Il fallimento

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Testo

Il Fallimento

Le procedure concorsuali
L’imprenditore commerciale nell’esempio della propria attività può trovarsi in situazioni di particolare crisi finanziaria dovute ad un’eccessiva esposizione debitoria.
In tali ipotesi le garanzie generiche poste individualmente a tutela dei singoli criteri diventano strumenti inadeguati al loro soddisfacimento.
Per tali motivi l’ordinamento appronta un complesso sistema di procedure collettive di esecuzione sui beni dell’imprenditore finalizzati a garantire la parità di trattamento fra tutti i creditori: sono queste le procedure concorsuali.
Sono procedure concorsuali Il fallimento, La liquidazione coatta amministrativa, Il concordato preventivo, L’amministrazione controllata, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Il fallimento: nozione e presupposti
Con l’espressione fallimento si indica quella procedura giudiziaria che si apre allorquando un soggetto titolare di un’impresa commerciale non ha più la capacità obiettiva di far fronte alle proprie obbligazioni.
La procedura fallimentare si caratterizza per essere concorsuale, universale ed ufficiale.
È disciplinato da R.D. 16 marzo 1942 n.267 (Legge Fallimentare), ma anche dal codice civile, dalla legge cambiaria e da altre leggi speciali.
I presupposti della dichiarazione di fallimento sono sostanzialmente due: la natura di imprenditore commerciale del debitore (presupposto soggettivo) e lo stato di insolvenza (presupposto oggettivo).
Per quanto riguarda il presupposto soggettivo dispone che “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori” e che “in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali”.
Sono esclusi dal fallimento gli enti pubblici economici gli imprenditori agricoli ed i piccoli imprenditori.
Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, può essere dichiarato fallito l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza, cioè che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale talmente grave da non poter pagare regolarmente i propri debiti.
Lo stato di insolvenza può manifestarsi attraverso svariati indici: reiterati inadempimenti, fuga, latitanza, chiusura dei locali etc.
Dichiarazione di fallimento
La dichiarazione di fallimento può essere promossa Su ricorso di uno o più creditori, Su richiesta dello stesso debitore, Su istanza del pubblico ministero, Di ufficio.
Il tribunale, compiute tutte le indagini ritenute necessarie può Rigettare il ricorso con decreto motivato, Accogliere il ricorso e dichiarare l’imprenditore fallito con sentenza dichiarativa e provvisoriamente esecutiva.
Gli organi del fallimento
Sono organi del fallimento il tribunale fallimentare, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori.
Il tribunale fallimentare è il tribunale che dichiara il fallimento, è l’organo principale dell’intera procedura concorsuale.
Il giudice delegato è colui è affidata l’amministrazione dei beni del fallito. Per quanto attiene l’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale.
Il comitato dei creditori è organo collegiale, composto da tre o cinque creditori, nominato dal giudice delegato con funzioni consultive e di controllo.
La procedura fallimentare
La complessa procedura del fallimento dopo l’intervenuta sentenza dichiarativa, si svolge attraverso quattro fasi fondamentali: La conservazione e l’amministrazione del patrimonio del fallimento; L’accertamento del passivo; La liquidazione dell’attivo; Il riparto dell’attivo.
La chiusura del fallimento
La cessazione della procedura fallimentare può aversi per: Chiusura del fallimento; In seguito al concordato fallimentare.
Mentre con il decreto di chiusura del fallimento cessa la procedura fallimentare e decadono i relativi organi, nell’ipotesi di concordato, alla procedura fallimentare si sostituisce la procedura concordataria, che mantiene in vita, utilizzandoli, gli organi della prima procedura.
Il fallimento si chiude quando i creditori non propongono domanda di ammissione al passivo nei termini prescritti, oppure quando tutto il passivo accertato a carico del patrimonio del fallimento è stato ripartito, o quando non sono possibili ripartizioni per mancanza di attivo.
Quando si verifica una di queste ipotesi, il Tribunale, su istanza del curatore, del creditore o anche dell’ufficio, dichiara la chiusura del fallimento con proprio decreto.
Le cause di chiusura del fallimento sono: Ripartizione finale dell’attivo senza soddisfacimento integrale dei creditori; Impossibilità di ripartizioni per mancanza dell’attivo; Mancanza di domande di ammissione del passivo nei termini previsti; Estinzione di tutte le passività.
Il concordato fallimentare è una forma particolare di chiusura del fallimento con la quale si realizza la soddisfazione paritaria dei creditori senza ricorrere alla fase di liquidazione dell’attivo.
Si ha concordato fallimentare quando il debitore propone il completo pagamento dei crediti privilegiati ed il pagamento di una data percentuale dei crediti chirografari, e tale offerta, approvata dalla maggioranza dei creditori, viene omologata dal tribunale.
Con la chiusura del fallimento non cessano per il fallito tutte le conseguenze personali della dichiarazione di fallimento; la cessazione di tali effetti consegue solo alla riabilitazione civile.
Condizioni per la riabilitazione sono che il fallito interamente pagato tutti i creditori concorsi nel fallimento, con gli interessi e le spese; abbia adempiuto agli obblighi assunti dal concordato, se vi è stato ammesso; abbia dato prova di buona condotta per almeno 5 anni dopo la chiusura del fallimento.
La domanda di riabilitazione va proposta, dal fallito o dai suoi eredi, con istanza diretta al Tribunale che ha dichiarato il fallimento; essa va affissa alla porta esterna del Tribunale e, nei trenta giorni, ogni interessato può farvi opposizione.
Sulla domanda il Tribunale provvede alla sentenza in camera di consiglio, va affissa alla porta del Tribunale e va comunicata all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.
La sentenza di riabilitazione ha natura costitutiva.
Con la chiusura del fallimento non cessano le conseguenze personali a carico del fallito; esse vengono meno solo in virtù della riabilitazione civile del fallito che consiste nella cancellazione del suo nome dal registro dei falliti.
È sufficiente almeno una di queste condizioni: Che il fallimento abbia interamente pagato tutti i creditori concorsi nel fallimento, con gli interessi e le spese, Che abbia adempiuto agli obblighi assunti dal concordato, se vi è stato ammesso, Che abbia dato prova di buona condotta per almeno 5 anni dopo la chiusura del fallimento.
Non è concessa se vi è stata condanna per bancarotta fraudolenta, o per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, la pubblica economia e il commercio.

Il fallimento della società
La legge fallimentare prevede l’assoggettabilità al fallimento delle società commerciali e delle società cooperative e di mutuo soccorso che in concreto esercitino attività commerciale, ancorché questa non ne costituisca l’oggetto statutario.
La legge fallimentare detta alcune norme speciali che regolano, in caso di insolvenza sociale, il fallimento delle società commerciali e dei soci illimitatamente responsabili.
La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
Il fallimento di una società in nome collettivo è causa del fallimento di tutti i soci.
Il fallimento di una società per azioni è causa dei soci accomandatari.
Il fallimento di una società in accomandita semplice è causa del fallimento di tutti i soci accomandatari e dei soci accomandanti che abbiano compiuto atti di amministrazione, ovvero trattato o concluso affari in nome della società o che abbiano consentito che il loro nome fosse compreso nella ragione sociale.
La giurisprudenza afferma che il fallimento della società è causa del fallimento dei singoli soci.
Nelle società di persone i singoli soci illimitatamente responsabili falliscono anche in proprio.
Il fallimento della società e quello dei singoli soci illimitatamente responsabili vengono dichiarati con la stessa sentenza.
Le masse fallimentari rimangono distinte a causa dell’autonomia patrimoniale della società.
Nelle società di capitali, mancando una persona fisica rispetto alla quale possono verificarsi effetti personali, la dichiarazione di fallimento non può che influire sul solo stato patrimoniale della società; limitate conseguenze personali si verificano soltanto rispetto ad alcune persone.

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