articoli sul bilancio dello stato italiano

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Categoria:Scienze Delle Finanze
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Testo

Il bilancio dello Stato è un documento giuridico - contabile, avente forza di legge, nel quale vengono riportate tutte le spese e le entrate pubbliche relative a un determinato periodo di tempo, della durata di un anno (bilancio annuale) o di più anni (bilancio pluriennale); è un documento giuridico in quanto viene presentato dal Governo e approvato dal Parlamento, contabile in quanto vengono inserite tutte le entrate e le spese dello Stato.
Il bilancio si può distinguere in bilancio preventivo e in bilancio consuntivo a seconda del periodo che assume a riferimento nella rilevazione delle entrate e delle spese.
Il bilancio preventivo fa riferimento all’attività finanziaria che dovrà essere realizzata posteriormente. Esso quindi si basa su entrate e spese che si ritiene di realizzare in un dato anno finanziario (ad esempio entro il 31/12/04 deve essere approvato il bilancio preventivo per l’anno 2005).
Il bilancio consuntivo, invece, fa riferimento all’attività finanziarie che si è appena conclusa, della quale si registrano i risultati. Esso riporta le entrate e le spese relative all’anno finanziario appena conclusosi e assume rilevanza per riscontrare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto era stato a suo tempo preventivato (ad esempio entro il 30/06/05 verrà controllato il bilancio consuntivo dell’anno 2004).
Il bilancio dello stato può essere classificato anche in:
- bilancio di competenza;
- bilancio di cassa.
Il bilancio di competenza prende in considerazione le entrate accertate ma non ancora riscosse e le spese impegnate ma non ancora effettuate, mentre il bilancio di cassa considera le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente effettuate in un determinato anno finanziario dal punto di vista fisico.
In questo modo possiamo avere quattro tipi di bilancio (annuale) che fanno riferimento al periodo con cui le operazioni finanziarie si riferiscono:
• Bilancio preventivo di competenza esso registra le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare in un anno finanziario.
• Bilancio preventivo di cassa esso registra le entrate che si prevede di riscuotere e le spese che si prvede di di pagare in un annofinanziario.
• Bilancio consuntivo di competenza esso registra le entrate che risultano essere state accertate e le spese che risultano essere state impegnate nell’anno finanziario appena conclusosi.
• Bilancio consuntivo di cassa esso registra le entrate che risultano essere state riscosse e le spese che risltano essere state pagate nell’anno finaziario appena conclusosi.
Il bilancio deve essere redatto secondo sei ed importanti principi:
1) Principio dell’universalità: tutte le entrate e tutte le spese devono trovare espressione bilancio, di qualunque ammontare esse siano.
2) Principio della integrità: le entrate e le spese devono essere scritte nel loro intero ammontare, vale a dire al lordo.
3) Principio della unicità: fra le singole entrate e le singole spese non devono esistere collegamenti, nel senso non ci devono essere entrate o spese di scopo.
4) Principio della veridicità: le entrate e le spese devono rappresentare correttamente la realtà sia sul piano della chiarezza sia sul piano della valutazione.
5) Principio di specializzazione: le entrate e le spese sono classificate in un determinato modo; le entrate sono suddivise in entrate ordinarie e straordinarie mentre le spese sono suddivise in spese conto corrente e conto capitale.
6) Principio della pubblicità: il bilancio deve essere portato a conoscenza della collettività attraverso i mezzi adeguati (viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale come una legge ordinaria).
LA NORMATIVA COSTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO
La normativa italiana in tema di bilancio dello Stato è la diretta applicazione di alcuni principi generali fissati dalla Costituzione. Infatti essa predispone 4 articoli: art. 72-75-81-100.
Art. 72: l’ultimo comma dell’articolo 72 prevede le fasi di discussione e approvazione del bilancio, preventivo e consuntivo, che devono avvenire seguendo la procedura normale; cioè con un esame in sede referente da parte di una commissione di cui segue l’approvazione in aula, prima articolo per articolo e, infine, il voto complessivo sulla legge.
Art. 75: il secondo comma dell’articolo 75 regola la non ammissibilità di referendum per le abrogazioni di leggi tributarie e di bilancio, in modo tale di evitare danni all’equilibrio finanziario dello stato.
Art. 100: il secondo comma dell’articolo 100 dispone che gli atti del Governo in esecuzione del bilancio dello Stato debbano essere sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti.
Art.81: questo articolo delinea i caratteri generali della legge di approvazione di bilancio ponendo contenuti e limiti. In questo articolo è presente:
- Il principio di annualità: le camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo; viene sancito il principio di annualità del bilancio, sia preventivo sia consuntivo.
- L’Esercizio provvisorio: nei casi in cui il bilancio preventivo non fosse stato approvato prima dell’inizio del nuovo anno finanziario, la legge concede l’esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a 4 mesi. L’esercizio provvisorio è un istituto predisposto allo scopo di evitare che la gestione finanziaria pubblica possa paralizzarsi; deve essere disposto mediante legge ordinaria concessa dal Parlamento al Governo.
- Il divieto di nuovi tributi nella legge di bilancio: il terzo comma prevede che non possono essere stabiliti nuovi tributi e nuove maggiori spese in sede di approvazione del bilancio.
- L’obbligo di copertura delle leggi spesa: il quarto comma stabilisce l’obbligo di indicare i mezzi per far fronte a ulteriori spese non previste nel bilancio; questo obbligo è stato istituto allo scopo di evitare l’aumento indiscriminato della spesa pubblica.
Da questo articolo si evince che la legge di approvazione del bilancio è una legge formale ma non sostanziale; essa, infatti, pur possedendo la “forma” della legge (dovendo essa seguire l’iter legislativo regolare) non ne ha la “sostanza”, poiché non può porre norme nuove né modificare o abrogare quelle esistenti.
Oltre agli articoli della Costituzione, negli ultimi decenni sono state approvate le seguenti disposizioni:
• Legge 1 marzo 1964, n. 62 (Riforma Curti): con essa si è voluto imprimere al sistema di bilancio un ruolo più dinamico facendo coincidere, a partire dall’esercizio 1965, l’anno finanziario con l’anno solare ( in precedenza esso decorreva dall’1 luglio al 30 giugno dell’anno solare successivo); essa eliminò la distinzione fra entrate e spese ordinarie e straordinarie, istituendo una nuova classificazione delle entrate e delle spese.
• Legge 5 agosto 1978, n. 468: essa introduce la legge finanziaria; il bilancio pluriennale (programmatico); il bilancio annuale di cassa, che si affiancava a quello di competenza.
• Legge 23 agosto 1988, n. 362: essa introduce il documento di programmazione economico-finanziaria; il bilancio annuale e il bilancio pluriennale a legislazione vigente; riduce le materie di competenza della legge finanziaria, rendendola più “snella” e affiancando a essa le leggi di settore.
CONTENUTI DELLA LEGGE DI RIFORMA DEL 1978
1)La legge finanziaria: questa legge ha lo scopo di “adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici”, ma nel corso del tempo essa è stata interpretata come un specie di “serbatoio”, in cui si sono riversate tutte le modifiche in materia di entrate e spese, dato che non potevano trovare accoglimento nella legge di approvazione del bilancio.
2)Il bilancio pluriennale: con la legge del 1978 è stato introdotto il bilancio pluriennale programmatico, che espone i dati relativi alle entrate e alle spese tenendo conto dei dati esistenti nel momento in cui viene redatto e delle norme in materia contabile che si prevede saranno approvate nell’immediato futuro.
Il bilancio pluriennale è espresso in termini di sola competenza; prevede la situazione economica dello stato per un periodo minimo di tre anni e un massimo di cinque; attualmente esso è redatto per un triennio; ogni anno viene aggiornato spostandone la decorrenza in avanti di un esercizio e, inoltre, è impostato per grandi aggregati, come ad esempio la spesa globale, dato l’impossibilità di esporre nel dettaglio le singole voci di entrata e di spesa per motivi di elasticità dello stesso bilancio.
3)Il bilancio annuale di cassa: si è introdotto il bilancio annuale di cassa, a integrazione del bilancio di competenza. Dal 1978, infatti, il bilancio statale diventa giuridicamente di “tipo misto”, cioè sia di competenza sia di cassa.
CONTENUTI DELLA LEGGE DI RIFORMA DEL 1988
1)Modifica alla legge finanziaria: la legge finanziaria approvata nel 1978 era denominata finanziaria omnibus, in quanto legge “raccoglitutto”, cioè accoglieva tutte le modifiche in materia di entrate e di spese. Con la legge del 1988 la legge finanziaria non ha più il potere di introdurre nuovi tributi né può disporre nuove maggiori spese. Essa può apportare variazioni alle aliquote dei tributi esistenti, modificare le detrazioni d’imposta e il ricorso massimo al mercato finanziario. La legge di riforma ha anche introdotto le leggi di settore, atti normativi a carattere formale e sostanziale elaborati dai diversi settori dell’esecutivo. I disegni di legge di settore devono essere presentati entro il 15 novembre di ciascun anno per essere approvati nel corso dell’esercizio a cui fanno riferimento; si possono approvare anche al di fuori della sessione di bilancio e, inoltre, il Senato e la Camera possono lavorare contemporaneamente, approvando più leggi di settore, risparmiando tempo.
2)Il documento di programmazione economico - finanziaria: questo documento integra le previsioni a medio termine definendo gli obiettivi di sviluppo del reddito e dell’occupazione; esso espone anche il fabbisogno finanziario occorrente a fronteggiare gli impegni di spesa e il deficit programmato.
3)Il bilancio pluriennale a legislazione vigente: questa versione del bilancio pluriennale prevede i prossimi tre anni basandosi sui dati che esistono nel momento in cui viene redatto. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente deve essere presentato alle camere entro il 30 settembre di ogni anno, unito al bilancio programmatico e alla legge finanziaria.
4)Il bilancio annuale di previsione e il rendiconto generale: il bilancio di previsione viene predisposto ogni anno e redatto in termini sia di competenza sia di cassa. In tale documento sono riassunte sia le previsioni di impegno e di accertamento (bilancio di competenza) sia le previsioni di pagamento e riscossione (bilancio di cassa) relative all’anno successivo. Esso è disposto in modo da indicare:
- l’ammontare delle spese che si prevede di impegnare e delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento;
- l’ammontare delle spese che si prevede di liquidare e delle entrate che si prevede di incassare nello stesso periodo.
Il bilancio di previsione è costituito da tre parti distinte:
1. uno stato di previsione delle entrate;
2. tanti stati di previsione delle spese in relazione al numero dei ministeri (21);
3. un quadro generale riassuntivo, che riporta la sintesi dei risultati di bilancio.
Lo schema di disegno di legge relativo al bilancio di previsione annuale deve essere presentato dal Governo in Parlamento, entro il 31 luglio dell’anno precedente al quale esso fa riferimento.
Il rendiconto generale: esso espone i risultati della gestione relativa all’esercizio finanziario che si è appena concluso. Esso è costituito da due parti:
• Il conto del bilancio, che illustra i risultati della gestione finanziaria dell’anno di riferimento;
• Il conto del patrimonio, che illustra la situazione patrimoniale dello Stato;
Dopo la sua definizione, esso viene sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei Conti e successivamente presentato per la discussione e l’approvazione con legge ordinaria al Parlamento.
Il disegno di legge, una volta approvato dal Consiglio dei Ministri, passa al giudizio delle Camere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a cui esso fa riferimento.
Le relazioni accompagnatorie al bilancio
Entro il 30 settembre il Governo deve predisporre una dettagliata relazione revisionale e programmatica. In tale documento vengono indicati gli indirizzi della politica economica e i conseguenti obiettivi programmatici, dimostrando principalmente l’entità delle risorse disponibili e gli impegni economico-finanziari, previsti nel bilancio pluriennale dello Stato.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del Tesoro e il Ministro del Bilancio, sono tenuti a predisporre la relazione generale sulla situazione economica del paese, riportando la dinamica dei principali aggregati economici (reddito, occupazione, consumi,risparmi, ecc.).
La classificazione delle entrate
Le entrate pubbliche sono distinte in:
- titoli: secondo la fonte da cui provengono;
- categorie: a seconda della loro natura; (emissione di titoli del Tesoro)
- rubriche: a seconda dell’organo amministrativo che effettua l’accertamento;
- capitoli: fanno parte di una suddivisione delle categorie, e si distinguono a seconda dell’oggetto.
I titoli sono quattro:
Titolo I (entrate tributarie): suddiviso in 6 categorie;
Titolo II (entrate extra-tributarie): suddiviso in 7 categorie;
Titolo III ( alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti): suddiviso in 3 categorie;
Titolo IV (accensione di prestiti)

La classificazione delle spese
Le spese pubbliche, distinte in tanti stati di previsione quanti sono i ministeri, si suddividono in:
- titoli: a seconda che siano correnti (di funzionamento) o in conto capitale (di investimento);
- categorie: a seconda della loro natura;
- rubriche: a seconda dell’organo che amministra le spese;
- capitoli: a seconda dell’oggetto; (per stipendi, interessi su prestiti)
- sezioni: secondo l’analisi funzionale ( sono 12 sezioni, corrispondenti alle diverse funzioni che lo Stato svolge)
I titoli delle spese sono tre:
Titolo I (spese correnti): suddiviso in 9 categorie;
Titolo II (spese in conto capitale): suddiviso in 7 categorie;
Titolo III (rimborso di prestiti)
L’iter di approvazione del bilancio
Innanzitutto il Governo predispone i dati di bilancio e articola la relativa programmazione, dopodiché secondo determinate scadenze, il Parlamento dovrà esaminare, discutere ed eventualmente modificare e infine approvare il progetto di bilancio e la politica di bilancio connessa.
L’iter di approvazione si articola in 4 fasi:
1. Presentazione: entro il 10 luglio ogni Ministro dovrà far pervenire le relazioni di settore al Ministro del Tesoro, del Bilancio.
Entro il 31 luglio il ministro del Tesoro, del Bilancio presentano al Comitato per la programmazione economica (Cipe) e alle Camere, il disegno di legge di bilancio annuale e pluriennale, incluse le relazioni.
Entro il 30 settembre, il ministro del Tesoro, del Bilancio presenta al Parlamento il disegno di legge finanziaria e il bilancio pluriennale programmatico.
2. Discussione e Approvazione: A questo punto, il bilancio verrà discusso in modo preliminare dalle commissioni permanenti in sede referente. Dopodiché passerà in aula e segue lo stesso iter previsto per l’approvazione delle leggi ordinarie.
3. Promulgazione: Una volta approvata in Parlamento, la legge di bilancio è giuridicamente perfetta e viene inoltrata al Capo dello Stato per la promulgazione.
4. Pubblicazione: Infine, tale legge apparirà sulla Gazzetta Ufficiale, e dal 15° giorno dalla pubblicazione verrà considerata legge a tutti gli effetti.

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Esempio



  


  1. Patrizia

    Rapporto tra debito pubblico e bilancio pubblico