Bilancio di stato

Materie:Appunti
Categoria:Scienze Delle Finanze

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Testo

LEGGE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Entro il 31 dicembre, dopo l’approvazione della legge finanziaria, il parlamento deve approvare il bilancio: al progetto presentato a luglio devono essere apportate le variazioni necessarie.
È approvato con il procedimento della legge ordinaria: commissioni in sede referente (vietate commissioni in sede deliberante), poi ha luogo la discussione in assemblea, segue il voto. Con l’approvazione in entrambe le camere il bilancio diventa legge. Segue la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale.
Viene considerata una legge soltanto formale, non modifica la legge vigente ma è una legge guida per quanto riguarda il piano politico del governo e un provvedimento di autorizzazione.
Effetti giuridici:
acquistando valore di legge, il bilancio condiziona la validità di tutti gli atti amministrativi i quali sono annullabili se non conformi agli stanziamenti di entrata e di spesa previsti. Inoltre senza l’approvazione del bilancio nessuna norma che abbia attinenza con la finanza pubblica può avere esecuzione.
Bilancio pluriennale: non vincola giuridicamente l’attività del governo, ma lo impegna a rispettare gli indirizzi degli interventi in esso fissati.

ESERCIZIO PROVVISORIO:
con esso il parlamento autorizza il governo a svolgere le attività amministrative nel rispetto degli stanziamenti contenuti nel bilancio in corso di approvazione (in modo tale da non paralizzare l’economia quando al 1° gennaio il bilancio non è ancora stato approvato).
Tale periodo non può essere concesso per un periodo superiore ai 4 mesi. Il governo può effettuare spese in questo periodo, rispetto alla cifra stanziata, nei limiti di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di durata dell’esercizio provvisorio.

L’ESECUZIONE DEL BILANCIO E I CONTROLLI
Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i ministri assegnano tramite decreto di assegnazione, le risorse ai dirigenti generali titolari di centri di responsabilità.
Questi assumono poteri autonomi e sono responsabili dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse finanziarie e strumentali che sono state loro assegnate.
Gestione delle entrate e delle spese pubbliche:
Previsioni di competenza = ricevono esecuzione con l’accertamento delle entrate (amministrazione delle Finanze) e l’impiego delle spese (varie amministrazioni di competenza).
Previsioni di spesa = si verificano con la ricezione del versamento (tesoreria dello stato) e al pagamento della spesa.
L’attività di gestione è sottoposta a controlli.
CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
È un controllo esterno che garantisce l’osservanza dei principi costituzionali, è svolto in modo “neutrale” nell’interesse generale dell’ordinamento giuridico. Il controllo della corte dei conti si esercita in modo preventivo sui decreti e in via successiva sulla gestione e sul rendiconto.
Il controllo preventivo (ha per oggetto atti esistenti ma non ancora verificati) ha l’obiettivo di controllare la legittimità dei decreti e non di valutarne l’opportunità. Verifica se la spesa è conforme alla legge e si riscontra nel bilancio di previsione.
Il controllo successivo sulla gestione (amministrazioni pubbliche) verifica, anche in corso d’esercizio, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni, la rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti dalla legge, i costi, i modi e i tempi dell’azione amministrativa.
Alla fine dell’esercizio la Corte sottopone a controllo il rendiconto generale dello stato.
CONTROLLI INTERNI (collaborativi)
Verificano l’andamento della gestione per rendere possibili i correttivi e ottimizzare l’attività dell’amministrazione.
Viene esercitato dagli uffici centrali del bilancio per i singoli ministeri, e dalla Ragioneria Generale in funzione di coordinamento e vigilanza generale. Assicura che la gestione sia effettuata nell’interesse economico-finanziario dell’amministrazione.
Altro controllo interno ha lo scopo di verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa.
Tale controllo viene effettuato da servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
I risultati della gestione di bilancio vengono esposti alla fine dell’esercizio ne rendiconto generale dello Stato.
Il conto del bilancio fornisce un quadro completo della gestione finanziaria svolta nell’esercizio.
Comprende: le entrate di competenza dell’anno, le spese di competenza dell’anno, la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, le somme versate in tesoreria e quelle pagate, il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo.
Il conto del patrimonio mette in evidenza la situazione patrimoniale dello Stato.
Comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali e le variazioni in aumento o in diminuzione.
Il conto di bilancio ha la stessa struttura del bilancio di previsione.
Nel conto di patrimonio oltre alla distinzione in categorie è introdotta un’ulteriore distinzione che consente di individuare quali beni siano suscettibili di utilizzazione economica.
Il rendiconto viene elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato. Esso è soggetto al controllo della Corte dei Conti, che si manifesta mediante il giudizio di parificazione.
Il rendiconto viene approvato dal parlamento e il relativo disegno di legge viene predisposto dal Ministro dell’Economia; insieme al rendiconto dev’essere presentata una relazione della Corte dei conti che contiene una valutazione generale.

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