Adozione ed Affidamento

Materie:Altro
Categoria:Diritto

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Testo

E' disciplinato dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 e consiste nell'affidamento di un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia diversa da quella naturale, a una persona singola, a una comunità di tipo familiare, o nel ricovero in un istituto di assistenza. Ha lo scopo di assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore per il tempo necessario a superare le difficoltà della famiglia d'origine. L'affidamento perciò è sempre temporaneo e comporta, quando è possibile, il reinserimento del minore nella sua famiglia naturale. Quando, invece, la situazione di crisi non è superabile, interverrà la dichiarazione di adottabilità del minore.
In caso di separazione o divorzio il Giudice tenuto ad adottare provvedimenti riguardo ai miniori deve attenersi al criterio fondamentale che è rappresentato dall’ esclusivo interesse morale e materiale dei figli, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a contenere i danni che discendono dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sent. 5714/2002) precisando che la posizione del genitore affidatario non va vista come un “munus” (un regalo) e che la stessa regolamentazione del “diritto di visita” del genitore non affidatario va configurata tenendo conto che anche questo costituisce l’esercizio di un “diritto – dovere” costituzionalmente garantito e posto a carico di entrambi i genitori a norma dell’art. 147 del Codice Civile.
ALCUNI DATI…
Ogni anno l’Istat conduce un’indagine sulle separazioni e una sui divorzi rilevando, presso le cancellerie dei 165 tribunali civili, i dati relativi ad ogni singolo procedimento concluso dal punto di vista giudiziario nell’anno di riferimento.
Il presente lavoro descrive l’evoluzione temporale dei due fenomeni e, in particolare, i vari aspetti relativi ai figli minori affidati, come età, tipologia di affidamento e provvedimenti economici quali il contributo per il loro mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale.
I FIGLI COINVOLTI NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Nel 2003, il 69,5% delle separazioni e il 60,4% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante l’unione. I figli coinvolti nella crisi coniugale dei propri genitori sono 96.031 nelle separazioni e 41.431 nei divorzi. Oltre la metà (il 52,2%) delle separazioni e oltre un terzo (il 36,9%) dei divorzi hanno coinvolto almeno un figlio minore.
In particolare, il 20,6% delle separazioni e il 9,3% dei divorzi hanno interessato matrimoni con più di un figlio minore.
A CHI VENGONO AFFIDATI I FIGLI MINORI
L’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre continua a prevalere rispetto ad altri tipi di affidamento. Infatti, nel 2003 i figli sono stati affidati alla madre nell’84% circa dei casi, sia nelle separazioni sia nei divorzi, con percentuali più elevate nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese.
La custodia esclusivamente paterna è pari al 3,8% negli affidamenti a seguito di separazione e al 5,7% nei procedimenti di divorzio.
FREQUENZA DI VISITA E RESIDENZA
Tra i provvedimenti presi nelle cause di separazione e divorzio, assumono notevole importanza quelli relativi alla frequenza di visita dei figli stabilita nei confronti del genitore non affidatario.
La frequenza di visita dei figli minori stabilita nella maggior parte delle separazioni (53,3%) è fra i due e i sei giorni. Con notevole distacco seguono la visita settimanale (22,2%) e quella giornaliera (15, 8%)
ASSEGNI PER IL MANTENIMENTO
Nella quasi totalità delle separazioni con figli minori (96,2%) è il padre il soggetto erogatore dell’assegno per il loro mantenimento, mentre la madre risulta obbligata soltanto nel 2% circa dei casi.
Nei divorzi la situazione non cambia, essendo l’uomo il soggetto che, quasi in tutte le cause con figli minori, deve versare il contributo per il mantenimento della preole.
Nel 2003 l’importo medio mensile del sostentamento economico a beneficio dei figli minori è stato pari a 460,30 euro nelle separazioni e a 396,5 euro nei divorzi (Tabella 10). L’ammontare del contributo mensile varia, ovviamente, in base al numero di figli minori, oscillando mediamente da 382,6 euro nelle separazioni con un minore affidato a 700 euro nelle separazioni con almeno tre figli minori.
Avere un figlio adottivo è aprire nella propria famiglia uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale per l’accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con una sua storia, e che ha bisogno di continuarla con dei nuovi genitori, con cui formerà una vera famiglia, come una sua seconda possibilità di vita.
Solo così, partendo dal desiderio di avere un figlio, e costruendovi sopra un percorso personale e di coppia che sia di vera accoglienza, si può iniziare correttamente la strada dell’adozione.
Con l'adozione si viene a creare lo stesso vincolo di parentela che sussiste tra genitori e figli legittimi, con tutti i diritti e i doveri che ne derivano. La legge 4 maggio 1983 n. 184, regolamenta l'istituto dell'adozione stabilendo normative distinte per i casi d’adozione di minori, adozione di persone maggiori di età e adozione internazionale.
ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
➢ Quando il rapporto che si crea tra il minore e i genitori adottivi non si sostituisce, ma si aggiunge a quello che il bambino ha con i genitori biologici, è consentita solo in ipotesi tassative.
➢ Quando il minore sia orfano di entrambi i genitori e l'adottante sia un parente entro il sesto grado, oppure, pur non essendo legato al minore da vincoli di parentela, abbia stabilito con quest ultimo un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;
➢ Quando l'adottante è il coniuge del genitore del minore;
➢ Quando sia impossibile l'affidamento preadottivo.
La legge 149/2001 ha apportato modifiche anche per l'adozione in casi particolari. La legge introduce, infatti, fra l'altro, la possibilità per i minori handicappati orfani di padre e madre di essere adottati anche senza l'accertamento dello stato d’abbandono.
L'adozione di minori stranieri da parte di coniugi italiani o di minori italiani da parte di genitori residenti all'estero (sia italiani che stranieri) è regolamentata da apposite norme dalla citata legge 184/1983.
REQUISITI PER L’ADOZIONE
I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/1983 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento e che riteniamo utile riportare perché il suo contenuto interessa più di ogni altro le coppie.
"L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare."

Riguardo all’età, secondo la legge:
➢ la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
➢ la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro.
Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
Ciò vuol dire che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13.
I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale.
Quindi per adottare bisogna:
➢ essere in due;
➢ essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
➢ provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;
➢ non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.
➢ Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
È chiaro che per questi ultimi requisiti non si può procedere, come per i precedenti, con una semplice verifica formale, ma occorre una valutazione più complessa “nel merito”, cioè nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene compiuta dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali.
(legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"). E' diretta ad evitare il dramma dell'abbandono e a ricreare un ambiente familiare sereno per il minore nel cui interesse si agisce.
Quando il bambino, residente in Italia, è privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, viene dichiarato lo stato di abbandono e lo stato di adottabilità da parte del Tribunale per i Minorenni. E’ sempre il Tribunale per i Minorenni che sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Individuata la coppia il Tribunale dispone l’affidamento preadottivo del minore alla famiglia per un anno. Durante questo periodo il bambino e la famiglia vengono seguiti dai Servizi sociosanitari, i quali riferiscono al Tribunale per i Minorenni sullo svolgimento dell’affidamento preadottivo ed assicurano il sostegno necessario. Se l’affidamento preadottivo ha esito positivo, il Tribunale per i Minorenni decreta l’adozione.
IL PERCORSO DELL’ADOZIONE NAZIONALE Prima di presentare la domanda o la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni, è opportuno rivolgersi al Centro Adozioni.
- La domanda di adozione
L’art. 22 della legge 184/1983 (così come modificato dalla legge 149/2001), dispone che la domanda di adozione vada presentata al Tribunale per i minorenni, senza l’osservanza di particolari forme, insieme a vari documenti che riguardano la situazione, anagrafica, penale, le condizioni di salute oltre alla dichiarazione del reddito.
Si possono proporre più domande di adozione a diversi Tribunali, purché se ne dia in ogni caso comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.
I Tribunali possono richiedere copia degli atti presentati dalla parte e anche quelli istruttori riguardanti i coniugi richiedenti agli altri tribunali, e tali atti possono essere trasmessi anche d’ufficio.
La domanda di adozione decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
- L’istruttoria
La valutazione dell’idoneità è duplice: una generale ed astratta riguarda la capacità della coppia ad essere destinataria di una adozione, la seconda riguarda la capacità della coppia ad essere destinataria dell’adozione di un minore specificamente individuato. Quanto ai tempi, il comma 4 dell’art. 22 dispone che le indagini devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, prorogabili una sola volta di altri centoventi con decreto motivato. Infine, il Tribunale non è chiamato a pronunciare un formale decreto di idoneità, poiché la valutazione rimane interna al Tribunale stesso, di conseguenza non si prevede neppure la pronuncia di un formale provvedimento di rigetto in caso di non idoneità.
- La scelta della coppia adeguata per il minore
La scelta della coppia maggiormente idonea a corrispondere agli interessi del minore è rimessa alla discrezionalità dei singoli Tribunali e non è prevista possibilità di impugnazione da parte degli aspiranti all’adozione. Nella prassi solitamente si tiene conto di una serie di fattori quali l’età della coppia (dando la preferenza a coppie più giovani), l’anzianità della domanda, l’eventuale presenza di altri figli in famiglia, del territorio (preferendo coppie residenti in sedi lontane dal luogo in cui vive la famiglia di origine), ma soprattutto si tiene conto dei bisogni specifici del bambino, emergenti dalla relazione sociale.
- L’affidamento preadottivo
Individuata la coppia, il Tribunale pronuncia l’affidamento preadottivo con ordinanza "sentito il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano", oltre al minore (art. 22 comma 6 legge 184/1983 così come modificato dalla legge 149/2001).
La vigilanza sull’affidamento preadottivo è di competenza del Tribunale che si avvale del Giudice Tutelare e dei servizi sociali locali (art 22 ultimo comma).
Il periodo di affidamento preadottivo ha la durata di un anno (art. 25 comma 7 legge 184/1983 così come modificato dalla legge 149/2001), tale termine può essere prorogato di un anno nell’interesse del minore e con ordinanza motivata, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari.
Nel caso, invece, di difficoltà di idonea convivenza non superabili emerse nel corso dell’affidamento preadottivo, si fa luogo ad una revoca dell’affidamento con decreto motivato con il quale il Tribunale deve anche assumere provvedimenti a tutela del minore.
L’art. 25 prevede, inoltre, due ipotesi specifiche di revoca dell’affidamento preadottivo:
➢ morte o incapacità sopravvenuta di uno dei coniugi durante l’affidamento;
➢ separazione tra coniugi.
In entrambi i casi il Tribunale deve valutare la situazione, essendo facoltativa la possibilità di procedere all’adozione. Pertanto verificherà se le modificazioni intervenute nella famiglia affidataria siano tali da far ritenere che essa resti sempre quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
- La vigilanza sull’affidamento
Essa spetta, ai sensi dell’art. 22 ultimo comma, al Giudice Tutelare e ai servizi sociali locali cui spettano i compiti di sostegno psicologico e sociale dal momento in cui sono incaricati dell’affidamento preadottivo.
- Poteri e doveri degli affidatari
Secondo dottrina essi hanno l’obbligo di educare, mantenere ed istruire i minori affidati, così come si ritiene che sussista per gli affidatari la responsabilità per fatti illeciti del minore al pari di quanto accade per l’ affidamento familiare.
Gli affidatari hanno diritto agli assegni familiari ed alle prestazioni previdenziali relative al minore, hanno diritto di godere delle detrazioni ai fini dell’imposta sui redditi e benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, permessi per malattia e riposi giornalieri previsti per i genitori biologici (art. 80 legge184/1983 così come modificato dalla legge 149/2001).
- L’impugnazione del decreto di affidamento preadottivo
L’art 24 legge 184/1983 prevede che il decreto di affidamento preadottivo possa essere impugnato con reclamo alla Corte d’appello. La Suprema Corte ammette anche la possibilità del ricorso in Cassazione.
- La sentenza di adozione ed i suoi effetti
Al termine del periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni dichiara con sentenza l’adozione del minore, sentiti gli adottanti, il minore ultradodicenne o anche di età inferiore se opportuno, il Giudice Tutelare ed i servizi sociali.
La sentenza può essere impugnata entro trenta giorni presso la sezione minorile della Corte d’appello.
Per effetto dell’adozione il minore scioglie ogni legame con la famiglia biologica ed entra a pieno titolo nella nuova famiglia, acquistando lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed assumendo il cognome del padre adottivo.
MODULO DOMANDA ADOZIONE NAZIONALE
Al Tribunale per i Minorenni di _______________
I sottoscritti:

(cognome e nome MARITO)

(luogo, provincia e data di nascita – nazionalità)

(cognome e nome MOGLIE)

(luogo, provincia e data di nascita – nazionalità)

coniugati dal , non separati neppure di fatto e/o conviventi dal ________

(luogo di residenza, provincia, indirizzo e numero telefonico eventuale cellulare)
Chiedono
Ai sensi dell’art. 22, 1° comma, L. 04/05/1983 n. 184, l’adozione di un minore adottabile, o di più minori tra loro fratelli, in età compresa tra_________ e _________ anni
Avvisati che le informazioni assunte per il raggiungimento delle finalità istituzionali di questo T.M. potranno essere trattate in via informatica (L. 675/96), anche per comunicare dati statistici in forma anonima ad altri Enti Pubblici.
Dichiarano
Di non aver presentato in passato altra domanda presso codesto Tribunale:
Di aver presentato a codesto Tribunale precedente domanda in data ____________;
(firme)
(data)
Depositata in Cancelleria
Il
Si allegano i seguenti documenti in carta libera:
1. certificato di nascita di ambedue i dichiaranti (eventualmente sostituito dall’allegato A)
2. certificato di residenza (eventualmente sostituito dall’allegato A)
3. certificato di stato di famiglia (eventualmente sostituito dall’allegato A)
4. (eventuale ) certificato di morte dei rispettivi genitori (eventualmente sostituito dall’allegato A)
5. attestazione del titolo di studio (eventualmente sostituito dall’allegato A nel quale deve essere indicato l’Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio)
6. dichiarazione dei redditi – da effettuarsi esclusivamente sull’ allegato A – indicando se trattasi di importo lordo o netto
7. certificato del casellario giudiziale rilasciato da non oltre 6 mesi
8. certificato di residenza dei rispettivi genitori (Allegato B)
9. consenso scritto dei rispettivi genitori all’adozione al quale deve essere allegata copia di un documento d’identità (Allegato B).
10. certificato di matrimonio ed eventuale certificato storico o documentazione comprovante la convivenza
11. fotografia di entrambi
12. certificato di sana e robusta costituzione psicofisica da effettuarsi presso una struttura pubblica (ASL)
13. analisi mediche (HIV, epatiti, TBC, wasserman) da effettuarsi presso una struttura pubblica (ASL)
14. certificato dei carichi penali pendenti rilasciato da non oltre 90 giorni, dalla Procura della Repubblica del luogo di residenza
15. nel caso si sia già presentata domanda presso questo Tribunale per i Minorenni, allegare: fotocopie del decreto di idoneità rilasciato e delle relazioni sociali.
N.B. La presente domanda deve essere depositata in duplice copia e i documenti allegati devono essere depositati in originale.
NOTIZIE DEL MARITO
Cognome e nome
Nato a prov. Il
Titolo di studio professione
Residente a
Eventuali figli legittimi, naturali ed adottivi, viventi e deceduti nato/i il
GENITORI
padre :
Cognome e nome
Nato a prov. Il
professione
Residente a tel.
Eventuale data di morte
madre :
Cognome e nome
Nato a prov. Il
professione
Residente a tel.
Eventuale data di morte
Sono al corrente del suo desiderio di adottare un bambino?
L’approvano
NOTIZIE DELLA MOGLIE
Cognome e nome
Nato a prov. Il
Titolo di studio professione
Residente a
Eventuali figli legittimi, naturali ed adottivi, viventi e deceduti nato/i il
GENITORI
padre :
Cognome e nome
Nato a prov. Il
professione
Residente a tel.
Eventuale data di morte
madre :
Cognome e nome
Nato a prov. Il
professione
Residente a tel.
Eventuale data di morte
Sono al corrente del suo desiderio di adottare un bambino?
L’approvano
Nel caso dell’adozione di un bambino straniero questo percorso è più articolato ma per molti versi anche più ricco. L’adozione internazionale permette di accogliere a far parte integrante della propria famiglia bambini di altri paesi, con cultura, lingua, tradizioni diverse. Per questo, per tutelarne i diritti, la normativa si fa più complessa, ma oggi offre in cambio la sicurezza sullo stato di abbandono del bambino, una più approfondita preparazione ed un migliore sostegno alle coppie che hanno deciso di intraprendere questo percorso.
L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.
Perché una simile adozione possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane e internazionali. Altrimenti l'adozione straniera non sarà ritenuta valida, e il bambino non potrà nemmeno entrare nel nostro paese. Per di più, in certi casi, l'inosservanza delle leggi sull'adozione può costituire un reato.
Queste disposizioni possono sembrare eccessive, ma sono necessarie per garantire ai bambini abbandonati ed ai loro futuri genitori adottivi un'adozione legalmente corretta, e rispettosa dei diritti di tutti i protagonisti.
L'adozione internazionale ha conosciuto in questi anni un fortissimo sviluppo. Nel 1982 le adozioni di bambini stranieri pronunciate dai Tribunali per i minorenni italiani erano in tutto meno di trecento. Nello stesso periodo venivano registrate più di mille adozioni nazionali. Nel 1991 sono entrati in Italia a scopo di adozione più di duemilasettecento minori stranieri, mentre i bambini italiani dichiarati adottabili erano meno di mille.
La tendenza all’ aumento nelle adozioni internazionali è stata costante, e ha visto nel 1999 l ingresso in Italia di tremila bambini stranieri adottati, mentre le domande di idoneità all'adozione internazionale sono state più di settemila.
Uno sviluppo così rapido del fenomeno non è riscontrabile solo nel nostro paese, ma lo possiamo rilevare in tutti i paesi economicamente sviluppati. In questi, il miglioramento delle condizioni socio-economiche ha avuto come conseguenza la riduzione del numero dei bambini abbandonati, mentre dall’ altra parte il calo delle nascite ha fatto aumentare le richieste di adozione. La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento per garantire insieme i diritti dei bambini e i diritti di chi desidera adottarli, e per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questo patto con la legge 31 dicembre 1998 n. 476, le cui norme hanno modificato la legge 4 maggio 1983 n. 184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale.
Lo spirito della Convenzione e della legge italiana è basato sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale: l'adozione deve cioè essere l'ultima strada da percorrere per realizzare l’ interesse di un bambino, quando non ci sia stata la possibilità di aiutarlo all'interno della propria famiglia (ove vi sia) e del proprio paese di origine.
L'adozione internazionale ha quindi una grande valenza civile, ed è uno strumento per arricchire l’ aspetto multiculturale e multirazziale della nostra moderna società. Essa inoltre costituisce anche un tipo di scelta solidaristica nei confronti dell'infanzia abbandonata nei paesi più poveri. Ma non è l'unico: la legge italiana prevede infatti che gli enti autorizzati a svolgere le pratiche di adozione internazionale si occupino concretamente anche di altri progetti di aiuto e sostegno all'infanzia nei paesi esteri in cui operano.
IL PERCORSO DELL’ ADOZIONE INTERNAZIONALE
1ª TAPPA : La dichiarazione di disponibilità
TEMPI: entro15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve trasmettere la domanda ai servizi socio - territoriali competenti.
SOGGETTI: Coppia; Tribunale per i minorenni
LUOGO: Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA
La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza. Generalmente è presente nel capoluogo di ogni regione, e alcune regioni ne hanno più di uno.
Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.
Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all’ ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale. Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano un diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro disponibilità ad adottarne uno. Infatti l’istituto dell'adozione ha per fine di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la possibilità di averne una ad un bambino che ne è privo. E non viceversa.
Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice:
➢ Certificato di nascita dei richiedenti;
➢ Stato di famiglia;
➢ Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti.
➢ Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
➢ Certificato rilasciato dal medico curante;
➢ Certificati economici: mod. 101 o mod. 740 oppure busta paga;
➢ Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
➢ Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.
Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall' art. 6 della legge n. 184/1983 che abbiamo visto in precedenza.
2ª TAPPA: L'indagine dei servizi territoriali
TEMPI: entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni
SOGGETTI: servizi degli enti locali; coppia
LUOGO: il servizio territoriale della propria città di residenza; ITALIA
I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia. E' chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi come sottoposti ad un esame. I servizi però devono cercare di sondare la loro capacità di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, la loro situazione socio-economica in maniera discreta ponendosi "a fianco", e non di fronte agli aspiranti all’ adozione. E saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per una più approfondita preparazione all’ adozione. In questa fase è anche compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.
3ª TAPPA: Il decreto di idoneità
TEMPI: entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni; coppia
LUOGO: il Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA
Una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all’ adozione. E' chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità.
Il decreto di idoneità può contenere anche, nell' interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.
Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.
4ª TAPPA: Inizia la ricerca
TEMPI: la coppia deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità.
SOGGETTI: Ente Autorizzato; coppia
LUOGO: una delle sedi dell'ente autorizzato scelto dai coniugi; ITALIA
La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.
In questa fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l’ ente opera. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.
Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo OBBLIGATO perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.
5ª TAPPA: L' "incontro" all'estero
TEMPI: non predeterminabili
SOGGETTI: Ente Autorizzato; Autorità Centrale straniera; Commissione per le adozioni internazionali italiana; coppia; bambino da adottare
LUOGO: il paese indicato dalla coppia; ESTERO
Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.
L' ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino terminano con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l' ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando - adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4.
Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l' ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l' abbinamento non si è rivelato rispondente all' interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili abbinamenti successivi.
Può accadere inoltre che sia l’ ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall' Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il diniego dell' ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l' incarico di condurre a termine la procedura.
L' ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.
6ª TAPPA: Il rientro in Italia
TEMPI: non quantificabili, soggettivi: Commissione per le adozioni internazionali; Ente autorizzato; coppia; bambino
LUOGO: ITALIA
Una volta ricevuta dall' ente autorizzato la documentazione sull' incontro avvenuto all' estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l' ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l' adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.
7ª TAPPA: La conclusione
TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni; coppia
LUOGO: ITALIA; Tribunale per i minorenni della propria regione di residenza.
Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l’ eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l' ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi - etnica" che è appena nata.
MODULO DOMANDA ADOZIONE INTERNAZIONALE
(art. 29 bis 1° comma legge 4 maggio 1983 n. 184 e succ. modif.)
Al Tribunale per i Minorenni di _______________
I sottoscritti:

(cognome e nome MARITO)

(luogo, provincia e data di nascita – nazionalità)

(cognome e nome MOGLIE)

(luogo, provincia e data di nascita – nazionalità)

(luogo di residenza, provincia, indirizzo e numero telefonico eventuale cellulare)

coniugati dal , non separati neppure di fatto e/o conviventi dal __________
Avvisati che le informazioni assunte per il raggiungimento delle finalità istituzionali di questo T.M. potranno essere trattate in via informatica (l. 675/96), anche per comunicare dati statistici in forma anonima ad altri Enti Pubblici.
Dichiarano
Di non aver presentato in passato altra domanda presso codesto Tribunale:
Di aver presentato a codesto Tribunale precedente domanda in data ____________;
Di essere disponibili ad adottare uno o più minore/i straniero/i e a tal fine
Chiedono
Di essere dichiarati idonei all’adozione internazionale.
(firme)
(data)
Depositata in Cancelleria
Il
Si allegano i seguenti documenti in carta libera:
1. certificato di nascita di ambedue i dichiaranti (eventualmente sostituito dall’allegato A)
2. certificato di residenza (eventualmente sostituito dall’allegato A)
3. certificato di stato di famiglia (eventualmente sostituito dall’allegato A)
4. (eventuale ) certificato di morte dei rispettivi genitori (eventualmente sostituito dall’allegato A)
5. attestazione del titolo di studio (eventualmente sostituito dall’allegato A nel quale deve essere indicato l’Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio)
6. dichiarazione dei redditi – da effettuarsi esclusivamente sull’ allegato A – indicando se trattasi di importo lordo o netto
7. certificato del casellario giudiziale rilasciato da non oltre 6 mesi
8. certificato di residenza dei rispettivi genitori (Allegato B)
9. consenso scritto dei rispettivi genitori all’adozione al quale deve essere allegata copia di un documento d’identità (Allegato B).
10. certificato di matrimonio ed eventuale certificato storico o documentazione comprovante la convivenza
11. fotografia di entrambi
12. certificato di sana e robusta costituzione psicofisica da effettuarsi presso una struttura pubblica
13. analisi mediche (HIV, epatiti, TBC, wasserman) da effettuarsi presso una struttura pubblica
14. certificato dei carichi penali pendenti rilasciato da non oltre 90 giorni, dalla Procura della Repubblica del luogo di residenza.
15. nel caso si sia già presentata domanda presso questo Tribunale per i Minorenni, allegare: fotocopie del decreto di idoneità e delle relazioni sociali.
N.B. La presente domanda deve essere depositata in triplice copia e i documenti allegati devono essere depositati in duplice copia.
NOTIZIE DEL MARITO
Cognome e nome
Nato a prov. Il
Titolo di studio professione
Residente a
Eventuali figli legittimi, naturali ed adottivi, viventi e deceduti nato/i il
GENITORI
padre :
Cognome e nome
Nato a prov. Il
professione
Residente a tel.
Eventuale data di morte
madre :
Cognome e nome
Nato a prov. Il
professione
Residente a tel.
Eventuale data di morte
Sono al corrente del suo desiderio di adottare un bambino?
L’approvano
NOTIZIE DELLA MOGLIE
Cognome e nome
Nato a prov. Il
Titolo di studio professione
Residente a
Eventuali figli legittimi, naturali ed adottivi, viventi e deceduti nato/i il
GENITORI
padre :
Cognome e nome
Nato a prov. Il
professione
Residente a tel.
Eventuale data di morte
madre :
Cognome e nome
Nato a prov. Il
professione
Residente a tel.
Eventuale data di morte
Sono al corrente del suo desiderio di adottare un bambino?
L’approvano
ALCUNI DATI RIGUARDANTI I DUE TIPI DI ADOZIONE…

APPROFONDIMENTI…
OGGI…
Per essere meno soli, per far entrare a far parte in maniera legale della propria famiglia una persona che è stata utile, vicina, per avere un erede, qualcuno a cui lasciare gli ultimi averi, un cognome, o semplicemente per dimostrare affetto, per ringraziare chi è stato negli anni, come un figlio o un nipote la soluzione potrebbe essere l’adozione di un maggiorenne.

L’adozione di un maggiorenne (art. 291–314 del Codice Civile) è un provvedimento nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva, tramandando il proprio nome e creando così anche rapporti di natura successoria. Va da sé che con l’evolversi della società anche lo scopo e la natura della legge si siano evoluti. Così alla sua naturale funzione nel corso degli anni se ne sono aggiunte altre come l‘assistenza di persone anziane l’adozione di una persona maggiorenne può essere utile anche in caso di anziani che non abbiano una famiglia, di maggiorenni portatori di handicap. Nell’epoca dei divorzi e di famiglie sempre più allargate o miste, con l’adozione di un maggiorenne è possibile ricreare l’unità familiare.

Chi viene adottato acquista uno status assimilabile, ma non coincidente, a quello di un figlio legittimo. Il primo segno tangibile dell’adozione è l’assunzione del cognome. L’adottato assume il cognome di chi lo adotta e lo antepone al proprio. Oltre al cognome l’adottato acquista anche i diritti successori, con una posizione che è assimilata a quella di un figlio concepito durante un matrimonio, entra quindi nell’asse ereditario.
Può adottare un maggiorenne chi abbia compiuto 35 anni e che superi di almeno diciott’anni l’età della persona che si intende adottare, non esistono invece limiti di età massima né per l'adottato né per l'adottante e possono adottare sia le coppie sposate che un’unica persona. Per adottare un maggiorenne è necessario non avere figli, legittimi o legittimati, o che i figli, se presenti siano maggiorenni e consenzienti all’adozione. Nel caso in cui si desideri adottare un maggiorenne e si abbiano figli maggiorenni ma interdetti o non in grado di prendere una decisione del genere, è il tribunale a decidere se concedere o no il consenso all’adozione nell’interesse del figlio legittimo o legittimato. Chi ha figli minorenni invece non può adottare un maggiorenne. Non fa differenza che il figlio minore sia legittimo, legittimato o naturale riconosciuto.
NELLA STORIA, I ROMANI…
L’adozione è un antico istituto giuridico che risale al diritto romano. Essa veniva usata anche allora per motivi prevalentemente successori, allo scopo di modificare i diritti dei discendenti.
Anche gli imperatori se ne sono avvalsi per designare i successori alla dignità imperiale.
Nel codice di Giustiniano, l’adozione si configura come un atto compiuto dai due paterfamilias col consenso dell’adottato; questi acquisisce lo status di figlio legittimo. E si richiede che l’adottante abbia almeno 18 anni più dell’adottato.
Non sempre l’adozione, nel diritto giustinianeo, comporta il distacco dall’adottato dalla sua famiglia d’origine, perché la funzione dell’adozione è quella di assegnare all’adottato diritti successori nei riguardi dell’adottante.
Era prevista anche l’adozione di uno schiavo per renderlo libero.
DI COSA SI TRATTA?
L'adozione a distanza é stata definita dai più come un atto di solidarietà attiva priva di forme di assistenzialismo. Con essa il benefattore desidera affiancare nello studio e nella formazione professionale un bambino che vive in uno dei Paesi più poveri del mondo per favorirne lo sviluppo integrale all'interno dell'ambiente e della cultura locali.
La particolarità dell'adozione a distanza é proprio questa: il minore viene sostenuto con un contributo economico da parte del donatore senza essere sradicato dal proprio contesto familiare, sociale, culturale. Il termine "adozione" é ovviamente usato in senso traslato, in quanto non comporta l'elezione del minore a figlio proprio, mentre la parola "a distanza" sta a significare che il gesto di solidarietà viene portato direttamente nel Paese in cui vive i bambino.
Il fenomeno ha conosciuto negli ultimi dieci anni un clamoroso sviluppo e le associazioni e gli enti nati per promuovere questa nuova forma di cooperazione con il Terzo mondo si sono moltiplicati.
Aumentando vertiginosamente le offerte, si sono fatte più sentite le esigenze di controllo dell'utilizzo dei fondi, di tutela del donatore dagli sprechi, di garantire, in una parola, una maggiore trasparenza. Per ora, il quadro entro cui si muove l'istituto é quello delle Convenzioni internazionali e degli indirizzi in materia di politica dell'infanzia elaborati nel nostro Paese.
In particolare, il principale riferimento é costituito dalla Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, elaborata dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite.
La Convenzione pone infatti al centro il minore con i suoi diritti, tra cui quello di avere una famiglia. L'adozione viene indicata pertanto come lo strumento più adatto ad assicurare al minore tale diritto, ma non deve costituire mezzo di allontanamento del bambino dal contesto socio-culturale in cui vive.
La Convenzione, ratificata dall'Italia nel 1991, impegna inoltre i Ministeri competenti ad elaborare piani d'intervento e di sostegno a favore dell'infanzia per garantire il diritto alla famiglia da parte dei bambini.
Altro punto fermo é rappresentato dalla Convenzione de l'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, approvata nel 1993 e ratificata dall'Italia nel 1998. Nel dispositivo di ratifica si sottolinea come l'aiuto all'infanzia possa efficacemente essere messo in atto "nelle forme della cooperazione internazionale esercitate attraverso le modalità del sostegno a distanza".
Alcune precauzioni da prendere.
Chi desidera adottare a distanza un bambino dovrebbe porre all'organismo le seguenti domande:
➢ In quale contesto s'inserisce l'adozione a distanza e quali sono i referenti in loco (missionari, personale locale)?
➢ In quali Paesi opera l'ente, e da quanto tempo?
➢ L'adozione a distanza riguarda solo il fanciullo, o coinvolge pure la famiglia e la comunità?
➢ I fondi raccolti vengono utilizzati anche per progetti di sviluppo comunitario o per finanziare con il microcredito piccole realtà imprenditoriali?
➢ Qual é l'entità dell'impegno economico? La quota va versata annualmente, semestralmente o mensilmente?
➢ Qual é la durata dell'impegno economico; va sottoscritto un contratto?
➢ Quale tipo d'informazione viene data all'adottante (relazioni, foto, circolari)? E il bilancio dell'associazione o dell'ente é pubblico? Il donatore può averne copia?
➢ L'ente trattiene dalla quota versata una percentuale destinata alle spese di gestione?
➢ La quota versata per l'adozione a distanza può dedursi dalla dichiarazione dei redditi?
➢ Se sì, in quale misura?
Dalle risposte sarà possibile farsi un'opinione dei criteri di trasparenza adottati dall'ente verso il donatore.

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