Contratti marittimi

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Testo

IL CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO

Il contratto di trasporto marittimo va sempre messo per iscritto perché in genere sono sempre molto alti gli interessi economici ed il valore della merce trasportata. Per legge non esiste un particolare uso di forma scritta, ma il documento che formalizza il contratto è generalmente la polizza di carico.
Come si ottiene una polizza di carico?
Il mittente che spedisce le merci presenta una domanda all’armatore chiamata dichiarazione d’imbarco, dove viene descritta la merce. L’armatore, quando accetta l’incarico rilascia un ordinativo d’imbarco con il quale autorizza il capitano della nave ad imbarcare la merce. Una volta caricato, il capitano rilascia una ricevuta di bordo, che viene consegnata alla compagnia di navigazione, la quale rilascia una polizza di carico.
-polizza di carico: è la prova del contratto di trasporto ed è anche un titolo di credito che rappresenta la merce spedita. Chi è in possesso di una polizza ha diritto di trattenere o di vendere la merce.
La polizza di carico viene allegata ad altri documenti (fatture, tratte, liste d’imbarco, etc) per la navigazione in barca di eventuali lettere di credito.
Sul retro della lettera di imbarco sono elencate tutte le condizioni che regolano il trasporto mentre il suo contenuto è il seguente:

La polizza di carico è un titolo di credito causale, cioè riporta la causa che ha provocato l’emissione (= specifica il motivo per cui il vettore ha assunto l’obbligo di consegnare la merce in un certo luogo).
La polizza di carico viene emessa in due originali, uno per il vettore e uno per il caricatore delle merci, ma solo l’originale rilasciato al caricatore recante la firma del vettore è il vero titolo rappresentativo delle merci. Su richiesta del caricatore il secondo originale può essere emesso in più esemplari, ad esempio per essere inviati in banca.
Sotto il profilo giuridico una polizza di carico può essere un titolo:
-all’ordine: è trasferibile mediante girata e legittimo possessore è colui al quale è pervenuta attraverso una seri di continue girate;
-al portatore: il trasferimento viene effettuato mediante semplice consegna e viene considerato legittimo possessore chi la detiene.
-nominativa: reca il nome dell’intestatario ma può essere ugualmente trasferita mediante girata piena, datata e autenticata senza però l’annotazione nei registri dell’emittente richiesta per gli altri titoli di credito nominativi.
Teoricamente quando la merce viene caricata a bordo della nave e viene ritirata la ricevuta di bordo da presentare al vettore per il ritiro della polizza di carico. Ma in pratica spesso succede che la merce non venga imbarcata subito, cosi sin emette una polizza ricevuto per l’imbarco, cioè un documento che attesta solo l’avvenuta consegna della merce al vettore ma non la messa a bordo.
Questo tipo di polizza non è però molto usato, perché al caricatore serve un documento (da presentare in banca per negoziare il credito, oppure per ricevere il pagamento della merce che attesti la messa a bordo della merce.
Si preferisce quindi una polizza shipped on board, cioè imbarcata, a bordo ( che attesta la messa a bordo della merce): di solito questa espressione viene apposta sulla polizza di carico sotto forma di timbro, accompagnata dal nome della nave e dalla data d’imbarco.

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