Reddito fiscale

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Testo

REDDITO FISCALE
Il reddito fiscale è una particolare figura di reddito che viene determinato in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, allo scopo di calcolare le imposte da pagare all’erario. Non coincide con il reddito risultante dal bilancio d’esercizio ,perché lo scopo della dichiarazione dei redditi è completamente diverso da quello del bilancio d’esercizio. La prima, infatti, ha lo scopo di determinare la base imponibile per il calcolo delle imposte, mentre il secondo si propone di quantificare il reddito d’esercizio e il patrimonio di funzionamento, in modo tale da assicurare all’impresa condizioni di continuità e quindi evitare annacquamenti di capitale.
La diversità degli scopi di reddito fiscale e reddito contabile comporta l’applicazione di principi generali e criteri di valutazione diversi.

L’analisi dettagliata dei principi generali e dei criteri di valutazione fiscali verrà effettuata facendo continui paragoni con gli analoghi principi e criteri civilistici, allo scopo di evidenziarne la differenza. In ogni caso principi e criteri fiscali hanno una valenza limitata esclusivamente alla compilazione della dichiarazione dei redditi e non devono interferire in alcun modo con quelli civilistici, per evitare che il bilancio risulti inquinato da norme fiscali.
Le norme fiscali vengono studiate separatamente da quelle civilistiche :
- le prime applicate nella dichiarazione dei redditi, ma ignorate nella redazione del bilancio;
- le seconde applicate nella redazione del bilancio ma influenti per il calcolo delle imposte.
Principi generali fiscali
Tali principi sono per la maggior parte diversi da quelli civilistici sanciti dall’art. 2423 bis del cc., poichè l’obiettivo delle norme fiscali è quello di evitare la sottrazione di materia imponibile a tassazione, al contrario delle norme civilistiche, che sono ispirate a principi prudenziali e all’esigenza di rendere l’informazione di bilancio la più chiara e attendibile possibile per le varie classi di interessi coinvolte dall’attività d’impresa.
Il legislatore fiscale vuole impedire la sopravvalutazione dei costi, che abbatterebbe il reddito e quindi le imposte.
Il legislatore civilistico vuole impedire il contenimento dei costi, che accrescerebbe il reddito e potrebbe causare annacquamenti di capitale, in caso di distribuzione di utile rilevato ma non prodotto.
Principi generali
fiscali
civilistici
Competenza costi e ricavi
Competenza costi e ricavi
Certezza e determinabilità oggettiva degli oneri
Prudenza
Iscrizione obbligatoria dei costi in ce
Continuità aziendale
Inerenza dei costi a ricavi tassabili
Costanza dei criteri di valutazione
Valutazione separata elementi eterog. Iscritti nella stessa voce.
Le maggiori divergenze fra il reddito d’esercizio e reddito fiscale sono causate essenzialmente da 2 principi fiscali:
a) Quello della certezza e determinabilità oggettiva degli oneri
b) Quello dell’iscrizione obbligatoria dei costi in ce
Entrambi suddetti principi individuano i requisiti che devono possedere i costi per essere riconosciuti fiscalmente e quindi deducibili. In assenza di tali requisiti i costi sono indeducibili.
A) Certezza e determinabilità degli oneri
I costi sono deducibili fiscalmente se hanno il requisito della certezza e determinabilità oggettiva.
Un costo è certo e determinabile in modo oggettivo quando ha originato una manifestazione finanziaria (è documentato da una fattura emessa dal fornitore), che ne consente la quantificazione in modo oggettivo e certo: tale principio sancisce l’indeducibilità dei costi che non sono documentati da fattura o ricevuta, in quanto mancanti del requisito della certezza e determinabilità oggettiva. Ciò significa che i costi contabilizzati alla fine dell’anno, in occasione delle scritture di assestamento, non sono riconosciuti fiscalmente perché quantificati sulla base di stime e congetture soggettive e non sulla base di manifestazioni finanziarie quantificabili in modo oggettivo. Appartengono alla categoria dei costi stimati e congetturati: ammortamenti, indennità, tfrl e in generale tutti i costi contabilizzati a fine anno nel rispetto del principio di prudenza (acc f.di rischi e oneri).
Il requisito di certezza e determinabilità oggettiva degli oneri è un principio fiscale contrapposto e antitetico rispetto al principio civilistico di prudenza:
il c.c. impone di iscrivere in ce tutti i costi temuti , purchè siano maturati economicamente nell’esercizio, mentre la normativa fiscale esclude la deducibilità di tali costi, per evitare l’eccessivo abbattimento dell’utile .
Il principio di certezza e determinabilità oggettiva si applica solo ed esclusivamente ai costi, perché i ricavi sono fiscalmente riconosciuti e, quindi, tassabili anche se presunti o sperati.
I ricavi presunti , vietati dalla normativa civilistica allo scopo di evitare annacquamenti di capitale,sono riconosciuti da quella fiscale ,perché fanno aumentare il reddito e quindi le imposte.
Il mancato riconoscimento da parte della normativa fiscale del principio civilistico di prudenza, ha lo scopo di impedire all’amministratore di sfruttare tale principio per abbattere il reddito e quindi le imposte, gonfiando i costi presunti.
Tuttavia, facendo eccezione al principio generale di certezza e determinabilità oggettiva degli oneri, il legislatore fiscale ammette la deducibilità di alcuni costi di natura stimata e congetturata, purchè rientrino nelle categorie tassative espressamente previste e non superino i limiti massimi determinati applicando alcuni parametri rigidi .
In conclusione i costi possono essere suddivisi , fiscalmente, in due categorie:
1. costi documentati: deducibili in modo illimitato,perché dotati del requisito di certezza (fatturati).
2. costi stimati e congetturati: deducibili solo se rientranti in una delle eccezioni previste dalla norma fiscale per importi massimi stabiliti applicando parametri fiscali(amm.ti,sval.cred,tfrl)
Vi sono ,poi, alcune spese, che, pur essendo documentate,sono indeducibili nell’esercizio del loro sostenimento, ma lo diventeranno negli esercizi successivi , come le spese di manutenzione e riparazione.
B) Iscrizione obbligatoria dei costi nel conto economico
I costi sono deducibili solo se sono stati iscritti nel conto economico di bilancio.
Analogo principio non si applica ,invece, ai ricavi che sono tassabili anche se non iscritti in ce.
Al suddetto requisito di deducibilità sono poste , tuttavia, due eccezioni:
1. sono deducibili fiscalmente, anche se non iscritti in ce, i seguenti costi:
ammortamenti ordinari,anticipati e integrali e 0,5% dei crediti commerciali ,come svalutazione crediti
2. Sono deducibili fiscalmente ,anche se non iscritti in ce,costi iscritti in conti economici di esercizi precedenti , in cui erano stati considerati indeducibili.
Diventano deducibili negli esercizi successivi, al verificarsi di determinate condizioni, perché già iscritti in ce di esercizi precedenti.
Ne sono esempi gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri non ammessi fiscalmente (accantonamento al fondo imposte) e la svalutazione di beni pluriennali , che sono indeducibili nel momento in cui vengono iscritti in ce, ma diventano deducibili in occasione del sostenimento finanziario del rischio o dell’onere o della dismissione del bene pluriennale svalutato.
Nel caso di svalutazione di un bene pluriennale , analizziamo un esempio:
31/12/n
automezzo
f.do amm. Auto
acquistato n-1
10000

4000
amm.to 20%


f.do sval.

1000

ce anno n
amm.to
2000
costo fiscalm indeduc=
sval.
1000
Vendita n+1 prezzo 3500
10000 – (4000 + 1000) = 5000 val. contabile
3500 pr. vendita
-------
1500 minusvalenza contabile
10000 – 4000 = 6000 val. Residuo fiscale
3500 pr. Vendita
-------
2500 minusvalenza fiscale
nell’esempio sopra illustrato il costo presunto per svalutazione dell’automezzo di 1000 non è riconosciuto fiscalmente nell’anno n in cui viene iscritto nel C.E ed è indeducibile.
E’ ,tuttavia, riconosciuta la deducibilità di tale costo nell’anno di vendita dell’automezzo ( n+1),
anche se non risulta iscritto nel C.E di tale anno.
Per effetto dello storno contabile del fondo svalutazione automezzo, il residuo valore contabile del bene pluriennale è minore del suo residuo valore fiscale , calcolato senza tener conto del fondo svalutazione : conseguentemente,la minusvalenza fiscale è più alta di quella contabile di un importo pari a quello della svalutazione.
Nell’anno di vendita dell’automezzo è riconosciuto un costo per minusvalenza (fiscale) maggiore di
quello iscritto in C.E. di un ammontare pari alla svalutazione.
Per calcolare il reddito fiscale dell’anno n bisogna aggiungere al reddito contabile di bilancio il costo fiscalmente indeducibile di 1000 (svalutazione). Tale aggiunta si chiama variazione fiscale in aumento.
Per calcolare il reddito fiscale dell’anno n+1 bisogna togliere dal reddito contabile di bilancio il costo fiscalmente deducibile, nonostante la mancata iscrizione in C.E. Tale detrazione si chiama variazione fiscale in diminuzione.
Costo indeducibile = variazione fiscale in aumento
Costo non iscritto in C.E. ma deducibile = variazione fiscale in diminuzione
Anche gli ammortamenti , che sono riconosciuti fiscalmente e quindi deducibili, anche se non iscritti in C.E. , originano una variazione fiscale in diminuzione nel passaggio del reddito contabile a quello fiscale, qualora non siano stati contabilizzati nel conto economico.
Con le sole eccezioni viste ai n. 1 e 2 tutti i costi sono deducibili solo se iscritti in C.E.
C) Principio di inerenza dei costi a ricavi tassabili
Tale principio si applica ai costi generali e agli interessi passivi, che riguardano l’impresa nel suo complesso. Tali costi sono deducibili per intero solo se i ricavi iscritti in C.E. sono tutti tassabili , perché non vi sono ricavi esenti o ricavi già tassati in modo definitivo.
Quando invece una parte dei ricavi iscritti nel C.E. non è tassabile perché esente o già tassata alla fonte a titolo d’imposta, i costi generali e gli interessi passivi , sostenuti dall’impresa per conseguire sia i ricavi tassabili che quelli non, sono deducibili solo in proporzione al quoziente del rapporto fra i ricavi tassabili ed il totale dei ricavi di bilancio.
In pratica tali costi sono deducibili solamente per la parte sostenuta per conseguire redditi tassabili.
PROCEDIMENTO PER IL CALCOLO DEL REDDITO FISCALE
Tale procedimento si applica solo in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi,
alla quale è obbligatorio allegare una copia del bilancio civilistico.
Il reddito risultante di tale bilancio , il reddito contabile, rappresenta il punto di partenza per il calcolo del reddito fiscale.
Il procedimento di calcolo consiste nell’apportare al reddito contabile, che scaturisce dall’applicazione dei criteri di valutazione civilistici, variazioni in aumento e/o in diminuzione ,
in modo da trasformare i valori derivanti dall’applicazione dei criteri civilistici in valori conformi a quelli riconosciuti fiscalmente.
Reddito contabile
+ variazioni in aumento
- variazioni in diminuzione
= reddito fiscale
le variazioni in aumento hanno l’effetto di rendere il reddito fiscale più alto di quello contabile e derivano da:
A) costi indeducibili: costi cioè iscritti nel C.E. per un importo maggiore di quello massimo riconosciuto fiscalmente. La differenza rappresenta una variazione in aumento .
C.E.
Amm.ti 118000
Ammortamenti riconosciuti fiscalmente =100000
118000-110000=18000 costo indeducibile (variazione in aumento)
se si verificasse il caso opposto di costi iscritti in C.E. per un ammontare inferiore a quello massimo riconosciuto fiscalmente, non avremmo il diritto di effettuare una variazione in diminuzione per la differenza, perché i costi non iscritti in C.E. non sono deducibili (con le uniche eccezioni viste in precedenza).
B) ricavi tassabili non iscritti in C.E.: trattasi di ricavi che devono essere assoggettati a tassazione, ma che non sono stati contabilizzati.
Il reddito fiscale deve aumentare per un importo pari a tali ricavi.
Il principio di iscrizione in C.E., infatti, si applica solo ai costi e non hai ricavi.
Ricavi tassabili ma non iscritti =25000 (variazione in aumento 25000).
Se , poi, il valore contabilizzato di un ricavo fosse inferiore a quello imposto dalla norma fiscale, sarebbe necessario tassare il maggior ricavo non iscritto nel conto economico, mediante una variazione in aumento per la differenza fra il valore fiscale ed il valore contabile di tale componente positivo di reddito.
Valore fiscale minimo delle rimanenze finali = 245000 .
C.E.
Rimanenze finali 230000 Variazione fiscale in aumento di 15.000
Le variazioni in diminuzione hanno l’effetto di rendere il reddito fiscale più basso di quello contabile e derivano da:
A) costi non iscritti in C.E. ma ammessi ugualmente in deduzione, facendo eccezione alla regola generale che impone l’iscrizione in C.E: ammortamenti , 0,5% dei crediti commerciali o costi già iscritti in C.E. degli esercizi precedenti ( accantonamenti ai fondi rischi e oneri e svalutazione beni strumentali)
B) ricavi iscritti in C.E. ma non tassabili perché esenti da imposta o già assoggettati a ritenuta fiscale a titolo d’imposta
C.E.
3000 dividendi az. Risparmio (già tassati con ritenuta alla fonte a titolo d’imposta)

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