titoli di credito

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Testo

TITOLI DI CREDITO: sono documenti che oltre a provare l’esistenza di un diritto lo possono far valere e ne consentono il trasferimento ad altre persone, rappresentano somme di denaro.
Possono essere:
Propriamente detti: danno al legittimo possessore il diritto di esigere una somma di denaro o di trasferirla ad altri. (cambiali o assegni)
Di massa: danno ai loro possessori le qualità di soci in società commerciali o di creditori di enti pubblici (azioni, obbligazioni, titoli del debito pullico=BOT)
Rappresentativi di merci: i possessori hanno il diritto di trasferire ad altri le merci (fede di deposito o polizza di carico)
Il diritto del titolo di credito può essere trasferito dal legittimo possessore ad altre persone:
Al portatore: il trasferimento dei diritti avviene con la semplice consegna del titolo
All’ordine: il trasferimento avviene mediante girata
Nominativi: il trasferimento avviene mediante annotazione sul titolo e sul registro dell’emittente
LA CAMBIALE
È un titolo di credito all’ordine, dove risulta l’obbligazione incondizionata assunta da una persona di pagare o di far pagare una determinata somma, nel luogo e a scadenza stabiliti, a favore del legittimo possessore.
Pagherò: tramite il quale una persona promette di pagare una certa somma a un’altra persona è UNA PROMESSA DI PAGAMENTO
Tratta: una persona ordina di pagare ad una terza persona o a se stessi. È UN ORINE DI PAGAMENTO
Le cambiali sono:
Titoli letterali, all’ordine, formali, astratti, autonomi e esecutivi.
Permettono al:
Compratore: di posticipare il pagamento fino alla scadenza indicata
Venditore: di disporre di un titolo esecutivo e all’ordine per la riscossione del credito
PACHERO’
È un titolo di credito all’ordine che contiene la promessa incondizionata fatta dell’emittente di pagare una somma, nel luogo e alla scadenza indicati, a favore del beneficiario. Presenta due soggetti:
L’emittente: debitore che fa la firma e il titolo, promettendo di pagare l’importo alla scadenza
Il beneficiario: creditore che riceve il titolo e ha il diritto di riscuoterlo o di trasferirlo mediante girata.
Ogni pagherò deve contenere :
- denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui è redatto
- la promessa incondizionata di pagare una determinata somma
-indicazione della scadenza
-del luogo di pagamento
-nome del beneficiario
-luogo e data in cui è stato emesso il titolo
-sottoscrizione dell’emittente
TRATTA:
E’ un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato impartito dal traente a un trattario, di pagare una somma al beneficiario, nel luogo e alla scadenza stabilita.
Tre soggetti:
Traente: compile e sottoscrive la tratta orinandone il pagamento
Trattario: la persona alla quale viene rivolto l’ordine di pagare
Beneficiario: colui che riceve la tratta e può girarla
Ogni tratta deve contenere:
-la denominazione di cambiale inserita nel contestodel titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto
-l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata
-Il nome di che è designato a pagare (trattario)
-Indicazione della scadenza
-Luogo di pagamento
-Il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi pagamento (beneficiario)
-luogo e data di emissione
-firma del traente
SCADENZA DELLE CAMBIALI:
A vista: pagabile all’atto della presentazione
A certo tempo vista: scadenza determinata partendo dalla data di accettazione della tratta
A certo tempo data: si determina dalla dato di emissione
A giorno fisso: scadenza indicata con precisione sulla cambiale.
LA GIRATA: l’atto con cui una cambiale e tutti i diritti vengono trasferiti da una persona all’altra. La persona che esegue la girata è detta girante, quella che riceve la cambiale è detta giratario
Girate proprie: hanno l’effetto di trasferire da una persona all’altra la proprietà della cambiale
-in pieno: scrivo solo in nome della persona a cui giro la cambiale
-In bianco: solo la firma del girante
Girate improprie: hanno il diritto di trasferire il possesso della cambiale conservandone la proprietà
-valuta per l’incasso (o girata)
-girata per garanzia
Chi ha una cambiale ha tre possibilità:
-attendere la scadenza per riscuotere l’importo
-girarla a un proprio creditore
-girarla a una banca
AVALLO:
Si fa quando il beneficiario non ha completa fiducia nell’obbligato principale e perciò può chiedere che un’altra persona garantisca per il pagamento dell’effetto
PAGAMENTO DELLE CAMBIALI:
chi ha la cambiale deve presentarla per la riscossione il giorno in cui essa è pagabile o il giorno successivo feriale, quando la cambiale è a vista bisogna pagarla entro un anno dall’emissione.
MANCATO PAGAMENTO:
quando si dispone di una cambiale si è già passati in giudicato
proteso: solenne constatazione effettuata da un pubblico ufficiale del mancato pagamento della cambiale
il protesto deve essere sollevatoentroi due giorni feriali successivi a quello di scadenza dal notaio, ufficiale giudizioato o il segretario comunale.
Questori reca nel luogo di pagamento per invitare il debitore a pagare la cambiale e se questi non estingue il debito viene compilato l’atto di protesto (foglio attaccato alla cambiale con le dichiarazioni del dibitore) e poi dichiara di aver levato il protesto e dopodichè di passa sul registro dei protesti. Il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto esegue il pagamento della cambiale ha il diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro. Se invece il pagamento si esegue dopo 12 mesi si può chiedere l’annotazione sul registro. Chi è in possesso di una cambile non pagata alla scadenza puà scegliere tra:
azione esecutiva: esercitata contro i beni degli obbliganti principali
azione di regresso: esercitata contro i beni degli obbligati di regresso (giranti)
viene fatta una tratta a vista contro quelli di regresso e se ancora non si vuole pagare si passa all’azione esecutiva.
3 FASI AZIONE ESECUTIVA:
-intimazione di pagamento(precetto): contiene l’intimazione di pagare entro un termine che nn può essere inferiore a 10 giorni
-pignoramento: si compie sui beni del debitore
-vendita forzata: va fatta entro 10gg successivi al pignoramento, si procede alla vendita all’asta dei beni pignorati.
ASSEGNI:
titoli di credito bancari
le banche sono imprese che promuovono la circolazione e l’investimento del denaro, svolgono un’attività di intermediazione nel campo del credito cioè raccolgono il capitale presso i risparmiatori e concedono finanziamenti per effettuare investimenti.
Le banche utilizzano diversi tipi di titoli di credito soprattutto quelli usati come strumenti di pagamento:assegni.
La circolazione degli assegni è fiduciaria e costituiscono la moneta bancaria: moneta sostituiscono il denaro nei pagamenti; bancaria sono emessi da una banca o devono essere pagati da una banca. I titoli di credito possono essere:
tipo ordinario: assegni bancari o circolari
tipo speciale: sono emessi solida alcune banche.
Gli assegni hanno la funzione di sostituire il denaro, la scadenza è a vista e la circolazione fiduciaria. È stato reso uniforme il formato degli assegni sui quali si trovano inserite scritto in inchiostro magnetico(codice ABI e CAB).
Moneta elettronica: trasferimento dei fondi mediante strumenti informatici, le tesserine magnetiche trasferiscono mediante terminali pagobancomat gli importi dovuti dal c7c del cliente a quello dell’impresa automaticamente.
ASSEGNO BANCARIO: è un titolo di credito a vista mediante il quale il traente che ha le somme disponibili presso una banca, ordina alla banca stessa, trattario, di pagare una certa somma a favore proprio o di un’altra persona, beneficiario.
Tre soggetti:
traente: che emette l’assegno e ordina alla banca di effettuare il pagamento
trattario: o trassato è la banca che effettua il pagamento.
Beneficiario: la persona a cui è stato rilasciato l’assegno.
L’assegno bancario è un ordine di pagamento ed è simile a una cambiale tratta. Per porte emettere un assegno bisogna possedere un conto corrente in una banca che viene aperto con un contratto dove la banca si impegna a eseguire con diligenza le operazioni ordinate dal cliente. Il contratto è compilato legalmente dalla convenzione di assegno cioè l’autorizzazione ad emettere assegni, tramite il libretto di assegni, carnet, che va compilato nei limiti delle somme a disposizione.
Ogni assegno bancario deve contenere:
-denominazione di assegno bancario
-ordine incondizionato di pagare una somma determinata
-il nome della banca che deve pagare
-indicazione del luogo di pagamento
-data e luogo di emissione
Firma del tranne
-n° c/c bancario del traente
-n° progressivo dell’assegno
-codici ABI e CAB
-nome beneficiario(forse)
I libretti degli assegni sono formati da 10 o20 foglietti formati da madre, rimane attaccata al libretto e la sua compilazione non è obbligatoria, e la figlia, che è l’assegno bancario.
NORME PARTICOLARI PER L’ASSEGNO
Non trasferibile: impedimento del trasferimento mediante girata
Sbarratura: si effettua tracciando due righe trasversali parallele sulla facciata anteriore. Si può girare solo se è rivolta a una persona che è correntista della stessa banca o a un’altra banca. Può essere:
generale: se fra le due righe non è indicato il nome della banca dove deve pagare l’assegno.
Speciale: se tra le due righe è indicato il nome della banca.
MANCATO PAGAMENTO:
quando il beneficiario dell’assegno risiede su una piazza diversa da quella in cui il titolo è pagabile, l’assegno può essere girato a un’altra banca per l’incasso. Prima di effettuare il pagamento di un assegno la banca trattaria accerta se esso è coperto, cioè se ci sono fondi sul conto corrente del traente. Se l’assegno è a vuoto il possessore del titolo di vede rifiutare il pagamento da parte della banca. Dato che l’assegno è un titolo di credito esecutivo, dopo il protesto il possessore può esercitare l’azione di regresso contro il traente o i giranti. Questa azione viene fatta per recuperare il credito e si svolge, come la cambiale, in tre fasi: il precetto, il pignoramento dei beni e la loro vendita giudiziale. Per poter esercitare l’azione di regresso bisogna che l’assegno sia stato presentato per il pagamento entro i termini stabiliti (8gg nello stesso comune, 15gg in altro comune) e che ci sia stato il protesto. Chi emette un assegno senza autorizzazione o a vuoto oltre a subire l’azione di regresso commettono delle violazioni amministrative punibili con pene pecuniarie o sanzioni amministrative accessorie. Chi emette assegni senza autorizzazione o a vuoto viene inserito nella centrale di allarme intrabancaria CAI archivio informatizzato gestito dalla banca d’italia.
SERVIZIO GARANZIA ASSEGNI: società di garanzia assegni: sono società che controllano telefonicamente se l’assegno è in regola. Questo servizio comporta dei costi: quota associativa annua e percentuale del 2-2.5% sull’assegno. Se la società approva assegni non andati a buon fine è essa che dovrà pagare. Per ottenere questo servizio bisogna firmare un contratto scritto. L’azione che svolge questo servizio può essere suddivisa in tre fasi:
1. il commerciante che riceve l’assegno chiama e deve comunicare il codice e la denominazione del negozio, gli estremi di un documento di riconoscimento esibito dal cliente e i dati dell’assegno(stampati a carattere magnetico)
2. la società esegue un controlla presso una “banca dati” dove sono registrate tutte le persone che hanno avuto un protesto e che hanno perso l’assegno.
3. poi la società fornisce una risposta:
a. approvazione dell’assegno: e così il commerciante annota dietro l’assegno un numero di approvazione dato dalla società, appone un timbro con la parola approvato e la denominazione della società di garanzia, che nel caso in cui l’assegno non viene pagato la società di garanzia dovrà rimborsare il pagamento.
b. mancata approvazione dell’assegno: il commerciante consegna al cliente un foglietto di cortesia già predisposto dalla società di garanzia.
ASSEGNO CIRCOLARE:
è un titolo di credito a vista mediante il quale una banca, emittente, promette di pagare una somma all’ordine della persona indicata, beneficiario.
Due soggetti:
emittente: è la banca che si impegna a effettuare il pagamento a vista
beneficiario: la persona a cui viene consegnato l’assegno che può riscuoterlo o girarlo.
L’assegno circolare è una promessa di pagamento e quindi simile a un pagherò.
per ottenere un assegno circolare è necessario:
-rivolgersi a una banca.
-compilare e firmare un apposito modulo d richiesta.
-depositare preventivamente presso la banca la provvista.
Le banche devono prima essere autorizzate dalla Banca d’Italia per emettere assegni circolari oppure possono stipulare accordi con altre banche per emettere assegni per loro conte: assegni di corrispondenti.
PRESUPPOSTI PER L’EMISSIONE DI A/C:
-qualifica di “banca” dell’emittente
-autorizzazione della banca d’italia
-precostituzione della provvista
Ogni assegno circolare deve contenere:
-denominazione di assegno circolare
-promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata
-nome beneficiario
-data e luogo di emissione
-firma banca emittente
Gli assegni circolari possono essere trasferiti mediante girata o avere la clausola non trasferibile.
LA BANCA:
è un’impresa che appartiene al settore terziario e opera nel campo del credito e dei regolamenti monetari, fa da intermediario fra i soggetti in avanzo e in quelli in disavanzo.
La banca si è modernizzata sotto tre aspetti:
-organizzativo: si sviluppa sempre di più per misurarsi con le banche concorrenti.
-commerciale: migliora e diversifica la gamma dei suoi prodotti.
-tecnologico: investe in nuovi mezzi tecnologici che velocizzano il lavoro e le operazioni.
Le operazioni bancarie:
1. intermediazione creditizia:
-operazione di raccolta: o passive, la banca si procura i mezzi necessari per svolgere la sua funzione di intermediazione diventando debitrice nei confronti di colori che le forniscono i fondi.
-operazioni di impiego: o attive la banca utilizza i mezzi in suo possesso per concedere prestiti alle imprese o alle famiglie.
2. operazioni di investimento finanziario: La banca acquista titoli del debito pubblico, obbligazioni e azioni di società, titoli in valuta estera e gestisce le proprie partecipazioni.
3. servizi di intermediazione in valori mobiliari e valute: la banca acquista e vende, per conto dei propri clienti, titoli del debito pubblico o titoli privati e valute estere.
4. servizi complementari: la banca offre svariate prestazioni: incassi di disposizione elettroniche Ri.Ba. e di cambiali per conto di clienti, locazioni di cassette di sicurezza, amministrazione di valori immobiliari di clienti, ecc…
5. servizi collaterali: la banca offre prestazioni di tipo non tradizionale, direttamente o tramite altre società ad essa controllate.

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