contrattazione collettiva

Materie:Altro
Categoria:Economia Aziendale
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Testo

Contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva è quel rapporto tra sindacati dei lavoratori e confederazioni dei datori di lavoro (spesso con il Governo che fa da promotore e/o arbitro) dal quale scaturiscono degli accordi autonomi con cui si stabiliscono i parametri di base entro cui i contratti di lavoro individuali potranno crearsi.

Indice

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• 1 Soggetti della contrattazione collettiva

• 2 Contenuti

• 3 Evoluzione storica

• 4 Derogabilità
Soggetti della contrattazione collettiva

I soggetti della contrattazione collettiva sono da una parte il sindacato locale o nazionale; dall'altra il singolo datore di lavoro o una confederazione nazionale.

Contenuti

I contenuti sono di due tipi, vi è una parte normativa che riguarda gli aspetti retributivi e delle regole; una seconda parte riguarda invece gli aspetti obbligatori, quindi la disciplina tra le parti.

Evoluzione storica

In epoca fascista vi era una contrattazione collettiva di tipo corporativista, in cui ogni categoria di lavoratori aveva un proprio sindacato, ma gli accordi erano pressoché stabiliti dallo Stato, il quale pretendeva il massimo della produzione a scapito sia del lavoratore che del datore di lavoro, dato che vi era il principio del bene principale dell'economia di stato.

Con la costituzione (1948) l'attività sindacale viene riconosciuta come libera e indipendente, e con personalità giuridica qualora il sindacato sia registrato (cosa, ad oggi, non ancora avvenuta) oltre che gli effetti della contrattazione collettiva vengono resi effettivi erga omnes (verso tutti).

Con la legge 741 (1959) il legislatore, per rendere effettivi gli effetti delle contrattazioni collettive in tutto il territorio nazionale, stabilisce la possibilità per il Parlamento di approvare sotto forma di vera e propria legge i risultati delle contrattazioni collettive.

Derogabilità

La derogabilità della contrattazione collettiva, in teoria sarebbe ammissibile, dato il principio costituzionale della libera contrattazione, nei fatti però, la giurisprudenza ha reso inderogabili gli effetti della contrattazione collettiva dichiarando nulle le deroghe. In caso poi, di contrasti tra gli accordi collettivi, prevarranno sempre secondo la prassi, gli accordi più recenti o che sono più vicini agli interessi dei lavoratori.

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