Tipologia di costituzione

Materie:Appunti
Categoria:Lettere

Voto:

2 (2)
Download:47
Data:31.01.2006
Numero di pagine:4
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
tipologia-costituzione_1.zip (Dimensione: 5.14 Kb)
readme.txt     59 Bytes
trucheck.it_tipologia-di-costituzione.doc     26 Kb


Testo

Costituzione

Costituzione di parte civile. Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui. L'azione civile per il risarcimento del danno (e per le eventuali restituzioni) può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno, e può essere proposta contro colui che ha commesso il reato e, quando ne sia il caso, anche contro il responsabile civile. Inoltre, l'azione civile nel processo penale può essere esercitata dal pubblico ministero, nell'interesse del danneggiato, quando questi è incapace, per infermità di mente o per età minore, di far valere i propri diritti e non vi è chi lo rappresenti. Il danneggiato può esercitare l'azione civile nel processo penale costituendosi parte civile. La costituzione di parte civile non equivale a querela.
La costituzione avviene mediante dichiarazione fatta personalmente o per mezzo di procuratore speciale nel procedimento penale di primo grado fino a che non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento. Contro la costituzione di parte civile può essere fatta opposizione dal pubblico ministero e dall'imputato. L'ordinanza che decide sull'opposizione alla costituzione è inoppugnabile. La costituzione di parte civile può essere revocata, espressamente o tacitamente. La parte civile non può esimersi dall'obbligo della testimonianza, se è informata dei fatti per i quali si procede; può proporre mezzi di prova per accertare i fatti e determinare i danni e, se trattasi di sentenza impugnabile dal pubblico ministero, può proporre l'imputazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili. Alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio è nominato un difensore.

Costituzioni non scritte

Pur avvertendo che di costituzioni scritte e non scritte allo stato puro ben pochi esempi si trovano nella vita e nella storia politica europea, perché quasi sempre il regime costituzionale risulta ugualmente di norme scritte e di norme consuetudinarie, si può indicare come esempio perspicuo di paese retto a costituzione non scritta la Gran Bretagna. Il regime costituzionale inglese risulta, infatti, in minima parte dai famosi atti storici, Magna Charta del 1215, Bill of Rights del 1689, e in grandissima parte da sentenze, precedenti, prassi, consuetudini, che con un lavorio plurisecolare hanno fissato i limiti dei diritti dei cittadini e di quelli della Corona. All'ambito degli organismi a costituzione non scritta, o solo parzialmente scritta, appartiene pure la Chiesa cattolica: senza che nessuna norma lo imponesse, una prassi costituzionale ha fatto sì che per cinque secoli si sia eletto il pontefice scegliendolo nel collegio dei cardinali, e che per quattro secoli lo si sia scelto nell'ambito dei cardinali italiani. Di prassi non scritte sono del resto dotati anche i paesi a costituzione scritta: per limitarci all'Italia, una norma costituzionale non scritta voleva, durante il periodo in cui fu in vigore lo statuto albertino, che il sovrano scegliesse i suoi ministri traendoli dalla maggioranza parlamentare, e che il governo fosse politicamente responsabile dinanzi al parlamento, non potesse cioè restare in carica qualora non avesse ottenuto, o gli fosse venuta meno, la fiducia della maggioranza parlamentare.

Costituzioni scritte

Le costituzioni scritte non si distinguono dalle altre solo per l'elemento esterno della scrittura. Anche le leggi ordinarie sono leggi scritte, e anche se prendono provvedimenti di natura costituzionale non acquistano per questo carattere di costituzione. Perché si abbia costituzione non occorre e non basta l'intervento del potere legislativo, uno dei poteri dello Stato, ma occorre l'intervento di un potere supremo designato, di solito, come potere costituente, manifestazione straordinaria della pienezza dei poteri dello Stato; alle decisioni del potere costituente devono uniformarsi tutti i poteri dello Stato nella loro azione presente e futura. Questo potere costituente viene designato, secondo le sue manifestazioni, come potere originario o potere derivato.

Il controllo di costituzionalità

La distinzione fra leggi costituzionali e leggi ordinarie comporta il rispetto da parte della legislazione ordinaria dei princìpi della costituzione e l'eventuale sanzione, penale o politica, per gli atti che non rispettino i princìpi costituzionali. Occorre che un organo apposito possa controllare la costituzionalità delle leggi ordinarie e dichiararne la nullità qualora siano in contrasto con la costituzione. Su questo punto le singole costituzioni hanno manifestato un'estrema varietà di indirizzi; talvolta infatti si è affidato alla pubblica opinione il compito di controllare il potere legislativo ordinario, fidando nella correttezza degli organi legislativi e nell'attenzione popolare a questo aspetto della tutela dei diritti civici; talaltra invece si è preferito affidare la funzione di controllo a organi appositamente creati; talvolta si è assegnato anche questo compito a organi già esistenti, corti di cassazione o corti supreme, o tale compito è stato direttamente assunto dalle stesse giurisdizioni supreme in via di prassi costituzionale. Anche in questo caso la soluzione del problema costituzionale si presenta strettamente legata all'assetto sociale, culturale, politico, della nazione, sicché nessuna delle soluzioni può dirsi in astratto buona o cattiva, ma tutte traggono la loro qualificazione, positiva o negativa, dal grado della loro funzionalità nell'ambiente storico che le ha adottate, tutte valgono per ciò che rappresentano alla coscienza morale e alle esigenze giuridiche delle popolazioni cui si riferiscono.

La costituzione italiana

La nuova costituzione, elaborata dalla Costituente, sebbene in più punti si riveli dettata dall'esigenza di sanare i contrasti esistenti fra le varie forze politiche operanti in Italia, e legata in alcune formulazioni a motivazioni esterne quale la situazione internazionale dell'Italia, appare nel complesso un documento organico, non privo di sostanziali novità sia nei riguardi dello statuto albertino sia nei riguardi delle altre costituzioni europee. Elemento dominante della costituzione è l'accento posto, sin dalle prime battute, sul lavoro quale cardine della vita associata. Si è trattato di una decisa reazione alle vecchie carte ottocentesche che, in omaggio alle concezioni dei tempi, preferivano porre l'accento piuttosto sulla proprietà e sulla sua tutela. La costituzione ha posto così le premesse per la realizzazione di uno Stato sociale, lo Stato deciso a volgere la sua azione, mediante interventi sempre crescenti, verso la tutela delle classi meno abbienti, verso una ridistribuzione dei redditi nazionali che assicuri a tutti il minimo vitale.

Esempio