Le Cambiali

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Testo

LE CAMBIALI

Gli strumenti di pagamento
La scelta dello strumento con cui pagare dipende da + fattori: la disponibilità di somme liquide da parte del compratore, la possibilità del venditore di concedere dilazioni di pagamento, la forza contrattuale dei contraenti, il rapporto conoscenza, la fiducia nella correttezza commerciale della controparte ..
Ciascuna operazione viene regolata scegliendo, ogni volta, lo strumento che i contraenti ritengono maggiormente adatto alle loro necessità.
Strumento di regolamento..
• A iniziativa del compratore ..
– versamenti in denaro
– rilascio assegni
– emissione di pagherò
– girata di effetti
– versamenti in c/c bancario
– versamenti in c/c postale

• A iniziativa del venditore ..
– emissione di ricevute bancarie
– emissione di tratte
– spedizioni contrassegno

Denaro: è lo strumento di pagamento + conosciuto, viene utilizzato solo quando il debitore e il creditore possono incontrarsi di persona e quando si tratta di importi non elevati. La legge vieta i pagamenti in denaro di importo superiore a lire venti milioni.

I titoli di credito

I documenti di prova sono attestazioni scritte riguardanti le operazioni commerciali. Schede e moduli già predisposti che contengono le condizioni e le modalità secondo le quali le operazioni commerciali vengono stipulate ed eseguite. (contratti, documenti di trasporto o consegna, fatture, ricevute)
I titoli di credito sono documenti che, oltre a provare l’esistenza di un diritto (come i docum di prova), assicurano la possibilità di farlo valere direttamente e ne consentono il trasferimento ad altre persone
In base al loro contenuto i titoli di credito si dividono in:
1. Titoli credito propriamente detti, che conferiscono al legittimo possessore il diritto di esigere una somma di denaro oppure di trasferirla ad altri. (cambiali, assegni)
2. Titoli di credito di massa, che attribuiscono ai loro possessori la qualità di soci in società commerciali o di creditori di enti pubblici e società private e conferiscono particolari diritti (intervento assemblee, partecipazione utili, percepimento interessi). Di essi fanno parte le azioni che formano il capitale delle società, i titoli di stato (bot,cct,btp) e le obbligazioni
3. Titoli di credito rappresentativi di merci, che conferiscono ai possessori il diritto di ritirare o di trasferire ad altri le merci che sono in viaggio o che si trovano depositate in pubblici magazzini. (polizza di carico,fede di deposito)

In base al contenuto distinguiamo titoli di credito:
• Propriamente detti .. –cambiali –assegni
• Di massa .. –azioni –titoli di Stato –obbligazioni
• Rappresentativi di merci .. –polizze di carico –fedi di deposito
Il regolamento del prezzo nelle operazioni commerciali può essere effettuato sia utilizzando titoli di credito propriamente detti sia mediante determinati documenti di prova (ricevute bancarie)
A seconda delle modalità di trasferimento i titoli di credito si distinguono in:
1. Titoli di credito al portatore: il trasferimento dei diritti da una persona all’altra avviene con la semplice consegna del titolo; chi possiede in modo legittimo un titolo di credito al portatore ha quindi diritto al credito che da esso risulta..
2. Titoli di credito all’ordine: il titolo risulta intestato a una persona; questa può trasferirlo a un’altra mediante un ordine che viene scritto sul titolo stesso e che prende il nome di girata. I titoli di credito all’ordine possono subire numerosi trasferimenti mediante una serie continua di girate.
3. Titoli di credito nominativi: il titolo risulta intestato a una determinata persona la quale può trasferirlo a un’altra annotando il trasferimento non solo sul titolo ma anche sul registro dell’ente emittente. La procedura è dunque laboriosa; per semplificarla la legge consente che alcuni titoli di credito nominativi (azioni) vengano trasferiti mediante girata autenticata.

In base alla modalità di trasferimento distinguiamo titoli di credito:

• Al portatore .. –il trasferimento avviene con la consegna del titolo
• All’ordine .. –il trasferimento avviene mediante girate
• Nominativi .. –il trasferimento avviene mediante annotazione sul titolo e sul registro dell’emittente
La cambiale
La cambiale è un titolo di credito all’ordine, formale ed esecutivo, dal quale risulta l’obbligazione incondizionata assunta da una certa persona di pagare o di far pagare una determinata somma nel luogo e alla scadenza indicati, a favore del legittimo possessore.
La legge prevede 2 tipi di cambiali:
- il pagherò cambiario (vaglia cambiario) con il quale una persona promette incondizionatamente di pagare una certa somma a un’altra persona: il pagherò è una promessa di pagamento
- la cambiale tratta con la quale una persona ordina a una seconda persona di pagare una certa somma a una terza persona oppure a se stesso; la tratta è un ordine di pagamento
le cambiali si caratterizzano per essere:
- titoli letterali perché è ciò che in essi è scritto a determinare le caratteristiche del diritto. Non si possono far valere pretese più ampie di quelle risultanti dalla scrittura
- titoli all’ordine perché sono trasferibili mediante un ordine scritto, chiamato girata, che viene posto sul retro del titolo
- titoli formali perché la legge richiede il rispetto di alcuni requisiti esteriori
- titoli astratti perché da essi non risulta la natura del rapporto sottostante; in altre parole, dal titolo non appare la ragione per cui è stato emesso
- titoli autonomi in quanto hanno vita indipendente dalle circostanze per cui sono stati emessi e da ogni altro fatto successivo. Colui che possiede una cambiale è titolare dei diritti in essa incorporati indipendentemente dalla legittimità del possesso di coloro che in precedenza l'avevano posseduta
- titoli esecutivi perché in caso di mancato pagamento alla scadenza, il legittimo possessore può dar corso a una rapida azione (azione esecutiva) prevista dalla legge contro i beni del debitore che gli consente di entrare in breve tempo in possesso di quanto gli spetta
Le cambiali possono essere utilizzate nel regolamento delle vendite con pagamento differito. Esse permettono:
-al compratore, di posticipare il pagamento delle merci/servizi acquistati fino alla scadenza indicata dalle cambiali stessa
-al venditore, di disporre di un titolo esecutivo e all’ordine per la riscossione del credito. Le cambiali consentono di smobilizzare il credito, utilizzarlo prima della scadenza. Ciò avviene trasferendo le cambiali ad altri tramite girata opppure presentandole alle banche per ottenere finanziamenti
l’utilizzo della cambiale è diminuito con il passare del tempo a favore di più moderni strumenti di pagamento
i motivi che hanno condotto al suo declino sono due:
-l’onerosità fiscale: sulle cambiali viene corrisposto un bollo proporzionale all’importo dell’effetto
-la riluttanza del debitore: per un fatto di immagine e di doveri, ad apparire obbligato cambiario

Il pagherò cambiario

Il pagherò, detto anche vaglia cambiario, è un titolo di credito all’ordine che contiene la promessa incondizionata, fatta da una persona chiamata emittente, di pagare una determinata somma, nel luogo e alla scadenza indicati, a favore di un’altra persona chiamata beneficiario
In ogni pagherò cambiario figurano i nomi di due soggetti:
1. l’emittente, che è colui che emette e sottoscrive il titolo e promette di pagare l’importo
2. il beneficiario(prenditore), che è colui che riceve l’effetto e che ha diritto di riscuoterlo alla scadenza o di trasferirlo ad altri prima dalla medesima effettuandone la girata. Il beneficiario deve dare il suo consenso all’emittente affinchè quest’ultimo possa regolare la sua posizione di debito con questo mezzo di pagamento. Non basta la volontà dell’emittente per pagare con questa forma di regolamento, ma è necessario anche l’assenso della controparte. Nei regolamenti degli scambi commerciali il pagherò è uno strumento di pagamento a iniziativa del compratore perché è quest’ultimo che lo compila, lo firma e lo consegna al venditore.

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