Il sistema giuridico

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto
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Testo

IL SISTEMA GIURIDICO
Il diritto oggettivo (il sistema giuridico) è l’organizzazione di attività umane e di mezzi che ha lo scopo di disciplinare, con delle regole di condotta, la vita collettiva di una comunità di persone.
Ogni sistema giuridico, ed ogni singola norma, affondano le proprie radici in tradizioni, cultura, valori ed interessi (storicità del diritto). Il diritto oggettivo si serve anche di organi (es. Parlamento, tribunali…), quindi il diritto è un’organizzazione di regole di comportamento e di organi. Il diritto è un ordine garantito dall’esistenza di un apparato coercitivo.
In passato erano numerose le comunità, i gruppi o gli individui che potevano disporre della forza e far valere le proprie regole ed istituzioni come giuridiche, ma con la fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna si è verificata un’evoluzione: lo Stato, come organizzazione politica stabile di una certa comunità entro un determinato territorio, ha conquistato il monopolio della forza (solo lo Stato dispone dell’apparato coercitivo, ma non tutte le regole provengono dallo Stato).
Il sistema giuridico è un fenomeno di organizzazione sociale volto a disciplinare la vita di una collettività di persone, nella forma di una relazione organizzata di regole di condotta (norme giuridiche) e di organi garantita dalla forza.
***Le principali teorie del diritto***
Il normativismo considera il diritto solo come regole di condotta imposto da un’autorità normativa. L’elemento primario è la norma, indipendentemente dalle circostanze e dalle loro applicazioni. (Kelsen – scienza pura del diritto). Il realismo giuridico (Tarello) considera il diritto come un fenomeno di organizzazione volto a regolare la vita collettiva, lo studio di esso è, quindi, un’analisi storico-sociale (da dove viene una norma, a cosa serve, come viene interpretata e applicata). Per l’istituzionalismo l’elemento principale del diritto è costituito sa apparati istituzionali; le norme sarebbero solo un fenomeno successivo. In realtà molti importanti sistemi giuridici dimostrano come siano le regole a precedere le istituzioni (es. sistemi primitivi e religiosi) .Secondo il funzionalismo sono giuridiche tutte quelle istituzioni che svolgono determinati compiti (es. controllo sociale).
In ogni gruppo sociale ciascun individuo tende a seguire le proprie inclinazioni; se tutti fossero lasciati liberi di comportarsi sorgerebbero dei gravi conflitti. Il diritto interviene fissando delle regole di comportamento alle quali tutti devono attenersi. I suoi compiti principali sono:
1. Fissare valori comuni: i principi fondamentali della convivenza sociale e i beni primari da proteggere.
2. Istituire, assegnare e disciplinare i poteri (organizzazione dei poteri statali: chi fa le leggi e secondo quali procedure, chi le fa eseguire, chi le applica nei processi…)
3. Reprimere e prevenire i reati. La punizione del reo e allo stesso tempo, attraverso di essa, l’ammonizione rivolta a tutti i membri della società (giudici e forze di polizia)
*** Le funzioni del diritto penale***
Durkheim ritiene che repressione ed intimidazione non siano le funzioni principali delle sanzioni penali, bensì di assicurare la coesione sociale con la punizione dei colpevoli, la fedeltà delle coscienze oneste nei valori fondamentali della convivenza.( “il castigo è destinato soprattutto ad agire sulle persone oneste”)
4. Disciplinare i rapporti degli individui relativi all’utilizzazione e alla distribuzione di beni e servizi (es. come costituire una società, come sfruttare un terreno, eredità) in questi casi il diritto interviene con divieti, procedure, autorizzazioni…. (disciplina delle attività economiche-pratiche).
5. Risolvere i conflitti e le controversie. (es. tra vicini, coniugi) il diritto interviene a risolvere il conflitto. Con il ricorso alle norme e alle procedure del sistema giuridico si cercherà un accordo o si stabilirà una ripartizione a favore della parte che ha ragione.
Nei sistemi giuridici europei si distingue tra diritto pubblico e diritto privato. Il primo disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dello Stato e degli enti pubblici e i rapporti tra questi poteri ed i privati; il seondo regola i drapporti dei privati tra loro.
Il diritto pubblico si divide in:
1. Diritto costituzionale, che regola lo Stato e i principi fondamentali della convivenza.
2. Diritto amministrativo, che disciplina organi che fanno a capo al Governo e degli altri enti pubblici(PA, ministeri…). Un suo ramo importante è il diritto pubblico dell’economia che disciplina il benessere economico della società
3. Il diritto penale, che indica i reati e stabilisce le pene.
4. Il diritto processuale, che disciplina lo svolgimento dei processi (x le cause civili e penali)
Il diritto privato si divide in:
1. Diritto civile, che disciplina i rapporti + comuni tra i privati (es. famiglia, successione x morte…)
2. Diritto commerciale, che regola le attività economiche degli imprenditori e delle imprese collettive.
3. Diritto della navigazione, che tratta dei rapporti inerenti alla navigazione marittima, interna e aerea.
4. Il diritto del lavoro, che regola il lavoro subordinato. Alcune parti rientrano nel diritto pubblico (es. ferie, madri lavoratrici, malattia, infortuni…)

IL DIRITTO PUBBLICO: STATO E COSTITUZIONE
Lo Stato è l’organizzazione politica di una certa comunità, entro un determinato territorio, detentrice del monopolio della forza.
Le forme di Stato in considerazione del rapporto tra sovranità e popolo.
Il potere sovrano (La sovranità) è concentrato, nei rapporti verso l’esterno essa si esprime come indipendenza (auto-organizzazione). La titolarità del potere sovrano è stata, nel corso dei secoli, attribuita a soggetti diversi.
Un altro elemento è il popolo, l’insieme delle persone che fanno parte di una determinata comunità (dalla rivoluzione francese: cittadini). È cittadino per nascita: il figlio di genitore italiano indipendentemente dal luogo di nascita; il figlio di genitori ignoti o apolidi (senza cittadinanza) che siano in Italia. Acquista cittadinanza anche il bambino straniero adottato da italiani. Per il coniuge straniero o apolide, diventa cittadino se risiede legalmente in Italia da almeno 6 mesi dalla data del matrimonio o dopo 3 anni se non risiede in Italia.Infine la cittadinanza può essere concessa dal Presidente della Repubblica in alcuni casi previsti dalla legge (cittadino dell’UE risiedente in Italia, apolide residente da almeno 4 anni, straniero residente da ameno 10 anni). Il territorio è lo spazio che accoglie la comunità dei cittadini. Esso comprende terraferma, acque interne, il mare territoriale (x l’Italia 12 miglie marine dalle costa), il sottosuolo e lo spazio aereo (fino all’atmosfera) + le zone economiche esclusive e la piatteforma continentale (prima degli abissi marini)+ il territorio flottante.
Con forme di Stato si intendono i diversi modi nei quali si sono storicamente strutturati i rapporti tra sovranità, popolo e territorio. Lo Stato assoluto. Con l’assolutismo si supera la dispersione del potere del feudalesimo. Dal XVI secolo i sovrani concentrano tutto il potere nelle loro mani. Il potere sovrano è legibus solutus, cioè libero da ogni vincolo giuridico. Le esigenze di amministrazione di un’organizzazione statale sempre più complessa danno vita alla burocrazia professionale, a un ceto di funzionari al servizio dello Stato. (In Inghilterra non ci fu mai lo Stato assoluto.). Nel 1689 la Dichiarazione dei diritti instaura una forma di governo che ha rappresentato il modello cui ispirati altri paesi: la monarchia costituzionale. La forma di transizione tra lo stato assoluto e lo Stato di diritto è lo Stato di polizia propria del dispotismo illuminato del ‘700. (Polizia equivale al complesso delle funzioni amministrative indirizzate al progresso materiale e spirituale della collettività nazionale). Il sovrano rimane detentore di tutto il potere politico, ma si autovincola al rispetto di certi principi razionali e di giustizia. La rivoluzione americana e francese sanciscono la nascita dello Stato di diritto. I principi portati delle rivoluzioni erano: la subordinazione dei poteri di sovranità al rispetto delle regole giuridiche (principio di legalità) e la garanzia dei diritti di libertà dei cittadini (tutela dei diritti individuali). Il nuovo diritto ha due caratteristiche: riconoscere di una Costituzione al proprio vertice e prevedere una ripartizione tra organi dei poteri principali (separazione dei poteri). I poteri della sovranità sono: legislativo (fare le leggi) al Parlamento; esecutivo (far eseguire le leggi) dal sovrano o dal Governo; giudiziario (amministrazione delle giustizia) a organi giurisdizionali. Nell’800 la forma dominante è lo Stato di diritto. Esso è uno Stato liberarle, quindi un’organizzazione che valorizza al massimo l’iniziativa privata degli individui in quanto fattore di sviluppo economico e di benessere. Esso, dal punto di vista sociale, è uno Stato monoclasse (borghesia imprenditoriale, commerciale e finanziaria); la dimostrazione di questo è la limitazione del suffragio. Nel 900 il modello di Stato più diffuso è lo Stato democratico, in cui continuano a valere i principi sulla subordinazione dei poteri statali e sulla tutela dei diritti dei cittadini. Il popolo è l’unico vero titolare della sovranità e viene inserito il suffragio universale. Tutti le classi sono su un piano di uguaglianza (Stato pluriclasse). Questo è uno Stato sociale e per le crisi economiche, esso interviene. Negli anni Settanta e Ottanta gli Stati usano misure protezionistiche per sostenere la produzione industriale ed agricola delle proprie imprese. In questo periodo si provvede anche ad una legislazione sociale a favore del lavoro subordinato. Le Costituzioni del 900, a partirre de quella tedesca del 1919 (di Weimar) hanno ampliato i diritti fondamentali, introducendo i diritti sociali.(al lavoro, alla salute, alla sicurezza sociale…). I diritti sociali impongono un “fare” determinato, e non un “non fare”. In Inghilterra e negli Stati Uniti (Tatcher e Reagan) usano una politica economica (negli anni 80) all’insegna del liberismo economico. Negli anni 90 sembra interessare anche Francia e Italia. Nel 900 esiste un’altra forma di Stato: lo Stato socialista (affermatosi con la rivoluzione d’Ottobre del 1917). Esso è caratterizzato dalla proprietà dei mezzi di produzione in mano allo Stato, alla pianificazione e l’organizzazione per tutte le attività economiche (aboliti anche i diritti di libertà). Alla fine degli anni 80n questi regimi sono entrati in una crisi irreversibile e quasi tutti gli stati socialisti sono divenuti o tornati Stati democratici. (es. la riunificazione della Germania nel 1990).
Le forme di Stato dal punto di vista dei rapporti tra sovranità e territorio.
Nello Stato unitario la sovranità è esercitata da organi centrali. Le comunità territoriali non dispongono di funzioni normative e giurisdizionali autonome, ma al massimo organi periferici. (es. Francia). Lo Stato regionale (es. Italia). Alcune comunità territoriali hanno anche un’autonomia normativa. Poi viene lo Stato federale che conservano una sovranità integrale e delegano al centro solo alcune funzioni: la politica estera, la difesa e il campo monetario. Ciascuno Stato ha le proprie leggi, un proprio governo, propri tribunali, una propria polizia. (es. USA).
Forme di Governo
La forma di Governo concerne esclusivamente il modo di articolazione della sovranità. Nella monarchia il Capo dello Stato è un re, non la volontà popolare. Nella repubblica il Capo dello Stato rappresenta il popolo, infatti viene eletto da questo e ha una carica temporanea. La monarchia costituzionale ha la sua nascita con la Dichiarazione dei diritti inglese; il potere del sovrano è sottoposto al rispetto di regole fissate da un documento costituzionale. Il potere legislativo è al Parlamento e quello giurisdizionale è a organi giurisdizionali indipendenti. Le monarchie contemporanee si sono trasformate in monarchie parlamentari. Il Governo deve godere della fiducia del Parlamento, il re non può affidare le responsabilità di governo a chi vuole ma solo ai membri di quelle coalizioni che siano maggioritarie in Parlamento.
L’Italia è una repubblica parlamentare. In essa il capo dello Stato è eletto dal Parlamento ed ha funzioni analoghe a quelle del sovrano nella monarchia parlamentare. La repubblica presidenziale ha punti di contatto con la monarchia costituzionale. Il Capo dello Stato è eletto dal popolo ed è il titolare del potere esecutivo. I ministri sono nominati da lui.
LA COSTITUZIONE
Le fonti del diritto sono tutti gli atti ed i fatti ai quali il sistema conferisce la capacità di dar vita a norme giuridiche. Esiste una scala gerarchica:
1. La Costituizone
2. Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale
3. Il diritto comunitario
4. Le leggi ordinarie
5. Gli atti aventi forza legge
6. I referendum abrogativi
7. Le fonti regionali
8. I regolamenti statali
9. La consuetudine
La Costituzione è rigida, essa infatti non può essere modificata da una legge ordinaria , ma solo da una legge costituzionale.
La costituzione si compone di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali; 12 articoli per i principi fondamentali;la prima parte per i diritti e i doveri dei cittadini; la seconda parte per l’ordinamento della Repubblica. Il principio democratico è racchiuso nell’articolo 1; nell’articolo 2 è riconosciuta la tutela della persona (uguaglianza formale e sostanziale). Si tratta di un’idea di uguaglianza che si indirizza soprattutto al mondo del lavoro, affinché il principio della sovranità popolare sia effettivamente esteso alle classi lavoratrici.
Le leggi di revisione costituzionale sono leggi per modificare dei punti della Costituzione. L’art. 138 disciplina il procedimento di formazione di queste leggi. L’art. 139 è l’unico limite esplicito al potere di revisione costituzionale del Parlamento: non è possibile cambiare la forma repubblicana.

Esempio



  


  1. Fabio

    diritto ambientale in egitto