Aborto

Materie:Appunti
Categoria:Italiano
Download:200
Data:02.02.2006
Numero di pagine:2
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
aborto_1.zip (Dimensione: 3.38 Kb)
trucheck.it_aborto.doc     22 Kb
readme.txt     59 Bytes


Testo

ABORTO PROVOCATO
L'aborto provocato è quello che viene effettuato da un medico quando la madre vuole interrompere volontariamente la gravidanza. Attualmente, viene eseguito con procedure standard, che variano a seconda del periodo di gestazione.
REGOLAMENTAZIONE DELL'ABORTO
Anticamente la pratica dell'aborto era diffusa come mezzo di controllo delle nascite. In seguito è stata proibita o limitata da quasi tutte le religioni. All'inizio del Novecento dapprima il Parlamento inglese e poi le legislature degli stati americani proibirono l'aborto provocato per proteggere le donne dalle procedure chirurgiche del tempo, che spesso mettevano in pericolo la salute della madre. L'unico tipo di aborto contemplato dalla legge era quello terapeutico, ammesso solo in caso di minaccia per la vita o per la salute della madre. Oggi le legislazioni di molti paesi contemplano la possibilità di interrompere le gravidanze indesiderate per motivi non solo medici, ma anche sociali o privati. Il primo paese a concedere l'aborto su richiesta della donna fu la Russia post-rivoluzionaria nel 1920, seguita dal Giappone e da diverse nazioni dell'Est europeo dopo la seconda guerra mondiale. Alla fine degli anni Sessanta, l'aborto fu liberalizzato in molti paesi, in seguito alla rapida crescita della popolazione mondiale, alla diffusione del movimento femminista, alla registrazione di numerosi casi di infanticidio e all'alto tasso di decessi causati dagli aborti clandestini
Legislazione Italiana
In Italia, la legge 194 del 22 maggio 1978 ha fissato a 90 giorni di gestazione il termine per effettuare l'interruzione volontaria della gravidanza: l'aborto provocato non costituisce reato, se è compiuto entro tale lasso di tempo e se vi è pericolo per la salute fisica o psichica della donna, se sussistono timori di malformazioni del feto o se si ritiene che la sopravvivenza di questo possa venire gravemente compromessa dalla precarietà delle condizioni sociali ed economiche della famiglia. Dopo tale termine, l'aborto è praticabile solo nei casi in cui il feto muoia o se vengono riscontrate dal medico gravi malformazioni fetali o condizioni che mettono in pericolo la salute della donna. Nel caso in cui la donna gravida abbia meno di 18 anni, l'interruzione volontaria della gravidanza deve avvenire con il consenso di chi esercita la potestà di genitore oppure, in mancanza di questo, del giudice tutelare. La legge prevede anche che il personale sanitario possa esercitare, mediante dichiarazione, l'obiezione di coscienza con esonero dalle procedure di aborto. Gli enti ospedalieri sono comunque tenuti a garantire l'interruzione volontaria alla donna che l'abbia richiesta secondo l'iter previsto dalle norme vigenti; inoltre, l'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale medico qualora la donna sia in imminente pericolo di vita.

Esempio