tesina sulla fatturazione

Materie:Tesina
Categoria:Economia Aziendale

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Testo

INDICE
PREMESSA
ELEMENTI FONDAMENTALI DA CONOSCERE
× Cos’è una fattura
× Chi deve emettere la fattura
× Forma e contenuto della fattura
× La base imponibile e le aliquote
× Le cessioni e le prestazioni accessorie
× Esempio di fattura
TIPI DI FATTURA
× Fattura immediata/accompagnatoria
× Fattura differita
× Nota di accredito e di addebito
× Fattura pro-forma
× Parcella e avviso di parcella
× L’Autofatturazione
NORMATIVA
× Registrazione
× Imposta sul valore aggiunto (IVA)
× Il calcolo dell’IVA
× Le liquidazioni e i versamenti dell’imposta

ELEMENTI FONDAMENTALI DA CONOSCERE
Cos'è la fattura
La fattura è il documento fiscale obbligatorio che viene redatto dal venditore, titolare di Partita Iva, per comprovare l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo.
La fattura va emessa per tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, cioè per le operazioni imponibile ed esenti. Essa inoltre:
• Legittima il cedente a esercitare la rivalsa sull’acquirente (cioè ad addebitarli l’imposta)
• Legittima l’acquirente a operare la detrazione dell’Iva esposta dal fornitore
Chi deve emettere la fattura?
Tutti i titolari di Partita Iva devono emettere fattura quando vendono un bene o prestano un servizio, a seconda dell'attività svolta. Il venditore è esonerato dall’obbligo di emettere la fattura nei seguenti casi:
• commercianti al dettaglio;
• agricoltori per beni di propria produzione;
• prestazioni alberghiere;
• somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
• autotrasporti di persone;
• transito sulle autostrade;
• coloro che prestano servizi in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti.
Questi operatori hanno però l'obbligo di rilasciare al cliente altri documenti che servono al controllo fiscale, quali la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale.
Forma e contenuto della fattura
Le norme Iva non prescrivono alcuna forma particolare per la fattura, ma si limitano a stabilire l’obbligo di emissione - anche sotto forma di conto, nota, parcella e simili - e gli elementi che essa deve contenere.
La fattura si compone essenzialmente in due parti:
1. La parte descrittiva o introduttiva, nella quale compaiono i dati identificativi completi del venditore- emittente e del compratore , la data di emissione e il numero della fattura (che deve essere progressivo per anno solare), una sintesi delle condizioni contrattuali e altri eventuali elementi.
2. La parte gabellare o corpo della fattura, nella quale sono indicati la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi forniti, il prezzo unitario e quello complessivo della fornitura, gli sconti incondizionati, le spese non documentate, l’imponibile. L’aliquota e l’ammontare dell’imposta, gli importi non soggetti ad Iva, precisando le norme per le quali questi sono non imponibili, esenti o esclusi, ed infine il totale fattura.
La fattura deve essere emessa in due esemplari: l'originale, che va consegnato o spedito al cliente, e la copia che deve essere conservata dall'emittente (per un periodo non inferiore a 10 anni per il codice civile e a anni per la normativa fiscale). La fattura deve contenere i seguenti elementi:
1. la data di emissione e il numero progressivo attribuito (che ad ogni inizio anno deve ripartire da uno);
2. i dati identificativi del venditore, che sono:
• il nominativo o la ragione sociale, nel caso di società;
• l'indirizzo;
• il numero di partita IVA, il codice fiscale e l'iscrizione al Registro delle imprese;
3. i dati identificativi del compratore, che sono:
• il nominativo o la ragione sociale, nel caso di società;
• l'indirizzo;
4. il tipo di pagamento;
5. gli estremi dei documenti di trasporto, cioè data e numero progressivo dei DDT, se si tratta di fattura differita;
6. la natura, qualità e quantità dei beni ceduti;
7. il prezzo unitario dei beni e il prezzo complessivo (ottenuto moltiplicando quantità per prezzo unitario);
8. gli eventuali sconti;
9. l'aliquota e l'ammontare dell'IVA;
10. il totale fattura, che costituisce l'importo totale a debito del compratore.
La base imponibile e le aliquote
Gli elementi che concorrono a formare base imponibile e quelli esclusi da essa sono sintetizzati nello schema che segue:
BASE IMPONIBILE
IMPORTI ESCLUSI DALLA BASE IMPONIBILE
Prezzo della merce
Interessi di mora ( per ritardi unilaterali nell'esecuzione del pagamento da parte del compratore)
Sconti incondizionati contrattualmente previsti
Spese non documentate (per cessioni e prestazioni accessorie alla vendita)
Valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto o abbuono

Somme anticipate in mone e per conto della controparte (spese documentate)
Cauzioni per imballaggi a rendere
L’aliquota ordinaria dell’imposta è attualmente pari al 20%; accanto ad essa esistono delle aliquote ridotte – paro rispettivamente al 10% e al 4% - che si applicano a particolari tipi di beni e servizi.
Le cessioni e le prestazioni accessorie.
Spesso, nella fattura vengono addebitati al compratore alcuni imposti per cessioni e prestazioni accessorie alla fornitura principale, quali possono essere il trasporto, il montaggio, l’imballaggio, l’etichettatura personalizzata dei beni, ecc. Gli addebiti per tali prestazioni possono essere rappresentati da spese non documentate e spese documentate.
SPESE NON DOCUMENTATE
SPESE DOCUMENTATE
Sono rimborsi "a forfait" per servizio accessori prestati dallo stesso venditore
Sono spese in cui il pagamento è stato anticipato dal venditore in nome e per conto del compratore
Il loro importo non è comprovato da alcun documento
Il loro importo è comprovato da regolare fattura nota intestata al compratore
Rientrano nella base imponibile e quindi in fattura si aggiungono prima del calcolo dell'Iva
Non rientrano nella base imponibile e quindi in fattura si aggiungono dopo il calcolo dell'IVA
In caso di merci soggette ad aliquote diverse, sono da ripartire in proporzione ai singoli imponibili

Esempio di fattura
TIPI DI FATTURE
Fattura immediata/accompagnatoria
La fattura immediata deve essere emessa e consegnata o spedita al cliente (anche a mezzo di sistemi elettronici) entro lo stesso giorno di effettuazione della vendita. Da ciò si deduce che la fattura immediata non ha carattere accompagnatorio, per cui i beni venduti possono viaggiare senza alcun documento. Fattura accompagnatoria.
La fattura accompagnatoria riunisce in uno stesso documento gli elementi della fattura e le informazioni sul trasporto dei beni venduti; pertanto, come il DDT, accompagna la merce durante il viaggio.
Fattura differita
Quando i beni oggetto della vendita sono accompagnati dal documento di trasporto (DDT), si ha la fatturazione differita, che deve essere fatta entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettiva consegna della merce. Tuttavia nell'uso comune si preferisce emettere la fattura differita entro il mese di emissione dei documenti di trasporto. A discrezione dell'azienda emittente, poi, la fatturazione differita può essere riepilogativa, cioè raggruppare in un unico documento tutti i beni venduti ad uno stesso cliente nel corso dello stesso mese, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto.
D.D.T.
Il DDT, è il documento che accompagna i beni durante il trasporto. Esso ha sostituito la bolla di accompagnamento nella maggior parte dei casi di traslazioni di merci.
Il DDT deve contenere i seguenti elementi:
• la data di emissione e il numero progressivo attribuito;
• i dati identificativi del venditore (cioè nominativo o ragione sociale, indirizzo e numeri di partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese);
• i dati identificativi del compratore (cioè nominativo o ragione sociale e indirizzo);
• la natura, qualità e quantità dei beni trasportati;
• l'indicazione della ditta incaricata del trasporto, nel caso venga fatto da un vettore;
• la data di effettiva consegna della merce, se questa avviene successivamente alla data di emissione del DDT.
L'indicazione della causale del trasporto è obbligatoria solo nel caso in cui sia diversa da "Vendita", ad es. Conto Lavorazione, Conto Riparazione, ecc.
I documenti di trasporto devono essere emessi in duplice esemplare, anche se, per ragioni organizzative della ditta venditrice, sono ammesse anche copie supplementari. La firma di chi ritira la merce, fatta sull'esemplare trattenuto dal venditore, non è obbligatoria, ma può rivelarsi molto utile nel caso di contestazioni tra le parti o in una causa legale.
Nota di accredito e di addebito
La nota di accredito è il documento di rettifica redatto dal venditore per stornare, totalmente o parzialmente, importi precedentemente fatturati ad un cliente, ad esempio resi di merce o errori sui prezzi esposti in fattura.
La nota di addebito, invece, è il documento emesso dal venditore quando ha la necessità di integrare importi esposti in una fattura precedentemente emessa, ad esempio un prezzo inferiore a quello concordato con il compratore.
Fattura pro-forma
La fattura pro-forma (poco usata e senza valore ai fini fiscali) non è una vera e propria fattura, ma una sorta di anticipazione di una fattura che verrà emessa in un secondo momento e viene usata solitamente nelle traslazioni con l'estero al fine di far ottenere al cliente delle aperture di credito dagli istituti bancari.
Parcella e avviso di parcella
Questi tipi di documenti sono utilizzati dai liberi professionisti e dagli studi professionali.
La parcella è il documento equiparato alla fattura che espone le spese e le competenze relative ad una prestazione professionale ed è emesso ad effettivo pagamento del corrispettivo da parte del cliente.
L'avviso di parcella, invece, è il documento che precede l'emissione della parcella; non ha alcun valore fiscale e viene usato unicamente per informare il cliente sull'entità del compenso da pagare al libero professionista; in essa non viene esposta l’Iva.
L’Autofatturazione
Si dicono autofatture i documenti Iva che in determinati casi, espressamente previsti dalla legge, il contribuente deve emettere nei confronti di se stesso.
La normativa prevede, tra gli altri, i seguenti casi di autofatturazione:
• Autofattura per omaggi
• Autofattura per autoconsumo
• Autofattura per acquisti da produttori agricoli
• Autofattura denuncia
NORMATIVA
Registrazione
Tutte le fatture emesse devono essere annotate sul registro delle fatture emesse, tenendo conto delle seguenti scadenze:
• entro 15 giorni dalla data di emissione, se si tratta di fatture immediate;
• entro il termine di emissione della fattura stessa, se si tratta di fatture differite.
E' da tenere presente, però, che per il calcolo dell'IVA a debito di un determinato mese, si fa riferimento al mese di consegna o spedizione della merce e non alla data di registrazione della fattura differita.
Le fatture vanno annotate in ordine cronologico, indicando i seguenti elementi:
• data di emissione;
• numero progressivo di emissione;
• indicazione del cliente (nominativo o ragione sociale);
• imponibile distinto per aliquota;
• IVA distinta per aliquota.
Nel caso di operazioni non imponibili od esenti, come ad es. le fatture intra-Ue e le esportazioni, al posto dell'IVA va indicato il titolo di inapplicabilità ed il relativo articolo di legge.
Mentre le fatture ricevute relative ai beni e ai servizi acquisti, numerate in ordine progressivo di arrivo, vanno registrate anteriormente alla liquidazione periodica, oppure alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto di detrazione.
Sia le fatture emesse che quelle ricevute determinano una registrazione in COGE, ossia nel nel Giornale e nel Mastro di contabilità.
Qui di seguito riporto le registrazioni in P.D. relative alla precedente fattura, effettuate rispettivamente nel Giornale di contabilità del Venditore (Casa In S.rl.) e del Compratore (Mela e più S.r.l.)
VENDITORE (CASA IN SRL)


DARE
AVERE
12/03/2006
CREDITI VS/CLIENTI
722,40


IVA NS/DEBITO

120,40

MERCI C/VENDITE

540,00

RIMBORSO SPESE DI VENDITA

62,00

Emessa fattura n° 125 Mela e Più S.r.l.






COMPRATORE (MELA E PIU' SRL)
DARE
AVERE
15/03/2006
DEBITI V/FORNITORI

722,40

IVA NS/CREDITO
120,40


MERCI C/ACQUISTI
540,00


TRASPORTI SU ACQUISTI
62,00


Ricevuta fattura n° 125 Casa In S.r.l






Imposta sul valore aggiunto (IVA)
L'I.V.A. è un'imposta indiretta, in vigore in tutti i paesi dell'Unione europea, che viene applicata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato dai titolari di partita IVA.
L'IVA è stata istituita dal D.P.R. 26/10/1972 n. 633 ed è un'imposta che grava sul consumatore finale. Infatti per i titolari di partita IVA, l'IVA è neutra, cioè non è né un costo né un ricavo, in quanto essi compensano l'IVA che devono al fisco, per le vendite effettuate. con l'IVA pagata ai fornitori e con l'acquisto di beni o servizi. Dalla differenza si avrà un credito IVA, quando l'IVA sugli acquisti supera l'IVA sulle vendite, o un debito IVA nel caso contrario.
Le condizioni che devono verificarsi per poter applicare l'IVA sono:
• presupposto oggettivo, tutte le operazioni che hanno per oggetto una cessione di beni o una prestazione di servizi;
• presupposto soggettivo, cioè il soggetto che compie l'operazione, come i piccoli imprenditori, le società commerciali, i professionisti, etc. Pertanto i privati non sono soggetti d'imposta;
• presupposto territoriale, operazioni compiute nel territorio dove lo Stato esercita la sovranità.
Le caratteristiche principali dell'IVA sono:
• è un'imposta indiretta, in quanto colpisce le manifestazioni di reddito derivanti da atti di scambio e di consumo;
• è generale, in quanto riguarda tutti i contribuenti;
• è proporzionale, in quanto viene calcolata mediante l'applicazione di aliquote che non variano al variare della base imponibile;
• è un'imposta che comporta obblighi amministrativi, come ad esempio l'emissione di fatture, il rilascio di ricevute o scontrini fiscali, la registrazione delle fatture, le liquidazioni e i versamenti periodici.
In base alle norme che disciplinano l'IVA, esistono due tipi di operazioni commerciali:
1. Operazioni soggette ad IVA, cioè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, che si suddividono a loro volta in operazioni imponibili, non imponibili ed esenti:
• OPERAZIONI IMPONIBILI
• OPERAZIONI NON IMPONIBILI
• OPERAZIONI ESENTI
CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI IMPONIBILI
OPERAZIONI NON IMPONIBILI
OPERAZIONI ESENTI
Sono soggette a Iva
Non sono soggette a Iva
Non sono soggette a Iva
Sono soggette agli obblighi:
Sono soggette agli obblighi:
Sono soggette, salvo diverse eccezioni,agli obblighi di fatturazione e registrazione
di fatturazione
di fatturazione
di registrazione
di registrazione
Concorrono alla formazione del volume d'affari
Concorrono alla formazione del volume d'affari
Concorrono alla formazione del volume d'affari
Consentono la detrazione dell'Iva pagata sugli acquisti.
Consentono la detrazione dell'Iva pagata sugli acquisti.

2. Operazioni non soggette ad IVA, sono quelle che non rientrano nel campo dell’Iva, escluse espressamente dalla normativa Iva attraverso vari articoli contenuti in essa.
Il calcolo dell'IVA
La base imponibile è l'importo sul quale viene calcolata l'IVA ed è costituito dall'ammontare che il cliente deve al venditore, comprensivo delle spese e degli oneri accessori. La base imponibile IVA è data dal prezzo della merce o della prestazione di servizio, dedotti eventuali sconti previsti nel contratto commerciale, aggiungendo le spese accessorie (ad esempio il trasporto o gli imballaggi).
Non concorrono a formare la base imponibile IVA gli imballaggi a rendere o gli interessi di mora dovuti per ritardi nei pagamenti. Sono, invece, esenti da IVA gli interessi per dilazioni di pagamento, quelli cioè concordati tra le parti al momento della stipulazione del contratto.
L'imposta IVA si calcola in modo percentuale sulla base imponibile. Se nella stessa fattura sono presenti merci soggette ad aliquote IVA diverse, è necessario distinguere chiaramente ogni imponibile, la corrispondente aliquota e l'imposta calcolata.
Le liquidazioni e i versamenti dell’imposta
Le liquidazioni periodiche consistono nella determinazione dell’iva che risulta da versare e che figura a credito del contribuente al termine di prefissati periodici di tempo infra-annuali.
Tutti i contribuenti sono tenuti a esigere le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti con cadenza mensile, a meno che non si tratti di contribuenti minori che siano avvalsi dalla facoltà di compiere tali adempimenti con periodicità trimestrale, maggiorando i versamenti dell’10% per interessi.
Periodicità
Liquidazione mensile
Si tratta della periodicità ordinariamente prevista per la legge per la maggior parte dei contribuenti. In pratica, entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente deve determinare la differenza tra l’imposta relativa alle operazioni attive effettuate nel mese precedente e l’imposta ai beni e ai servizi acquistati per i quali, con riferimento allo stesso mese, può e intende esercitare il diritto alla detrazione.
Dichiarazione annuale da effettuare:
- entro il 31 luglio dell’anno successivo, se la prestazione è fatta tramite banche o uffici postali.
- entro il 31 ottobre dell’anno successivo, se la prestazione è fatta in via telematica
Liquidazione trimestrale
Ad alcune categorie di contribuenti è concesso rilevare la propria posizione IVA con periodicità trimestrale, con riferimento alle operazioni relative ai tre mesi precedenti. Per alcuni, specificamente previsti dalle legge, la periodicità trimestrale rappresenta quella ordinaria, per altri è ammessa previa opzione.
Termini di versamento
Il versamento del debito del periodo va effettuato entro il termine previsto per la liquidazione periodica. Quando il termine cade di giorno festivo o di sabato, il versamento si considera tempestivo se effettuato entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Nella tabella seguente sono indicate tutte le scadenze delle liquidazioni e dei relativi versamenti sia nel caso di periodicità mensile che trimestrale.
LIQUIDAZIONI MENSILI
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI
PERIODO DI RIFERIMENTO
TERMINE
PERIODO DI RIFERIMENTO
TERMINE
GENNAIO
16 FEBBRAIO
1° TRIMESTRE
16 MAGGIO
FEBBRAIO
16 MARZO
MARZO
16 APRILE
APRILE
16 MAGGIO
2° TRIMESTRE
16 AGOSTO
MAGGIO
16 GIUGNO
GIUGNO
16 LUGLIO
LUGLIO
16 AGOSTO
3° TRIMESTRE
16 NOVEMBRE
AGOSTO
16 SETTEMBRE
SETTEMBRE
16 OTTOBRE
Modello di versamento F24
E’ stato introdotto con la disciplina dei versamenti unificati alfine di consentire
Il pagamento simultaneo dell’IVA, delle imposte dirette e di numerose altre imposte e contributi.
La funzione più importante del modello F24, è quella di consentire la compensazione tra crediti e debiti relativi agli stessi.
Il contribuente espone, nella apposite colonne delle sanzioni che interessano, le somme che deve versare e le somme per le quali vanta un credito nei confronti dell’erario o dell’ente, e per le quali è ammesso l’utilizzo in compensazione, e va a versare solamente il saldo eventuale che ne scaturisce dopo aver effettuato la compensazione.
Nella maggior parte dei casi si tratta del credito risultante dalla dichiarazione annuale “UNICO”, ovvero di crediti d’imposta concessi dallo Stato o dalle Regioni quali incentivi per particolari tipi di aree o di investimento.
In ogni caso gli importi a credito utilizzati possono essere al massimo pari a quello a debito.

Esempio