Il reddito fiscale

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Testo

IL REDDITO FISCALE
1. PARTE INTRODUTTIVA:
a) imposte gravanti sui diversi tipi di impresa
b) differenti finalità dei Cod. Civ. e del TUIR
c) principi fiscali di deducibilità (art.75)

d) IRPEG e IRAP.
2. DETERMINAZIONE DEL REDDITO FISCALE, CALCOLO IRPEG E IRAP, SCRITTURE
a) i principali criteri di valutazione:
a1) plusvalenze
a2) rimanenze
a3) ammortamento beni materiali
a4) manutenzioni e riparazioni
a5) canoni leasing
a6) compensi amministratori e sindaci
a7) svalutazione crediti
b) determinazione del reddito imponibile, calcolo lrpeg ordinaria
e con meccanismo Dual lncome Tax
c) determinazione valore della produzione netto, calcolo lrap
d) riassunto adempimenti, scritture in P.d.
e) le imposte differite
- 1 -
PARTE INTRODUTTIVA
a) Il trattamento fiscale a carico delle imprese è differente a secondo della loro natura giuridica. Infatti:
- il reddito prodotto dalle imprese individuali è soggetto a lrpef;
- il reddito prodotto dalle società di persone è soggetto ad lrpef, a carico dei soci sulla quota di reddito a ciascuno attribuibile, anche se non distribuita;
- il reddito prodotto dalle società di capitali è soggetto a Irpeg. I soci sono soggetti a:

lrpef se persone fisiche o lrpeg se persone giuridiche solo in
caso di effettiva distribuzione degli utili.
Per evitare la doppia tassazione del reddito distribuito è
previsto, a favore dei soci, il meccanismo del credito di
imposta.

b) La caratteristica fondamentale della normativa tributaria, che la differenzia da quella civilistica, consiste nella previsione precisa e particolareggiata dei componenti di reddito positivi e negativi.
Ciò trova giustificazione nelle differenti finalità a cui sono rivolte le norme dei CC rispetto a quelle del Tuir:
- dal Bilancio deve scaturire un risultato economico che sia espressione degli utili realmente conseguiti in modo da offrire ai terzi una visione chiara veritiera e corretta della situazione aziendale;
- le regole fiscali di determinazione del reddito di impresa partono da un presupposto differente che è quello di giungere alla determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, in maniera certa e oggettivamente accertabile, lasciando meno spazio possibile alle valutazioni discrezionali dell'imprenditore e a sue possibili manovre tendenti a diminuire il reddito imponibile.
c) L'art. 75 dei Tuir detta i principi in base ai quali si determinano i componenti dei reddito fiscale:
I. Principio della competenza: i costi e ricavi devono aver fornito la loro utilità nell'esercizio.
II. Principio dell'inerenza: i costi sono deducibili solo se
si riferiscono ad attività da cui provengono ricavi tassati.
III. Principio della certezza: i costi sono deducibili solo se documentati, verificabili, oggettivi.
IV. Principio dell'imputazione a CE:
i costi sono deducibili solo se iscritti nel CE.
d) L'Irpeg è un'imposta proporzionale che colpisce con l'aliquota del 37% il reddito complessivo delle società di capitali, determinato sommando e sottraendo all'utile lordo civilistico, le variazioni derivanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dalle norme fiscali.
La perdita fiscale relativa ad un dato periodo di imposta può essere portata in diminuzione dell'imponibile Irpeg nei periodi successivi ma non oltre il 1/5;
Le perdite relative ai primi 3 periodi di imposta si possono
riportare in avanti senza limiti temporali.
Per favorire la ricapitalizzazione delle aziende, cioè l'incremento della dotazione di mezzi propri, l'Irpeg si applica ora con un meccanismo noto come D.I.T. (Dual lncome Tax), che scompone il reddito imponibile in due parti soggette ad aliquote diverse:
• una parte tassata all'aliquota ordinaria dei 37%
• una parte tassata in base all'aliquota agevolata del 19% e collegata all'incremento del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31/12/96.

L’Irap, invece, è un'imposta reale e proporzionale che colpisce una particolare configurazione di valore aggiunto, il valore netto della produzione con l'aliquota attualmente in vigore del 4,25%.
La base imponibile è rappresentata da:
A) Valore della Produzione, al netto dei costi di cui ai punti:
B6) acquisti di materie prime
B7) servizi ad eccezione di: compensi ad
amministratori e sindaci, compensi
per collaborazioni coordinate e
continuative
B8) godimento per beni di terzi ad eccezione di: interessi
compresi nei canoni leasing
B 10) a) b) ammortamenti
B 11) variazione rimanenze materie
B 14) oneri diversi di gestione ad eccezione di: perdite su
crediti
E20) 21) plusvalenze e minusvalenze straordinarie
Non sono deducibili:
- i costi del personale (con l'eccezione del costo degli apprendisti, del 70% del costo dei contratti di formazione e lavoro e dei premi lnail);
- i costi per le svalutazioni dei crediti e delle imm.ni oltre agli oneri finanziari.
In linea generale, è possibile affermare che nessun soggetto, pubblico o privato, individuale o collettivo, che svolge attività imprenditoriale o professionale sfugge all'applicazione del tributo;
l'Irap spetta alla Regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato; se l'attività è esercitata in più Regioni, la ripartizione della base imponibile avviene in proporzione all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale operante nel territorio di ciascuna Regione.
2. DETERMINAZIONE DEL REDDITO FISCALE, CALCOLO IRPEG
E IRAP, SCRITTURE.
a) i principali criteri di valutazione fiscale originano:
+ Componenti Positivi
- Componenti Negativi
1. Ammortamento civilistico eccedente il limite fiscale
2. Canoni leasing quando la durata del contratto è inferiore a quella minima fiscale
3. Manutenzione e riparazione eccedenti il 5 % dei beni ammortizzabili
4. Plusvalenza (1/5 della plusvalenza realizzata negli anni precedenti
5. Rimanenze (valutazione minore di quella fiscale)
6. Svalutazione crediti eccedenti lo 0,50 % dei crediti
7. Costi non documentati
8. Compensi ad amministratori e sindaci di competenza ma non pagati.
1. Ammortamento anticipato ritenuto civilisticamente non corretto e accantonato nella Riserva Ammortamenti Anticipati
2. 100 % della plusvalenza realizzata nell’esercizio
3. 1/5 delle manutenzioni e riparazioni non deducibili nei 4 esercizi precedenti
4. compensi ad amministratori e sindaci pagati nell’esercizio ma non di competenza

b) determinazione reddito imponibile, calcolo IRPEG ordinaria
Risultato prima delle imposte
+
Componenti Positivi
-
Componenti Negativi
=
Reddito fiscale
X 37%
=
IRPEG
(aliquota ordinaria)
(Senza agevolazioni)
2b) DUAL INCOME TAX (D.I.T.)
• E’ un meccanismo di agevolazione fiscale introdotto con DL n° 466/9 che consente alle aziende di suddividere il reddito imponibile in 2 parti:

REDDITO FISCALE
1° parte:
soggetta al 37%
2° parte:
soggetta al 19%
. l’aliquota agevolata del 19% : si applica sulla parte di reddito
corrispondente alla “remunerazione ordinaria dell’incremento del
capitale investito rispetto a quello del 31/12/96”.
. remunerazione ordinaria: è data da un tasso comunicato
annualmente dal MINISTERO DELLE FINANZE basato sul
rendimento medio dei Titoli di Stato.
. incremento del Capitale investito: aumento subito dal
C.P. = C.S. + riserve, per effetto:
- di accantonamenti di utili a riserva;
- aumenti di C.S. con conferimenti in denaro.
rispetto al C.P. del 31/12/96.
. l’aliquota media I.R.P.E.G. : deve essere compresa nella fascia
27% e 37% per cui la parte di “reddito agevolabile” su cui si può
applicare il 19% non può essere superiore al 55,50% del reddito
totale altrimenti l’aliquota media scende al disotto del 27%.
Se la parte di reddito agevolabile supera il 55,50% del reddito
totale, la differenza non agevolabile nell’esercizio può essere
portata in aumento del reddito agevolabile degli anni successivi
ma non oltre un 1/5.
Esercizio:

31.12.96
31.12.99
Capitale sociale
800.000.000
985.000.000
Riserve
130.000.000
145.000.000
Qual è stato l’incremento del capitale dal 31.12.96 al 31.12.99? Sapendo che il Ministero
delle Finanze ha comunicato come tasso di renumerazione ordinaria il 6%, qual è il reddito
agevolabile? Calcola l’ I.R.P.E.G. nelle seguenti ipotesi: a) il reddito fiscale è 24.000.000;
l’aumento di capitale proprio è avvenuto con conferimenti di fabbricati e l’aumento delle
riserve non deriva da accantonamento di utili; b) il reddito fiscale è 26.000.000; l’aumento
del capitale proprio rispetta le condizioni previste per l’agevolazione D.I.T.; c) il reddito
fiscale è 18.500.000; l’aumento del capitale proprio rispetta le condizioni previste per
l’agevolazione D.I.T.

2) c) CALCOLO IRAP PARTENDO DAL REDDITO FISCALE
Reddito fiscale
+
Oneri finanziari
+
Costo del personale
eccetto: Premi INAIL-Costo apprendisti-70% contratti formazione lavoro
+
Compensi per Amministratori e Sindaci
+
Compensi per Collaboratori coordinate e continuative
=
Base Imponibile x 4,25% = I.R.A.P.

2)c) CALCOLO IRAP PARTENDO DAL REDDITO OPERATIVO

Ipotizzando che i valori di Bilancio coincidono con i valori fiscali
REDDITO OPERATIVO (A-B)
+
Costo del personale
+
Compensi per Amministratori e Sindaci
+
Compensi per Collaborazioni coordinate e continuative
=
BASE IMPONIBILE x 4,25% = IRAP
2)d) RIASSUNTO ADEMPIMENTI

rata

rata
Saldo
esercizio n
40%
acconto
60%
acconto
1° rata esercizio n+1
_____/_________/_________/______________/____
1.1.n
31.5
31.11
31.5.n+1
IRPEG+IRAP es.n-1 x 98% = totale acconti da versare per
IRPEG ed IRAP esercizio “n”
2)d) SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA

31/5/n
Erario c/anticipo IRPEG
X
Erario c/anticipo IRAP
X
Banca x ns c/c
X
31/11/n
Erario c/anticipo IRPEG
X
Erario c/anticipo IRAP
X
Banca x ns c/c
X
31/12/n
IRPEG
X
IRAP
X
Erario c/ritenute subite
X
Erario c/credito d’imposta
X
Erario c/anticipo IRPEG
X
Erario c/anticipo IRAP
X
Debiti per imposte
X
31/12/n
CRE /Conto di risultato economico
X
IRPEG
X
IRAP
X
31/12/n
CRE /Conto di risultato economico
X
Utile d’esercizio
X
31/12/n
Chiusura generale conti atrimoniali
X
X
31/5/n+1
Debiti per imposte
X
Erario c/anticipo IRPEG
X
Erario c/anticipo IRAP
X
Banca x ns c/c
X
2)d) IMPOSTE DIFFERITE
Nell’ipotesi in cui l’impresa beneficia di agevolazioni fiscali che le consentono di rinviare la tassazione di un ricavo, es. la rateizzazione in 5 anni della plusvalenza, o di anticipare l’imputazione di un costo, es. gli ammortamenti anticipati per la parte non congrua civilisticamente le imposte dovute sono minori delle imposte di competenza.
Le imposte differite devono essere accantonate in un “Fondo per imposte” (Stato Patrimoniale – Passività – B) 2):
- Fondi per rischi e oneri: che assume la funzione di fondo rischi per le imposte in contenzioso per il “principio della prudenza”;
- Fondo oneri per le imposte differite.
Il fondo per imposte sarà utilizzato negli esercizi in cui le imposte dovute saranno maggiori delle imposte di competenza.
Nell’anno in cui si verifica una plusvalenza o un ammortamento anticipato non congruo le imposte differita corrispondono alla % IRPEG e IRAP che l’azienda subisce sul componente negativo di reddito fiscale.
IMPOSTE DOVUTE + IMPOSTE DIFFERITE = IMPOSTE DI COMPETENZA
IMPOSTE DIFFERITE: (Ipotesi % IRPEG e IRAP media = 32%)
• 4/5 plusvalenza
100.000 da rinviare
• ammortamenti anticipati non congrui
30.000
TOTALE
130.000 (Quest’anno risparmio sulle imposte che in teoria erano di competenza)
132.000 x 32% =
41.600
IMPOSTE DIFFERITE
(Risparmio)
Supponendo che dopo aver determinato il reddito fiscale si siano calcolate le imposte dovute in Lire 185.000, le imposte di competenza sono pari a:
185.000 + 41.600 = 226.600
Imposte Imposte Imposte teoriche che
dovute differite avrei dovuto pagare.
31/12/n
IRAP
76.000
IRPEG
150.000
Debiti per imposte
185.000
Fondo per imposte
41.600
Il fondo accantonato con questa scrittura sarà utilizzato via via che la plusvalenza è sottoposta a tassazione, cioè nei prossimi 4 anni, e che l’ammortamento civilistico (ultima quota) non sarà ammesso in detrazione, dato che l’ammortamento fiscale è già terminato.
Utilizzo:

31/12/n
Fondo per imposte
X
IRAP
X
IRPEG
X
Erario c/imposte
X
L’accantonamento al fondo per imposte è fatto nel rispetto del principio civilistico della competenza in quanto civilisticamente la plusvalenza si considera interamente di competenza dell’esercizio e l’ammortamento anticipato non congruo non è un costo a carico del CE dell’anno in considerazione. Le imposte risparmiate (differite) quest’anno dovranno essere versate nei successivi anni.

Esempio