Nota integrativa

Materie:Appunti
Categoria:Economia Aziendale

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Testo

La nota integrativa è il documento che accompagna lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, con funzione esplicativa e descrittiva che costituisce parte integrale del bilancio.
La Nota Integrativa ha lo scopo di informare i destinatari del bilancio, integrando con dati di natura extracontabile e qualitativa lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico .
Una funzione molto importante è quella di spiegare e motivare le scelte compiute dagli amministratori in sede di valutazione.
Infine, svolge la funzione le descrivere in modo analitico le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.
La Nota Integrativa è un documento informativo essenziale perché il bilancio sia in grado svolgere la sua funzione di strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda.
Le informazioni contenute nella Nota Integrativa riguardano:
➢ Criteri di valutazione
➢ Movimenti nelle immobilizzazioni e nelle altre voci dell’attivo e del passivo
➢ Dettagli su alcune specifiche voci dello Stato Patrimoniale e del conto Economico
➢ Informazioni di carattere diverso, riguardanti i dipendenti, i compensi agli amministratori e ai sindaci, categorie di azioni e di obbligazioni
➢ Strumenti finanziari emessi
➢ Finanziamenti dei soci
➢ Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
➢ Operazioni di locazione finanziaria
Viene rivolta una particolare importanza al Rendiconto finanziario; esso, infatti, va incluso nella Nota integrativa per evidenziare le variazioni intervenute nelle voci dell’attivo e del passivo (soprattutto per le società di grandi dimensioni).
Il prospetto relativo alle voci di patrimonio netto è un altro schema che costituisce parte integrante della Nota Integrativa, ed evidenzia i movimenti dei mezzi propri della società.
Esso consente, a chi esamina il bilancio, di distinguere le variazioni reali del patrimonio netto, derivanti da ulteriori investimenti diretti o indiretti degli azionisti, da quelle che derivano da movimenti contabili (come le rivalutazioni monetarie).
Le voci devono essere indicate analiticamente, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e la loro avvenuta utilizzazione e distribuibilità nei precedenti esercizi.
Le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata usufruiscono di semplificazioni anche per quanto riguarda la Nota Integrativa.
Le indicazioni richieste al n° 6 dell’art. 2427 c.c. (“Ammontare globale dei debiti di durata residua superiore a cinque anni”), vanno riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio e non distintamente per ciascuna voce.
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
La relazione sulla gestione è un documento di accompagnamento, che tuttavia acquista una notevole importanza ai fini della valutazione, soprattutto, delle prospettive per l’impresa.
Infatti, accanto a informazioni sulla situazione della gestione passata, la relazione deve indicare anche tutta una serie di elementi che permettano ai destinatari del bilancio di orientarsi nell’ambito dei programmi futuri, sia per quanto riguarda l’azienda nella sua globalità, sia per i singoli settori in cui opera.
Al suo interno, pertanto, assumono importanza i piani di investimenti e le attività di ricerca e sviluppo.
La legge, inoltre, prevedere che vengano fornite indicazioni sui rapporti di gruppo con società controllate, collegate e controllanti, anche quando il collegamento venga effettuato tramite società fiduciarie o per mezzo di altre persone.
Occorre, inoltre, indicare i fatti significativi che sono accaduti fra la chiusura del bilancio e il momento in cui si redige la relazione stessa.
Non tutte le società sono tenute alla presentazione della relazione sulla gestione
LA RELAZIONE SEMESTRALE E TRIMESTRALE
La legge stabilisce obblighi supplementari in termini di documentazione sulla gestione da produrre per le società quotate in mercati regolamentati: una relazione semestrale e trimestrale.
La relazione semestrale deve essere redatta entro 3 mesi dalla chiusura del semestre e da pubblicarsi successivamente.
La relazione non deve essere sottoposta ad approvazione da parte dei soci, ma deve essere corredata dalle eventuali osservazioni del collegio sindacale o degli altri organi di controllo.
I soggetti interessati a conoscere la situazione della società alla metà dell’esercizio sono:
CONTROLLO SULLA GESTIONE
Il controllo sulla gestione consiste nel vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto svolgimento.
Comprende, pertanto, il controllo sull’amministrazione.
Sono previsti differenti organi di controllo sulla gestione a seconda del sistema di governance (amministrazione e controllo) scelto dalla Spa:
IL COLLEGIO SINDACALE:
si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
Il collegio sindacale svolge il controllo sulla gestione della società. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; possono inoltre chiedere agli amministratori notizie sull’andamento di operazioni sociali o su determinati affari.
I sindaci devono svolgere il loro incarico con professionalità e diligenza: sono responsabili della verità delle loro attestazioni e sono responsabili insieme agli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità con gli obblighi della loro carica.
Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea mediante una relazione sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei proprio doveri, e fare osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.
Il consiglio di gestione ha la responsabilità della gestione e compie tutte le operazioni amministrative necessarie, mentre il consiglio di sorveglianza svolge le funzioni che nel sistema ordinario competono al collegio sindacale.
Il consiglio di sorveglianza riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
L’amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione, nel caso di applicazione del sistema monistico, che nomina al suo interno i componenti il comitato per il controllo della gestione, che è composto da:
IL CONTROLLO CONTABILE
Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo è esercitato da una società di revisione, iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina sullo svolgimento dell’attività dei revisione e alla vigilanza della Consob.
L’organo incaricato del controllo contabile:
La relazione consiste in una dichiarazione che garantisce l’attendibilità e correttezza del bilancio e fa in modo che le informazioni in esso contenute acquistino credibilità nei confronti dei terzi.
La società di revisione svolge una funzione di controllo che va oltre alla semplice emissione della relazione finale, resa obbligatoria dalla legge per talune aziende.
La revisione, infatti, può essere utile anche per le imprese che non sono obbligate per legge, in quanto svolge una funzione:
I revisori devono attenersi a una serie di principi che si distinguono in norme etiche e regole tecniche:
La società di revisione redige una relazione in cui esprime un giudizio secondo uno schema obbligatorio fissato dalla Consob.
Gli elementi costitutivi della relazione sono i seguenti:
L’elemento più importante della relazione è rappresentato dal giudizio sul bilancio che viene rilasciato e che può articolarsi nei seguenti gradi:

L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio dev’essere discusso e approvato. È possibile anche un termine più lungo, comunque non superiore a 180 giorni, previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze.
Nel caso di sistema ordinario o monistico, l’approvazione spetta all’assemblea ordinaria dei soci.
Nel caso di sistema dualistico, l’approvazione spetta al consiglio di sorveglianza.
Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio, o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza, la competenza per l’approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all’assemblea.
Entro 30 giorni dall’approvazione, una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e di quella predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile, nonché del verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza deve essere depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese.
Il deposito deve avvenire per via telematica o mediante supporto magnetico.
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