Materie: | Tesina |
Categoria: | Diritto |
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Data: | 21.06.2007 |
Numero di pagine: | 13 |
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I CONTRATTI
1. INTRODUZIONE
Secondo la definizione data dal codice civile, il contratto è "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare, estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Gli elementi che permettono di distinguere il contratto dalle altre due figure più importanti di negozio giuridico (che sono il testamento e il matrimonio) sono il fatto che il contratto deve essere sempre a contenuto patrimoniale e stipulato almeno da due soggetti. Le parti di un contratto sono libere di determinare il contenuto dello stesso (in base al principio dell'autonomia contrattuale) purché questo avvenga entro i limiti previsti dal legislatore.
I contratti si possono suddividere in svariate classificazioni; le più importanti sono le seguenti: contratti tipici e contratti atipici, a seconda che il legislatore preveda una disciplina specifica o meno; contratti bilaterali o plurilaterali, a seconda che le parti che stipulano il contratto siano due o più di due (come ad esempio avviene con la costituzione di una società); contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito a seconda che sia previsto il pagamento di un prezzo o meno; contratti a esecuzione istantanea o di durata a seconda che la prestazione delle parti sia concentrata nel tempo oppure venga posta in essere periodicamente o continuata nel tempo; contratti consensuali e contratti reali a seconda che si perfezionino con il semplice consenso, oppure che la loro efficacia sia subordinata al trasferimento della cosa; contratti a efficacia reale e contratti a efficacia obbligatoria a seconda che il risultato tra le parti si realizzi automaticamente oppure sorga tra le parti solo l’obbligo di porlo in essere.
2. IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
E’ un tipo di contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o quello di un diritto contro il corrispettivo di un prezzo. Primo requisito della compravendita è l’accordo tra le parti, che può essere semplicemente verbale nel caso di vendita di beni mobili non registrati. Per la compravendita di beni registrati (ad esempio un'automobile)e di beni immobili (ad esempio una casa) sono richiesti invece la trascrizione nei pubblici registri e un atto scritto che comprovi il contratto.
Nella compravendita sia il venditore sia il compratore hanno degli obblighi:
OBBLIGHI VENDITORE
• Egli ha l’obbligo di consegnare il bene nello stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto.
• Deve garantire i vizi occulti, ovvero i difetti del bene che non si vedono.
• Deve garantire il compratore dall’evizione: l’azione che un terzo soggetto può attuare per rivendicare la proprietà parziale o totale del bene venduto.
• Per i beni mobili il venditore deve rilasciare un certificato di garanzia di buon funzionamento per un determinato numero di anni o mesi.
• I beni di consumo sono legati al criterio di conformità ovvero che il bene consegnato sia conforme al bene concordato.
OBBLIGHI ACQUIRENTE
• Egli ha il compito del pagamento del prezzo concordato e di tutte le spese di vendita.
PAGAMENTO A RATE
Un particolare tipo di compravendita, molto diffusa nel commercio delle autovetture, è quella a rate (o vendita con riserva di proprietà), in base alla quale il prezzo viene pagato in diverse quote entro una certa data. In questo caso il compratore si assume ogni responsabilità sull'efficienza e sulla conservazione del bene, e ne acquista la proprietà solo con il pagamento dell'ultima rata.
3. IL CONTRATTO D’APPALTO
Contratto con il quale una parte (appaltatore) si impegna verso l'altra (committente) a compiere un'opera (ad esempio costruire un edificio) o un servizio (ad esempio ripulire un ufficio) in cambio di un corrispettivo in denaro.
Nell'odierno diritto italiano, l'appaltatore è di norma un imprenditore che impiega capitali propri, organizzando i mezzi e le persone necessarie e assumendosi personalmente il rischio. Ciò lo distingue dalla figura del lavoratore autonomo (l'artigiano, il prestatore d'opera ecc.), che presta personalmente la propria opera e ha diritto perciò a un compenso. Il committente approva l'opera prestata dall'appaltatore dopo un collaudo e l'appaltatore deve garantire che la sua opera sia priva di difetti.
OBBLIGHI APPALTATORE
• Egli ha l’obbligo di realizzare in prima persona l’opera, con ogni responsabilità. Può decidere di affidare i lavori a terze persone, in questo caso si parla di SUB APPALTO.
• Fornire tutti i materiali necessari per realizzare completamente l’opera.
• Eseguire l’opera a “regola d’arte” rispettando tutte le norme che interessano i lavoro che esegue.
• Consentire al committente le opportune verifiche durante lo svolgimento dei lavori.
• Prestare garanzia per le difformità o i difetti che l’opera presenta a fine lavori.
OBBLIGHI COMMITTENTE
• Ha l’obbligo di saldare l’importo pattuito alla stipula del contratto, per la realizzazione dell’appalto. Esistono due tipi di pagamento:
o A CORPO: il pagamento avviene a lavoro completato, quindi si tiene conto di dell’opera nella sua totalità.
o A MISURA: il saldo avviene tenendo in considerazione le singole spese per la realizzazione.
REVISIONE
Accede, a volte, che il contratto d’appalto si dilunghi nel tempo, quindi possono variare i prezzi dei materiali che occorrono alla realizzazione; in questo caso si effettua un adeguamento dei prezzi con l’azione della revisione.
3.1 APPALTO DI OPERE PUBBLICHE
In questo particolare appalto il committente è un “ente pubblico” (comune, provincia…). Invece l’appaltatore viene designato in base a un’asta pubblica, in cui le ditte interessate alla messa in opera fanno la loro offerta. Si va a scegliere, infine, la ditta con il criterio della Media Ponderata (tra tutte le offerte ricevute si eliminano, la più eccessiva e la meno eccessiva, tra quelle rimaste si fa la media generale) la ditta che si è avvicinata di più all’esito della media avrà vinto l’appalto.
4. IL CONTRATTO DI MANDATO
Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (rappresentanza). Oggetto del mandato è il fare, cioè la stipulazione di contratti o il compimento di atti unilaterali dal mandatario secondo le indicazioni del mandante. Il mandato è basato su di un rapporto di fiducia personale tra le parti.
• MANDATO CON RAPPRESENTANZA Il mandatario rappresentante è obbligato ad agire per conto del mandante; in più ha il potere di agire anche in nome del mandante rappresentato in base alla Procura che gli attribuisce tali poteri. Gli effetti degli atti giuridici compiuti dal mandatario si producono direttamente in capo al mandante.
• MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA Il mandatario è obbligato ad agire per conto del mandante ma non può agire in suo nome in quanto manca una procura che gli attribuisce tale potere. Gli effetti degli atti compiuti dal mandatario si producono in capo a se stesso ed egli ha poi l’obbligo di trasferire al mandante i diritti acquisiti per conto suo.
OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO
• Eseguire la prestazione pattuita con la diligenza media (diligenza che tutte le persone dovrebbero avere). Il mandato può contenere l’indicazione esplicita degli atti per i quali è conferito, allora è detto mandato speciale. Può essere conferito per il compimento di tutti gli atti riguardanti la sfera giuridica del mandante, allora è detto mandato generale.
• Rendere conto al mandante del proprio operato.
• Trasferire al mandante tutti i diritti acquisiti in esecuzione del mandato.
OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE
• Pagare il compenso pattuito al mandatario.
• Somministrare al mandatario rappresentante i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome.
• Pagare le spese sostenute dal mandatario e risarcirgli i danni eventualmente subiti a causa dell’incarico.
5. I CONTRATTI BANCARI
CLASSIFICAZIONE DEI PRINCIPALI CONTRATTI BANCARI:
• Contratti relativi a operazioni passive
• deposito
• Contratti relativi a operazioni attive
• apertura di credito
• anticipazione bancaria
• sconto bancario
• servizio di cassette di sicurezza
• conto corrente bancario
IL DEPOSITO BANCARIO:
Il deposito bancario è il contratto in forza del quale un soggetto (depositante) deposita una somma di denaro, presso una banca (depositario), che ne acquista la proprietà restando obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine, o a richiesta del depositante.
Ma la distinzione giuridicamente più rilevante riguarda il modo di svolgimento del rapporto.
Sotto questo profilo si distingue in:
- Depositi ordinari o semplici: consentendo al depositante una sola operazione di prelievo per l’intera somma depositata;
- Depositi a risparmio: il depositante ha la possibilità di effettuare una pluralità di versamenti e prelievi (anche parziali) presso la sede della banca ove si è costituito il rapporto, in tal caso la banca rilascia un libretto nel quale devono essere annotate tutte le operazioni compiute dal depositante;
- Depositi in conto corrente: il deposito del denaro viene accompagnato dalla sottoscrizione del contratto di conto corrente e dal deposito della firma del depositante potendo così effettuare versamenti e prelievi con anche l’uso di assegni bancari.
L’APERTURA DI UN CREDITO BANCARIO:
L’apertura di un credito bancario è il contratto con il quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Con tale contratto la banca concede credito al cliente.
Il cliente con l’apertura di un credito non acquista una somma di denaro ma la disponibilità della somma di denaro. Ovviamente la banca concederà credito solo dopo aver assunto informazioni sulla solvibilità e correttezza dell’accreditato (apertura allo scoperto), oppure in presenza di idonee garanzie reali (pegno, ipoteca) rilasciato dall’accreditato che rafforzano il suo diritto alla restituzione delle somme utilizzate (apertura garantita).
L’ANTICIPAZIONE BANCARIA:
Con il contratto di anticipazione bancaria la banca concede credito a un cliente (anticipato) previa costituzione di pegno su titoli, merci o documenti rappresentativi di merci e per un importo proporzionato al valore dell’oggetto della garanzia.
DIFFERENZE TRA APERTURA DI CREDITO E ANTICIPAZIONE BANCARIA:
APERTURA DI CREDITO
ANTICIPAZIONE BANCARIA
Ammessa anche senza garanzia.
Consentita solo se garantita da pegno su titoli, merci o documenti rappresentativi di merci.
Nel caso di apertura garantita, il ritiro delle cose date in garanzia non è ammesso prima della fine del rapporto.
Il cliente può ritirare le cose date in garanzia anche prima della scadenza del contratto, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate.
In caso di apertura garantita, l’insufficienza della garanzia giustifica la richiesta di supplemento della banca. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito o recedere.
La diminuzione della garanzia che giustifica la richiesta di supplemento della banca deve essere di almeno un decimo, se l’anticipato non ottempera, la banca può vendere i beni dati in pegno.
LO SCONTO BANCARIO:
Lo sconto è il contratto col quale la banca (scontante), anticipa al cliente (scontatario) l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
La cessione avviene pro-solvendo o “salvo buon fine”, il cliente cioè garantisce che il credito esiste e che verrà pagato. In caso di inadempienza la banca potrà rivolgersi al cliente per ottenere l’importo del credito ceduto. Oggetto dello sconto può essere qualsiasi credito.
Tuttavia esso riguarda prevalentemente i crediti cambiari, cioè crediti risultanti da cambiali o assegni bancari. Si parla in tal caso di sconto cambiario.
CASSETTE DI SICUREZZA:
In questo caso la banca da in locazione a un cliente uno spazio vuoto, munito di uno sportello con serratura multipla di sicurezza, situato in un apposito locale blindato e garantito da dispositivi di segnalazione e allarme. Il cliente deve depositare la propria firma; il canone di locazione è proporzionato al volume della cassetta; la banca è tenuta all’assoluta segretezza del contenuto delle cassette.
IL CONTO CORRENTE BANCARIO:
Con l’accessione di un conto corrente la banca assume l’incarico di svolgere un vero e proprio servizio di cassa per conto e nell’interesse del correntista, provvedendo a versamenti e riscossioni di somme secondo le sue istruzioni.
La disponibilità iniziale nel conto corrente bancario è variamente costituita anche con molteplici mezzi ed è alimentata da ogni altro credito e sovvenzioni concessi dalla banca al correntista.
Il servizio di cassa cui è obbligata la banca ha un contenuto più ampio e articolato.
Gli ordini possono essere impartiti alla banca con la richiesta di assegni circolari, emissioni di assegni bancari.
All’apertura del conto la banca rilascia al correntista un libretto degli assegni e invia estratti conto al cliente.
6. IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno adesso prodotto da un sinistro, ovvero pagare rendita o capitale al verificarsi di un evento attinente la vita umana.
Ci sono due tipi di assicurazione:
• assicurazione contro i danni: trasferisce all’assicuratore il rischio connesso a danni subiti da cose o diritti patrimoniali dell’assicurato; in questo caso rientra l’assicurazione per responsabilità civile che riguarda i rischi derivanti dai illeciti contrattuali ed extracontrattuali commessi dall’assicurato, purché senza dolo.
• assicurazione sulla vita: l’assicuratore si obbliga a pagare all’assicurato o a un terzo un capitale o rendita periodica al verificarsi di un evento attinente la vita umana.
SOGGETTI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
• assicuratore: esercita l’impresa di assicurazione;
• altro contraente: chi stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio;
• assicurato: portatore del rischio, titolare dell’interesse esposto a rischio nelle assicurazioni contro i danni, nelle assicurazioni sulla vita è la persona dalla cui vita o sopravvivenza discende l’obbligo per l’assicuratore di eseguire la prestazione.
• beneficiario: soggetto a cui deve essere pagato l’indennità qualora si verifichi l’evento assicurato.
IL RISCHIO
Il rischio è la possibilità che si verifichi l’evento a cui è collegata la prestazione dell’assicuratore. In quanto elemento essenziale deve sussistere al momento della conclusione del contratto e per tutta la durata del rapporto assicurativo, il premio è direttamente proporzionale alla probabilità che l’evento si verifichi.
Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. L’inesistenza del rischio si ha quando l’evento assicurativo non può più avverarsi (evento già verificato prima della conclusione del contratto o impossibile o inevitabile).
La cessazione del rischio determina lo scioglimento del contratto.
o ASSICURAZIONE CONTRO DANNI
Trasferisce all’assicuratore il rischio connesso a danni subiti da cose o da diritti patrimoniali del contraente assicurato. Questa assicurazione si informa a 2 principi fondamentali:
• principio dell’interesse all’indennità: l’assicurato deve avere un concreto interesse patrimoniale all’indennità (il contratto è nullo se non c’è tale interesse);
• principio indennitario: l’assicurazione contro danni non deve trasformarsi in un’occasione di guadagno per il soggetto assicurato quindi bisogna dare un giusto valore ai danni e si guarda solo il danno emergente (effettivo) e non il lucro cessante (profitto sperato).
Non può esserci il risarcimento dei danni subiti quando:
• L’assicuratore non è avvisato entro tre giorni dal sinistro.
• L’assicurato non fa il possibile per evitare il danno, quindi si rende complice.
• Il danno è causato da un vizio intrinseco della cosa non denunciata all’assicuratore; se il vizio ha solo aggravato il danno l’assicuratore risponde nella misura in cui sarebbe stata a suo carico se il vizio non fosse esistito.
• Quando il danno è causato da terremoto, guerra, tumulti popolari o insurrezione.
o L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE
L’Assicurazione della responsabilità civile trasferisce all’assicuratore il rischio relativo alle conseguenze dell’illecito civile contrattuale ed extracontrattuale non doloso e lo obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questo è tenuto a pagare al terzo a titolo di risarcimento.
L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C. AUTO
La presenza di situazioni particolarmente rischiose, ha reso obbligatoria l’assicurazione della responsabilità civile, la più diffusa è quella delle responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. L’assicurazione è obbligatoria in quanto il soggetto che si trova nelle condizioni previste è obbligato a stipulare il relativo contratto assicurativo se non vuole incorrere in sanzioni penali.
o L’ASSICURAZIONE SULLA VITA
Con l’assicurazione sulla vita l’assicuratore si obbliga a pagare, all’assicurato o a un terzo beneficiario un capitale o una rendita periodica, al verificarsi di un evento attinente la vita umana (morte o sopravvivenza a una certa scadenza). In base all’evento:
• assicurazione in caso di morte: a questo tipo appartengono le polizze temporanee morte caratterizzate per la previsione di un periodo di tempo entro cui deve intervenire il decesso per aver diritto alla prestazione; se scaduto il termine l’assicurato è vivo l’assicuratore non esegue prestazioni;
• assicurazione per il caso di vita: l’obbligo per l’assicuratore sorge a una fissata scadenza se l’assicurato è in vita;
• assicurazione mista: la prestazione assicurativa è eseguita alla morte dell’assicurato o a certa data se l’assicurato è ancora in vita.
7. I CONTRATTI ATIPICI
o IL LEASING
Il leasing è giuridicamente un contratto atipico perché non ricade nelle tipologie previste dalla legislazione.
Con il contratto di leasing tradizionale, l’azienda cede in locazione ad un'altra azienda un bene strumentale dietro un corrispettivo costituito da un certo numero di canoni periodici. Alla scadenza del contratto, l’azienda locataria ha la facoltà di riscattare il bene, acquistandone la proprietà e pagando il valore residuo, oppure restituirlo.
o IL FACTORING
E’ un contratto attraverso il quale un imprenditore trasferisce i propri crediti commerciali a una società (factor), che provvederà alla riscossione dei crediti e garantisce il buon fine dell’operazione dietro pagamento di commissioni, costi di gestione e un interesse sui crediti.
E’ un’operazione di cessione del credito che coinvolge:
1. il creditore, cede i propri crediti al factor;
2. il debitore, alla scadenza paga il factor;
3. il factor, azienda che provvede alla gestione e riscossione dei crediti (banca o istituto di credito).
Il creditore può cedere al factor i crediti in due modi:
1. pro solvendo, il factor non si assume nessun rischio, nel caso in cui il debitore non paghi alla scadenza, si potrà rivalere sul creditore;
2. pro soluto, il factor si assume il rischio di insolvenza del debitore. E’ il migliore.
o IL FRANCHISING
Il franchising è un contratto molto utilizzato dagli imprenditori per la distribuzione dei loro prodotti e servizi.
Fino all’emulazione della Legge n ° 129 del 6 maggio 2004 che lo ha regolamentato, il contratto era privo di una disciplina legislativa e rientrava nei contratti atipici.
Questo contratto, diventato quindi tipico, consiste in un accordo tra un affiliante e un affiliato in base al quale il primo concede al secondo la possibilità di acquistare un diritto di proprietà dandogli l’opportunità di utilizzare segni distintivi e brevetti.
VANTAGGI E OBBLIGHI AFFILIANTE
Per quanto riguarda i vantaggi, l’affiliante riesce ad ampliare la propria rete di distribuzione in diverse località senza dover aprire succursali che potrebbero comportare dei rischi; l’affiliato, invece, è certo di evitare il fallimento visto che fa parte di un’impresa leader conosciuta a livello mondiale che sicuramente vende.
Riguardo gli obblighi, l’affiliante deve fornire all’affiliato una copia completa del contratto, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione dello stesso. Questa copia deve contenere i principali dati che riguardano l’affiliante; l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema; una sintetica illustrazione degli elementi che caratterizzano il contratto: una lista di tutti gli affiliati presenti al momento nel mercato; le eventuali variazioni del numero degli affiliati e la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari.
VANTAGGI E OBBLIGHI AFFILIATO
Per quanto riguarda l’affiliato, non può spostare la sede della sua attività se è indicata nel contratto, se non in caso per causa do forza maggiore; inoltre devi assicurarsi che i suoi eventuali collaboratori si impegnino a rispettare il segreto professionale.
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