Materie: | Appunti |
Categoria: | Ricerche |
Download: | 94 |
Data: | 15.05.2001 |
Numero di pagine: | 3 |
Formato di file: | .doc (Microsoft Word) |
Download
Anteprima
imposta-incremento-valore-immobili_1.zip (Dimensione: 4.97 Kb)
readme.txt 59 Bytes
trucheck.it_imposta-sullr 27.5 Kb
Testo
INVIM
Imposta sull’incremento di valore degli immobili (D.P.R.27\10\1997 n°643)
E’ stata istituita dall’1-1-1973 dal D.P.R.643\72 e viene soppressa dal1-1-2003
Presupposto: l’INVIM è dovuta in caso di : a) vendita a titolo oneroso, usucapione o acquisto a titolo gratuito. b) decorso un decennio (INVIM decennale) di proprietà o di enfitesi da parte di :
- società di ogni tipo e oggetto
- enti pubblici e privati
- società ed enti di ogni tipo ,con o senza persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato
APPLICAZIONE DELL’INVIM dal 1-1-1993
L’articolo 17 comma 4 e 7 della legge 504\1992 istitutivo del ICI prevede che non maturi incremento di valore soggetto da INVIM e che la stessa si applichi dal 1-1-1993 nel caso in cui si verifichino i presupposti (trasferimento oppure decorso del decennio per società ed enti di ogni tipo) fino all’1-1-2003, ma limitatamente alla base imponibile (valore) maturata fino al 31-12-1992 con aliquota vigente a tale data. Dall’1-1-2003 l’INVIM sarà soppressa .
FUNZIONAMENTO E IMPONIBILE
Si applica con aliquote progressive agli scaglioni del incremento del valore imponibile pari alla differenza del valore iniziale di acquisto riconosciuto fiscalmente ( o il valore fiscalmente accertato per l’ultima tassazione decennale precedente)ed il valore corrente (reale) all’atto del trasferimento o del decorso del decennio. Per le cessioni successive 1-1-1993 il valore finale di riferimento è quello al 31-12-1192. Da tale incremento si deducono determinate spese e si ottiene così la base imponibile su cui si calcola l’imosta
SOGGETTI PASSIVI: L’INVIM sui trasferimenti è dovuto dal venditore di un bene immobile ( o di un diritto reale di godimento) oppure da chi lo riceve a titolo gratuito o per usucapione. L’INVIM decennale è dovuta dalle società e dagli enti titolari della proprietà, della nuda proprietà o del enfitesi di un bene immobile al compimento del decorso dell’acquisto o precedente tassazione. N.B. l’INVIM è stata anticipata due volte con riferimento con la data 1-1-1983 e del 31-10-1991.
INTRASFERIBILITA’ DELL’INVIM: è nullo il patto diretto o trasferire ad altri soggetti (es. all’ acquirente) l’ onere dell’imposta NOTAI: a seguito di atto pubblico o scritture privata autenticata, sono obbligati a presentare la dichiarazione INVIM versare la relativa imposta principale e l’eventuale sanzione amministrativa. Hanno poi diritto di farsi rimborsare dai soggetti allegati.
MOMENTO IMPOSITIVO: l’imposta si applica a ( al momento del trasferimento del diritto di proprietà (vendita) o del diritto reale di godimento (usufrutto ecc…)
b) Al momento della successione (per le successioni a partire dal 29-03-1997 l’INVIM è soppressa per le successioni per le quali il termine di prevenzione delle dichiarazioni scade dopo il 31-12-2000 l’INVIM non si applica alle donazioni fatte a decorrere dall’1-1-2001).
C) Al compimento del decennio della data d’acquisto dell’immobile e di ogni successivo decennio di ininterrotto possesso per gli immobili di proprietà di società ed enti.
VENDITA DI ABITAZINE: Per i trasferimenti a titolo oneroso anche ad oggetto l’immobili catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze l’INVIM è ridotto del 25%. L’ INVIM dovuta per l’acquisto della prima casa è ridotta al 37.5%. Le agevolazioni si applicano agli acquisti a titolo oneroso delle proprietà e agli atti consecutivi di diritti reali di godimento, o della nuda proprietà aventi ad oggetto abitazioni non di lusso.
VENDITORI
IVA
REGISTRO
IPOTECARIA
CATASTALE
INVIM
1) Privati
\
3%
250.000
250.000
37.5%
2) Arti, professioni, enti, imprese
\
3%
250.000
250.000
37.5%
3) Imprese non costrut. e costr.
4%
250.000
250.00
250.000
37.5%
SCORPORO IVA
Per determinare l’IVA incorporata nei corrispetivi la legge consente 2 modi:
1)Diminuendo il corrispettivo lordo delle seguenti percentuali:3.85% per IVA 4%; 9.10% per IVA 10%; 16.65% per IVA 20%;
- Sull’imponibile così determinato si applica la relativa aliquota; Es. l’IVA al 10% su un corrispettivo di £100.000 è uguale: ( 100.000-9.10% di 100.000) per 10%= £9.090
2) L’imponibile relativo ad un corrispettivo si ottiene dividendo il corrispettivo lordo per 1.04 per IVA 4%; 1.10 per IVA 10% 1.20 per IVA 20% ed arrotondando il quoziente per difetto o per eccesso all’unità più prossima .
L’IVA relativa si calcola arrotondando alla £ superiore : a) per differenza tra il corrispettivo lordo e l’imponibile Es. l’imponibile su un corrispettivo di £ 100.000 al 10% si determina come segue: 100.000/1.10= 90.909 l’IVA relativa per differenza tra corrispettivo lordo ed imponibile 100.000………………………………………………………………………………………………………………………………………………….