Le società

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LE SOCIETA'

IL CONTRATTO DI SOCIETA'

Con società s'intende un'attività imprenditoriale svolta da più persone. La società è la forma di esercizio collettivo dell'impresa cioè un insieme di persone e di beni avente uno scopo produttivo. La sua costituzione avviene mediante un contratto basato su 4 punti fondamentali:
- pluralità di persone: necessaria per la creazione di una società
- conferimento di beni e servizi: ogni contraente si obbliga a contribuire alla creazione del fondo sociale con la prestazione di beni o servizi
- l'esercizio in comune di un'attività economica: l'attività di produzione e di scambio di beni e servizi deve essere svolta nell'interesse di tutti i soci
- divisione degli utili: lo scopo è quello di realizzare un guadagno da dividere tra i soci (le cooperative sono equiparate a società commerciali ma in realtà non lo sono in quanto non hanno lo scopo di lucro, gli utili se ci sono vengono donati in quanto questi tipi di società non possono avere bilanci in attivo)

LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOCIETA'

Chi vuole costituire una società deve obbligatoriamente adottare una delle tipologie disciplinate dalla legge; non si possono adottare forme di società atipiche. Le società si possono distinguere in base allo scopo, all'oggetto sociale e all'autonomia patrimoniale.
- In base allo scopo ci sono: società lucrative (finalità di dividere gli utili tra i soci) e società mutualistiche (non hanno lo scopo di perseguire un utile = società cooperative).
- In base all'oggetto sociale ci sono: società commerciali (tutte le società tranne la società semplice) e società non commerciali o agrarie (oggetto attività non commerciali con quindi attività solitamente agricola)
- In base all'autonomia patrimoniale ci sono: le società di persone e le società di capitali; la differenza tra le due sta nell'autonomia patrimoniale e nella responsabilità dei soci.
Le società di persone (S.S. - S.N.C. - S.A.S.) sono caratterizzate da autonomia patrimoniale imperfetta e responsabilità solidale e illimitata dei soci mentre le società di capitali (S.P.A. - S.A.P.A. - S.R.L.) sono caratterizzate da autonomia patrimoniale perfetta e responsabilità limitata dei soci in quanto queste ultime sono persone giuridiche.
Per autonomia patrimoniale imperfetta, s'intende l'obbligo da parte dei creditori sociali di escuotere per primo il capitale sociale della società e casomai, se questo fosse insufficiente, di richiedere a uno o a tutti i soci (responsabilità solidale) il pagamento della prestazione. Questi rispondono con tutti i loro beni (responsabilità illimitata) delle obbligazioni sociali.
Per autonomia patrimoniale perfetta s'intende che la società risponde da sola di tutte le obbligazioni sociali in quanto è soggetto di diritto, di conseguenza i soci possono al massimo perdere la quota versata per costituire il capitale sociale (responsabilità limitata).
Esistono anche le società tra professionisti; prima del 1997, era vigente una norma del 1939 che vietava la possibilità di creare tali società in quanto si riteneva che il professionista doveva compiere da solo l'incarico assegnatogli. Dopo il '97 si poterono creare le società di professionisti, inizialmente sia personali che di capitali, in seguito solamente personali in quanto si crea un rapporto più immediato tra professionista e paziente. Prima del '97 vi erano comunque delle limitazioni alla legge del '39 che si raffiguravano in:
- incarico congiunto: professionisti che eseguono la propria attività consultandosi tra loro
- società di mezzi: medici che acquistano beni in comune pur svolgendo attività distinte l'uno dall'altro
- società di servizi imprenditoriali: società che offre un servizio complesso mediante le prestazioni di soci professionisti ma oltre a questo offre anche un altro genere di servizio.

LA SOCIETA' SEMPLICE

E' il tipo di società più semplice, non può avere mai come oggetto una attività commerciale, solamente attività di tipo agricolo o gestionale (amministratore condominiale). Per la sua costituzione non è necessario un contratto costitutivo formale; per quanto riguarda i soci, questi rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti acquisiti dalla società, questo solo se il fondo sociale risulta essere insufficiente. Se i beni di un debitore non sono sufficienti a soddisfare il creditore, questo può chiedere la liquidazione del socio debitore per soddisfare i suoi interessi. L'amministrazione societaria spetta solitamente ad ogni singolo socio con responsabilità illimitata (amministrazione disgiuntiva), salvo accordi scritti nell'atto costitutivo, ovvero mediante l'amministrazione congiuntiva secondo la quale per compiere delle azioni è necessario il consenso di tutti i soci. Si può anche riservare l'amministrazione ad un singolo socio. Si tratta dunque di una società libera nella forma nell'esercizio; si può sciogliere quando si vuole.

LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

E' una società di persone che prevede l'esercizio di attività commerciali (di solito si tratta di piccole imprese basate sulla fiducia tra i soci). E' necessaria la stipulazione di un atto costitutivo mediante scrittura privata o atto pubblico il che richiede l'iscrizione nel registro delle imprese. La mancanza della formalità non rende invalido il contratto, ma non potendo essere iscritta nel registro delle imprese, la società verrà considerata irregolare e rimarrà tale per tutto il tempo che resterà non iscritta. Per quanto riguarda l'autonomia patrimoniale, questa è imperfetta, la responsabilità dei soci è illimitata e solidale. Prima viene escusso il patrimonio sociale ed in seguito i beni dei soci; non si può chiedere la liquidazione della quota di un singolo debitore.
L'amministrazione è affidata a tutti i soci.

LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

È una società di persone composta da soci accomandanti (conferiscono solo i beni ma non concorrono nella gestione della società e quindi hanno responsabilità limitata) e soci accomandatari (che oltre a conferire i beni, gestiscono la società con responsabilità illimitata mettendo a rischio il loro capitale personale. L'atto costitutivo deve essere scritto e pubblicato nel registro delle imprese. L'amministrazione è affidata ai soci accomandatari, se un accomandante compie atti gestionali, slitta subito nell'altra categoria cambiando tipo di responsabilità. Gli accomandatari lavorano sotto una ditta dove deve comparire il nome di uno di essi, se compare invece il nome di un accomandante questo passa di categoria.

LA SOCIETA' PER AZIONI

È il principale modello di società di capitali e richiede oltre ad un'ingente accumulo di capitale, anche l'assunzione di notevoli rischi. Il capitale sociale si forma mediante le azioni (il loro valore nominale è quello scritto sul pezzo di carta). Queste società rispondono delle obbligazioni mediante il fondo societario di gran lunga superiore a quello delle società di persone. Caratteri fondamentali della s.p.a. sono dunque:
- limitata responsabilità dei soci
- capitale sociale costituito da azioni
- capitale sociale non inferiore ai 200 milioni
Parlando di società di persone si usa il termine denominazione sociale che equivale alla ragione sociale delle società di persone. La s.p.a si costituisce mediante un atto costitutivo (redatto davanti a un notaio) e uno statuto (norme funzionamento società), la mancanza di uno dei due rende nulla la società. L'atto costitutivo può essere stipulato in due modi:
- stipulazione simultanea o istantanea: richiede versamento delle azioni nello stesso momento in cui si forma la società. Vengono versati i 3/10 del totale delle azioni in un istituto bancario mentre viene omologata la società in quanto questo quantitativo permette di garantire i sottoscrittori delle azioni nel loro investimento.
- Stipulazione successiva o per pubblica sottoscrizione: le azioni vengono messe in vendita solamente dopo la costituzione della società.
Una volta stipulato l'atto costitutivo, questo deve essere omologato dal tribunale mediante il decreto di omologazione ovvero un ordine di iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale iscrizione ha efficacia costitutiva; nel registro delle imprese devono venir scritti tutti i fatti riguardanti la vita dell'impresa.
DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI: Obblighi dei soci sono essenzialmente quelli relativi al pagamento della propria quota. I diritti dei soci sono:
- patrimoniali:
1) diritto di partecipare alla spartizione degli utili
- amministrativi:
1) diritto di voto in assemblea; possono esprimere un voto per ogni azione che possiedono
2) diritto di impugnare in caso di loro assenza le dichiarazioni invalide dell'assemblea
3) diritto di controllo: denunciare fatti illeciti ai sindaci, impugnare i libri contabili ed esaminare il progetto di bilancio
4) richiedere, se rappresentano una forte maggioranza, la convocazione dell'assemblea e obbligare il collegio sindacale ad indagare in caso di atti illeciti
- diritti di disposizione:
1) diritto di vendere, fare oggetto di pegno o usufrutto dell'azione in quanto questa gode del requisito della libera trasferibilità.
PARTICOLARI CATEGORIE DI AZIONI: Le azioni devono avere uguale valore e conferiscono a chi le possiede uguali diritti. Vi sono però alcuni tipi particolari di azione quali quelle PRIVILEGIATE (danno diritto di prelazione a chi le possiede nella spartizione degli utili pur limitando il diritto di voto di questi soci nelle assemblee straordinarie); quelle DI RISPARMIO (rivolte alle persone che mirano ad investire i propri risparmi; si tratta delle azioni vendute in borsa che non danno alcun diritto di voto a chi le acquista e non vengono conteggiate come capitale sociale nelle assemblee); vi sono altre categorie particolari quali LE AZIONI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO (per i dipendenti che mettono a disposizione dell'azienda le proprie prestazioni), LE AZIONI CON PRESTAZIONI ACCESSORIE (prestazione in cambio di risarcimento in denaro oltre ai diritti delle azioni ordinarie), LE AZIONI DI GODIMENTO (a favore di chi possiede azioni ordinarie rimborsate in occasione della riduzione del capitale sociale se il valore reale dell'azione supera quello nominale). LE OBBLIGAZIONI: La s.p.a. ha tre modi per procurarsi nuovi capitali: no distribuire gli utili ai soci e quindi autofinanziarsi, cercare soci nuovi per incrementare il capitale sociale, emettere obbligazioni con sottoscrizione al pubblico dei risparmiatori.
Una società non può emettere obbligazioni per un valore superiore al capitale versato esistente secondo l'ultimo bilancio approvato; chi acquista questi titoli di credito diventa automaticamente creditore nei confronti della società ed è sicuro di venire risarcito del proprio denaro oltre che degli interessi accumulati nel tempo. Le obbligazioni non costituiscono capitale sociale, chi le acquista non diventa socio, sono semplicemente dei debiti che la società accumula in favore di terzi per raggiungere il capitale che le serve. Esistono anche le obbligazioni convertibili in azioni che permettono a chi le acquista di diventare, sfruttando appunto la conversione dei due titoli di credito, socio acquisendo tutti i diritti che questo fatto comporta. SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE E GRUPPI DI SOCIETA': Le società possono essere controllate da altre società:
- società controllate: una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea di un'altra società.
- Società collegate: società sulle quali un'altra società esercita un influsso notevole
- Gruppo di società: aggregazione di unità produttive, giuridicamente autonome, ma collegate sul piano organizzativo per migliorare l'attuazione degli obiettivi perseguiti dal complesso
- Le holding: gruppi a struttura piramidale che detengono pacchetti azionari in altre società; holding pura quando si limita alla direzione e al controllo del gruppo (società finanziarie), holding mista quando svolge anche attività produttiva.
- Multinazionali: holding nazionale che acquista pacchetti azionari di società estere
- Azionariato di stato: lo stato mediante il possesso di azioni di una società partecipa alla gestione e all'attività economica di un impresa privata (vedi ENI)
ORGANI DELLA S.P.A.: Gli organi della s.p.a. sono:
- assemblea: organo collegiale che rappresenta l'unione dei soci ed è la forma di espressione della volontà sociale. L'assemblea ordinaria va convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio. Delibera su tutti gli argomenti non dibattuti nelle assemblee straordinarie. Queste infatti, oltre ad essere legate a particolari maggioranze hanno la possibilità di modificare lo statuto o l'atto costitutivo, emettere obbligazioni, nominare gli eventuali liquidatori e incrementare o diminuire il capitale sociale
QUORUM CONVOCAZIONE COSTITUTIVO DELIBERATIVO
As.ordinaria 1° 50% del capitale 50%+1 presenti
As.ordinaria 2° nessuno 50%+1 presenti
As.straordinaria 1° nessuno + 50% capitale
As.straordinaria 2° nessuno + 1/3 o 50% dipende
As.straordinaria 3° nessuno + 1/5 o 1/3 dipende
Quanto deliberato dall'assemblea è valido per tutti i soci salvo eccezioni che rendono invalide le deliberazioni (irregolare formazione assemblea, argomenti non nell'ordine del giorno ecc…) per cause illecite.
- amministratori: sono l'organo esecutivo a cui è affidata la gestione della società. Possono anche non essere soci, vengono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati in ogni momento. Nel caso vi siano più amministratori, nasce il consiglio di amministrazione che è costituito da più membri tra i quali viene eletto il presidente. Esistono anche degli organi delegati quali il comitato esecutivo (con i consiglieri delegati) a cui vengono affidati dei compiti esclusi la redazione del bilancio, la convocazione dell'assemblea per ridurre il capitale sociale. Ad alcuni amministratori spetta anche il compito di rappresentanza nonché la responsabilità verso la società, i creditori sociali e verso i singoli soci e i terzi non creditori.
- il collegio sindacale: è composto da 3, 5 o 7 membri comunque di numero dispari che possono essere anche non soci e non devono avere rapporti di parentela con gli amministratori. I sindaci devono venire scelti nel registro dei revisori contabili del ministero di Grazie e Giustizia, Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Le deliberazioni sono a maggioranza assoluta. I sindaci durano in carica tre anni e non sono rieleggibili e devono rispondere in solido con gli amministratori per i danni arrecati alla società e ai creditori sociali. La responsabilità dei sindaci è quella di essere veritieri nelle loro attestazioni e mantenere il segreto professionale.
SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLA SOCIETA': Cause dello scioglimento della società possono essere:
- decorso del termine stabilito dal contratto (è rinnovabile)
- conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di farlo
- impossibilità di funzionamento dell'assemblea (dissidio tra i due soci costituenti) o inattività della stessa
- riduzione del capitale sociale a meno di 200 milioni
- deliberazione dell'assemblea di scioglimento anticipato
- altre cause previste nell'atto costitutivo
Quando si verifica una delle situazioni sopra riportate si dice che la società è in liquidazione ovvero gli amministratori devono astenersi dal compiere qualsiasi tipo di azione per non rispondere illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni che creano. Devono inoltre convocare l'assemblea straordinaria per nominare i liquidatori. I liquidatori possono chiedere ai soci il versamento del capitale sociale non ancora corrisposto, controllare che assemblea e collegio sindacale funzionino solo per atti relativi alla liquidazione, stilare il bilancio di liquidazione finale che implica, passati 3 mesi senza che nessuno lo impugni, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua totale estinzione. I libri contabili sono comunque conservati 10 anni.

LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

La sapa è una società che incarna le caratteristiche della s.a.s. e della s.p.a. in quanto il capitale sociale (200 milioni) è costituito da azioni e vi sono due tipi di soci, accomandatari, responsabili illimitatamente e solidalmente, e accomandanti. E' il punto di raccordo tra chi vuole comandare una società e chi vuole solamente investire. In realtà ce ne sono molto poche di società così in quanto hanno le caratteristiche negative della s.a.s. (responsabilità ilimitata), e della s.p.a. (capitale base alto). Questa società è regolata da poche norme determinanti quali l'obbligo di avere una denominazione sociale in cui compare almeno il nome di un accomandatario e l'indicazione sapa; le modificazioni dell'atto costitutivo approvate dall'assemblea straordinaria devono essere accolte all'unanimità da tutti gli accomandatari; gli accomandatari non nominano ne votano il collegio sindacale (organo che li controlla); gli amministratori non vengono nominati dall'assemblea in quanto sono tutti soci accomandatari.

LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Esercita un'attività col patrimonio sociale e gli eventuali utili. La costituzione avviene per atto pubblico e la società ha personalità giuridica solamente con l'iscrizione nel registro delle imprese. Il capitale sociale è di 20 milioni e non è costituito da azioni ma da quote. Ogni 1000£ di quota esprimono un voto. L'assemblea è convocata dagli amministratori i quali devono essere per forza soci. Se il capitale sociale è inferiore ai 200 milioni non è obbligatorio il collegio sindacale. Se questo manca ogni socio ha il potere di chiedere lumi agli amministratori sullo stato della società. LO SCOPO MUTUALISTICO: è quello che anima le società non commerciali che hanno il solo scopo di fornire beni, servizi e occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che offre il mercato.

SOCIETA' COOPERATIVE

Sono regolate, con qualche modifica dettata dallo scopo mutualistico, come le s.p.a. Vengono costituite mediante atto pubblico e devono essere iscritte nel registro delle imprese. Devono essere costituite da almeno 9 soci, numero questo che può essere ampliato in quanto il contratto è in forma aperta. Il capitale sociale è in quote o azioni ma nessuno può avere un ammontare superiore di 80 milioni. Ogni socio esprime un solo voto in tutto. La responsabilità può essere limitata, illimitata e limitata sussidiaria (soci responsabili in caso di fallimento con il proprio patrimonio ma non illimitatamente, solo di un multiplo della quota).

MUTUE ASSICURATRICI

Si tratta di associazioni tra gruppi di persone che vogliono assicurarsi senza rivolgersi ad un assicuratore in quanto ritengono di coprire i propri rischi l'un l'altro con un fondo comune. Ogni socio mette una quota che può essere fissa o a ripartizione.

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

- TRASFORMAZIONE: quando una società di un determinato tipo assume la forma giuridica di una società di tipo diverso ritenuta più adeguata alle mutate esigenze dell'impresa. Viene in pratica mutato l'atto costitutivo e la società originaria non si estingue ma continua la sua opera con una veste sociale diversa. Tutte le società si possono trasformare tranne le cooperative in una a qualsiasi a scopo lucrativo. Quando si passa da società di persone a società di capitali non c'è alcun problema; quando si ha il passaggio inverso, invece, sussiste il problema nei confronti di debitori e creditori in quanto il pagamento delle somme dovute non vengono prese più dal capitale sociale ma bensì da quello di ogni singolo socio. Solitamente viene fatto un controllo preventivo che garantisce i creditori, se i soci non riescono a rispondere dei debiti accumulati con il loro patrimonio, la trasformazione societaria viene annullata.
- FUSIONE: fenomeno di compenetrazione di imprese che dà luogo ad un processo di unificazione di una pluralità di società in una sola.
Esiste la fusione per unione (più società in una nuova) o per incorporazione (fusione in una già esistente). La fusione viene generalmente attuata per aumentare dimensioni e competitività sul mercato di imprese aventi gli stessi obiettivi evitando, per le società confluenti nella fusione di passare tutto il lungo processo della liquidazione. Tutte le società non soggette a procedure concorsuali o in fase di liquidazione possono affrontare una fusione. Il procedimento è articolato in 3 fasi: progetto di fusione (deve essere iscritto nel registro delle imprese e deve contenere tutte le info sulla società), deliberazione di fusione (esame del progetto da parte dell'assemblea straordinaria di tutte le società), atto di fusione (in forma di atto pubblico dopo due mesi che nessun creditore si è opposto alla fusione).
- SCISSIONE: una società trasferisce il suo patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione, le cui azioni vengono assegnate ai soci della società scissa.

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