DPEF e legge finanziaria

Materie:Appunti
Categoria:Economia
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Testo

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
FORMAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Entro il 15 maggio il Governo deve presentare il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria, il quale:
- delinea il livello della pressione fiscale;
- indica l’ammontare della spesa pubblica;
- indica il fabbisogno finanziario e l’indebitamento pubblico;
affinché il Governo possa conseguire gli obiettivi di politica economica prefissati nel periodo al quale si riferisce il bilancio pluriennale.

Gli obiettivi di politica economica possono essere sintetizzati in:
- crescita del prodotto interno lordo (PIL):
- livelli di occupazione:
- livelli dei consumi e degli investimenti.
Ad esempio il documento di programmazione economico-finanziaria può contenere:
- la previsione dell’evoluzione del PIL;
- la previsione dell’inflazione e del livello dei cambi;
- la previsione del fabbisogno finanziario e dell’entità del debito pubblico;
- i criteri per la formazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale.
Quindi si tratta di un documento base della programmazione finanziaria che stabilisce gli obiettivi di breve e di medio periodo della finanza pubblica.

Entro il 31 luglio il Governo deve presentare al Parlamento il disegno di legge contenente il bilancio annuale e il bilancio pluriennale a legislazione invariata.
Entro il 30 settembre il Governo deve presentare al Parlamento la Legge Finanziaria, il bilancio pluriennale programmatico e i disegni di legge che hanno apportato modifiche al bilancio annuale originario (leggi di accompagnamento).
Ottenuta dal Parlamento l’approvazione della legge finanziaria, è necessario “trasfondere” nel bilancio di previsione che è originariamente predisposto a legislazione invariata le modifiche introdotte con la finanziaria appena approvata. Per questo il Governo predispone una Nota di Variazione al progetto originario di bilancio recependo e integrando le modifiche apportate.
Quindi tutta la manovra economico-finanziaria deve essere sottoposta all’esame dei due rami del Parlamento, il quale dovrà procedere alla sua approvazione entro il 31 dicembre.
Nell’ipotesi in cui ciò non avviene, si deve presentare ricorso all’esercizio provvisorio per un periodo non superiore ai quattro mesi.

LA LEGGE FINANZIARIA
La legge finanziaria mira a regolare annualmente le entrate e le uscire previste per adeguarle agli obiettivi e alle scelte di breve e medio periodo individuati per il successivo triennio nel documento di programmazione economico-finanziaria. Sotto il profilo finanziario, tali obiettivi riguardano la determinazione del saldo netto da finanziare (differenza tra entrate finali e spese finali), e il ricorso al mercato (cioè la misura dell’indebitamento necessario ad assicurare la copertura delle spese e il rimborso dei prestiti in scadenza).
Quindi la legge finanziaria opera i necessari adeguamenti alla legislazione vigente per raggiungere gli obiettivi prefissati. In particolare, l’intervento della finanziaria sulla legislazione vigente si attua determinando:
- le riduzioni di spesa previste da precedenti disposizioni di legge;
- la quota delle leggi di spesa;
- investimenti a sostegno dell’economia;
- eventuali modifiche riguardanti: le aliquote (I.V.A., IRPEF, etc…), le detrazioni, gli scaglioni di imposta, tasse e contributi in vigore (NB: con la finanziaria non possono essere introdotti nuovi tributi!).

Gli organi che intervengono nelle varie fasi della programmazione economica sono: Ministero del Tesoro, Ministero del Bilancio, Ragioneria Generale, Ragionerie Centrali.

Esempio