La Politica dell'Entrata

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LA POLITICA DELL’ENTRATA

LE DIVERSE FORME DI ENTRATA

Le entrate pubbliche sono mezzi finanziari che lo Stato e gli altri enti pubblici acquisiscono per fornire alla Pubblica Amministrazione le risorse necessarie per coprire la spesa pubblica, caricando determinate categorie di cittadini ed il settore privato dell’onere di sottrazione delle risorse. La scelta di come effettuare le sottrazioni vanno fatte tenendo conto delle conseguenze negative che ne possono derivare.

Le entrate possono essere classificate sotto il profilo di incidenza economica come entrate:
- correnti: prelevamento coattivo di reddito prodotto nell’anno dal settore privato e pubblico
- in conto capitale: ricavato dell’alienazione di beni patrimoniali o riscossione di capitali per operazioni finanziarie
- per accensione di prestiti: assorbono il risparmio liquido accumulato dai cittadini, emettendo titoli di debito pubblico

Sotto il profilo della loro fonte come entrate:
- originarie: provenienti da beni che appartengono allo Stato a titolo di proprietà privata o dall’esercizio di imprese industriali
- derivate: provenienti dalle economie private

Sotto il profilo della loro ripetitività nel tempo come entrate:
- ordinarie: si rinnovano regolarmente ad ogni esercizio
- straordinarie: ricorrono in un solo esercizio o in via eccezionale

I prezzi sono entrate di natura non tributaria che lo Stato ritrae da beni di sua proprietà o da proprie imprese. Possono essere:
- privati: ricavi da cessioni di prestazioni e servizi (vendita del prodotto del proprio lavoro)
- quasi privati: ricavi dalla vendita di prodotti influenzati dall’interesse pubblico (vendita di legname delle foreste demaniali)
- pubblici: ricavi delle pubbliche imprese che producono come monopoli (uguali al costo di produzione o superiori per un utile)
- politici: ricavi ottenuti dalle pubbliche imprese ma inferiori al costo di produzione

I tributi sono entrate che gli enti pubblici prelevano da pubblici e privati e si dividono in tasse, imposte e contributi.

La tassa tributo prelevato a carico di chi fa domanda di un servizio divisibile, che copre solo parte del costo del servizio, il resto viene pagato dalla collettività mediante imposte. Si dividono in:
- tasse amministrative: per ottenere il riconoscimento o la concessione di un diritto e per poter esercitare le attività ad esso relative (certificati anagrafici, concessioni di fiere e mercati, bolli, iscrizione nei pubblici registri, tasse scolastiche)
- tasse giudiziarie: per l’esercizio della funzione giurisdizionale (tassa per chi ha perso una causa in tribunale, per gli imputati giudicati colpevoli, per la richiesta di atti riguardanti la tutela di minori ed incapaci)
- tasse industriali: dovute da chi richiede la verifica di determinati prodotti industriali

L’imposta è un prelevamento coattivo di ricchezza destinato a coprire il costo dei servizi generali e parte di quelli speciali (nella misura in cui il costo non è coperto dalle tasse). Sono esempi l’IRPEF, l’IRES, l’IVA.

Il contributo è un prelevamento coattivo di ricchezza a persone che si avvantaggiano particolarmente ad un’opera o un servizio di pubblica utilità poiché residenti nel territorio servito (costruzione di strade, linee metropolitane, fognature, illuminazione).

Si definisce pressione tributaria il rapporto fra l’ammontare dei tributi pagati dai contribuenti in un determinato periodo di tempo e il PIL formatosi nel medesimo arco di tempo. Se all’ammontare dei tributi si aggiungono i contributi per la sicurezza sociale (previdenza, assistenza, sanità), si ottiene la pressione fiscale globale. Il dato che ne esce è la percentuale di reddito nazionale che viene prelevata ogni anno coattivamente; una volta rappresentava il 10%, oggi il 40% in Italia.
In Italia le entrate pubbliche sono in ordine di importanza rappresentate dai tributi, dai prestiti pubblici e dalle entrate originarie.

I PRINCIPI E LE FORME DEL PRELIEVO FISCALE

Il prelievo fiscale è oggetto di riserva di legge perchè così stabilito dalla legge italiana, che precede che i tributi siano istituiti, modificati o aboliti soltanto dal legislatore e non da fonti inferiori ad esso non previste dalla legge.

La capacità contributiva è la possibilità economica di sostenere il peso dei tributi. E’ in base a questo parametro che l’imposta viene applicata alla collettività in maniera più equa, in quanto l’onere del tributo ricade in misura maggiore su chi dispone di una maggiore ricchezza e viceversa.

Il presupposto dell’imposta è l’atto o il fatto al verificarsi del quale la legge ricollega l’applicabilità del prelievo. Da questi atti si può desumere direttamente o indirettamente la capacità contributiva di un soggetto. Esempi sono IRPEF, IVA, ICI e i dazi doganali, che gravano ognuna su un particolare tipo di bene o servizio offerto alla collettività.

Gli elementi dell’imposta sono il soggetto attivo, il soggetto passivo, l’oggetto e l’aliquota. Il soggetto attivo è la Pubblica Amministrazione a cui compete il potere di applicare concretamente l’imposta; il soggetto passivo, detto contribuente, è la persona fisica o l’ente su cui grava l’obbligo di pagare il tributo e le eventuali responsabilità in caso di mancato adempimento; l’oggetto dell’imposta è la ricchezza su cui si applica il prelievo (per esempio l’oggetto del dazio doganale è la merce importata); infine l’aliquota è il rapporto tra l’ammontare dell’imposta e l’ammontare della base imponibile ed è espressa in percentuale.

La fonte dell’imposta è la ricchezza alla quale il contribuente attinge per far fronte al pagamento del tributo. La fonte primaria dell’imposta è il reddito, ma se è troppo oneroso può ricadere sul patrimonio del singolo. L’individuazione della fonte non è importante perchè il soggetto passivo deve in ogni modo adempiere all’onere attraverso qualsiasi mezzo, ma dal punto di vista economico è molto rilevante, poiché a seconda del peso del prelievo sono ben diversi gli effetti che incidono sul reddito o sul patrimonio.

Le imposte indirette colpiscono le manifestazioni immediate della capacità contributiva (reddito o patrimonio); le imposte dirette colpiscono le manifestazioni mediate dalla capacità contributiva, cioè la ricchezza in quanto viene consumata o trasferita. Le imposte generali colpiscono tutti gli elementi di una data manifestazione di ricchezza e li colpisce con la stessa aliquota; le imposte speciali colpiscono solo determinate categorie di redditi, di beni o di attività o tutta la categoria con aliquota differente. Le imposte proporzionali si hanno quando l’ammontare del tributo aumenta in proporzione all’aumentare dell’imponibile, e quindi hanno aliquota costante (IVA); le imposte progressive invece si hanno quando l’ammontare del tributo aumenta in misura più che proporzionale rispetto all’aumentare dell’imponibile, e quindi hanno aliquota crescente (IRPEF).

La progressività si attua aumentando l’ammontare del tributo in misura più che proporzionale rispetto all’aumentare dell’imponibile, fino a che l’aliquota non arriva a comprendere tutta la materia dell’imponibile con un prelievo del 100%. E’ in questo momento che viene arrestata e si stabilisce un massimo oltre il quale l’aliquota rimane costante e l’imposta diventa proporzionale.

Le imposte sui consumi possono avere carattere regressivo in quanto incidono più sui redditi bassi che su quelli medi ed alti. I primi redditi, quelli bassi, infatti vengono interamente consumati, mentre i secondi sono destinati ad essere consumati solo in parte e mai totalmente.

I PRINCIPI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA

Per il principio di universalità dell’imposizione tutti coloro che beneficiano dei servizi dello Stato e hanno capacità contributiva sono tenuti al pagamento dei tributi e non sono ammessi privilegi o esclusioni; grava su tutti i residenti nel territorio dello Stato e anche su chi, non residenti, possiedono nello Stato beni immobili o vi esercitano imprese. Vengono ammesse eccezioni ma non comportano mai l’esonero definitiva dagli obblighi tributari. Le esenzioni fiscali sono ammesse per ragioni di interesse economico collettivo (nuove iniziative produttive, opere di miglioramento agricolo o di bonifica) o per ragioni di giustizia sociale (quando il contribuente non riesce a soddisfare i bisogni primari, prestazioni ospedaliere ecc).

Per il principio di uniformità dell’imposizione tutti i contribuenti devono sopportare il carico dell’imposta in condizioni di eguaglianza, in modo che le reciproche posizioni, dopo il prelievo, rimangano come prima. Un’equa distribuzione del carico tributario può essere intesa come equa distribuzione dei sacrifici o come adeguamento alla capacità contributiva.

Le teorie del sacrificio distinguono:
- sacrificio proporzionale: un prelievo equo comporta per ciascun contribuente un sacrificio proporzionale alla sua ricchezza
- sacrificio minimo: le imposte vengono applicate in modo da arrecare il minimo sacrificio possibile alla massa dei contribuenti collettivamente considerati

Le teorie della capacità contributiva, le più diffuse ed accolte nella Costituzione italiana, prevedono che le imposte devono essere ripartite secondo la capacità economica del singolo, a seconda del reddito, patrimonio, persone a carico, spese per i bisogni primari e condizioni che influiscono sulla situazione economica del soggetto.
- esenzione dei redditi minimi: dispone di mezzi appena sufficienti a garantire la sopravvivenza e non ha capacità contributiva
- discriminazione quantitativa: i redditi più elevati devono essere colpiti con aliquote più alte
- discriminazione qualitativa: occorre considerare l’origine del reddito ed attuare trattamenti differenziati
- adeguazione della situazione personale: occorre tener conto delle condizioni personali del contribuente

L’applicazione dell’imposta deve agire secondo i principi di:
- chiarezza: la regolamentazione dell’imposta deve essere chiara e comprensibile e non deve dar luogo a dubbi interpretativi
- semplicità: il prelievo deve avvenire in modo semplice e arrecare il minore disagio
- efficienza: l’imposta deve colpire la vera materia imponibile e non permettere l’evasione
- economicità: l’applicazione non deve essere complessa e arrecare un costo allo Stato
- Il prelievo deve essere attuato attraverso un procedimento regolato dalla legge, che si divide in:
- accertamento: il credito dell’Amministrazione viene reso certo, comunicato al contribuente e liquidato
- riscossione: gli enti riscuotono il tributo o in caso di inadempimento lo riscuotono forzatamente
- versamento: i tributi vengono consegnati all’ufficio competente

L’accertamento si divide in:
- determinazione dell’imponibile: in modo analitico, ossia rilevando direttamente la materia imponibile mediante la specifica individuazione di tutti i suoi elementi, valutando e documentando secondo i criteri stabiliti dalla legge quanto decretato, con un metodo preciso ma più complesso; oppure rilevandolo desumendolo da elementi esteriori che hanno il valore di indizi attendibili, con un metodo più semplice ma più approssimativo. L’accertamento va effettuato tramite dichiarazione verificata, dove il contribuente dichiara su appositi modelli l’esistenza della materia imponibile, o tramite ufficio, basandosi su indagini fatte di propria iniziativa degli uffici fiscali (applicato quando il contribuente omette la dichiarazione dei redditi)
- liquidazione dell’imposta: si determina l’ammontare dell’imposta dovuta con il sistema di quotità
- notificazione al contribuente: il contribuente viene portato a conoscenza dell’imposta da dovere in modo individuale o collettivo

La riscossione può essere effettuata in diversi modi:
- ritenuta diretta: l’ammontare viene trattenuto sul pagamento del reddito
- ritenuta con rivalsa: l’imposta viene accertata e riscossa a carico del soggetto che corrisponde il reddito, obbligandolo a rivalersene sull’interessato mediante trattenuta (datori di lavoro)
- versamento diretto: prima di presentare la dichiarazione tramite sportello bancario o postale viene versato l’ammontare
- uffici fiscali: l’imposta viene riscossa dallo stesso ufficio che ha effettuato l’accertamento
- bollo: si impone l’uso di carta bollata per gli atti assoggettati al tributo e l’importo va versato a chi ha fornito la carta bollata
- esattori privati: tramite appalto, viene affidato il compito ad esattori retribuiti poi con un aggio calcolato in % dei tributi riscossi
- servizio di riscossione: i contribuenti versano l’imposta alla Riscossione S.p.A. e poi all’Agenzia delle entrate (metodo usato oggi)

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