizi territoriali
TEMPI: entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.
SOGGETTI: servizi degli enti locali
coppia
LUOGO: il servizio territoriale della propria città di residenza;
ITALIA
I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.
E' chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi come sottoposti ad un esame. I servizi però devono cercare di sondare la loro capacità di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, la loro situazione socio-economica - in maniera discreta- ponendosi "a fianco", e non di fronte agli aspiranti all adozione. E saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per una più approfondita preparazione all adozione.
In questa fase è anche compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.
3ª TAPPA: Il decreto di idoneità
TEMPI: entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi
territoriali
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni
coppia
LUOGO: il Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA
Una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all adozione. E' chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità.
Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.
Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.
4ª TAPPA: Inizia la ricerca
TEMPI: la coppia deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità.
SOGGETTI: Ente Autorizzato
Coppia
LUOGO: una delle sedi dell'ente autorizzato scelto dai coniugi;
ITALIA
La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.
In questa fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l ente opera. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.
Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo OBBLIGATO perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.
5ª TAPPA: L' "incontro" all'estero
TEMPI: non predeterminabili
SOGGETTI: Ente Autorizzato
Autorità Centrale straniera
Commissione per le adozioni internazionali italiana
Coppia
Bambino da adottare
LUOGO: il paese indicato dalla coppia; ESTERO
Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.
L'ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4.
Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili abbinamenti successivi.
Può accadere inoltre che sia l ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall'Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il diniego dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l'incarico di condurre a termine la procedura.
L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.
6ª TAPPA: Il rientro in Italia
TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Commissione per le adozioni internazionali
Ente autorizzato
Coppia
Bambino
LUOGO: ITALIA
Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.
7ª TAPPA: La conclusione
TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni
Coppia
LUOGO: ITALIA; Tribunale per i minorenni della propria regione di residenza.
Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica" che è appena nata.
Area Diritti
L'ADOZIONE INTERNAZIONALE
L'adozione di minori stranieri avviene in base a quanto stabilito dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993.
La coppia che intende adottare un minore straniero residente all'estero deve presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza, chiedendo l'idoneità all'adozione.
Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero è competente il Tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza, ed in mancanza, è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.
Se non ci sono motivi per ritenere la coppia inidonea all'adozione, il Tribunale per i minorenni trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.
I servizi socio-assistenziali degli enti locali sono tenuti ad:
- informare i coniugi circa le procedure relative all'adozione internazionale e gli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche relative all'adozione dei minori stranieri;
- acquisire elementi riguardanti la situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisire ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
I servizi trasmettono al Tribunale per i minorenni una relazione completa di tutti gli elementi raccolti entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
Entro i due mesi successivi e sentiti gli aspiranti genitori, il Tribunale per i minorenni pronuncia un decreto attestante la sussistenza o l'insussistenza dei requisiti per adottare.
Ottenuta l'idoneità i coniugi devono conferire agli enti autorizzati l'incarico di curare la procedura di adozione, o, se autorizzati dal tribunale, possono sbrigare da soli le relative pratiche.
L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione deve:
- informare i coniugi circa le procedure che inizierà e le concrete prospettive di adozione;
- svolgere le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
- raccogliere dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
- trasferire tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro con il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
- ricevere il consenso scritto all'incontro di cui sopra da parte degli aspiranti all'adozione;
- concordare con l'autorità straniera qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione o, in caso contrario, prendere atto del mancato accordo e darne immediata informazione alla Commissione; se richiesto dallo Stato di origine, approvare la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
- informare immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiedere alla Commissione per le adozioni internazionali, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
- certificare la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
- ricevere dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e trasmetterli immediatamente al Tribunale per i minorenni e alla Commissione;
- vigilare sulle modalità di trasferimento in Italia e adoperarsi affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
- svolgere in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
- certificare la durata delle necessarie assenze dal lavoro dei futuri genitori adottivi nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito;
- certificare le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
A questo punto spetterà alla Commissione per le adozioni internazionali autorizzare l'ingresso e la residenza permanente in Italia del minore.
Non é consentito l'ingresso nello Stato a minori che:
- non sono muniti di visto di ingresso rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali;
- non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.
Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
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trascrizione provvedimento di adozione
trascrizione provvedimento di adozione