Diritto successorio

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Testo

IL SISTEMA SUCCESSORIO

Quando una persona muore la legge deve regolare tutti i rapporti che facevano capo al defunto e a questo pensa la normativa sulla successione.
Per quanto riguarda il lato patrimoniale si riconosce ad ogni persona il diritto di stabilire la sorte dei propri beni “ per il tempo in cui avrà cessato di vivere (art. 587) e questo è il sintomo di una forte autonomia data al privato che consente alla persona di dettare legge sui suoi beni patrimoniali.
Possiamo avere 2 tipi di successione :
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA > prevede che il soggetto possa stabilire con il testamento la destinazione dei suoi beni dopo la morte ma ovviamente benché ci sia tanta libertà per quest’atto vi sono delle regole da rispettare come il divieto dei patti successori con i quali una persona fa una convenzione con un’altra disponendo che certi beni siano lasciati a tizio piuttosto che a Caio, oppure con i quali un soggetto dispone dei diritti che gli potrebbero spettare in una futura successione altrui….ad esempio impegnandosi a cedere certi beni ereditari non suoi.
La legge impone la nullità di :
- qualsiasi convenzione con cui una persona dispone della propria successione impegnandosi a lasciare certi beni a certe persone o ad escluderne altre
- qualsiasi atto con cui un soggetto dispone dei diritti che gli potranno spettare da una futura successione altrui come la vendita, impegnandosi ad esempio a vendere beni ereditari.
SUCCESIONE LEGITTIMA > qualora non vi sia un testamento la legge riconosce il diritto a succedere al defunto nei suoi rapporti attivi e passivi al coniuge ai figli e ai parenti fino al 6° grado, dopodiché succede lo Stato.
Questi due tipi di successioni vengono integrati da un’altra forma di trasmissione che è la cd Successione Necessaria secondo la quale una parte dei beni del defunto è considerata INDISPONIBILE e pertanto va divisa tra i famigliari…..vedi avanti.
Ovviamente bisogna regolare anche l’estinzione che con la morte avviene per i diritti legati all’identità della persona come quelli di usufrutto o abitazione o il mandato, contratto d’opera di lavoro…..alcuni di questi si estinguono definitivamente (contratto di lavoro) altri continuano a sussistere nell’erede (appalto).
Stesso discorso vale per i rapporti personali che di solito si estinguono anche se alcuni possono a volte essere fatti valere dagli eredi o da altre persone indicate come la difesa del diritto morale d’autore.
Non tutte le sostanze sono oggetto di successione normale perché alcune fanno capo alla cd “successione anomala” che segue regole particolari : indennità cui il lavoratore dipendente ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto lavorativo o affitti rustici….

L’EREDITA’

Oggetto della successione ereditaria è la totalità dei rapporti attivi e passivi di cui una persona è titolare al momento della morte.
Tutti questi rapporti che formano l’asse ereditaria danno luogo ad una successione a TITOLO UNIVERSALE perché l’erede succede in tutto e per tutto al de cuius succede nell’universalità dei rapporti giuridici che a lui facevano capo o in una quota matematica del tutto.
E’ ovvio che l’erede subentra sia nei rapporti attivi che in quelli passivi acquistando sia i beni che i debiti del defunto; il suo patrimonio e quello del defunto vengono uniti e si verifica una CONFUSIONE dei patrimoni ed è per questo che si corre il rischio di una eredità “dannosa” :perché dei debiti del de cuius l’erede risponde con tutti i sui beni presenti e futuri come dall’art. 2740.
Questa confusione si verifica anche perché l’effetto dell’eredità è quello di creare una continuità tra il defunto e il suo o i suoi successori a dimostrazione di questo vi è anche il fatto della retroattività dell’accettazione (retroagisce al momento dell’apertura della successione per evitare dei buchi e creare una continuità).
L’istituzione di erede può essere esplicitamente formulata con un uso consapevole del nome “erede” o può risultare da espressioni diverse come il lascito della totalità dei beni o dalla interpretazione della volontà del defunto;può risultare da un eventuale testamento il lascito di determinati beni o di categorie di beni che il testatore divide considerandoli proprio come quota dell’asse > istituzione di erede ex re certa.

Accettazione : la delazione dell’eredità fa nascere nel chiamato il diritto di accettare e l’accettazione (atto unilaterale) è importantissima per l’acquisto dei beni anche se il suo effetto retroagisce all’apertura della successione;anche perché il chiamato potrebbe avere un interesse morale od economico a non divenire erede è per questo che si deve prima manifestare la volontà di accettare.
Può essere
ESPRESSA > quando il chiamato dichiara per iscritto di voler accettare l’eredità o dichiara di assumere il titolo di erede (accettazione pura e semplice - oppure con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura se con beneficio di inventario).
Il contenuto di questa dichiarazione deve solo manifestare una scelta volontaria del chiamato diretta all’acquisto dell’eredità per questo alcuni la ritengono un vero negozio giuridico; l’accettazione è irrevocabile ed è un actus legitimus (puro) perché ad essa non possono essere apposti condizioni o termini che renderebbero nulla la dichiarazione come la renderebbe una accettazione parziale.
TACITA > “è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
E’ importante sottolineare che il chiamato per accettare deve compiere DETERMINATI atti e non solo quelli indicati dall’art. 460 anche perché per tacita non si intende che debba essere interpretata la volontà ma dimostrata con certi comportamenti.
PRESUNTA > è sempre una forma di accettazione tacita ma qui troviamo ed essere sintomo di accettazione anche il silenzio del chiamato quando egli sia nel possesso dei beni ereditari e lasci passare 3 mesi dalla morte senza fare l’inventario dei beni o senza rinunciare all’eredità; la stessa rinunzia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati vale come accettazione :qui la legge impone all’atto di autonomia un significato contrario all’intenzione dell’autore.
Il diritto di accettare è soggetto a termini di prescrizione ordinaria di 10 anni che decorre dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto dunque dalla delazione dell’eredità che coincide con l’apertura della successione.
Questa attesa può creare dei disagi agli interessi di altri soggetti che vorrebbero che il chiamato si decidesse i uno spazio più limitato di tempo come gli altri chiamati o i creditori del defunto che vogliono sapere contro chi agire o ancora colui al quale sarebbe devoluta l’eredità se questo non accettasse.
A difendere queste esigenze la legge mette a disposizione un’ “actio interrogatoria” con la quale si chiede al giudice la fissazione di un termine per accettare (termine di decadenza entro cui far valere un diritto) trascorso il quale il chiamato che non abbia manifestato la volontà di accettare perde il diritto.
L’accettazione può essere impugnata per i vizi quali il DOLO e la VIOLENZA ma non per errore perché si vuole evitare che l’erede possa far valere il difetto di informazione o valutazione per sottrarsi agli impegni di una eredità passiva; anche per il caso di un testamento di cui non si aveva notizia la legge non mette a disposizione l’impugnazione dell’accettazione ma solo una limitazione di responsabilità.

Rinunzia all’eredità : consiste in una dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere della pretura competente per territorio con la quale il chiamato manifesta la sua volontà di non accettare.
E’ un atto SOLENNE , PURO (non sottoposto a condizione o termine) e TOTALE (è nulla la rinunzia parziale) e sempre REVOCABILE fino a quando un chiamato ulteriore non abbia accettato e fino a quando non sia trascorsi il termine di 10 anni ; può essere impugnato solo per violenza e dolo.
I requisiti di forma escludono una rinunzia tacita anche se in certi casi l’inerzia può avere come conseguenza la perdita del diritto di accettare ma sono ipotesi di decadenza..
Invece una espressa dichiarazione di rinunzia può avere il valore di una accettazione presunta dell’eredità e sono le ipotesi di rinunzia fatta dietro un corrispettivo o a favore di alcuni fra i chiamati.
La rinuncia non può farsi da chi si trovi in possesso dei beni ereditari da più di 3 mesi dall’apertura della successione o da chi abbia sottratto o nascosto beni ereditari.
L’effetto dell’azione di rinuncia è retroattivo perché il chiamato rinunziante si considera come mai chiamato.

Eredità giacente : dall’apertura della successione può darsi che l’erede lasci passare qualche tempo prima di accettare per riflettere se gli convenga o meno e in questo intervallo il patrimonio rimane senza un titolare che lo possa amministrare :questa è la cd “giacenza dell’eredità “ .
Bisogna distinguere però l’eredità “vacante” che si ha quando è ancora priva di un titolare e quella “giacente” che si ha quando ricorrono i seguenti presupposti:
- non si sia verificata ancora l’accettazione da parte del chiamato (un titolare c’è)
- il chiamato non si trovi nel possesso dei beni ereditari
- sia stato nominato un curatore
Quindi se il chiamato non è nel possesso dei beni la legge è costretta a nominare un curatore che è necessario affinché si verifichi la situazione dell’eredità giacente.
I poteri di questo curatore sono abbastanza ampi perché oltre all’amministrazione e alla rappresentanza in giudizio si estendono anche al pagamento dei debiti ereditari; cmq è piuttosto un amministrazione conservatrice.

Accettazione con beneficio di inventario :
Abbiamo detto che l’accettazione dell’eredità attua una confusine tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede che quindi risponde anche dei debiti del de cuius; e allo stesso modo risponde anche dei debiti nuovi che nascono a suo carico per effetto dei legati (responsabilità ultra vires).
A questa eredità dannosa si prevede una via d’uscita grazie all’accettazione con “beneficio di inventario”; in questo modo si limita la responsabilità per i debiti perché questi vengono pagati solo con il patrimonio del defunto e non con quello dell’erede.
Infatti l’inventario fa si che non avvenga la confusione dei due patrimoni che invece restano distinti l’uno dall’altro e questo inventario è necessario anche perché i creditori e i legatari possono avere la certezza che nulla dell’eredità è stato sottratto o alterato, per soddisfare le loro pretese. Quindi a norma dell’art 490 gli effetti sono :
- l’erede conserva cmq verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto (mentre nell’accettazione pura e semplice questi rapporti obbligatori tra defunto ed erede si estinguono in proporzione alla quota spettante all’erede);quindi può farsi pagare come creditore o deve pagare come debitore.
- l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati ultra vires oltre il valore dei beni a lui pervenuti e quindi risponde solo coi beni ereditari.
- I creditori del defunto e i legatari hanno preferenza sul patrimonio dell’erede di fronte ai creditori dell’erede.
Questo tipo di accettazione richiede la forma dell’ATTO PUBBLICO redatto da un notaio o dal cancelliere della Pretura e deve essere inserito nel registro delle successioni della stessa Pretura in modo che tutti possano sapere che l’eredità è stata accettata in questo modo.
Ripetiamo che l’accettazione con beneficio va preceduta o seguita dalla formazione di un inventario e che deve rispettare sempre certi termini per non cadere nella accettazione pura e semplice :
- se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluzione dell’eredità , ed entro i 40 giorni successivi deve deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorsi questi termini l’erede viene considerato puro e semplice.
- se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari può fare la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventari entro il termine di prescrizione ordinario di 10 anni a meno che contro di lui non sia stata avviata un’ actio interrogatoria che gli impone un termine diverso; divenuto erede deve cmq fare l’inventario entro 3 mesi altrimenti diviene erede puro e semplice.
L’accettazione beneficiata è OBBLIGATORIA quando all’eredità vengano chiamati :
- un minore di età anche se emancipato
- un interdetto o un inabilitato
- una persona giuridica salvo che si tratti di società
Per quanto riguarda il pagamento dei debiti ereditari questo può avvenire in diversi modi:
- l’erede può pagare i creditori e i legatari “qui primi vierunt” ossia man mano che si presentano; in questo caso esaurito l’asse ereditario i creditori rimasti possono rivalersi contro i legatari nei limiti del valore del legato . Questa strada è preclusa se un creditore o un legatario si oppongono.
- nel caso di opposizione o anche per iniziativa dell’erede stesso si può procedere alla liquidazione avviata con l’assistenza di un notaio; i beni vengono venduti e il ricavato viene distribuito tra creditori e legatari secondo una graduazione che vede al primo posto coloro il cui credito era garantito
- l’erede può rilasciare i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari e viene nominato un curatore che provvede alla liquidazione dei beni e in questo modo l’erede viene liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.
Vi sono delle norme che prevedono la DECADENZA dell’erede dal beneficio di inventario e il suo ritorno alla qualifica di erede puro e semplice :
- nel caso di alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione
- omissione o infedeltà nel fare l’inventario
- mancato rispetto delle regole di liquidazione
La successione ereditaria può essere più o meno rischiosa anche per i diversi creditori :
- i creditori del defunto corrono il rischio della confusione del patrimonio ereditario con quello personale di un erede che ha una cattiva situazione economica
- i creditori dell’erede corrono il rischio che il loro debitore accetti una eredità dannosa o che non accetti una a loro vantaggiosa.
Mi spiego meglio : l’accettazione con beneficio di inventario giova principalmente al chiamato e anche ai creditori del defunto perché questi hanno la preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori dell’erede.Se però l’erede è pieno di debiti non ha interesse ad accettare con beneficio perché con l’accettazione semplice i suoi debitori possono soddisfarsi anche sul patrimonio ereditario ; in questa seconda ipotesi hanno la peggio i legatari e i creditori del defunto i quali avevano confidato su questi beni per estinguere il loro credito.
Per questi creditori e per i legatari la legge mette a disposizione la possibilità di ottenere la cd separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede che opera a favore dei creditori del defunto e dei legatari i quali si assicurano il soddisfacimento sui beni ereditari a preferenza dei creditori dell’erede.
L’utilità di questo istituto trova rilevanza abbiamo visto , nel caso che l’erede sia oberato di debiti e in questo modo ricorrendo alla separazione i creditori dell’erede non potranno aggredire il patrimonio del defunto.
Questo istituto si rifà alla vecchia “separatio bonorum” del diritto romano nel quale però i due patrimoni venivano effettivamente separati; oggi questo tipo di separazione è solo per ciò che riguarda il soddisfacimento primario che hanno sul patrimonio del defunto i sui creditori e i legatari; pertanto i creditori dell’erede possono aggredire questo patrimonio ma solo dopo che si siano soddisfatti questi altri; così come i creditori del defunto ei legatari possono soddisfarsi sui beni dell’erede.
Questa separazione è a carattere particolare e non universale perché si effettua sui singoli beni e non sull’intera massa del patrimonio ereditario : per i beni mobili tramite una domanda giudiziale che segue regole simili al sequestro e per beni immobili con una iscrizione simile all’ipoteca.
Per quanto riguarda , invece, il secondo aspetto ossia quello riguardante i creditori dell’erede che corrono il rischio dell’accettazione di una eredità dannosa (che possono aggredire anche i creditori del defunto e legatari) la legge non li tutela per la stessa ragione per cui non li protegge dagli atti di autonomia che il soggetto compie impoverendosi : se vogliono essere tranquilli devono provvedersi di un diritto reale di garanzia. Una tutela viene data solo nel caso del rischio corso per la mancata accettazione di una eredità a loro vantaggiosa perché anche se la legge non arriva a dare il via ad un’azione surrogatoria autorizza cmq i creditori ,di fronte ad una rinuncia dell’erede, di farsi autorizzare dal giudice ad accettarla in sua vece al solo scopo do soddisfarsi sui beni ereditati.

Petizione dell’eredità : acquistata l’eredità l’erede può rivolgersi contro chiunque possegga , a titolo di erede o senza titolo, beni ereditari per farsi riconoscere la qualità di erede e farsi riconsegnare o rilasciare i beni > a questo serve l’azione di petizione.
E’ importante sottolineare che questa azione può essere proposta non contro chi possegga dei beni ereditari (verso questi dovrà agire con la normale azione di rivendicazione ) ma contro chi possiede tutti o in parte i beni ereditari affermando ( in buona o mala fede non importa ) di essere lui l’erede o contro il possessore senza titolo.E’ possessore di buona fede colui il quale ha acquistato il possesso dei beni ritenendo , per errore che non dipenda da colpa grave , di essere lui l’erede > ad esempio colui che ignorava l’esistenza di un testamento in cui veniva nominata un’altra persona. Se il possessore ha alienato questi beni in buona fede l’erede vero (quando non possa ottenere dal terzo il rilascio o la consegna – vedi avanti) ha il diritto di ottenere il corrispettivo ricevuto dal possessore medesimo.
L’erede può agire non solo contro il possessore dei beni ma anche contro le persone a cui questo le ha alienate ; tuttavia la legge non poteva non prendere in considerazione la posizione dei terzi acquirenti che hanno acquistato i beni facendo affidamento sulla qualità di erede del venditore che assume la qualità di EREDE APPARENTE.
E’ ovvio che sarebbe difficile accertare l’esatta esistenza del titolo di erede per cui per facilitare la circolazione dei beni la legge ha attribuito importanza anche all’apparenza della qualità di erede e alla buona fede del terzo acquirente; quindi i diritti acquistati dall’erede apparente sono salvi se sussistono le seguenti condizioni:
- si tratti di convenzioni a titolo oneroso
- il terzo sia in buona fede > qui la buona fede non si presume ma deve essere provata dal terzo mentre non ha importanza la buona o mala fede dell’erede apparente perché la sua situazione la deve risolvere personalmente con l’erede vero.

La devoluzione dell’eredità – I meccanismi di sostituzione : Quando il chiamato all’eredità non può o non vuole accettare la legge mette a disposizione di altri la successione e questa ulteriore delazione si chiama DEVOLUZIONE dell’eredità.
Vi sono diversi meccanismi di sostituzione alcuni dipendono dalla volontà del testatore altri dalla legge , alcuni operano solo per l’eredità altri anche per i legati.
Nel caso della successione testamentaria i criteri di devoluzione sono, nell’ordine:
1) SOSTITUZIONE VOLONTARIA che può essere :
- ordinaria quando il testatore dopo aver istituito l’erede nomina un sostituto per il caso che il primo non possa o non voglia accettare; in questo caso la sostituzione è una seconda istituzione di erede condizionata all’insuccesso della prima. Il testatore può sostituire più persone ad una sola o viceversa e può essere imposta anche per i legati .
- fedecommissaria quando si ha una sostituzione successiva : il primo chiamato riceve l’eredità con l’obbligo di conservarla perché alla sua morte verrà acquistata dal secondo chiamato. Questa sostituzione sottostà a tre criteri fondamentali che sono 1) la doppia istituzione perché il testatore nomina erede Tizio e vuole che alla morte di questo l’eredità passi a Caio 2) ordo successivus occorre cioè che il passaggio dal primo al secondo istituito si verifichi in conseguenza della morte del primo 3) vincolo di conservare il patrimonio per restituirlo per cui il primo chiamato non ne ha la titolarità ma solo l’usufrutto. Questa sostituzione contrasta due principi fondamentale della successione che sono il divieto di apposizione di termini all’istituzione di erede ( e qui c’è perché la morte del primo funzione come un termine incerto per l’efficacia del secondo chiamato ) e quello che garantisce la libertà dei beni ereditari (il primo istituito non è libero di disporre dell’eredità perché la deve conservare per il secondo ).
Tuttavia oggi questa sostituzione particolare è ammessa solo per garantire una giusta assistenza all’incapace : i genitori, gli ascendenti e il coniuge possono lasciare l’eredità al loro congiunto interdetto o minore di età infermo di mente e nominare come sostituto alla morte dell’incapace la persona o l’ente che ne avrà avuto cura durante la vita.
2) RAPPRESENTAZIONE è l’istituto in forza del quale i discendenti legittimi o naturali (rappresentanti) subentrano al loro ascendente nel diritto di accettare l’eredità qualora il chiamato (rappresentato) non voglia o non possa accettare (premorienza) ; quindi la rappresentazione può aver luogo soltanto quando il chiamato che non può o non vuole accettare sia un FIGLIO o un FRATELLO o SORELLA del defunto ed è quindi esclusa se il chiamato sia un estraneo o un altro tipo di parente.
In altri termini “se il primo chiamato è un figlio o un fratello o una sorella del defunto in caso di premorienza di rinunzia di prescrizione o decadenza del diritto di accettare, subentrano nel luogo e nel grado del primo chiamato i sui discendenti legittimi o naturali” .
Il termine “rappresentazione” indica che il secondo chiamato non viene all’eredità per titolo proprio ma solo in sostituzione del primo chiamato di cui prende il posto nel grado e nel luogo (questo è importante nella successione legittima dove le stesse presone senza rappresentazione potrebbero avere titolo proprio ma con diverso grado e quota ).
I discendenti prendono il posto dell’ascendente-chiamato ma succedono direttamente al de cuius :quindi nel caso di premorienza del chiamato i sui discendenti possono succedere al nonno, bisnonno, zio o prozio per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona che sostituiscono o sono incapaci di ricevere o indegni rispetto alla successione.
Se una persona succede per rappresentazione al posto del suo ascendente ne acquista la quota mentre invece se il primo chiamato è sostituito da più persone ( come dai suoi 3 fratelli) questi dividono tra loro la quota che sarebbe spettata all’ascendente. Infatti sono tutti i discendenti insieme che sostituiscono il primo chiamato prendendo il suo posto : la distribuzione dell’eredità tra le diverse linee di discendenza del de cuius si fa per STIRPE e all’interno di ogni stirpe per RAMI.
Ossia i discendenti subentrano tutti in luogo del capostipite indipendentemente dal loro numero e lo stesso vale qualora uno stipite abbia prodotto più rami.
EX : I due figli del defunto sono premorti e questi hanno lasciato rispettivamente uno 1 figlio (A) e l’altro 2 figli (B); l’eredità mancando il testamento si devolve applicando i principi della rappresentazione ma non viene divisa in 3 parti , quanti sono i figli dei figli del defunto ossia i suoi nipoti, ma in DUE parti quante sono le stirpi; quindi una metà andrà tutta la figlio A e l’altra metà andrà divisa tra i figli B – abbiano 2 stirpi!!!
Sappiamo che la delazione trasmette al chiamato il diritto di accettare ma se questo muore senza aver accettato né rifiutato e se non si cade nell’ipotesi di rappresentazione (figlio fratello o sorella) i suoi eredi potranno esercitare il diritto di accettare e acquistare con l’eredità del loro de cuius anche l’eredità a cui questi era chiamato. Infatti a differenza della rappresentazione questa volta la successione non è diretta ma passa attraverso la trasmissione ereditaria del diritto di accettare dal primo chiamato ai suoi eredi i quali possono accettare l’eredità lasciata al loro de cuius solo se accettano l’eredità di quest’ultimo.
E’ differente dalle ipotesi di rappresentazione nelle quali i discendenti del primo chiamato, che sia figlio o fratello del defunto, subentrano direttamente nel diritto di accettare l’eredità del defunto mentre fuori dal caso di rappresentazione questi nuovi eredi possono accettare l’eredità del defunto solo nel caso in cui accettino prima l’eredità del primo chiamato ,morto anche lui. VEDI SCHEMA ALLEGATO
Ovviamente lo schema della rappresentazione è escluso quando il testatore abbia già previsto il sostituto del primo chiamato ( infatti nel caso della vocazione testamentaria la rappresentazione viene dopo la sostituzione ordinaria mentre per la vocazione legittima viene al primo posto).
3) ACCRESCIMENTO : Qualora uno dei chiamati non possa o non voglia accettare, ove non ricorrano le ipotesi di rappresentazione , la quota devoluta la chiamato che non vuole o non può accettare si devolve ,a favore degli altri beneficiari della chiamata congiuntiva, la quota dei quali “si accresce” .
Ex : se il de cuius ha lasciato l’asse ereditario a 3 chiamati congiuntivamente se uno di questi non devolve la sua parte viene divisa tra i due coeredi rimasti che abbiano accettato.
Vediamo che le quote dei coeredi rimasti si accrescono fino ad assorbire la quota dell’altro.
Affinché l’accrescimento si possa verificare occorrono i presupposti della cd chiamata
congiuntiva :
- nella successione legittima quando più persone sono chiamate allo stesso grado
- nella successione testamentaria se si tratta di istituzione di erede e quindi di COEREDI, quando gli eredi siano stati chiamati con uno stesso testamento (coniuctio verbis) ed il testatore non abbia fatto determinazione di parti o se le ha fatte abbia chiamato gli eredi i parti uguali ; se le parti sono diseguali non ha luogo il diritto di accrescimento perché non si potrebbe mai presumere come le avrebbe volute divise il testatore ecco perché altro presupposto per l’accrescimento è che non risulti diversa volontà del testatore come nel caso di sostituzione volontaria ; che non sussistano i presupposti per la rappresentazione e per la trasmissione del diritto di accettare
- nella successione testamentaria se si tratta di legato e quindi di COLLEGATRI , sono fermi i primi due punti ossia che sia stato legato lo stesso oggetto a più persone in parti uguali per evitare che ci sia disuguaglianza di diritti.
Se i presupposti per l’accrescimento mancano la quota del chiamato che non può o non vuole accettare si devolve agli altri successibili secondo le regole della successione legittima e la quota del legato va a beneficio dell’onerato ; anche qui gli obblighi imposti al primo chiamato vanno a carico del secondo beneficiario salvo quelli a carattere personale.
Perché l’accrescimento non si verifica quando il de cuius ha diversamente disposto ??
Perché il fondamento di questo istituto sta nella presunta volontà del defunto : se questo ha lasciato 100 a ciascuno dei chiamati è perché probabilmente voleva che questi avessero la stessa parte mentre per cui non avrebbe obiezioni se la quota del chiamato che esce dalla successione venga devoluta agli altri due in parti sempre uguali; se invece avesse stabilito parti diverse non si sa se la quota del chiamato uscente l’avrebbe voluta divisa tra gli altri rimasti.

La comunione ereditaria e la divisione
Qualora l’eredità venga acquistata da più persone (coeredi) tra loro si costituisce una situazione di COMUNIONE destinata risolversi nella DIVISIONE.
A questo istituto si applicano le stesse regole che valgono per la comunione i generale.
L’oggetto di questa comunione non coincide esattamente con tutto l’asse ereditario perché non tutti i beni cadono in comunione :
- la comunione non comprende i beni che sono oggetto di legati di specie
- non cadono in comunione i crediti di cui il defunto era titolare e che siano divisibili tra i coeredi che li potranno esigere direttamente dal debitore ciascuno per la sua quota salvo diverso accordi tra loro
- restano fuori anche i debiti di cui il defunto fosse titolare o i debiti derivanti da legato di genere in quanto divisibili : questi vengono sempre divisi tra i coeredi che sono tenuti parzialmente verso il creditore.
La comunione può estendersi anche a beni che non facevano parte al momento della morte del patrimonio del defunto ; infatti quando coeredi siano i discendenti + il coniuge del defunto essi devono conferire alla comunione ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione diretta o indiretta , salvo che il defunto lo abbia dispensati (collazione).
Se il de cuius ha in vita fatto donazione ai discendenti o al coniuge per la legge significa che ha voluto dare un anticipo sulla futura successione ed è per questo che i beni donati devono essere compresi nel patrimonio attivo del defunto per poi essere divisi tra tutti i coeredi.
Quindi per formare l’asse elitario relictum + donatum!!! Ovviamente a questa non si fa riferimento quando il donante abbia diversamente disposto (dispensa della collazione).
Vengono cmq escluse dalla collazione :
- le spese fatte per il mantenimento , l’educazione , per malattia, per abbigliamento o nozze se in misura normale
- le spese per l’ istruzione artistica o professionale o per il corredo nuziale insomma per sistemare i figli sempre se nella misura ordinaria
- le donazioni remuneratorie d’uso.
La collazione può avvenire IN NATURA quando il donatario conferisce i beni immobili o il denaro che aveva ricevuto , o PER IMPUTAZIONE quando il donatario trattiene quanto ha avuto ma detrae il valore (che il bene aveva all’apertura della successione) dalla sua quota ereditaria.
La comunione stabilisce una con titolarità su un intero complesso di beni situazione che può prolungarsi per cui questa eredità va amministrata anche in riferimento ai crediti e ai debiti del defunto!!
La comunione tra gli eredi è, però, solo una situazione provvisoria destinata a risolversi nella divisione : ciascuno dei coeredi che partecipavano alla comunione hanno la titolarità esclusiva su una quota determinata del patrimonio in comune ma ne potranno usufruire solo dopo aver effettuato la divisione.
Essendo un diritto degli eredi ciascuno di questi può chiedere la divisione in ogni momento (713) ma a volte l’azione divisoria viene esclusa :
1) Il testatore può disporre che la divisione possa essere temporaneamente esclusa
- quando tra gli eredi vi siano minori di età può disporre che l’eredità rimanga indivisa fino ad un anno dopo la maggiore età dell’ultimo nato
- se non vi sono minori può restare indivisa al massimo per 5 anni
2) La divisione è esclusa, invece, di diritto quando
- sia incerta l’attribuzione delle quote ereditaria
- quando sia chiamato all’eredità un nascituro
- quando sia in corso un giudizio per stabilire lo stato di filiazione legittima o naturale
- quando sia in corso il riconoscimento dell’ente istituito erede.
3) Anche le parti stesse possono accordarsi tra loro per tenere indiviso il patrimonio per un certo tempo che non superi i 10 anni.
Possiamo avere diversi tipi di divisione :
Divisione Convenzionale > si ha quando i coeredi riescono a mettersi d’accordo tra loro stabilendo pacificamente con un contratto la composizione delle porzioni ; essendo un contratto questo tipo di divisione è soggetta alle regole generali che valgono per il negozio giuridico e in quanto tale può essere annullato per violenza e per dolo ma non per errore.
La nullità del contratto può derivare anche dal difetto di forma che deve essere scritta qualora nell’asse ereditario siano compresi beni immobili.
Particolare disciplina trova invece, la rescissione del contratto per lesione che si differenzia dalla solita azione per diversi motivi :
- è escluso il profilo soggettivo ossia non è necessario lo stato di bisogno del soggetto leso perché basta la constatazione oggettiva che la porzione assegnata ad uno non corrisponda la valore della quota e che questa sproporzioni superi il limite consentito
- la lesione è sufficiente oltre il quarto cioè il valore della parte assegnata deve essere inferiore di oltre un quarto al valore della quota
Questa deroga alla norma principale sulla rescissione si applica anche in altri casi che pur non essendo di divisione possono servire a far cessare la comunione ( conguagli…).
Divisione Giudiziale > in mancanza di un accordo anche solo una parte può fare domanda al giudice di procedere alla divisione ; prima di procedere si applica la stima dei beni e successivamente, accertato il loro valore, alla formazione delle porzioni.
La regola generale dice che ogni erede ha diritto di ottenere una parte in natura dei beni mobili e immobili che fanno parte dell’eredità ma la formazione di queste porzioni in natura risulta impossibile quando ci sono dei beni indivisibili ; questi vengono venduti all’incanto a il ricavato viene diviso tra i coeredi.
Qualora le porzioni fatte in natura non corrispondano esattamente al valore delle quote ereditarie, chi ha avuto la porzione di valore eccedente è tenuto a pagare agli altri la differenza in danaro (conguaglio).
Divisione Fatta Dal Testatore > Sappiamo che il testatore può “pilotare” la divisione stabilendo ad esempio che si effettui secondo la stime di una persona di sua fiducia che non sia né erede né legatario; può anche imporre lui stesso dei criteri in base ai quali effettuare le porzioni e indicare quali beni devono essere compresi in ciascuna porzione ( > assegni divisionali ).
Questi criteri dettati dal testatore sono VINCOLANTI ma se le quote indicate contrastano con l’effettivo valore dei beni compresi nell’assegno divisionale prevale l’indicazione della quota per cui le porzioni andranno formate in modo diverso da quello deciso dal testatore.
Ma il testatore può addirittura evitare di fare la divisione distribuendo lui stesso tra gli eredi tutti i sui beni compresa la quota indisponibile > divisione fatta dal testatore !!
In questo caso la comunione ereditaria non sorge e ciascun erede acquista la sua quota fin dall’accettazione ; se poi il testatore ha tralasciato qualche bene questi vengono sistemati secondo le regole della successione legittima come nel caso della successione parziale.
Ovviamente la divisione è nulla se il testatore non ha compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti; se nel fare le porzioni lede la quota di legittima spettante ad alcuno dei coeredi questo può agire con l’azione di riduzione.
Regola della comunione è che ogni erede possa alienare la propria quota ma questi ha l’onere di comunicare la sua intenzione agli altri coeredi indicando il prezzo della quota ; infatti gli altri eredi hanno il diritto di prelazione sull’acquisto della quota che però va esercitato entro due mesi dalla notizia.
Se è mancata la comunicazione da parte dell’erede alienante ciascun coerede ha il diritto di riscatto ( retratto successorio ) sia dall’acquirente che dai successivi aventi causa finché dura la comunione ereditaria. Da precisare che stiamo parlando della alienazione della QUOTA dell’eredità e non di un singolo bene specifico dato che la divisione ancora non si è effettuata.
Avvenuta la divisione ciascun coerede acquista la completa proprietà individuale sui beni a lui assegnati acquisto che la legge ( 757 ) considera immediato come se la comunione non ci fosse mai stata perché la divisione ha efficacia retroattiva e si considera la comunione come mai avvenuta e ciascuno come mai stato proprietario dei beni assegnati agli altri.
Ripetiamo che la divisione consensuale è soggetta ad azione di annullamento per violenza e dolo ma non per errore e ovviamente anche per incapacità legale o naturale; mentre la nullità si ha per difetto di forma > deve essere scritta dove nell’asse siano compresi beni immobili anche perché la divisione consensuale è un contratto; disciplina diversa trova la rescissione per lesione in cui è sufficiente la lesione oltre il quarto e non è necessario lo stato di bisogno del soggetto leso.

IL LEGATO

Diversa dall’eredità in cui il designato succede nella titolarità dei rapporti che facevano capo al defunto , è il LEGATO per cui avviene una successione a titolo particolare.
Consiste nella attribuzione fatta per testamento di un bene determinato o di una quantità di cose fungibili che normalmente importa un beneficio economico alla persona designata.
Il legato può essere considerato solo a volte come un atto di liberalità (donazione) perché l’attribuzione di un vantaggio economico manca in alcuni tipi di legato come quello di debito fatto per soddisfare il creditore di un debito preesistente che non implica alcun incremento patrimoniale per questo creditore che si limita a ricevere ciò che gli era dovuto.
Non sempre si può parlare di successione a proposito di legato perché non sempre questo realizza una sostituzione in un rapporto che faceva capo al defunto : spesso possiamo avere il legato con effetto derivatico-costitutivo che fa nascere un nuovo diritto > il legato di una somma di denaro fa nascere nel legatario un credito verso l’erede e quindi un nuovo rapporto.
Il legato è disposto per testamento ma in alcuni casi può anche derivare dalla legge ( legato ex lege ) come la successione del coniuge nei diritti derivanti dal contratto di locazione ).
Si dice LEGATARIO o ONERATO la persona a favore della quale è fatta la disposizione; essendo successore a titolo particolare il legatario non risponde dei debiti ereditari ed i creditori (che non si sono cautelati con la “separazione”) non possono aggredire i beni legatari ; ma se l’immobile legato è ipotecato l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriarlo anche nei confronti del terzo acquirente ( sequela) e quindi anche nei confronti del legatario che subisce l’azione esecutiva..
Si dice ONERATA la persona che è tenuta alla prestazione oggetto del legato , che può essere sia l’erede sia un altro legatario (sublegato).
Dal sublegato , che è il legato a carico di un legatario, si distingue il prelegato che è il legato a favore di un coerede e a carico dell’eredità ; pertanto prima della divisione tra i coeredi il legato va detratto dall’asse e quindi è a carico di tutti gli eredi compreso il beneficiario.
Ex > il testatore istituisce eredi Tizio e Caio ciascuno per la metà ma a Tizio lascia , oltre ai beni che gli spettano come erede, anche un prelegato che gli attribuisce altri beni che ovviamente gravano anche sulla quota dell’atro erede. L’erede beneficiato dal prelegato risponderà solo dei debiti relativi alla sua quota di eredità e non anche del valore dei beni pervenutigli a titolo di prelegato. Il nome pre-legato significa prima della divisione perché prima di questa l’erede beneficiato detrae dall’asse quanto stabilito; se il defunto lascia un patrimonio di 100 a Tizio e Caio e un prelegato di 20 a Tizio, prima di arrivare alla divisione bisogna togliere dai 100 i 20 per cui rimane da dividere 80 > Tizio avrà 40+20 mentre Caio solo 40.
Il legato si distingue dal modus o dall’onere anche se da luogo anch’esso alla limitazione di una liberalità perché questa limitazione non è rivolta a favore di una persona determinata > se io lascio 100 con l’obbligo di farmi un busto si ha un modus mentre se lascio 100 con l’obbligo di far scolpire il mio busto allo scultore X che è mio amico e che io voglio aiutare si ha il legato, perché a favore di X.
Analizzando il legato possiamo averne due diversi tipi :
- legato di specie ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o di un altro diritto (credito) esistente nel patrimonio del defunto ; l’effetto di questo legato è la successione del legatario nella titolarità del diritto che prima faceva capo al de cuius , mentre a carico dell’erede sorge un obbligo di consegna della cosa (o del titolo di credito).
- Legato di genere ha per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili esistenti o non esistenti nel patrimonio del testatore ; fa nascere un debito a carico dell’onerato e un credito in capo al legatario; debito che può essere a carico di un singolo erede, di tutti i coeredi o anche di un legatario (sublegato).
A questa principale distinzione se ne aggiungono altre che più o meno si rifanno ad una delle due:
- legato di un diritto reale limitato su cosa dell’asse :l’effetto è derivativo costitutivo
- legato di cosa dell’onerato o di cosa di terzo crea un obbligo dell’onerato di trasferire il bene o di procurarne l’acquisto al beneficiario che diviene titolare di un credito.
- legato di debito con cui il testatore libera il legatario da un debito che questi aveva con lui ed ha quindi l’effetto di estinguere il credito esistente nel patrimonio del testatore
- legato di alimenti che produce una situazione simile a quella che nasce dai legati ex lege a favore del coniuge separato per colpa o divorziato.
Gli onerati (gli eredi o un altro legato) hanno una responsabilità che è quella di provvedere alò soddisfacimento di quanto scritto nel legato ; essi però rispondono anche oltre il valore dell’asse ereditario a meno che abbiano accettato l’eredità con beneficio di inventario; solo nel caso in cui si scopra un testamento di cui non si aveva notizia l’erede non è tenuto a pagare i legati oltre il valore dell’asse ereditario. Se onerato è un legatario (sublegato) la responsabilità è limitata al valore del lascito di cui gode l’onerato.
A differenza dell’eredità il legato si acquista senza bisogno di una accettazione anche se ovviamente il legatario può rinunziare al legato secondo il principio che nessun mutamento può compiersi nella sfera giuridica di un soggetto contro la sua volontà.
La rinunzia può essere espressa o tacita : se il legato ha per oggetto beni immobili è ovvio che questa va fatta per iscritto inoltre anche al legatario può essere imposto dal giudice un tempo determinato per decidere (actio interrogatoria) trascorso il quale perde il diritto di accettare.
Se il legato è di specie, l’effetto traslativo ( e non costitutivo) si produce fin dal momento della morte del testatore e quindi per questa immediatezza al legatario sono dovuti i frutti da quel momento > efficacia retroattiva come la eventuale rinunzia.
Se il legato è di genere o di cosa dell’onerato…hanno effetto costitutivo che si produce sempre dalla morte del testatore anche se in alcuni tipi dei legati costitutivi gli interessi sono dovuti non dal giorno della morte ma dal giorno della domanda giudiziale o da quando l’onerato ha promesso la prestazione del legato.

APERTURA DELLA SUCCESSIONE : Vocazione e Delazione

Quando una persona muore il suo patrimonio resta privo di titolare ed è ovvio che presto subentrerà un nuovo titolare o più titolari al posto del defunto ; questo fenomeno si chiama “apertura della successione”.
Ai fini di evitare conflitti temporali e spaziali l’art 456 stabilisce il momento in cui la successione si apre e cioè subito dopo la morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Sappiamo che per la legge vi è una soluzione di continuità dei rapporti che erano in capo al defunto tra questo e i suoi successori tanto che l’accettazione ha effetto retroattivo al momento della morte; però nell’intervallo tra morte e accettazione succedono delle cose e ci sono delle vicende giuridiche da tenere presenti.
Prima di tutto si apre il TITOLO A SUCCEDERE per i soggetti indicati come eredi o dalla legge o dal testamento questo titolo è la vocazione all’eredità (che ovviamente si distingue per vocazione legittima o testamentaria) grazie alla quale i soggetti vengono chiamati all’eredità.
Altra è la delazione che coincide con l’acquisto del diritto di accettare perché l’eredità è offerta e messa a disposizione degli eredi a favore dei quali si “devolve”, quindi :
si ha delazione quando ,con l’apertura della successione, l’eredità viene devoluta ad un soggetto (cioè nasce il suo diritto di accettare ) in base ad una vocazione cioè un titolo a succedere che ora diviene efficace . Morte + Vocazione > delazione
Il chiamato all’eredità ha una particolare protezione perché gli si attribuiscono poteri di conservazione e difesa dell’eredità che possono essere esercitati senza pregiudicare la decisione di accettare o meno (460) :
- il chiamato può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea facendosi autorizzare dal giudice a vendere i beni in caso di necessità
- il chiamato può esercitare le azioni possessorie se ovviamente non è nella posizione di possessore effettivo dei beni
La delazione si verifica di regola con l’apertura della successione anche se i due momenti possono non coincidere perché se, ad esempio, la vocazione all’eredità è condizionata, la delazione suppone il verificarsi della delazione pertanto in questa ipotesi il chiamato non gode dei poteri citati sopra.

I TITOLI DI SUCCESSIONE

L’ art 457 dispone : “ l’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari “.
Il contenuto dell’art 457 è triplice :
1) Dispone che l’eredità si devolve per legge o per testamento e solo con quest’ultimo si può determinare ai beni una sorte diversa da quella prevista dalla legge
2) Stabilisce un rapporto di subordinazione della successione legittima a quella testamentaria perché non si fa luogo alla prima se non quando il testamento manchi o non regoli la destinazione di alcuni beni.
3) Pone un limite all’autonomia privata nell’ambito successorio perché le volontà del testatore sono valide fin quando non si vengono a ledere gli interessi della sfera famigliare ristretta (legittimari > coniuge, figli e ascendenti) che la legge tutela attribuendogli il diritto ad una quota dell’eredità indisponibile.
Quindi la successione mortis causa può avvenire in diversi modi che qui riassumo :
- se la persona ha fatto testamento disponendo di tutte le sue sostanze la successione è regolata solo in base alle regole che fanno capo alla successione testamentaria
- se la persona non ha fatto alcun testamento la successione è regolata secondo le norme sulla successione legittima e quindi in base alla legge
- se la persona ha fatto testamento disponendo solo dia alcune sostanze allora per queste si applica la successione testamentaria e per le altre quella legittima
- in tutti i casi possono essere stati lesi i diritti dei legittimari o per testamento o per le donazioni fatte in vita dal testatore; se fanno valere i loro diritti questo ottengono una successione nella legittima .

CAPACITA’ DI SUCCEDERE e INDEGNITA’

Requisito essenziale per il verificarsi della successione è che il chiamato sia capace di succedere e quindi di acquistare l’eredità o il legato.
1) PERSONE FISICHE : è importante la situazione del nascituro perché secondo l’art 462 sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al momento dell’apertura della successione ;ovviamente opera la solita presunzione di concepimento per cui si ritiene già concepito al momento della morte chi è nato entro i 300 giorni dalla morte del de cuius.se vi è un concepito fra i chiamati l’eredità viene regolata come se quello fosse già nato anche se l’effettivo acquisto è subordinato al momento della nascita (art1); l’amministrazione in questo caso è affidata ai genitori del nascituro secondo le regole che governano la potestà. Per testamento si può anche istituire erede un soggetto non ancora concepito purché figlio di una persona determinata vivente alla morte del testatore; in questo caso l’amministrazione spetta alla persona da cui dovrà nascere.
2) PERSONE GIURIDICHE : le disposizioni testamentarie fatte a favore di un ente da costituire o costituito ma non riconosciuto rimangono inefficaci se non è stata fatta domanda per il riconoscimento entro 1 anno dal giorno in cui il testamento è divenuto eseguibile; questo significa che la legge considera capaci di ricevere per testamento solo le persone giuridiche anche se in attesa che il riconoscimento sia concesso è possibile una efficacia provvisoria che da luogo a provvedimenti conservativi del lascito. Deroga si ha per le associazioni di volontariato che ,sappiamo, hanno un semi-riconoscimento che gli permette di ricevere il lascito anche se non riconosciute ma registrate.
Vi sono dei casi di incompatibilità per cui determinate persone non possono succedere per la tutela della libertà testamentaria : il tutore, il notaio che ha ricevuto il testamento, i testimoni, il redattore di un testamento segreto non possono ricevere da un determinato testatore in base ad un determinato testamento. Questo divieto determina la nullità della disposizione e si estende anche a tutte le disposizioni fatte in frode a questi divieti, fatte cioè a favore di persone interposte con l’intento di eludere l’incompatibilità.
Diversa dalla incapacità è l’indegnità a succedere che riguarda l’erede (legittimo o testamentario) ed il legatario che hanno compiuto azioni particolarmente gravi verso il defunto come l’attentato alla vita, raggiri sulla sua volontà testamentaria o calunnie….l’indennità non paralizza come l’incapacità , la successione dall’inizio (quando ancora si è nella fase della chiamata) ma è causa di rimozione della successione che non paralizza la chiamata; l’indegno può essere riammesso alla successione se la persona della cui successione si tratta lo riabilita con un atto pubblico o anche tacitamente con un testamento fatto quando conosceva le cause dell’indegnità.

SUCCESSIONE LEGITTIMA

L’art 565 elenca le categorie dei successibili ossia dei soggetti che per vocazione legittima hanno titolo a succedere :
- il coniuge
- i figli legittimi o naturali
- gli ascendenti legittimi
- i collaterali (si considerano i soli parenti legittimi)
- altri parenti
- lo Stato
FIGLI > nell’ambito dei parenti posizione principale la occupano i figli del defunto sia legittimi che naturali o adottivi; la presenza di questi esclude tutti gli altri parenti in linea retta o collaterale (salva la rappresentazione). Con i figli, se c’è, concorre il coniuge del defunto.
* per quanto riguarda gli adottivi maggiori di età questi rimangono estranei alla successione cosa che non accade per gli adottivi minorenni *
La posizione dei figli naturali è completamente parificata a quella dei figli legittimi sia per quanto riguarda il grado che la quota di successione; ai figli legittimi è però riconosciuto il diritto di “commutazione” della quota che spetta ai figli naturali > essi possono soddisfare con denaro o beni immobili ereditari la porzione che spetta ai naturali a meno che questi opponendosi chiedano aiuto al giudice che deciderà sul da farsi.
Si deroga con questa regola il principio secondo cui ogni erede che partecipa alla comunione ha diritto ad una quota “in natura” dei beni compresi nell’asse ereditario.
I figli non riconoscibili vengono, invece, esclusi dall’eredità ma gli viene riconosciuto un assegno vitalizio pari alla rendita della quota cui avrebbe diritto se la filiazione fosse riconosciuta o dichiarata.
Se il figlio è uno solo gli spetta la metà dell’attivo se sono di più 1/3 ciascuno
CONIUGE > la presenza del coniuge in mancanza dei figli , basta ad escludere dalla successione tutti i parenti oltre il secondo grado : concorre con i figli e in loro mancanza con i fratelli e gli ascendenti legittimi. Se i coniugi erano in comunione dei beni metà di questi rimangono cmq a lui e solo l’altra metà va a far parte dell’asse ereditario .
Oltre alla quota ereditaria al coniuge spetta il diritto di abitazione nella casa famigliare e di uso dei mobili che la corredano. Se è solo a lui si devolve tutta l’eredità se in concorso con un solo figlio spetta la metà se con più figli 1/3 e 2/3 se con ascendenti legittimino o fratelli e sorelle.
Il coniuge separato senza addebito conserva i suoi diritti successori che perde solo con la sentenza di divorzio passata in giudicato; il coniuge separato con addebito ha solo diritto ad un assegno vitalizio di tipo alimentare :legato ex lege. Il coniuge divorziato benché escluso dalla successione qualora si trovi in uno stato di bisogno e aveva ottenuto un assegno alimentare durante la vita, può chiedere al giudice di attribuirgli un assegno a carico dell’eredità che perde solo se passa a nuove nozze.
FRATELLI E SORELLE > concorrono insieme al coniuge e insieme agli ascendenti (genitori , nonni..); per fratelli si intende che siano legittimi perché quelli naturali vengono alla successione solo prima dello Stato e sono esclusi dal coniuge.
Altra distinzione va fata per quanto riguarda i fratelli germani (figli di stesi genitori) o unilaterali (che hanno solo un genitore comune) perché questi ultimi hanno diritto alla metà della quota che spetta ai primi.
La presenza di soli fratelli e sorelle esclude quella degli altri collaterali.
COLLATERALI > dal terzo al sesto grado succedono solo in mancanza di figli ,coniuge, fratelli e ascendenti; questa successione tra i parenti collaterali è regolata secondo il principio che il prossimo esclude il remoto.La loro successione dipende molto dalle regole sulla rappresentazione!!!! Infatti i discendenti di figli o fratelli del de cuius anche se sono parenti di secondo o terzo grado possono succedere per primi al nonno, bisnonno, zio o prozio in rappresentazione del loro genitore che era figlio o fratello del de cuius ed escludono dalla successione tutti gli altri.
STATO > la successione legittima si ferma al sesto grado dopodiché subentra lo stato che acquista senza bisogno di accettazione e non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati.

SUCCESSIONE TESTAMENATARIA – IL TESTAMENTO

578 : “ Il testamento è l’atto revocabile con il quale taluno dispone , per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Caratteristica fondamentale del testamento è dunque il suo contenuto patrimoniale che ha la funzione di determinare la sorte delle sostanze.
Le disposizioni testamentarie con le quali si assolve questa funzione sono l’istituzione di erede, il legato e l’onere ; queste costituiscono il contenuto TIPICO del testamento ma la legge ammette anche che l’atto possa contenere diverse disposizioni che soddisfino l’ultima volontà del testatore e tutte queste altre disposizioni formano il contenuto ATIPICO, estraneo alla funzione primaria dell’atto (riconoscimento del figlio naturale, decisioni relative al diritto d’autore……).
Anche se l’atto ha solo un contenuto atipico è valido cmq, ad esempio se contiene solo una dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale anche se questa disposizione non è revocabile mentre il testamento di solito sì.
Il testamento è un atto revocabile perché essendo concepito come l’atto per il soddisfacimento dell’ultima volontà questa può anche cambiare perché non vincola l’autore ; è una atto unilaterale perché la volontà non è legata a pattuizioni o consensi ; è un atto unipersonale perché proviene dalla volontà di un singolo individuo e non può compiersi che da lui senza essere ammessa la rappresentanza né volontaria né legale; non è quindi ammesso il testamento congiuntivo fatto da più persone a favore di terzi, né quello reciproco fatto da più persone l’una a favore dell’altra.
La REVOCA del testamento può essere :
- espressa quando consiste in una dichiarazione con cui il testatore manifesta in modo esplicito la volontà di revocare le disposizioni contenutevi : può essere contenuta in un testamento successivo o in un atto ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni
- tacita quando risulta dalla incompatibilità tra le disposizioni contenute nel primo e nel testamento successivo; oppure al distruzione del testamento olografo o il ritiro del testamento segreto
In entrambi i tipi la revoca può essere totale o riguardare solo singole disposizioni ; inoltre vi è una revoca di diritto imposta dalla legge per il caso di sopravvivenza di figli : nel caso in cui nasca un figlio di una persona che al tempo del testamento non aveva né figli,né discendenti e anche nel caso in cui chi ha testato quando non aveva figli riconosca poi un figlio naturale.
CAPACITA’ DI TESTARE : non può testare chi è privo della capacità do agire quindi il minore e l’interdetto per infermità mentale mentre l’interdetto legale può fare testamento; è incapace anche chiunque si trovi in condizioni di incapacità di intendere e di volere nel momento in cui ha fatto testamento; l’inabilitato è considerato capace di testare e solo la prova della sua incapacità potrà impugnare l’atto.
Vediamo ora le varie FORME di testamento:
TESTAMENTO OLOGRAFO è la forma più semplice di testamento perché scritto di pugno dal testatore datato e sottoscritto; può essere come una lettera o una pagina di diario purché contenga la volontà di disporre.Il vantaggio di questo testamento è che solo il testatore ne è a conoscenza ma rischia però di essere distrutto o contestato.
TESTAMENTO PUBBLICO con questo si evitano ogni tipo di contestazioni perché viene redatto da un notaio che riceve le dichiarazioni del testatore davanti a due testimoni e le rilegge, le sottoscrive e le data; ovviamente questo è il testamento più sicuro anche perché la mano del professionista può vedere se ci sono errori che possono causare invalidità e può suggerire soluzioni anche migliori.
I requisiti specifici per il testamento pubblico sono :
- dichiarazione di volontà orale al notaio
- presenza di due testimoni che garantisce che il notaio non ha influenzato in alcun modo la volontà del testatore
- redazione per iscritto della volontà a cura del notaio
- sottoscrizione da parte del testatore
- data che comprende anche l’ora a differenza del testamento olografo
TESTAMENTO SEGRETO
Detto anche testamento mistico, questo tipo di atto rispetto a quello pubblico ha il vantaggio che il testatore può conservare il contenuto del suo testamento segretamente e avere rispetto a quello olografo una maggiore sicurezza.
Il testamento segreto consta di due elementi fondamentali :
- una “scheda testamentaria” predisposta dal testatore e costituita da fogli su cui vengono scritte le ultime volontà relative alla successione ereditaria
- un “atto di ricevimento” con cui il notaio documenta che alla presenza di due testimoni il testatore gli ha consegnato personalmente la scheda che viene sigillata dal notaio che poi fa sottoscrivere l’atto di ricevimento al testatore e ai due testimoni.
Ovviamente questo testamento non necessita che venga scritto di pugno (la scheda può anche non essere olografa), può anche essere scritto a macchina o da persona diversa dal testatore purché poi venga sottoscritto da lui in persona davanti al notaio + 2 testimoni.
Non occorre nemmeno la data nel testamento perché viene datato il giorno dell’atto di ricevimento; il testamento segreto che venga ritirato dal testatore non perde validità se ha i requisiti richiesti per quello olografo (autografia, data, sottoscrizione); se questi requisiti mancano, il ritiro equivale a revoca.
TESTAMENTO INTERNAZIONALE è una nuova forma di testamento a cui ha aderito l’Italia nella Convenzione di Washington ; si tratta di un accordo diretto ad evitare il ricorso ai collegamenti del diritto internazionale privato, istituendo un diritto uniforme ossia una eguale disciplina nei diversi ordinamenti che aderiscono alla convenzione.
I requisiti di forma affinché il testamento sia considerato tale sono :
- deve essere redatto per iscritto senza necessità di autografia
- il testatore deve dichiarare davanti a 2 testimoni e ad una persona adatta a regolare questi rapporti, che il documento redatto è il suo testamento
- deve essere sottoscritto alla presenza dei testimoni
- la persona abilitata deve redigere un attestato in cui certifica che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla legge uniforme
L’eventuale nullità per la legge uniforme non pregiudica la validità per la legge nazionale.
TESTAMENTI SPECIALI prevedono forme diverse da quelle ordinarie ma sono ammessi solo:
- in caso di malattie contagiose , calamità pubbliche, infortuni
- durante un viaggio per mare o in aereo
- durante il tempo di guerra
in tutti questi casi possono rediger la volontà del testatore persone diverse dal notaio come il sindaco, il pretore, il comandante; ma hanno efficacia temporanea perché perdono validità 3 mesi dopo che è cessata la causa nella quale sono ammessi.
Per quanto riguarda le cause di invalidità del testamento anche questo segue dei criteri simili al contratto, ed ha la stessa distinzione tra nullità e annullabilità.
Il testamento diviene efficace con l’apertura della successone ma bisogna distinguere la sua EFFICACIA dalla sua ESEGUIBILITA’ ; nel testamento pubblico i due aspetti coincidono con l’apertura della successione mentre in quello olografo e in quello segreto l’eseguibilità è subordinata alla pubblicazione da parte di un notaio.
La pubblicazione consiste nella stesura di un verbale in cui si descrive lo stato del testamento e si riproduce il suo contenuto; quindi la pubblicazione serve a rendere noto a chi lo richieda il contenuto del testamento ovviamente dopo la morte del de cuius.
Riguardo l’esecuzione del testamento, il testatore può aver nominato un esecutore testamentario (o più di uno) che ha il compito di curare che siano rispettate tutte le sue volontà e per fare questo deve prendere possesso dei beni e amministrarli con la cura del buon padre di famiglia ; se i chiamati sono minori o persone giuridiche ha l’obbligo di redigere l’inventario alla presenza dei chiamati stessi. Al termine del suo ufficio che non può durare più di 1 anno, deve rendere conto della sua gestione agli eredi verso i quali risponde dei danni provocati dalla sua negligenza. L’incarico è GRATUITO!!!
CAUSE DI NULLITA’ :
- Difetto di forma come la mancanza di autografia in un testamento olografo o un difetto di sottoscrizione ; una conversione formale può ammettersi per un difetto del testamento segreto che se contiene i requisiti giusti può divenire olografo. Bisogna distinguere la nullità dalla “inesistenza” perché il testamento nullo (scritto a macchina e sottoscritto) può essere eseguito spontaneamente e la nullità non può essere fatta valere se il testatore conosceva la causa della nullità; mentre il testamento inesistente (orale) non consente l’applicazione di questa regola. Quindi al testamento essendo atto di ultima volontà viene data questa possibilità di sanatoria che si applica a qualunque causa di nullità purché il testatore ne sia consapevole.
- Illiceità non se ne parla riguardo all’intero testamento quanto piuttosto alle singole disposizioni in esso contenute e quindi all’oggetto dell’atto. Le cause di illiceità delle disposizioni testamentarie sono il motivo illecito, la condizione illecita e l’onere illecito.Il motivo rende l’atto illecito quando risulta dal testamento e quando è il solo che ha determinato il soggetto a testare; stessa cosa vale per la condizione e l’onere, che a differenza dl contratto non sono sempre causa di nullità.
- Fiducia testamentaria si ha un patto di fiducia quando il testatore nomina erede o legatario un Tizio che si impegna verso di lui a trasferire l’eredità ad un’altra persona; questo patto nel testamento cade sotto il divieto dei patti successori e per questo è nullo. L’unico effetto che ha è quello di far nascere un obbligo morale a carico di Tizio che deve adempiere spontaneamente essendo un’ obbligazione naturale.
CAUSE DI ANNULLABILITA’
- Mancanza di data
- Incapacità legale del minore e dell’interdetto giudiziale perché quello legale e l’inabilitato possono testare.
- Incapacità naturale non legata e limitata al requisito del pregiudizio
- Vizi del volere sono sempre l’ERRORE SUI MOTIVI qui è rilevante perché incide sulla formazione della volontà del testatore ma è causa di annullabilità solo se risulta dal testamento (cioè se esistono elementi che consentono di rilevare l’errore) e solo se è stato il solo motivo a far testare: L’ERRORE OSTATIVO serve ad evitare che la volontà del testatore venga erroneamente interpretata per cui si prevede che le disposizioni poco chiare non abbiano efficacia; negli atti tra vivi è ovvio che è la persona stessa che ha espresso male la sua volontà ad avere interesse a dichiarare la nullità ma nel caso qui specifico il testatore è morto e deve essere tutelato.La VIOLENZA viene disciplinata molto similmente al contratto anche se in senso molto più forte proprio per garantire una maggiore protezione alla volontà del testatore. Per quanto riguarda il DOLO questo non viene limitato solo ai raggiri come nel contratto ma si estende anche alle convenzioni alle suggestioni ecc..si parla di “captazione” > comportamento di chi si adopera per guidare la volontà del testatore con suggestioni in direzioni che altrimenti non seguirebbe.
Per quanto riguarda le azioni ,la legittimazione ad agire per l’annullamento del testamento è assoluta perché può essere esperita da chiunque vi abbia interesse è soggetta al termine quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata data esecuzione al testamento.
L’azione di nullità (che come abbiamo visto deroga il principio della sua insanabilità) è caratterizzata da una ipotesi di preclusione : chi abbia confermato o dato spontaneamente esecuzione ad una disposizione testamentaria nulla, conoscendo la causa di nullità, non può più far valere l’invalidità. E’ una sorta di conferma dalla quale non si può più tornare indietro.
Modus testamentario : l’onere o il modus è un obbligo imposto al beneficiario di una liberalità (donazione) che va a limitare la stessa disposizione liberale ; l’obbligo che nasce può essere di diversa natura, come in un fare o in un dare o a realizzare cmq interessi più svariati.
Anche il legato può determinare il sorgere di un obbligo a carico dell’erede o del legatario stesso, ma la differenza tra i due si risolve nella determinatezza dei beneficiario ; si l’obbligo è imposto a favore di un beneficiario determinato si ha il legato; se è a favore di soggetti non determinati si applica la disciplina del modus.
Dal modus va distinta anche la condizione sospensiva che non obbliga il beneficiario della disposizione nemmeno quando consiste nel tenere un certo comportamento per avere il lascito, ex:
- Dono 1 miliardo se costruisci un ospizio per i poveri del mio paese : questa è una condizione sospensiva perché anche dopo l’accettazione della donazione sei libero di costruire o no l’ospizio, ma non avrai il miliardo finché non lo farai.
- Dono 1 miliardo con l’obbligo di costruire l’ospizio, qui c’è un modus perché se tu accetti dovrai subito costruire un ospizio.
La condizione sospensiva sospende gli effetti finché il beneficiario non fa quello richiesto nel lascito; mentre il modus non sospende l’effetto ma obbliga subito il beneficiario all’adempimento.
Per l’adempimento dell’onere può agire qualunque interessato e questo può avere l’effetto risolutivo quando il testatore lo abbia previsto o quando risulti che l’adempimento dell’onere era stato il solo motivo a determinare la disposizione.
Condizione e Termine : al contrario del legato che sopporta sia il termine finale che iniziale , che la condizione, l’istituzione di erede nel testamento può essere sottoposta solo a condizione sospensiva e risolutiva ma non al termine > questo perché la morte e la successione devono verificarsi senza intervalli tra loro per il principio della continuità e avvenuta la successione l’erede è tale senza limiti di tempo.
Le condizioni possono apporsi ma per tutelare la volontà del testatore contro condizioni impossibili e illecite la legge ha messo ha disposizione la cd regola sabiniana che considera non apposte le condizioni impossibili o illecite a differenza di quanto accade nel contratto.
- condizione impossibile > se sospensiva rende nullo il contratto perché equivale alla impossibilità che il contratto abbia mai effetto; se risolutiva si considera non apposta perché equivale alla certezza che il contratto non venga mai sciolto
- condizione illecita > contraria a norme imperative all’ordine pubblico e al buon costume rende nullo il contratto sia se sospensiva che risolutiva.
Di alcune condizioni è la legge stessa a prevedere l’illiceità come per la condizione di reciprocità (limita la libertà testamentaria del beneficiario) o la condizione che impedisce le nozze.

I DIRITTI DEI LEGITTIMARI

Sappiamo che l’ordinamento consente al singolo di disporre di quello che sarà dei suoi beni dopo la sua morte; ed è una volontà senza limiti o quasi perché la legge prevede che per certe categorie di successibili una quota di eredità debba essere considerata indisponibile.
Il coniuge, i figli (legittimi, naturali e adottivi), gli ascendenti legittimi hanno riservata una quota dell’eredità del defunto che è indisponibile perché lui non ne può disporre: questa quota è chiamata quota di riserva o indisponibile o di legittima.
I successori che ne hanno diritto sono chiamati, invece, legittimari o riservatari o successori necessari, ma non devono essere assolutamente confusi con i successori legittimi che sono quelli ai quali l’eredità viene devoluta per legge.
Il complesso di istituiti che regolano la categoria dei legittimari è chiamato successione necessaria o nella legittima.
E’ chiaro il fondamento di questo istituito che è quello di tutelare i più stretti vincoli famigliari limitando anche la stessa volontà del testatore.
La quota indisponibile si calcola sommando due valori :
- il valore dei beni che il defunto ha lasciato alla sua morte, detratti i debiti = relictum
- il valore dei beni usciti dal patrimonio del testatore durante la sua vita per effetto delle donazioni = donatum
relictum + donatum = riunione fittizia che determina il valore dei beni disponibili che aveva il defunto prima di morire: da questa cifra va tolta poi la quota riservata ai legittimari esistenti mentre l’avanzo rimane al defunto come quota disponibile.
Ex Tizio lascia beni per 50 milioni 50 – 20 = 30 + 10 = 40
debiti per 20 milioni questa è la quota disponibile
ha donato beni per 10 milioni al momento della morte
Se i legittimari subiscono una lesione del loro interesse possono ricorrere all’azione di riduzione che gli permette di far valere il loro diritto sia contro l’erede o gli eredi designati, che contro i legatari e le persone che hanno ricevuto donazioni, risalendo dall’ultima all’indietro.
Ex beni 90 milioni riunione fittizia = 90+60 = 150 milioni
doni 60 milioni se lascia 2 figli spetta ciascuno 2/3 cioè 100 milioni e ne restano 50
legato di 40 milioni
per arrivare alla cifra di 100 milioni i legati vanno ridotti a zero perché nel patrimonio non vi sono soldi per pagarli; rimangono solo i sui beni di 90 milioni ai quali ne mancano 10 per arrivare a 100 : vengono tolti dalle donazioni!!!!
L’azione di riduzione può avere risultati diversi :
- RESTITUZIONE IN NATURA dei beni acquistati dai legatari o donatari
- RESTITUZIONE DEL VALORE DEI BENI IN DANARO ma qualora il donatario o legatario avesse alienato il bene il legittimario deve prima tentare di ricevere indietro il valore del mene e solo se il suo tentativo è inutile può chiedere al terzo la restituzione del bene o il suo valore.
Per poter avviare l’azione di riduzione occorre una condizione che è quella dell’imputazione (ex se) alla quota di legittima dei legati e delle donazioni ricevute dal legittimario ; bisogna cioè tener presente anche degli eventuali legati e donazioni fatte allo stesso legittimario!!!
Ex : se la riunione fittizia da il risultato di 300 milioni e il defunto lascia 2 figli a questi spettano ciascuno 100 milioni ( 2/3 sono 200 milioni): se però uno di questi ha ricevuto quando il defunto era ancora in vita un bene di 100 milioni come legato, bisogna imputare questa cifra alla quota di riserva che in questo caso si azzera > togliamo dalla quota di riserva quello che ha già ricevuto per cui essendo la quota 100 e avendo ricevuto 100, questo legittimario non ha diritto alla legittima.
Quando l’azione di riduzione viene avviata contro persone diverse dai coeredi, il legittimario ha l’onere di fare l’inventario e deve pertanto accettare con beneficio di inventario : questo perché senza inventario i terzi estranei alla successione non hanno modo di verificare lo stato patrimoniale dell’eredità e l’effettiva esistenza della lesione, cosa che può fare un chiamato all’eredità.
Cosa simile accade per il coniuge al quale è riservato un legato ex lege che prevede il diritto di abitazione nella casa a residenza familiare e il diritto d’uso dei mobili che la corredano; questi legati affiancano il diritto alla quota di riserva e vanno a ridurre il margine della quota disponibile : solo se quella rimasta non è sufficiente il diritto grava sulla quota di riserva del coniuge e poi su quella dei figli.
Ex al de cuius sopravvivono moglie e 2 figli e che la casa del valore di 150 milioni sia l’unico bene lasciato dal defunto e che questo abbia donato al nipote 50 milioni; la quota disponibile equivale al valore della casa sulla quale moglie e figli possono far varale i loro diritti. Ma il diritto di abitazione viene a ridurre la quota disponibile perché è riservata al coniuge ad uso abitativo per cu la donazione rimane esposta alla loro azione.
Bisogna tener presente che la successione necessaria non è un terzo tipo di successione perché il legittimario non è assolutamente un chiamato all’eredità e nemmeno un successore del defunto ; infatti se i debiti del defunto superano il valore dei beni ereditari + quelli donati, nessun diritto sussiste a favore del legittimario.
- Il legittimario può essere chiamato all’eredità per vocazione legittima o testamentaria e in questo caso diviene successore ma in più può anche far valere i sui diritti di legittimario se vi sono i presupposti di una lesione > avremo una normale successione in cui si inserisce una successione necessaria ;
- oppure può essere pretermesso cioè escluso dalla successione e in questo caso può solo far valere i suoi diritti di legittimario senza divenire erede.
La quota indisponibile e quella cha va ai singoli legittimari varia a seconda della composizione del gruppo familiare :
- se il genitore lascia solo 1 figlio questo ha diritto alla metà dell’attivo
- se lascia più figli a loro è riservata la quota di 2/3 (che poi andrà ridivisa tra loro)
- se il coniuge è solo gli spetta la metà del patrimonio
- se il coniuge concorre con gli ascendenti spetta al primo la metà e ai secondi ¼ dell’attivo
- se gli ascendenti sono solo gli spetta 1/3 del patrimonio
- se il coniuge concorre con 1 figlio a ciascuno spetta 1/3
- se il coniuge concorre con più figli ai figli va la metà al coniuge ¼
Anche qui i figli naturali sono paragonati a quelli legittimi con il limite della commutazione perché i figli legittimi possono (come nella successione legittima) soddisfare in denaro o beni immobili la quota di legittima dei figli naturali a meno che questi si oppongano (decide in questo caso il giudice). Non è commutabile la quota del coniuge.
La volontà del de cuius di fronte al diritto dei legittimari è del tutto impotente , pertanto non valgono nessun tipo di condizioni o oneri che si considerano come non apposti.
Esiste un modo con cui il testatore può estromettere i legittimari dalla eredità rispettando sempre i loro diritti :disponendo a loro favore un legato in sostituzione di legittima . Questo è un legato di una somma o di beni determinati per un valore uguale o superiore alla quota di legittima; il testatore fa questo in sostituzione della quota di legittima; infatti il legittimario deve scegliere :
- o rifiutare il legato e chiedere la legittima
- o accettare il legato senza far valere il diritto di legittima
Diverso è il conto di legittima con cui il testatore non vuole stabilire un’alternativa tra legato e quota di legittimazione; in questo caso il legato va imputato alla quota di legittima cioè i beni donati devono essere calcolati ai fini della legittima con la conseguenza che il legittimario può chiedere un supplemento se i beni attribuitigli non raggiungono l’entità della legittima (cosa che non può fare per il legato in sostituzione).
Quindi se il legato è fatto in sostituzione di legittima il legittimario può rinunciare al legato e chiedere la legittima oppure contentarsi del legato che potrebbe avere valore inferiore.
Se il legato è in conto della legittima il legittimario può accettare il legato e chiedere l’integrazione della legittima stessa : dal valore di questa si sottrarrà il valore dei beni acquistati con il legato.
Conseguenze del legato in conto di legittima sono :
- se il legittimario fa valere il suo diritto a una quota del patrimonio del legato si tiene conto in sede di imputazione ed in questo senso il legato va a gravare (in conto di) sulla quota indisponibile.
- Se il legittimario rinuncia ai suoi diritti può tenere il legato e non essendoci imputazione grava sulla quota disponibile come ogni disposizione testamentaria fatta a persone che non siano legittimari.In questo secondo caso la quota disponibile deve “sopportare” il peso di un legato che ,se il legittimario avesse fatto valere il diritto di legittima, sarebbe stato in conto di quest’ultima e quindi avrebbe gravato sulla quota indisponibile. Questo va a discapito degli altri beneficiari del testamento o donazioni che potrebbero trovarsi a sopportare l’azione degli altri legittimari per colpa della scelta fatta dal legatario-legittimario. Ecco perché l’art. 522 dispone che, in questo caso, le altre disposizioni testamentarie o le donazioni che sarebbero salve se il legittimario non avesse rinunciato alla eredità, devono essere risparmiate :per primo cadrà il legato a favore del legittimario. ????
- La regola sopra citata non si applica se il testatore ha dispensato il legittimario dell’imputazione : in questo caso il soggetto avrebbe potuto far valere il suo diritto alla legittima senza imputare il valore del legato che può conseguire in più oltre alla legittima; quindi se rinuncia alla legittima è un legatario qualsiasi : subirà le azioni degli altri legittimari ma a parità di condizioni con gli altri beneficiari delle liberalità del defunto.

LE LIBERALITA’ TRA VIVI

Art. 769 : “ La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
E’ un contratto che richiede anche il l’incontro di due volontà : quella del donante di arricchire l’altra parte senza corrispettivo e quella del donatario di cui è necessaria l’accettazione 8questa non è necessaria solo nella donazione obnunziale che si configura come un contratto unilaterale); inoltre il contratto deve riguardare rapporti patrimoniali e questi sono presenti nella donazione che prevede uno spostamento di ricchezza.
Pur essendo un contratto sono inammissibili alcune figure di contratto come quello “preliminare” > la donazione deve essere spontanea e non è concepibile un contratto che crei l’obbligo di concludere una donazione.
Elementi sostanziali della donazione sono :
- Spirito di Liberalità (animus donandi) che costituisce la causa del contratto che non si identifica come negli altri contratti con il motivo; posso donare per vanità per carità per ringraziamento. Vi sono casi in cui la donazione viene fatta per “sdebitarsi” per aver ricevuto un beneficio > questa è la donazione remuneratoria (la remunerazione è un motivo e non altera la consistenza dell’atto); non sono remunaratorie le donazioni fatte secondo gli usi (regali di natale a amici e parenti) né quelle fatte perché un soggetto si sentiva obbligato in virtù di un dovere morale e sociale (obbligazioni naturali)
- Gratuità perché la donazione viene fatta senza ricevere nessun corrispettivo in cambio dall’altra parte; in questo senso rientra nei negozi a titolo gratuito ma non bisogna credere che tutti i negozi a titolo gratuito costituiscono una donazione; la gratuità comporta solo l’assenza di un corrispettivo e non implica necessariamente l’arricchimento dell’altra parte (elemento essenziale nella donazione).Non costituiscono donazione il mandato gratuito, la prestazione di opere senza compenso…
- Arricchimento è necessario l’incremento del patrimonio del donatario e questo può realizzarsi o disponendo a suo favore un diritto o assumendo un’obbligazione verso di lui.
Oggetto della donazione può essere :
- qualsiasi diritto disponibile di cui il donante sia titolare
- assunzione di un’obbligazione da parte del donante verso il donatario
- è vietata e quindi nulla la donazione di beni futuri dunque delle cose che il donante sta per acquistare ma anche i crediti per prestazioni non ancora maturate ( retribuzione dell’anno prossimo).
Per quanto riguarda la FORMA , per la donazione viene richiesto l’atto pubblico con presenza di due testimoni a pena di nullità eccetto la “donazione manuale” ossia la donazione fatta a titolo di regalo di cose mobili di poco valore, che vengano consegnate al donatario dallo stesso donante (si tratta di un contratto reale che si perfezione con la consegna).
DONAZIONE INDIRETTA
Per arricchire un’altra parte si può ricorrere allo schema tipico della donazione diretta o anche in altri modi in cui vengono usati schemi contrattuali diversi > donazione indiretta!!
Ex : se voglio aiutare uno studente meritevole posso :
- pagargli le tasse universitarie
- dargli i soldi necessarie per pagare le tasse universitarie
in ogni modo ho raggiunto il mio scopo ossia quello di aiutare lo studente.
Costituisce caso di donazione indiretta anche la vendita a prezzo inferiore al valore della cosa , ed esempio se vendo a 100 una cosa che vale 200 anche se intendo avvantaggiare l’acquirente il contratto ha la struttura di una vendita e pertanto così resta anche se si ha una donazione indiretta.
Se , invece, la vendita viene effettuata accontentandosi di appena un soldo che non ha importanza perché simbolico, io ho una donazione vera e propria dissimulata sotto l’apparenza di una vendita.
Diversa fattispecie si realizza ,infatti, quando un contratto non liberale concluso tra le parti venga simulatola fine di nascondere una donazione : le parti si accordano affinché il prezzo della vendita non sia mai pagato.
La donazione indiretta poiché non da luogo a un vero e proprio contratto di donazione non è soggetta a tutte le regole che il codice stabilisce per questo tipo di contratti; ma poiché essa costituisce cmq una liberalità perché arricchisce gratuitamente una parte , anche questa indiretta è soggetta a “riduzione” e a “collazione” perché può ledere la quota dei legittimari o la proporzionalità di trattamento tra gli eredi.
La regola sulla forma si applica però solo alla donazione diretta (o tipica).
Requisiti della donazione indiretta sono :
- la capacità di donare prevede che non possono fare donazioni i minorenni, l’interdetto, l’inabilitato e l’incapace naturale; eccezione viene fatta per le donazioni obnunziali cioè fatte nel contratto di matrimonio dal minore o inabilitato, che sono valide purché fatte con l’assistenza di persone che esercitano la potestà o la tutela. L’incapacità naturale è causa di annullamento senza che si faccia questione sui pregiudizi derivanti dall’atto o sulla mala fede; la capacità di agire abbiamo visto è estesa al minore emancipato e all’inabilitato solo se la donazione è stata fatta nel contratto di matrimonio
- la capacità a ricevere donazioni ( intesa come capacità giuridica di essere donatario e non come capacità di accettare ) assomiglia alla capacità di ricevere per testamento perché e estesa ai nascituri anche non concepiti purché figli di una persona vivente al tempo della donazione ; è limitata agli enti non riconosciuti a condizione che chiedano il riconoscimento entro 1 anno.
- La posizione di donatario è incompatibile con quella di tutore o protutore del donante
- La donazione può essere limitata come il testamento da un modus > donazione modale
- Anche per la donazione vale la regola della possibilità di conferma della donazione nulla
- Sono ammesse le sostituzioni con gli stesi limiti che valgono per gli atti di ultima volontà
- La causa di liberalità limita il diritto dell’acquirente alla “garanzia per evizione” che è dovuta solo se promessa espressamente dal donante o se dovuta a dolo o fatto personale del donante o se si tratta di donazione modale.
- Similmente alle regole per il testamento anche qui si prevede la “revocazione per sopravvenienza di figli” mentre nell’ipotesi di indegnità a succedere può corrispondere la “revocazione per ingratitudine”
- Può essere impugnata per errore sui motivi
INVALIDITA’ DELLA DONAZIONE
La disciplina che regola l’invalidità della donazione si avvicina a quella che regola l’invalidità del testamento questo perché i due istituti sono accumunati dalla natura gratuita.
ERRORE SUL MOTIVO rende annullabile la donazione come il testamento se questo risulta dall’atto e sia il solo ad aver determinato la volontà di donare; allo stesso modo il motivo illecito è rilevante solo se sussistono le condizioni sopra citate, anche se a differenza del testamento il motivo illecito basta che abbia avuto efficacia determinate senza essere necessario che sia comune ad entrambe le parti, basta che risulti dall’atto.
La nullità e sanabile perché si prevede la possibilità di conferma
REVOCA DELLA DONAZIONE
La donazione può essere revocata per :
- per ingratitudine del donatario perché ovviamente se il donante avesse saputo che il gesto da lui compiuto avrebbe provocato ostilità e ingratitudine, non lo avrebbe di certo fatto
- sopravvenienza di figli perché probabilmente non si sarebbe spogliato dei suoi averi se avesse saputo che egli aveva figli o che ne avrebbe avuti
La revoca non è ammessa per la donazione remuneratoria dettata da sentimenti di riconoscenza e alle donazione obninziali effettuate per il benessere di una nuova famiglia.
La revoca è un diritto potestativo con il quale il donante toglie efficacia alla sua donazione e deve distinguersi alla azione revocatoria che richiede la frode in danno dei creditori ai quali spetta la legittimazione ad agire; la revocazione delle donazione ha carattere personale e quindi non può essere chiesta dai creditori del donante in sostituzione del donante stesso.

Esempio



  


  1. mercy

    io sono la signora misericordia sto sento di dare testimonianza di come sono tornato mio marito , ci siamo sposati per più di 2 anni e abbiamo ottenuto due bambini . cosa andavano bene con noi e noi siamo sempre felici . finché un giorno mio marito ha iniziato a comportarsi in un modo che non riuscivo a capire , mi è stato molto confuso dal modo in cui me ei bambini che curare . nello stesso mese egli non è venuto di nuovo e mi ha chiamato che vuole il divorzio , gli ho chiesto che cosa ho fatto di male per meritare questo da lui , tutto quello che stava dicendo che lui vuole il divorzio e che lui mi odia e non vuole di vedermi di nuovo nella sua vita , ero pazza e anche frustrato non so cosa fare , ero malato per più di 2 settimane a causa del divorzio . Io lo amo così tanto che era tutto per me senza di lui la mia vita è incompleta . Ho detto a mia sorella e lei mi ha detto di contattare un mago , non ho mai credo in tutta questa magia colata di una cosa . ho appena vuole provare se qualcosa verrà fuori di esso . Ho contattato DR . omoba per il ritorno di mio marito per me , mi hanno detto che mio marito sono state prese da un'altra donna che ha gettato un incantesimo su di lui è per questo che mi odia e ci vuole il divorzio . poi mi hanno detto che hanno per lanciare un incantesimo su di lui che lo farà tornare a me e ai ragazzi , hanno gettato l'incantesimo e dopo 3 giorni mio marito mi ha chiamato e mi ha detto che io lo dovrei perdonare, si stabilì a chiedere scusa al telefono e ha detto che mi ami ancora , che non sapeva cosa succederà a lui che mi ha lasciato . era l'incantesimo che il santuario dottor omoba colato su di lui che lo ha fatto ritorno a me oggi , io e la mia famiglia ora sono di nuovo felice oggi. grazie DR . omoba per quello che avete fatto per me, mi sarebbe stato nulla oggi, se non per il vostro grande incantesimo. voglio i miei amici che passano attraverso questo tipo di problema dell'amore di ottenere indietro il loro marito, moglie , o ex fidanzato e fidanzata di contattare [email protected] e vedrete che il vostro problema sarà risolto .