Diritto Ambientale

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Testo

DIRITTO DELL'AMBIENTE
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
1) Nozioni generali
Già a partire dagli Anni Ottanta .si è andata affermando una sorta di coscienza ambientalista anche tra le persone comuni, sempre più interessate (ed educate) alle questioni legate allo stato di salute del pianeta in cui viviamo.
Anche le imprese, più che in passato, tengono conto del prevedibile impatto delle proprie attività sugli equilibri ambientali.
Delle sempre nuove esigenze di conoscenza e di partecipazione dei cittadini alle questioni relative all'ambiente la legge n.349 del 1986 (per intenderci, quella istitutiva dell'apposito omonimo Ministero) ha fatto i suoi principi fondamentali, favorendone una sensibilizzazione sempre maggiore anche a livello scolastico, luogo privilegiato di formazione civica e di crescita culturale della persona.
2) II diritto di informazione e di partecipazione
La citata legge n.349 distingue due forme di partecipazione dei cittadini alle questioni ambientali :
A ) il diritto di informazione in senso stretto:
B) il diritto di partecipazione attiva.
Il diritto di informazione in senso stretto viene soddisfatto con :
a) il dovere del Ministro dell'Ambiente di presentare ogni due anni al Parlamento la relazione
sullo stato dell'ambiente;
b) l'obbligo del committente di pubblicare sul quotidiano più diffuso a livello regionale la notizia dell'avvenuta comunicazione del progetto d'opera ai Ministri (Ambiente e Beni culturali) e alla Regione interessata;
c) l'istituzione di un servizio informazioni ai cittadini;
d) il dovere del Consiglio Nazionale dell'Ambiente di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica gli atti che riguardano l'ambiente.
Il diritto di partecipazione attiva comprende due aspetti:
A) il DIRITTO DÈI CITTADINI
- di presentare per iscritto ai Ministri dell'Ambiente e dei Beni culturali e alla Regione interessata osservazioni e pareri, non obbligatori ne vincolanti, rispetto a un dato progetto d'opera;
- di avere copia degli atti ufficiali (esercitando il c.d. diritto di accesso);
- di sporgere denuncia (art.18 L.349/86) dei fatti lesivi dell'ambiente. La denuncia serve a sollecitare l'azione dei soggetti legittimati (cioè qualificati), dunque dei funzionari titolari degli organi della P.A, per ottenere anche il risarcimento del danno ambientale.
La denuncia è facoltativa per i cittadini; è sempre obbligatoria per i pubblici ufficiali, pena l'applicazione del art.361 del C.P. (omissione di denuncia di reato), procedibile d'ufficio, rientrante nella giurisdizione pretorile (multa da L.60.000 a L. l milione).
La denuncia deve:
• contenere l'indicazione degli elementi del fatto ritenuto lesivo di beni ambientali;
• essere comprovata da documenti, o da prove testimoniali, utili alle indagini. Essa deve essere presentata al Questore, al. Procuratore della Repubblica o al Pretore del Comune ove il fatto è accaduto.

B) I DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
Si tratta di enti privati, che perseguono fini e interessi di natura sociale. Tra essi ricordiamo in particolare:
• la Lega per l'ambiente;
• Italia Nostra;
• la Lega per l'abolizione della caccia;
• la Lega antivivisezionista italiana;
I diritti di tali enti sono:
a) denunciare i fatti lesivi di beni ambientali;
b) ricorrere al G.A. per l'annullamento di atti illegittimi lesivi dell'ambiente, purché le
associazioni abbiano carattere nazionale o siano presenti in almeno 5 regioni italiane;
c) intervenire nei giudizi civili promossi dagli enti pubblici per il risarcimento del danno ambientale;
d) chiedere l'adozione dei provvedimenti di urgenza, exlart.700 C.P.C., nel caso di grave ed imminente pericolo ambientale, quando non possa attendersi il tempo dell'ordinario processo di cognizione. ^^CN Inoltre, secondo l'a più recente giurisprudenza pratica (Corte di Cassazione), le leghe di protezione ambientale possono, nel corso del processo penale, costituirsi parte civile, cioè inserirsi per ottenere, a beneficio dello Stato, il risarcimento del danno ambientale conseguente al reato contestato. Esse, in tal caso, agiscono per un interesse (quello pubblico alla salubrità dell'ambiente) che è anche proprio.
Condizione per l'esercizio dei diritti sopra elencati è che le associazioni ambientaliste siano riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.
I presupposti del riconoscimento sono:
• il carattere nazionale;
• la presenza in almeno 5 regioni;
• il possesso di uno statuto democratico.
3) II risarcimento del danno ambientale
II danno ambientale appartiene alla categoria dei fatti illeciti, ai sensi e per gli effetti dell'art.2043 del c.c. Per il risarcimento del danno ambientale possono agire lo Stato, le Regioni o i Comuni nel cui territorio si sia verificato l'inquinamento, e le associazioni ambientaliste. Valgono anche in questo ambito, di regola, i principi generali in materia di onere della prova, ex art.2697 c.c. (salva l'applicabilità, in alcuni casi particolari, della più severa norma di cui all'art. 2050 c.c. che, sancendo una responsabilità aggettiva a carico di chi compie un'attività in re ipsa pericolosa per l'ambiente, tale che vi si possa riconoscere ÌI criterio dell'id quod plerumque accidit, esonera praticamente -e soprattutto sul piano processuale l'attore dall'onere di fornire prove, riversando sul convenuto il gravoso onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure e cautele idonee a prevenire il fatto inquinante dannoso).
Per la quantificazione del danno, il giudice adito può determinarlo in via equitativa, tenendo conto:
a) della gravita della colpa individuale, se più di uno sono i responsabili;
b) del costo necessario per il ripristino dello status quo ante;
c) del profitto conseguito dal trasgressore.
Nei casi di concorso in danno, ciascuno dei correi risponde nei limiti della propria responsabilità individuale (in deroga al disposto dell'art.2055 c.c., che invece sancisce il principio della solidarietà dell'obbligazione al risarcimento dei danni).
La giurisdizione (ossia, la competenza a decidere) per i giudizi di risarcimento del danno ambientale è assegnata al Giudice Ordinario, ma non è esclusa - in aggiunta - quella della Corte dei Conti, quando responsabili del danno stesso siano funzionari dello Stato.

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