Il decreto legislativo 626/94

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Testo

Il decreto legislativo 626/94 (quadro generale).
Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626, pubblicato sulla G.U.12 novembre 1994 è stato emanato in attuazione delle Direttive CEE e concerne il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

I primi due articoli definiscono l'ambito di applicazione:

• le nuove norme si applicano in tutti i settori di attività pubblici e privati.

• per le Forze armate e di Polizia, la Protezione Civile, le strutture giudiziarie, penitenziarie, le Università e le scuole la nuova normativa si applica tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.

Le novità introdotte

Le disposizioni emanate con i decreti legislativi

suddetti hanno modificato lo scenario che era alla base di tutta l'attività di prevenzione:

• il ruolo del datore di lavoro è delineato con puntuali definizioni degli adempimenti che gli competono;

• è istituito un Servizio aziendale di prevenzione e protezione a cui sono attribuiti specifici compiti;

• è individuato un Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione che affianca il datore di lavoro per la valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro;

• è sottolineato il ruolo del Medico competente ai fini della sorveglianza sanitaria;

• è prevista la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

• i lavoratori hanno il diritto di essere informati circa i rischi specifici che possono incontrare nello svolgimento dell'attività lavorativa;

• i lavoratori hanno il diritto di ricevere un'adeguata formazione;

• i lavoratori hanno il dovere di rispettare quanto stabilito dal datore di lavoro in materia di prevenzione dell'eventuale danno e protezione dall'eventuale insorgere dell'evento dannoso.
Quali norme specifiche contengono i decreti?

I decreti contengono norme specifiche in materia di

• utilizzo delle attrezzature di lavoro

• uso dei dispositivi di protezione individuale

• movimentazione manuale dei carichi

• lavoro ai videoterminali

• protezione da agenti cancerogeni

• protezione da agenti biologici.
Cosa deve fare il datore di lavoro per migliorare le condizioni di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza?

E' necessario che il datore di lavoro svolga un'accurata indagine per valutare in quali pericoli e in quali rischi possono imbattersi i lavoratori durante l'attività lavorativa; la normativa ha individuato quali sono gli adempimenti che devono essere attuati entro la data del 1° gennaio 1997.

Adempimenti necessari:

1) LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI;

2) LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE;

3) LA DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE, SQUADRA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO;

4) LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI SICUREZZA .

La redazione del piano di sicurezza

Consiste in un piano per l'eliminazione o la riduzione dei pericoli secondo un adeguato programma di attuazione di misure tecniche, impiantistiche, comportamentali, organizzative, informative e formative.

Il documento deve contenere: (art.4, comma 2)

• la relazione sulla valutazione dei rischi

• l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione

• il programma degli interventi per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza.

Misure di sicurezza da adottare sui luoghi di lavoro

Se gli adeguamenti di cui al comma 1 dell'art.31, relativi alle prescrizioni di sicurezza, richiedono un provvedimento autorizzatorio o concessorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.

Sino a che i luoghi di lavoro non saranno adeguati il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

Rappresentante per la sicurezza. Nomina e modalità di esercizio delle attribuzioni: Art.18

Il rappresentate ha diritto alla formazione, con onere a carico del datore di lavoro, mediante utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per le attività che gli competono. La formazione prevede un programma base di 32 ore e deve essere integrata qualora intervengano innovazioni rilevanti ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori.

Con decreto 16 Gennaio 1997, pubblicato sulla G.U. n.27 del 3 febbraio 1997, il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto col Ministro della Sanità ha individuato i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza.

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. Art. 19.

Il rappresentante della sicurezza:

• accede ai luoghi di lavoro anche per verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute

• è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica nella prevenzione;

• acquisisce notizie dai lavoratori circa eventuali carenze dei mezzi di lavoro e dei dispositivi di protezione e più in generale sui problemi concernenti la sicurezza e la salute, sollecitando i lavoratori a formulare possibili soluzioni;

• svolge un ruolo propositivo di elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione;

• partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.

Il rappresentante per la sicurezza e la normativa comunitaria

Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentare proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/o eliminare le cause di pericolo.

Tenuta del registro degli infortuni

L'art.4 comma 5, lettera o) prevede che sia tenuto un registro su cui vengono annotati gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno.

Il registro è redatto in conformità ai modelli esistenti, in attesa di un nuovo modello approvato dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.

Le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni degli edifici e al numero delle persone presenti. (art.4, comma 5, lettera q).

Il datore di lavoro designa le persone incaricate di attuare le misure di cui sopra. (art.12, lettera b).

Fermo restando quanto previsto dal DPR 29 luglio 1982, n.577 i ministri dell'Interno, del Lavoro e della previdenza sociale adottano uno o più decreti in cui sono definiti i criteri relativi alla prevenzione incendi. (art.13).

Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore della Sanità. Fino all'emanazione del decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia ( art.15, commi 3 e 4)



Obbligo di informazione e formazione: artt.21 e 22.

E' compito del datore di lavoro ( può delegarlo al dirigente) assicurare che ciascun lavoratore riceva un'adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al rischio specifico derivante dalle mansioni espletate.

Uso di attrezzature munite di videoterminali.

Destinatario della tutela e della sorveglianza sanitaria è il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di VDT in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere dedotte le "interruzioni", per tutta la settimana lavorativa.

I posti di lavoro utilizzati anteriormente al 27 novembre 1994 devono essere adeguati alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato VII del decreto 626/94.

Alle prescrizioni minime delle attrezzature VDT già indicate nel 626/94 e riguardanti schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile di lavoro, si è aggiunta la disciplina del 242/96 concernente l'ambiente di lavoro (spazio, illuminazione, riflessi, e abbagliamenti, rumore, calore, radiazioni, umidità) e l'interfaccia elaboratore-uomo.

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