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Testo
La forma di governo
Il carattere democratico - repubblicano. La forma di governo nell’organizzazione dello stato italiano sono indicati dall’articolo 1, dal quale derivano i presupposti fondamentali del nostro ordinamento: la repubblica e la democrazia. Questi due caratteri sono strettamente legati tra loro: il concetto di democrazia, che si basa sulla sovranità popolare, richiama la forma di governo repubblicana. Nella repubblica, al vertice dello stato c’è un presidente, eletto dal popolo o dai suoi rappresentanti; nella monarchia, invece, il sovrano detiene il potere per discendenza. La democrazia è fondata sulla sovranità del popolo: le decisioni riguardo i problemi della vita collettiva sono espressione della volontà del popolo. Nonostante siano presenti istituti di democrazia diretta, come la petizione, l’iniziativa di legge e il referendum abrogativo, prevale la democrazia rappresentativa. Determinati organi come il Parlamento e il Governo rappresentano il popolo e deliberano secondo il criterio della maggioranza. Ciò non può essere considerato come un limite della sovranità popolare dato che è impossibile raggiungere l’unanimità.
La democrazie diretta e rappresentativa
Se uno stato si reggesse solo sulla democrazia diretta il popolo potrebbe prendere decisioni su tutto ciò che li riguarda politicamente, e i politici dovrebbero solo attuare ciò che il popolo decide. In passato la democrazia diretta però non ha mai avuto seguito. Un esempio sono le città stato dell’ Antica Grecia, ciò ci fa capire che una forma di governo così è stata possibile solo dove i cittadini erano pochi e riuscivano a radunarsi e a prendere decisioni. Non sarebbe possibile fare la stessa cosa in ambiti più ampi.
Rousseau e Montesquieu hanno analizzato nel XVIII sec. le due forme di governo basate sulla democrazia diretta e rappresentativa.
Rousseau sosteneva la democrazia diretta, anche se riteneva che fosse difficile attuarla, ipotizzava di affidare a dei tecnici il compito di predisporre le leggi e rimanesse al popolo la facoltà di approvarle o respingerle.
Montesquieu invece vedeva il sistema rappresentativo come la migliore forma di espressione della sovranità popolare. In seguito la democrazia rappresentativa ha prevalso e solo in Svizzera e in Francia attraverso i referendum possono essere introdotte nuove leggi.
Dal XIX sec. è stata adottata prevalentemente la forma rappresentativa che consente ai cittadini di eleggere i propri rappresentanti i quali governano lo stato. Tuttavia i cittadini nonostante siano chiamati spesso a votare, sono esclusi dalle decisioni politiche dello stato.
Il nostro stato si basa lo stesso sulla democrazia rappresentativa ma sono previsti anche istituti di democrazia diretta.
La distribuzione dei poteri
Nella seconda parte della Costituzione vengono definiti gli organi dello Stato e le loro funzioni (legislativa, esecutivo-amministrativa, giurisdizionale).
L’Assemblea costituente ha adottato la divisione dei poteri anche se come in tute le costituzioni moderne questa separazione non è assoluta. Al potere legislativo è riservato una certa preminenza rispetto agli altri.
La Costituzione delinea una repubblica di tipo parlamentare il cui nucleo centrale è rappresentato dal rapporto di fiducia tra il Parlamento e il Governo; la sovranità è esercitata però anche da altri organi che, con funzioni di controllo o di stimolo, collaborano alla realizzazione dell’indirizzo politico.
Gli organi fondamentali. Le funzioni fondamentali sono distribuite tra cinque organi costituzionali (Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, Magistratura, Corte Costituzionale), che hanno il fine comune di salvaguardare i diritti e di far rispettare i doveri, per garantire il funzionamento dello Stato e assicurare una convivenza ordinata.
Il Governo deve godere della fiducia del Parlamento che, oltre a esprimere la fiducia, esercita su di esso un’azione di controllo, mentre la Magistratura agisce autonomamente nei confronti di entrambi. Il Presidente della Repubblica, vigila sul regolare funzionamento delle istituzioni e rappresenta il punto d’incontro degli altri organi dello Stato. Alla Corte Costituzionale è attribuito il compito di correggere la prevalenza del potere legislativo rispetto alle altre funzioni; decide sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato e su quelli tra lo stato e le regioni e tra le regioni stesse.
Gli organi ausiliari sono il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Consiglio Superiore della Magistratura, il cui fine è in generale quello di contribuire a determinare l’ordine democratico.
Il Parlamento
art. 55 Il Parlamento è un organo complesso formato dalla Camera dei deputati (630) e dal Senato (315), che ha il compito di formare le leggi.
Le sedute comuni del Parlamento presiedute dal Presidente della Camera dei deputati, si hanno:
- Elezione, giuramento e messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.
- Elezione di 5 membri della Corte costituzionale e di 10 membri del Csm.
-Formazione dell’elenco dei cittadini tra i quali devono essere sorteggiati i giudici aggiunti alla Corte Costituzionale per giudicare il presidente della Repubblica.
Le origini del Parlamento
Il parlamento ha avuto origine nel XIII sec., la denominazione “Parlamento” o “consilium” indicava le riunioni stesse e soltanto nel XIV sec. il Parlamento è diventato un organo di controllo dell’attività del sovrano. Con l’età moderna, è stato progressivamente svuotato dei suoi poteri. Soltanto in Inghilterra nel 1689 il Parlamento è riuscito a riacquistare le proprie prerogative nei confronti del re e si è instaurata una monarchia costituzionale. I Parlamenti moderni sono nati invece dopo le rivoluzioni americana e francese.
Nel corso del XIX sec. nella maggior parte dei Paesi europei le monarchie assolute sono state sostituite da quelle costituzionali rappresentative e i Parlamenti si basano sulla rappresentanza e sono espressione dell’uguaglianza di tutti i cittadini. I Parlamenti moderni hanno una struttura bicamerale. Il primo sistema bicamerale ha avuto origine in Inghilterra verso la fine del XII sec. allorché il re aveva chiamato a far parte dell’assemblea generale del regno due rappresentati per ogni città. Si trattava di un sistema bicamerale differenziato in quanto le due camere erano diverse l’una dall’altra perché rappresentavano classi sociali differenti. Il sistema bicamerale differenziato si è diffuso in gran parte negli Stati europei durante il XIX sec. In Italia con lo Statuto Albertino la Camera dei deputati era elettiva mentre il Senato era nominato dal re. Nel bicameralismo adottato dagli USA le camere sono entrambe elettive ma i rispettivi rappresentanti sono eletti in maniera diversa e sono espressione di realtà differenti: il Senato viene eletto in via indiretta e ogni Stato membro ha lo stesso numero di senatori, la camera è formata dai rappresentati di tutti i cittadini eletti direttamente dal popolo in proporzione agli abitanti di ogni stato. La nostra costituzione ha adottato il sistema bicamerale perfetto, per cui le camere hanno entrambe gli stessi poteri e le stesse caratteristiche sostanziali. Oggi questa caratteristica viene ritenuta la causa principale della lentezza dei lavori parlamentari.
Le elezioni delle due camere
artt. 56-57-58
Le differenze tra la Camera e il Senato. Le due Camere sono identiche per compiti e poteri, ma sono differenti riguardo la loro struttura. Sono entrambe elette a suffragio universale diretto, ma i membri della Camera dei deputati sono 630, mentre quelli della camera sono 315 e sono eletti dai cittadini, in più ci sono alcuni senatori a vita.
Gli elettori. Per il Senato possono esercitare il diritto di voto i cittadini che abbiano 25 anni e possono essere eletti senatori coloro che hanno superato 40 anni. Per eleggere i membri della Camera basta avere 18 anni e per essere eletti deputati bisogna avere 25 anni.
Il sistema elettorale non è indicato dalla Costituzione, che rimanda a una legge ordinaria. Nel 1948 era previsto il sistema proporzionale per l’elezione dei deputati e il sistema maggioritario per l’elezione dei membri del Senato. Però un candidato per essere eletto senatore doveva ottenere il 65% dei voti del collegio nel quale si presentava e dato che ciò accadeva raramente, i seggi veniva attribuiti nella maggior parte dei casi con il sistema proporzionale. Nel 1993 è stata introdotta una nuova legge elettorale e per entrambe le Camere è stato adottato un sistema misto, in parte proporzionale e in parte maggioritario.
Dal proporzionale al maggioritario. Il sistema proporzionale viene considerato il sistema che garantisce meglio il principio democratico perché si basa sulla corrispondenza tra i voti ottenuti dai diversi partiti e i seggi assegnati. A causa dell’elevato numero di partiti che entrano a far parte del Parlamento è difficile che qualcuno possa raggiungere la maggioranza assoluta dei voti e questo determina l’instabilità politica. Per superare l’ingovernabilità del Paese si è sentita la necessità di adottare un sistema elettorale diverso che consentisse di entrare a far parte del Parlamento solo ai partiti che ottengono il maggior numero di voti.
Le elezioni della Camera. Secondo l’art. 56 i deputati sono eletti in base alle circoscrizioni. Inoltre 12 dei 630 seggi vengono assegnati con il sistema proporzionale ai deputati eletti all’Estero. Attualmente il 75% dei seggi viene assegnato con il sistema maggioritario e il 25% con il sistema proporzionale su base nazionale. Per i seggi assegnati con il sistema proporzionale è previsto il cosiddetto “sbarramento”, per cui possono partecipare alla ripartizione solo le liste che hanno ottenuto almeno il 4% dei voti totali.
Le elezioni della Senato. Secondo l’art. 57, il Senato viene eletto su base regionale, cioè a ciascuna regione viene attribuito un certo numero di senatori in rapporto alla popolazione. Per eleggere i senatori i seggi che spettano a ciascuna Regione sono assegnati per il 75% con il sistema maggioritario e per il 25% con il sistema proporzionale su base regionale. Anche dei 135 seggi del Senato, 6 devono essere assegnati a senatori eletti nella circoscrizione Estero.
Per entrambe le Camere, i seggi destinati ai rappresentanti degli italiani all’estero devono essere sottratti da quelli della quota proporzionale (25%).
art. 59 Mentre la Camera dei deputati è completamente elettiva, del Senato fanno parte anche i senatori a vita: gli ex Presidenti della Repubblica e alcuni cittadini nominati dal Capo dello Stato per essersi distinti per meriti particolari. Così vengono chiamati a far parte del Senato personalità che, per cultura o esperienza politica e sociale, possano apportare un valido contributo all’attività dell’assemblea.
art. 60 La legislatura dura cinque anni per entrambe le camere. In origine per il Senato era prevista una durata di sei anni. Viene presa in considerazione l’eventualità di una proroga, ma soltanto per un evento eccezionale come la guerra.
L’organizzazione del Parlamento
art. 61 Il mandato delle Camere può cessare anche anticipatamente per intervento del presidente della Repubblica. Non si può però creare un vuoto istituzionale, i poteri delle assemblee scadute sono prorogati finché le camere neoelette non assumono le funzioni ufficiali. Ma i progetti di legge non ancora approvati decadono e l’iter deve essere ripreso dall’inizio.
art. 62 Di regola le sedute parlamentari hanno luogo dal lunedì al venerdì e l’attività delle camere si ferma solo il periodo delle ferie. In alcuni casi le Camere devono essere convocate di diritto o in via straordinaria su iniziativa del Presidente della Repubblica, del Presidente della stessa Camera, di 1/3 dei suoi componenti.
art. 63 stabilisce le modalità di elezione dei Presidenti e degli Uffici di presidenza.
Gli organi più importanti delle Camere
I Presidenti delle Camere hanno il compito di dirigere i lavori dell’assemblea, interpretare e rispettare il regolamento e rappresentare la Camera all’esterno.
L’ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai questori e dai segretari. Ha il compito di programmare e preparare i lavori dell’assemblea.
Le giunte parlamentari sono nominate dal Presidente di ciascuna Camera e svolgono funzioni differenti a seconda dell’organizzazione delle due assemblee (giunta per le elezioni, per autorizzazioni a procedere, ecc.).
I gruppi parlamentari sono raggruppamenti di deputati o senatori, che si formano in base allo schieramento politico di appartenenza. Decidono il comportamento da assumere in aula o nelle commissioni in merito alle decisioni da prendere.
Le commissioni che possono essere:
- permanenti rimangono in carico per tutta la legislatura e hanno il compito di preparare i lavori dell’assemblea, ma in certi casi, possono approvare le leggi su delega dell’assemblea stessa.
- speciali hanno il compito di occuparsi di problemi specifici. Un esempio sono le commissioni di inchiesta che si occupano di mafia, terrorismo, ecc.
Le commissioni bicamerali sono composte da rappresentanti di entrambe le camere. Queste commissioni possono essere permanenti, come la commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai; o temporanee, come la commissione bicamerale per le riforme istituzionali.
art. 64 Le sedute dei due rami del Parlamento sono pubbliche, salvo la decisione di riunirsi, in casi eccezionali, in seduta segreta. La pubblicità delle sedute viene garantita sia consentendo al pubblico di accedere alle apposite tribune, sia pubblicando i resoconti parlamentari. Generalmente è richiesta la presenza in aula della maggioranza dei membri.
Modalità per le delibere delle camere:
-Maggioranza semplice: è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
-Maggioranza assoluta: è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti.
-Maggioranza qualificata: è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.
Il voto palese o segreto. La Costituzione non indica le modalità di votazione del Parlamento. Il voto palese rappresenta la regola, mentre quello segreto è adottato in casi eccezionali.
La condizione di parlamentare
artt. 65-66 I cittadini per candidarsi al Parlamento non devono avere requisiti particolari,oltre a quelli previsti per esercitare il diritto di voto e all’età prescritta per diventare deputato o senatore. Le situazioni di ineleggibilità riguardano coloro che svolgono certe attività (prefetti, alti funzionari, giudici costituzionali…) o ricoprono determinate cariche pubbliche (consiglieri regionali, sindaci di comuni con più di ventimila abitanti). Questi cittadini non possono candidarsi in quanto potrebbero risultare avvantaggiati nell’elezione grazie al prestigio di cui godono. L’incompatibilità si genera tra lo status di parlamentare e quello relativo ad altre cariche già ricoperte prima dell’elezione al Parlamento (ad es., sindaco di una grande città); in questi casi il neoeletto deve scegliere tra l’una o l’altra carica perché altrimenti non potrebbe assolvere a tutte le funzioni relative al mandato parlamentare.
art. 67 Il parlamentare non è legato dal vincolo di mandato, in quanto la sua è una rappresentanza politica: rappresenta gli interessi della collettività e non quelli degli elettori che lo hanno votato.
Le immunità parlamentari (art. 68)
L’insindacabilità garantisce ai parlamentari la piena libertà di espressione e di voto. Essi non possono essere perseguiti per i voti e le opinioni espresse durante una seduta.
L’immunità penale autorizza a procedere per perquisizioni, intercettazioni telefoniche e arresti. Un parlamentare può essere arrestato in seguito ad una sentenza di condanna o per reati che prevedono l’arresto obbligatorio in caso di flagranza.
art. 69 Ai parlamentari spetta un’indennità che deve compensare le spese derivanti dal loro ufficio e il mancato guadagno per aver dovuto abbandonare la propria attività abituale. Lo Statuto Albertino considerava la funzione di parlamentare una carica onorifica.
Le funzioni del Parlamento
La funzione centrale del Parlamento è quella legislativa, ma non è la sola.
Funzione di Indirizzo Politico concede o nega la fiducia al Governo. Il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo non può venir meno. Se ciò accade il Governo è costretto a dimettersi. Per esercitare questa funzione il Parlamento si avvale di determinati atti come le mozioni e le risoluzioni per sollevare un dibattito su una certa questione o per indicare al governo determinati orientamenti che è tenuto a osservare.
Funzione di Controllo approva il bilancio annuale dello Stato e autorizza la ratifica dei trattati internazionali. Si serve di strumenti come le interrogazioni e le interpellanze, quesiti che i parlamentari possono rivolgere al Governo per avere chiarimenti o per conoscere i motivi di una posizione presa riguardo a un avvenimento importante.
Funzione Ispettiva viene realizzata attraverso le inchieste parlamentari (mafia).
Funzione Elettiva elegge il Presidente della Repubblica, nomina i giudici della Corte Costituzionale e un terzo dei componenti del CSM.
Funzione Giurisdizionale pone in stato di accusa il Presidente della Repubblica, concede l’amnistia (cancella il reato) e l’indulto (cancella la pena).
Funzione Legislativa (artt. 70-71) è esercitata collettivamente dalle due Camere. Emana le leggi ordinarie e costituzionali. L’iniziativa di legge è riservata al Governo e ai parlamentari ed è consentita anche al popolo.
- Disegno di legge: viene preparato dal Governo, poi approvato dal Consiglio dei ministri e, infine, presentato al Parlamento. E’ un’iniziativa che ha molte probabilità di essere tramutata in legge.
- Proposta di legge: può essere presentata da ogni singolo parlamentare alla Camera a cui appartiene. Può essere presentata anche da 50.000 elettori, da ogni Consiglio regionale e dal Cnel con proposte relative alle materie di sua competenza (economia, lavoro, legislazione sociale).
art. 72 Procedimento ordinario: la commissione ha il compito di istituire i lavori preparatori e la legge viene approvata in aula dopo che l’assemblea ha esaminato e discusso la proposta. Poi ogni Camera la vota articolo per articolo e con voto finale; la legge viene approvata quando nessuna delle due Camere deve apportare più modifiche.
Procedimento abbreviato: per accelerare i lavori parlamentari la legge può essere approvata direttamente della commissione. Questo è consentito in casi di urgenza.
art. 73 Poi il Presidente della Repubblica con la sua firma promulga la legge, che viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il periodo tra la pubblicazione e l’entrata in vigore è detto vacatio legis (in genere 15 giorni).
art. 74 Il Capo dello Stato può esercitare il diritto di veto sospensivo rinviando alle Camere una legge che gli è stata presentata per la promulgazione. Ciò può accadere se la legge è in contrasto con la Costituzione o per motivi di opportunità politica.
Il referendum abrogativo
art. 75 è il più utilizzato tra gli istituti di democrazia diretta. Consente al popolo di esprimere direttamente la propria volontà riguardo la cancellazione di una legge o di una parte di essa. Non è ammesso solo per le leggi di bilancio, tributarie, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Il potere normativo del Governo
art. 76 Decreto legislativo è un atto avente forza di legge che il Governo può emanare su legge delega del Parlamento.
art. 77 Decreto legge è un atto adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza; entra in vigore immediatamente, ma ha efficacia provvisoria; infatti se non viene convertito in legge entro 60 giorni, decade e vengono cancellati tutti gli effetti che si sono avuti dall’emanazione.
La deliberazione dello stato di guerra
art. 79 Lo stato di guerra è deliberato dal Parlamento e dichiarato dal Presidente della Repubblica. In seguito a ciò può essere necessario adottare misure eccezionali, perciò il Parlamento conferisce al Governo i poteri necessari.
Le leggi per l’esercizio delle funzioni giurisdizionale, di controllo e d’inchiesta
art. 79 L’amnistia e l’indulto. Gli atti di clemenza sono: la grazia è un provvedimento a favore di una singola persona, compete esclusivamente al Presidente della Repubblica ed estingue la pena; l’amnistia e l’indulto sono provvedimenti a favore di una pluralità di persone con il quale lo Stato estingue il reato o la pena, vengono emanati dal Parlamento con una legge a maggioranza qualificata.
art. 80 La ratifica dei trattati internazionali. I trattati internazionali devono essere autorizzati dal Parlamento mediante una legge ordinaria che autorizza la ratifica del Presidente della Repubblica.
art. 81 Il controllo sui bilanci. L’art. stabilisce le modalità di controllo del Parlamento sull’attività finanziaria del Governo. I bilanci preventivi e il rendiconto consuntivo sono predisposti dal Governo e trasmessi al Parlamento mediante un’apposita legge.
art. 82 Il potere di inchiesta. Ciascuna Camera può costituire delle commissione d’inchiesta con il compito di acquisire dati e informazioni su temi di pubblico interesse (funzione ispettiva).
Il ruolo del Presidente della Repubblica
Il Presidente è l’organo indipendente e imparziale, che assicura l’equilibrio del sistema politico-istituzionale, rappresenta l’unità nazionale e garantisce l’osservanza della Costituzione e partecipa a tutti e tre i poteri.
art. 83 - Il Presidente viene eletto dal Parlamento in seduta comune, insieme a tre delegati per ogni regione (1 per la Valle d’Aosta).
La votazione si effettua a scrutinio segreto. Per i primi 3 scrutini è prevista la maggioranza dei due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta (metà + 1).
art. 84 - Può essere eletto Presidente qualunque cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e goda dei pieni diritti civili e politici.
Il Presidente ha diritto a un compenso in denaro e riceve in dotazione il Palazzo del Quirinale, che è la sua residenza ufficiale, e altri beni (tenute di San Rossore, di Castel Porzano, ecc.), in modo che gli sia garantita la dipendenza economica e il prestigio di un Capo dello Stato.
art. 85 - Il Presidente è eletto per 7 anni, che cominciano dalla data del suo giuramento, che avviene dopo la sua elezione davanti al Parlamento in seduta comune. Le elezioni per il nuovo Presidente, devono essere indette 30 giorni prima che scada il mandato del suo predecessore, al fine di garantire la continuità delle funzioni.
art. 86 - Se il Presidente non può assolvere temporaneamente(malattia,viaggio) o permanentemente (infermità, morte, dimissioni) alle sue funzioni viene provvisoriamente sostituito dal Presidente del Senato, ma nel secondo caso il Presidente della Camera deve indire nuove elezioni entro 15 giorni.
I poteri del Presidente della Repubblica
artt. 87-88 Il Capo dello Stato non esercita alcun potere fondamentale, ma interviene in tutti e 3 i poteri per mantenere l’equilibrio istituzionale.
Funzione Legislativa
- indice le elezioni delle Camere, indice il referendum, promulga le leggi.
- invia messaggi alle Camere, può sciogliere le Camere o convocarle in via straordinaria, ecc..
Funzione Esecutiva
- nomina il Presidente del Consiglio e i ministri, nomina i funzionari dello Stato.
- ha il comando delle Forze Armate.
- ratifica i trattati internazionali, presiede il Consiglio supremo di difesa.
Funzione Giudiziaria
- presiede il Csm.
- può concedere la grazia.
- nomina 5 membri della Corte costituzionale.
La responsabilità del Capo dello Stato
art. 89 Tutti gli atti compiuti dal Presidente nell’esercizio delle sue funzioni devono essere controfirmati da un membro del Governo, sul quale ricade la responsabilità politica.
Sono atti ministeriali quelli che formalmente sono attribuiti al Presidente, ma sostanzialmente sono espressione della volontà del Governo. Sono atti presidenziali quelli che sono espressione della volontà del Presidente e vengono controfirmati dai ministri solo per controllarne la legittimità.
art. 90 L’irresponsabilità del Presidente è solo politica, non totale. Esso infatti è responsabile di alto tradimento o di attentato alla Costituzione. Per tali reati il Presidente viene messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune ed è giudicato dalla Corte costituzionale. Non può essere invece sottoposto a processi penali, per qualsiasi reato come privato cittadino, nel corso del suo mandato.
art. 91 Davanti al Parlamento in seduta comune il Presidente giura di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione.
Le funzioni del Governo
Il Governo non esercita solo il ruolo di esecutore delle leggi. Ha anche il compito di fissare gli obiettivi generali, di compiere le scelte più adeguate, di stabilire i fini della Politica Estera.
Funzione Esecutiva o Amministrativa: esecuzione delle leggi.
Funzione di Indirizzo Politico: consiste nel predisporre un programma con le priorità e gli obiettivi, nel prendere decisioni relative a problemi interni (disoccupazione, ordine pubblico) e internazionali (aiuti ai Paesi del terzo mondo).
Funzione Normativa emanazione di decreti legge, decreti legislativi e regolamenti.
La composizione del Governo
artt. 92-93 Il Governo è un organo complesso, composto da: il Presidente del Consiglio e i ministri, che insieme formano il Consiglio dei ministri (previsti dalla Costituzione).
Fanno parte anche: il Vicepresidente del Consiglio, i Viceministri, i Sottosegretari, i Comitati interministeriali, il Consiglio di Gabinetto e i Commissari straordinari (previsti per legge).
Per poter esercitare le proprie funzioni, il Governo deve prestare giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica.
La procedura di formazione del Governo
art. 94 La necessità di costituire un nuovo Governo si presenta quando nel corso della legislatura, la fiducia tra Governo e Parlamento viene a mancare (crisi di Governo), oppure quando si rinnovano le Camere (elezioni politiche).
- Crisi di Governo inizia quando il Governo non gode più della fiducia del Parlamento, ed è costretto a dimettersi. Nel corso della legislatura, il Parlamento può revocare la fiducia al Governo (mozione di sfiducia).
- L’apertura della Crisi si apre con la presentazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica, il quale dà avvio a delle consultazioni, per individuare la persona più adatta alla formazione del nuovo Governo.
- L’assegnazione dell’incarico: il Presidente incaricato procede alla formazione del Governo, predisponendo la lista dei ministri.
- Il giuramento e il voto di fiducia: Costituito il Governo, il Presidente del Consiglio e i ministri, prestano giuramento nelle mani del Capo dello Stato. In seguito c’è il voto di fiducia che avviene per appello nominale.
Le competenze dei membri del Governo
art. 95
Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e coordina le attività dei ministri. Predispone il programma di Governo, presiede il Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente Stato-Regioni,il Consiglio di Gabinetto e i Comitati interministeriali.
I ministri predispongono i disegni di legge. Concorrono a determinare l’azione di governo, per la quale sono responsabili collegialmente mentre hanno una responsabilità individuale per l’attività svolta nell’ambito delle proprie competenze. Ogni ministro è posto a capo di un settore della Pubblica Amministrazione.
I ministri senza portafoglio hanno compiti di carattere politico, ma non dirigono alcun ministero. Sono in numero variabile in quanto possono essere nominati dal Presidente del Consiglio al momento della costituzione del Governo.
Il Consiglio dei ministri è un organo collegiale formato dal Presidente del Consiglio e dai singoli ministri. È un organo di vertice del Governo con funzioni deliberative in merito alle decisioni di politica generale, approva i regolamenti, i decreti legge e legislativi, i disegni di legge e nomina i più alti funzionari della Pubblica Amministrazione.
Gli organi aggiuntivi
- Vicepresidente del Consiglio è un organo formale.
- Sottosegretari collaborano con il ministro per aiutarlo ad assolvere le sue funzioni e svolgono compiti assegnati dal ministro stesso. Sono al massimo 10 e possono partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri senza diritto di voto, per riferire su argomenti attinenti alla materia loro delegata.
- Comitati interministeriali sono organi collegiali, decidono su materie comuni a più Ministeri. I più importanti sono il Cipe (c. i. per la programmazione economica) e il Cip (c. i. prezzi).
- Consiglio di Gabinetto esamina e discute provvedimenti di particolare importanza, deliberati poi dal Consiglio dei ministri.
- Commissari straordinari coordinano un intervento particolare in determinati settori della PA.
art. 96 Il Presidente del Consiglio e i ministri per gli atti politici rispondono davanti al Parlamento, che può revocare la fiducia al Governo, mentre per gli atti illeciti commessi nell’esercizio delle loro funzioni sono perseguibili anche dopo essere cessati dalla carica e rispondono davanti alla magistratura ordinaria, dopo che la Camera a cui appartengono ha concesso l’autorizzazione a procedere. Prima veniva applicato lo stesso procedimento che è disposto per il Presidente della Repubblica. Mentre il Presidente del Consiglio non può essere sottoposto a nessun procedimento penale quando è in carica.
I principi fondamentali dell’ordinamento della giustizia
I giudici svolgono l’attività giurisdizionale decidendo chi ha ragione o torto, ovvero se l’imputato di un reato è colpevole o non lo è. Le loro decisioni sono contenute nelle sentenze, che formano la giurisprudenza.
I giudici ordinari decidono sulle singole cause. La giustizia amministrativa è riservata al Consiglio di Stato e agli altri giudici amministrativi, che sono i Tar. La Corte dei Conti e i Tribunali militari sono giurisdizioni “speciali”. Le Commissioni tributarie decidono in materia di imposte e tasse.
È vietata la creazione di giudici speciale e straordinari; è invece ammessa la possibilità di costituire presso i tribunali ordinari sezioni specializzate in certe materie.
L’autonomia e l’indipendenza della Magistratura
I giudici devono essere imparziali perciò deve essere tutelata l’autonomia e l’indipendenza dal potere politico e da quello economico. Tutte le norme sulla Magistratura devono essere stabilite con legge. La nomina dei magistrati avviene tramite un pubblico concorso. Per il principio di inamovibilità essi non possono essere rimossi dal loro incarico o trasferiti. Tra di loro non esiste una gerarchia, ma solo differenza di competenze; le loro promozioni avvengono per anzianità
Il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm)
Il Csm è un organo a composizione mista. Ne sono membri di diritto il Presidente della Repubblica (che lo presiede), il primo presidente della Corte di Cassazione (giudice più prestigioso tra tutti i magistrati) e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione (magistrato che svolge funzioni di pubblico ministero).
Altri 16 membri sono eletti tra i magistrati ordinari (civili e penali), mentre altri 8 sono eletti dal Parlamento in seduta comune, scelti tra giuristi e avvocati con 15 anni di attività.
I membri del Csm sono eletti per 4 anni (esclusi i membri di diritto) e non sono rieleggibili subito.
I compiti del Csm sono molto delicati: assegnazioni, trasferimenti e promozioni di magistrati.
Inoltre, nel Csm si è costituita un’apposita Commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari. In questo modo è un organo imparziale e autonomo.
La Corte Costituzionale
La Corte costituzionale assicura il rispetto della Costituzione e ha il compito di garantire l’equilibrio tra gli altri organi e poteri dello Stato. È l’unico organo competente ad interpretare in maniera vincolante per tutti, la Costituzione.
- E’ composta da 15 giudici: 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 eletti dal Parlamento riunito in seduta comune, e 5 dalla Magistratura.
Possono diventare giudici della Corte, i magistrati delle giurisdizioni superiori, i professori universitari di materie giuridiche, gli avvocati dopo venti anni di attività. I giudici stessi eleggono un Presidente che rappresenta la Corte stessa.
La nomina dura nove anni senza possibilità di rinnovo.
Competenze della Corte Costituzionale
1) La Corte giudica se le leggi dello Stato e delle Regioni, rispettano le norme e i principi costituzionali. Se la legge è ritenuta contraria alla costituzione, la Corte la annulla e tale legge non può essere più applicata.
2) La Corte decide chi ha competenza in materia se per una legge regionale il Governo ritiene che non rispetti la divisione di competenze prevista dalla Costituzione e la Regione la riapprova.
3) La Corte deve risolvere i conflitti che si creano se gli atti non legislativi emanati da gli organi dello Stato (Parlamento, ministri, Regioni, giudici,ecc.) invadono la competenza di altri organi.
4) La Corte Costituzionale giudica sui giudizi di accusa (alto tradimento e attentato alla Costituzione) promossi contro il Presidente della Repubblica.
5) La Corte giudica sulle ammissibilità dei referendum abrogativi di norme di legge.