Diritto

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Testo

Diritto pubblico e diritto privato
La distinzione tra diritto pubblico e diritto privato si fonda principalmente sulla natura dell’attività regolata dalle norme giuridiche. Se l’attività è pubblica, cioè rivolta al conseguimento di un interesse collettivo, le norme che la disciplinano sono di diritto pubblico. Se l’attività è privata, cioè diretta al conseguimento di interessi particolari, le norme sono di diritto privato. L’attività pubblica è posta in essere dallo Stato e da altri enti, che si qualificano, pubblici: Regioni, Province, Comuni. Nell’esercizio di tale attività lo Stato e gli altri enti pubblici sono muniti di potere di supremazia di fronte agli altri soggetti, che vengono, a trovarsi in una posizione di subordinazione. L’attività privata è posta in essere dai singoli individui, i quali si trovano su di un piano di reciproca uguaglianza. Ma anche lo Stato per il conseguimento del suo scopo finale si trova a svolgere, in molti casi, un’attività privata, ponendosi in posizione di uguaglianza con i cittadini, con i quali viene in rapporto. Quindi il diritto pubblico è l’insieme delle norme giuridiche che regolano l’attività dello Stato e degli altri enti pubblici, quando essi fanno uso del potere di supremazia;
il diritto privato è l’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti dei privati ed anche dello Stato e degli altri enti pubblici quando essi agiscono come privati, senza, cioè far uso del loro potere di supremazia.
Diritto positivo
Diritto pubblico
Diritto privato

diritto costituzionale
diritto civile
diritto amministrativo
diritto commerciale
diritto penale
diritto della navigazione
diritto processuale
diritto ecclesiastico

Il codice civile
L’esigenza di ordine e di chiarezza ha dato luogo al fenomeno della codificazione, cioè della raccolta ordinata in un unico corpo di tutte le norme riguardanti una certa materia. I Codici sono leggi che riuniscono in modo organico le norme giuridiche dirette a regolare una vastissima materia e talvolta comprendendo un intero ramo del diritto. I maggiori codici vigenti nella nostra legislazione sono:
1) il Codice civile;
2) il Codice di procedura civile;
3) il Codice penale;
4) il Codice di procedura penale.
Il Codice civile e il Codice di procedura civile sono in vigore dal 21 aprile 1942, il Codice penale dal 1° luglio 1931. nel 1988 è stato approvato il nuovo Codice di procedura penale in vigore dal 24 ottobre 1989.
Il Codice civile è suddiviso nei seguenti libri:
1) Delle persone e della famiglia;
2) Delle successioni;
3) Della proprietà;
4) Delle obbligazioni;
5) Del lavoro;
6) Della tutela dei diritti;
Precedono i sei libri le “Disposizioni sulla legge in generale”, comunemente chiamate “preleggi”, che non si applicano soltanto al diritto privato, ma a tutti i rami del diritto. Gli articoli, che si citano indicandone il numero, sono, a loro volta, divisi, molto spesso, in parti separate tra loro da un “a capo”, ciascuna delle quali prende il nome di comma. Il Codice civile comprende, in tutto, 3000 articoli: 31 comprendono le “preleggi” e 2969 i sei libri.

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